Sentenza 28 febbraio 2013
Massime • 1
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del 1991, è configurabile anche se la condotta sia posta in essere in relazione ad associazione di tipo mafioso la cui esistenza non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato e se il dedotto capo di questa, destinatario della condotta agevolativa, sia stato precedentemente assolto da imputazioni relative al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quando l'operatività del sodalizio ed il ruolo svolto dal soggetto agevolato siano desumibili da risultanze acquisite successivamente alla sentenza di assoluzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2013, n. 13504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13504 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 28/02/2013
Dott. GENTILE OM - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO OM - Consigliere - N. 520
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 44433/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE OM nato il [...];
avverso l'ordinanza del 02/08/2012 del Tribunale di RE AL;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto.
FATTO
1. Con ordinanza del 02/08/2012, il Tribunale di RE AL confermava l'ordinanza con la quale, in data 10/07/2012, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva ordinato la custodia cautelare in carcere nei confronti di LE OM indagato del reato di cui all'art. 390 c.p., per avere, in concorso con altre persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, aiutato LL TO a sottrarsi all'esecuzione di pena (specificamente all'ordine di esecuzione numero 9412004 RES emesso dalla Procura Generale di Messina il 24 06.2004) occupandosi di trasferirlo, di trovargli sistemazione e nascondiglio in posti sicuri sia in AL che fuori regione, assicurandogli le dovute cure mediche stante la malattia nonché preoccupandosi di andare a fargli visita, dopo aver depistato le forze dell'ordine, si da consentirgli di continuare ad impartire le direttive per la gestione della 'ndrina LL senza correre il rischio dr usare il telefono o di fare ritorno a casa. Con l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, per aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione prevista dallo stesso articolo. In San UC, Bovalino e luoghi limitrofi sino al 12 giugno 2009.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione.
Il ricorrente ha premesso che, in data 21/02/2008, veniva iscritta a suo carico (oltre che di altre persone fra cui LL SE iscritto il 28/03/2008) notizia di reato al n 891/08 RGNR DDA Trib.RE AL per il delitto di cui all'art. 390 cod. pen. e L. n.203 del 1991, art. 7: il suddetto procedimento (denominato
Labirinto) traeva origine dallo stralcio del procedimento n 1895/07 RGNR DDA a carico di LL SE per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. dal quale, però, veniva assolto con sentenza passata in giudicato nel gennaio 2011.
In data 06/08/2009, i ROS, nell'ambito del procedimento n 891/2008, chiedevano di essere autorizzati all'uso delle intercettazioni presso l'abitazione di LL SE: il P.M. emetteva decreto d'urgenza convalidato dal giudice per le indagini preliminari. La Procura, poi, chiese due volte la proroga delle indagini preliminari scadenti, per il LL OM e LL SE il 21/02/2010, mentre per LL TO cl 87, il 10/01/2010.
In data 02/12/2009, la Procura distrettuale riuniva il proc. n. 391/2008 ad altro portante il n. 1389/2008.
Le attività di intercettazione autorizzate con il decreto del 07/08/2009 iniziavano in data 25/02/2010 e, quindi, quattro giorni dopo la scadenza delle indagini preliminari del proc. n 891/2008. Ciononostante, la Procura chiedeva la proroga dell'attività intercettiva facendo riferimento non più al procedimento n. 891/2008 ma al n. 1389/2008 al quale era stato riunito. Dal procedimento n 1389/2008, gemmava, con nuova iscrizione del 04/03/2010, il procedimento cd. Reale e le sue successive ramificazioni Reale 2-3- 4-5 nei quali venivano riversati i risultati delle intercettazioni iniziate il 25/02/2010 in quanto la Procura sosteneva che si trattava di procedimenti diversi.
Alla stregua dei suddetti elementi fattuali, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 414 cod. proc. pen.: il ricorrente, dopo avere riportato la motivazione con la quale era stata autorizzata l'attività intercettiva nell'abitazione di LL SE, rileva che l'intercettazione era stata autorizzata sulla base delle risultanze processuali emerse nel procedimento penale cd. "Armonia" che aveva evidenziato l'esistenza della cosca LL di cui facevano parte il capostipite LL TO ed i figli TO, IA, OM e SE. Sennonché, nel suddetto procedimento, era stato condannato il solo LL SE, mentre LL OM e gli altri due germani, IA e
TO, non erano stati neppure indagati. Di conseguenza, il ricorrente, dopo avere sostenuto che, a suo carico, non erano mai emersi nuovi elementi in relazione al procedimento Armonia, rileva che "si può sostenere, anche, che la procura distrettuale abbia indagato i fratelli LL nel procedimento "Armonia" e successivamente in mancanza di riscontri archiviato le posizioni. Se così è il P.M. per tale attività investigativa ulteriore e successiva sui fratelli LL (escluso LL SE) avrebbe dovuto munirsi del decreto autorizzativo del giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., sebbene l'attività investigativa del procedimento Armonia risale all'anno 1998 e definito con sentenza irrevocabile nell'anno 2004, di conseguenza la mancanza del decreto di apertura delle indagini per ulteriori fatti nuovi emersi nel procedimento Armonia determina l'inutilizzabilità dell'attività investigativa ed i decreti autorizzativi delle intercettazioni disposte con il RIT 843/08 risultano inutilizzabili per difetti patologici".
2.2. violazione dell'art. 407 cod. proc. pen., comma 3 per avere il tribunale ritenuto l'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate nell'ambito del procedimento n. 891/2008 ("Labirinto") nonostante fossero state iniziate in data 25/02/2010 ossia quattro giorni dopo la scadenza del termine prorogato per le indagini preliminari, dovendosi ritenere il provvedimento di riunione (del proc. n 891/2008 al 1389/08) disposto dal PM tamquam non esset in quanto "nessuna norma del codice di rito prevede che il P.M. possa nella fase di indagini preliminari riunire uno o più procedimenti";
2.3. violazione della L. n. 203 del 199, art. 71: il ricorrente sostiene che, poiché suo padre LL TO cl. 32, a cui favore era stata effettuata l'attività di procurata inosservanza di pena, non era mai stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., di conseguenza, non era ipotizzabile la configurabilità della suddetta aggravante tanto più che l'attività commessa da esso ricorrente era stata compiuta a favore di LL TO come padre e non come boss del presunto clan mafioso.
2.4. VIOLAZIONE Dell'art. 267 c.p.p. per essere il decreto di convalida delle attività intercettive motivato in modo apparente in ordine sia alla sussistenza dei sufficienti indizi di reato sia all'indispensabilità delle intercettazioni. Nel caso di specie, i suddetti requisiti non sussistevano perché si fondavano "su fatti coperti dal giudicato penale oltre che su elementi processuali mai emersi, su un procedimento penale per il quale il LL SE è stato assolto con sentenza passata in giudicato e su dinamiche processuali investigative del tutto estranei ai LL". Il ricorrente, infine, dopo avere ripercorso tutta la cronologia dei fatti, conclude sostenendo che "emerge chiaramente che l'attività intercettativa presso l'abitazione del LL SE è diretta alla ricerca del fatto reato e non per approfondire i sufficienti indizi di reato emersi nelle indagini pregresse".
2.5. violazione dell'art. 268 cod. proc. pen. per essere state le intercettazioni eseguite non presso la Procura della Repubblica - così come disposto nei decreti autorizzativi - bensi nei locali dell'ufficio dei ROS delegati alle indagini. Tanto, secondo il ricorrente, si desumerebbe dal verbale di inizio delle operazioni di intercettazione del 25/02/2010 e dalla "mancata indicazione del numero identificativo e/o del numero di telefono del server installato presso la sala di ascolto della procura". La suddetta eccezione è stata proposta sia per l'intercettazione RIT 1629/2009 che per la RIT 843/2008.
2.6. violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3 per avere il Tribunale ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione della suddetta norma. Il ricorrente, dopo aver premesso di essere stato sottoposto, in data 21/04/2010, a fermo di indiziato del delitto di cui all'art.416 bis c.p. - fermo al quale era seguita ordinanza di custodia cautelare - e che, successivamente, in data 10/07/2012, era stato attinto da altra misura di custodia cautelare per l'art. 390 cod. pen. (ossia nell'ambito del procedimento in esame), sostiene che gli elementi indiziar della misura cautelare relativa al procedimento in esame "erano già conoscibili alla Procura distrettuale già all'applicazione del titolo custodiate emesso in relazione al procedimento penale "Reale" in quanto il materiale intercettativo è scaturito, pur quanto diversamente sostenuto dall'ufficio della Procura e dal giudice del riesame, dallo stesso filone di indagine (operazione "Labirinto") che per ragioni conosciute solo alla pubblica accusa è stato "spezzetato" in diversi procedimenti": ha chiesto, quindi, la scarcerazione per decorrenza dei termini dovendosi i medesimi fa decorrere dal primo titolo.
DIRITTO
1. violazione dell'art. 414 cod. proc. pen.; la doglianza, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata. La censura, infatti, è confusa e contraddittoria non comprendendosi per quale motivo il cd. procedimento "Armonia" che, stando a quanto sostenuto dalla stesso ricorrente, si era concluso con la condanna di LL SE alla pena di anni cinque di reclusione, sarebbe stato archiviato. Ugualmente, poco comprensibile l'affermazione secondo la quale "si può sostenere, anche, che la procura distrettuale abbia indagato i fratelli LL nel procedimento Armonia e successivamente in mancanza di riscontri archiviato le posizioni": se, davvero vi fosse stato un decreto di archiviazione non si comprende per quale motivo il ricorrente non l'abbia indicato o prodotto.
Pertanto, essendo la doglianza fondata tutta su una unilaterale versione dei fatti processuali privi, peraltro, di ogni riscontro fattuale, la medesima non può neppure essere scrutinata in mancanza del dato processuale sul quale si fonda la censura, ossia il procedimento che sarebbe stato archiviato e rispetto al quale il P.M. avrebbe riaperto le indagini senza l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari: da qui l'inammissibilità.
2. violazione dell'art. 407 cod. proc. pen., comma 3: la censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. Il presupposto su cui si fonda la doglianza è costituito dal fatto che, secondo il ricorrente, la riunione disposta dal P.M. del proc. pen. n 891/2008 al n 1389/2008, sarebbe "tamquam non esset": di conseguenza, essendo state le intercettazioni eseguite dopo la scadenza del termine per le indagini nel proc. n 891/2008, le suddette intercettazioni non sarebbero utilizzabili. In punto di diritto, va premesso che questa Corte di legittimità ha reiteratamente ritenuto che "ai sensi dell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., il pubblico ministero ha il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l'unico limite, derivante dalla previsione dell'art. 17 cod. proc. pen., secondo cui può esercitarsi contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione": Cass. 9927/2012 Rv. 252258; Cass. 1245/1998 Rv. 210029. È stato, infatti, osservato che "La sola norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è l'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., il quale stabilisce che, se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416 c.p.p., comma 2, inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale. Ciò significa che è riconosciuto al pubblico ministero il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, essendo solo l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro il punto di riferimento elementare, ma non vincolante, delle indagini preliminari, con l'unico limite derivante dalla previsione dell'art.17 cod. proc. pen., nel senso che il pubblico ministero può
esercitare contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, così determinando l'instaurarsi di un unico processo, solamente quando ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione": Cass. 9927/2012 cit.. Ora, pur mostrando il ricorrente di condividere la suddetta giurisprudenza (cfr pag. 8 ricorso), poi, in punto di fatto, non spiega per quali ragioni il P.M. non avrebbe potuto riunire i due suddetti procedimenti e cioè perché fra i due procedimenti non sussisterebbe alcuna ipotesi di connessione ex combinato disposto degli artt. 17 e 12 c.p.p., art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Di conseguenza, essendo la doglianza del tutto generica, va ritenuta manifestamente infondata.
3. violazione dell'art. 267 cod. proc. pen.: Il Tribunale, avanti al quale la medesima doglianza era stata dedotta, l'ha disattesa con la seguente motivazione: "... nell'ipotesi di specie sia il decreto autorizzativo in via urgenza adottato dal PM sia il decreto di convalida del giudice per le indagini preliminari fanno espresso riferimento recependone il contenuto alla informativa n. 93/73-1-2007 di prot.llo del Ros Carabinieri di RE AL datata 04 aprile 2008, da cui emergono senz'altro sufficienti indizi di reità in ordine all'ipotizzata fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., con specifico riferimento all'esistenza della 'ndrina LE operante nel territorio di San UC (RC) e alla sua alleanza con altre consorterie mafioso gravitanti nel versante ionico della provincia di RE AL, a nulla rilevando (come invece si duole la difesa) che la predetta cosca non sia stata ancora mai oggetto di un accertamento giurisdizionale avente l'autorita' della cosa giudicata;
peraltro, anche statuizioni processuali culminate con pronunce assolutorie nei confronti dei soggetti coinvolti (cui fa riferimento la difesa) possono essere prese come base di partenza - per gli elementi di indubbio valore in esse contenuti - ai fini che qui rilevano, per la formulazione di un'ipotesi accusatoria connotata dal requisito minimale dell'esistenza di sufficienti indizi di reità in relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p., essendo certamente un fuor d'opera ritenere che il provvedimento autorizzativi, dell'A.G. di operazioni di intercettazioni telefoniche ed ambientali, allorché si riferisca alla suddetta fattispecie criminosa, abbisogni di un pregresso accertamento giurisdizionale passato in giudicato in ordine all'associazione di cui si ipotizza l'esistenza e l'attuale operatività. Nè, tantomeno, può essere censurato il decreto del PM di autorizzazione alle operazioni di intercettazione telefonica in via d'urgenza (provvedimento del 04 aprile 2008), sia perché esso è espressamente motivato sul punto sia perché, sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte di legittimità sono "utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte con decreto d'urgenza dal Pubblico Ministero, una volta che sin intervenuta la convalida del giudice per le indagini preliminari la quale preclude la possibilità di valutare l'esistenza del requisito dell'urgenza, rimessa, peraltro, alla valutazione dell'organo procedente" (v. Cass. Sez. F, Sentenza n. 32666 del 24/08/2010). Le medesime considerazioni sopra esposte valgono, altresì, per l'eccezione sollevata dalla difesa di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali disposte nell'abitazione di LL SE all'indomani della cattura dell'anziano boss LL TO, poi deceduto presso il nosocomio di Polistena, (RIT1626/09); anche in tal caso difatti, conformemente alla giurisprudenza di legittimità sopra cit. il decreto di convalida del GIP del 07 agosto 2009 risulta motivato per relationem richiamando il contenuto del decreto autorizzativo in via d'urgenza del PM e dell'informativa del ROS Carabinieri di RE AL del 06 agosto 2009, da cui emergono, di certo, sufficienti indizi di reato in ordine alla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. con riferimento alla 'ndrina LE, e al ruolo ricoperto in seno ad essa da LL SE, considerato, allora, il reggente della cosca, atteso il concomitante stato detentivo del fratello maggiore LL TO, soggetto naturaliter destinato a succedere al padre LL TO cl. 32 nella direzione della consorteria in argomento, tratto in arresto il 10/03/2007 dopo dieci anni di latitanza, dovendo scontare anni quattordici per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti".
La suddetta motivazione, deve ritenersi ineccepibile avendo il Tribunale tratto dagli evidenziati dati fattuali le corrette conclusioni giuridiche anche alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimita' puntualmente richiamata.
In questa sede, va osservato che il ricorrente, lungi dal muovere censure specifiche alla suddetta motivazione, si è limitato a reiterare, in modo tralaticio, la propria tesi difensiva, citando giurisprudenza di legittimità ma senza illustrare per quali ragioni quella giurisprudenza dovrebbe applicarsi al caso di specie e per quali ragioni il tribunale avrebbe errato, in punto di fatto e di diritto, a pervenire alla conclusione di cui si è detto: da qui, l'inammissibilità della doglianza per aspecificità.
4. violazione dell'art. 268 cod. proc. pen.: Il Tribunale ha disatteso la medesima doglianza, adducendo la seguente testuale motivazione: "La difesa ha, altresì, eccepito l'inutilizzabilità dei risultati delle predette intercettazioni ambientali (R1T 1629/09) sotto il profilo della violazione della disposizione di cui all'art.268 c.p.p., comma 3, asserendo come la registrazione dei colloqui è
stata compiuta non già presso la Procura della Repubblica, bensì nei locali dell'ufficio dei ROS delegati alle indagini, senza la preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero. L'eccezione non merita accoglimento. Ed invero, sulla scorta dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in materia, in particolare - circa le condizioni per la utilizzabilità delle intercettazioni, con specifico e particolare riferimento al luogo in cui devono svolgersi le attività di registrazione e redazione del verbale - condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che la "registrazione"- che consiste nell'immissione nella memoria informatica centralizzato (server), dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico - sia avvenuta per mezzo degli impianti installati in Procura, anche se le operazioni di "ascolto", verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguite negli uffici di polizia giudiziaria (cfr. Cass. SSUU n. 36359 del 26/06/2008 Carli). Muovendo dal principio di diritto così enunciato, le censure di parte ricorrente risultano infondate e devono essere pertanto rigettate, sulla scorta delle considerazioni che seguono. Quanto al luogo in cui è avvenuta la registrazione delle intercettazione si osserva innanzi tutto che non vi è alcun concreto elemento fattuale da cui poter inferire che i dati captati presso la centrale dell'operatore telefonico non furono poi "registrati" per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di RE AL (cioè immessi nel server della Procura). Anzi, giova sottolineare, a conferma della correttezza della procedura relativa all'immissione dei dati informatici captati presso la centrale dell'operatore telefonico nel server ubicato nei locali della Procura della Rep. che, non solo il decreto autorizzalo del PM delle operazioni di intercettazioni in via d'urgenza dispone espressamente "... che le operazioni stesse siano compiute presso la sala ascolto di questa Procura della Repubblica, facoltizzando l'ascolto remoto presso apposita sala ubicata negli uffici della P.G. operante ...", ma anche gli atti meramente esecutivi delle predette operazioni di intercettazione ambientale prevedono expressis verbis "...l'attivazione da parte della Telecom di numero due linee ISDN Telecom, di cui una da installare presso la centrale Telecom di Bovalino e una presso la sala di ascolto di questa Procura ...". A ciò aggiungasi che il difensore dell'indagato ben avrebbe potuto avvalersi delle facoltà riconosciute dall'art. 268 c.p.p., comma 6, anche al fine di verificare che l'impianto presente in Procura non fosse stato utilizzato quale mero ripetitore, all'esclusivo fine dell'instradamento del flusso di dati dall'operatore telefonico a quello di polizia, senza inserimento e la 'registrazione' degli stessi nel server esistente nei locali della Procura: operazione, questa, illegittima, che, se effettivamente avvenuta, avrebbe all'evidenza comportato - per quanto detto circa la nozione di "registrazione - la inutilizzabilità delle intercettazioni. Per quel che riguarda poi lo 'scaricamento" dei file su CD-ROM (operazione di mera duplicazione dei dati, come detto, e, dunque, a nulla rilevando che i Carabinieri del ROS di RE AL nei verbali di inizio e fine operazioni di intercettazione abbiano usato il termine registrazione), basta osservare che: a) "in primis", non vi e' prova che detta operazione sia avvenuta negli uffici dei Carabinieri del ROS di RE AL e non nei locali della Procura: quella prospettata dal ricorrente - il quale ha ritenuto di poter trarre elemento di conforto alla sua tesi dalla circostanza che il verbale di inizio delle operazioni di intercettazione ambientale dava atto che ..., alle ore 12.53, in esecuzione del decreto in oggetto indicato si procedeva all'inizio delle attività di ascolto e registrazione ..." - è una mera congettura, come tale priva di qualsiasi significato probatorio, essendo, invero, il termine registrazione utilizzato dall'ufficiale di Pg., non secondo l'accezione tecnica sopra riferita, bensì quale sinonimo di riproduzione di dati informatici pia originariamente "registrati presso il server in dotazione ai locali della Procura della Rep. di RE AL;
b) quand'anche l'operazione de qua" (trasferimento dei dati su CD-ROM) fosse avvenuta nei locali dei Carabinieri del ROS - potendo costoro usufruire della trasmissione dei dati anche verso il loro impianto da quello della Procura, posto che l'ascolto era "remotizzato" - la circostanza non inciderebbe sulla utilizzabilità delle intercettazioni in forza del principio di diritto sopra enunciato. Riguardo, poi, le censure difensive rivolte all'indirizzo dei verbali di inizio e fine operazioni di intercettazione, che non sarebbero stati stilati nei locali della Procura della Rep., e non avrebbero riportato tutti i requisiti previsti dall'art. 89 disp. att. c.p.p., osserva il Collegio, che, sulla scorta dell'unanime apprezzamento della giurisprudenza di legittimità, una volta stabilito che le operazioni di intercettazione debbano svolgersi all'interno degli uffici giudiziari, è irrilevante il luogo di esecuzione dei successivi adempimenti, compresa la atteso che a tali attività non è riferito il termine "operazioni" utilizzato nell'ari. 268 cit: in questo senso Cass. Sez. 6. 14 gennaio 2005. n. 7245. Saardi, rv 231450: Cass. Sa 4. 12 luglio 2007, n. 30002. Valeri, n 23705. Va, peraltro, evidenziato che nelle pronunzie menzionate la Corte ha enunciato il principio riferendosi all'attività di trascrizione sommaria nel verbale del contenuto delle intercettazioni. aiacché in definitiva questo era l'oggetto delle lamentele esposte nei ricorsi decisi. Più esplicitamente, di recente, Cass. Sez, 4. 27 settembre 2007. n. 41253. Rizza, n 237987 cit. e Sez. 3. 20 novembre 2007, n. 4111. Musso, rv 238534 - 238535. hanno invece chiarito come lo stesso principio riguardi l'attività di verbalizzazione nella sua globalità. ben potendosi redigere negli uffici della polizia indiziaria (in ciò agevolata proprio dalla "remotizzazione" dell'ascolto) in tutte le sue Componenti il verbale di una intercettazione eseguita presso i locali della Procura della Repubblica. Per completezza va comunque ricordato che già prima della sentenza Cass. Sez. 4. 28 febbraio 2005. n. 20130, Littera, n 231368, si era consolidato un orientamento secondo cui la violazione delle disposizioni sulla redazione del verbale poste dall'art. 89 disp. att. c.p.p. non comporta l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione, ostandovi, per l'appunto, il principio di tassatività che governa la sanzione processuale, e, dunque, l'assenza di riferimenti in tal senso nell'art. 171 c.p.p. ...". In relazione alla doglianza dedotta dal ricorrente sulle questioni trattate dal Tribunale, non può che ripetersi quanto già detto nel paragrafo precedente: il ricorrente, si è limitato a reiterare la propria tesi difensiva, non spendendo, letteralmente, una sola parola avverso l'amplissima ordinanza con la quale il tribunale, sia in punto di fatto che di diritto, ha disatteso la tesi difensiva: da qui l'inammissibilità della censura per specificità.
5. violazione dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3: il Tribunale ha trattato la medesima questione a pag. 10 ss dell'impugnata ordinanza, disattendendola in punto di fatto, avendo rilevato che "la complessiva mole delle risultanze indiziarie derivanti dagli esiti delle disposte attività di intercettazione telefonica ed ambientale con i RIT 1629/09 e RIT 843/08 non poteva certamente essere vagliata dalle autorità inquirenti necessitando all'uopo di un certosino lavoro di studio e di selezione delle emergenze indiziarie ...": il Tribunale, peraltro, ha ampiamente spiegato, in punto di fatto, le ragioni di tale sua affermazione.
In punto di diritto, va osservato che, da ultimo le SSUU con la sentenza 45246/2012 Rv. 253549 hanno stabilito che "In tema di contestazione a catena, la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) termine interamente scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento del secondo provvedimento cautelare;
b) desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura coercitiva di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva".
Il tribunale, pur ponendosi il problema risolto dalle SSUU, non lo ha affrontato in punto di diritto, in quanto ha ritenuto di risolverlo, come si è detto, in punto di fatto, sulla base della sentenza n 14535/2006, Librato, con la quale le SSUU chiarirono "Occorre però avvertire che mentre in presenza di una connessione qualificata il meccanismo della retrodatazione opera automaticamente, e dunque è sufficiente che le condizioni richieste dall'art. 297 c.p.p., comma 3 risultino dagli atti, nell'ipotesi in cui la connessione qualificata manca, la retrodatazione, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria, sia nel caso in cui la scelta sia avvenuta procrastinando, nell'ambito di uno stesso procedimento, l'adozione della misura, sia nel caso in cui essa sia avvenuta procrastinando l'inizio del secondo procedimento o tenendolo separato dal primo, come può avvenire per esempio non iscrivendo tempestivamente o separando alcune delle notizie di reato, ricevute o acquisite di propria iniziativa dal pubblico ministero. Non giustifica di per sè la retrodatazione, perché non è di per sè indicativo di una scelta indebita, il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato: essi spesso devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico. Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente, A volte infatti la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori da parte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che danno ragione dell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio del procedimento penale (si pensi ai casi in cui ci si trova in presenza di una grande quantità di documenti sequestrati o di complessi documenti contabili, da sottoporre all'esame di un consulente tecnico, o di numerose intercettazioni, protrattesi per lungo tempo) In conclusione, quando in differenti procedimenti, non legati da connessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanza debbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero".
A fronte della suddetta motivazione, il ricorrente, ancora una volta, nulla ha, in pratica, dedotto, se non una generica doglianza con la quale si è limitato a reiterare la propria tesi difensiva: la censura, pertanto, va ritenuta manifestamente infondata essendo generica ed aspecifica rispetto alla motivazione addotta dal Tribunale.
6. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7: la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. D.L. cit., è stata trattata dal Tribunale a pag. 37: la tesi difensiva è stata disattesa con il rilievo secondo il quale era ininfluente che LL TO cl. 1932, all'epoca dei fatti, non fosse stato mai condannato per l'art. 416 bis cod. pen. "potendo, nella presente fase cautelare, il suo ruolo di capo indiscusso dell'omonima cosca LL ricavarsi anche dalle risultanze procedimentali e processuali" di procedimenti penali in corso non ancora passati in giudicato.
In ordine alla suddetta motivazione, i ricorrenti hanno dedotto la doglianza illustrata nella presente parte narrativa al 2.3. La suddetta censura è infondata.
Invero, il ricorrente concentra la sua attenzione esclusivamente sul fatto storico del quale lo stesso Tribunale da atto e cioè che LL TO "gambizza", ossia il capostipite, benché condannato, alla pena definitiva di anni 26 per traffico di stupefacenti, tuttavia non era mai stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.: da qui la conclusione, secondo la quale, ad avviso del ricorrente, l'aggravante di cui all'art. 7, D.L. cit. non sarebbe configurabile.
In astratto, il ragionamento è condivisibile.
Tuttavia, come si è detto, il tribunale ha ritenuto, in punto di fatto, che il ruolo del LL TO IZ, come indiscusso capo dell'omonima cosca LL, fosse desumibile "dalle risultanze procedimentali e processuali" di procedimenti penali in corso non ancora passati in giudicato e, quindi, successivi a quello che aveva assolto il LL dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. A fronte della suddetta motivazione, il ricorrente, in pratica, nulla ha eccepito se non limitandosi a ribadire, in modo tralascio, la sua tesi difensiva: da qui, l'infondatezza della doglianza dalla quale consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., art. 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013