Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2013, n. 13504
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Sentenza 28 febbraio 2013

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La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del 1991, è configurabile anche se la condotta sia posta in essere in relazione ad associazione di tipo mafioso la cui esistenza non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato e se il dedotto capo di questa, destinatario della condotta agevolativa, sia stato precedentemente assolto da imputazioni relative al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quando l'operatività del sodalizio ed il ruolo svolto dal soggetto agevolato siano desumibili da risultanze acquisite successivamente alla sentenza di assoluzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2013, n. 13504
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13504
    Data del deposito : 28 febbraio 2013

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