Sentenza 14 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, la redazione del verbale concernente le relative operazioni, con la contestuale sommaria trascrizione del contenuto delle comunicazioni intercettate, può essere effettuata negli uffici della polizia giudiziaria anche quando l'indagine venga condotta mediante impianti installati nei locali della procura della Repubblica, posto che l'art. 268 cod. proc. pen., nei primi due commi, distingue nettamente l'esecuzione delle operazioni dalla relativa verbalizzazione, e nel comma successivo prescrive uno speciale provvedimento del P.M., nella ricorrenza di determinati presupposti, solo quando le "operazioni" debbano essere svolte in locali non pertinenti alla procura stessa.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche, utilizzabilità, tecnica dell'ascolto remoto, legittimità, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2005, n. 7245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7245 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 14/01/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 38
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 33132/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AA ME;
avverso l'ordinanza 17 agosto 2004 del Tribunale di Trento. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 17 agosto 2004 il Tribunale di Trento respingeva la richiesta di riesame proposta da AR ME contro il provvedimento 22 luglio 2004 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva disposto la sua custodia cautelare in carcere quale persona gravemente indagata dei reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale contestava, anzi tutto, la doglianza incentrata sulla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, perché sprovviste del necessario decreto del Giudice per le indagini preliminari, osservando che un simile provvedimento era riscontrabile con riferimento all'uso dell'utenza intercettata, con la precisazione che l'utenza era "in uso a soggetto nordafricano n.m.i.", successivamente identificato nel ricorrente, tanto che gli ulteriori decreti di autorizzazione indicano proprio l'utenza di AR ME. Circa, poi, la dedotta violazione dell'art. 267, comma 3, c.p.p. (recte, 268, comma 3), il Tribunale osserva come non vi sia ragione di dubitare che le operazioni di intercettazione siano state effettuate all'interno della "sala ascolto della Procura della Repubblica di Trento, indicata sempre come il 'centro intercettazioni incaricato' nelle numerose comunicazioni indirizzate al gestore del traffico telefonico dal P.M. titolare". Che, poi, le successive fasi di trascrizione delle intercettazioni siano state espletate nel locale Comando dei carabinieri è dato che "non inficia" le risultanze delle captazioni.
Rileva, ancora, che i decreti autorizzativi delle captazioni risultano motivati per relationem con specifico richiamo a quanto esposto negli accertamenti eseguiti dal reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Trento e che dalle intercettazioni emergono gravi indizi di reato nei confronti del AR ME, peraltro, chiamato in causa dal correo El RI AH che ha dichiarato di aver acquistato 20 grammi di cocaina da AR KH, fratello di ME, contitolare della ditta di lavorazione del porfido in Albiano e capo dell'associazione criminosa;
RI AH ha anche riferito che le fonti di approvvigionamento della droga erano a Milano ove - come aveva appreso - operavano loro parenti. Secondo il giudice del riesame le intercettazioni avrebbero evidenziato contatti dell'indagato con vari soggetti compartecipi dell'attività criminosa, così da far ritenere che AR ME, nell'ambito del sodalizio, svolgesse compiti di intermediario tra i fornitori residenti nel milanese, dai quali riceveva in conto vendita la sostanza stupefacente che poi provvedeva a trasportare nel Trentino consegnandola all'Hannioui e ricevendo le somme di danaro raccolte dal KH. Ciò sulla base di un linguaggio criptato ma agevolmente riconoscibile quanto al contenuto della "merce trattata". Elementi tutti che costituiscono dati significativi di riscontro delle dichiarazioni del El RI AH, complessivamente attendibile nella ricostruzione della propria attività di spaccio, coinvolgente anche altri e diversi coindagati.
2. Ricorre per cassazione AR ME deducendo violazione degli artt. 268, commi 1, 2 e 3, 271, 273, 274 e 309 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Assume, anzi tutto, il ricorrente che non vi sarebbe la prova certa che le operazioni di intercettazione siano state espletate utilizzando gli impianti installati nella procura della Repubblica;
in ogni caso (l'ascolto e) la trascrizione delle stesse - costituenti parte del procedimento intercettivo - furono effettuate nei locali del Comando dei carabinieri, pur in assenza di un provvedimento derogatorio.
In secondo luogo, non sarebbero motivati i decreti autorizzativi, di inizio, di proroga e di convalida, tutti motivati per relationem. In terzo luogo, nonostante il ricorrente avesse eccepito l'insufficienza e l'inidoneità della motivazione del provvedimento impositivo, il giudice del riesame si sarebbe limitato ad un' integrazione di tale provvedimento.
In quarto luogo, si sarebbe attribuita valenza di chiamata in correità alle dichiarazioni di El RI AH che costituiscono esclusivamente percezioni soggettive del dichiarante. In quinto luogo, non sarebbe stato trasmesso al Tribunale un atto favorevole all'indagato: vale a dire il verbale di perquisizione personale relativo ad un fermo effettuato nei confronti del ricorrente, di un altro cittadino marocchino e di una ragazza anch'essa marocchina. Un verbale di particolare rilievo favorevole solo considerando che, secondo l'ordinanza impugnata, le locuzioni "ragazze" o "prostitute marocchine" equivarrebbero alla droga. Elemento oggetto di apposita memoria difensiva davanti al giudice del riesame ed in ordine al quale non vi è motivazione di sorta. Il ricorso è infondato.
3. Relativamente al primo motivo, ritiene il Collegio che la circostanza che le operazioni di trascrizione possano essere state effettuate fuori dei locali della Procura, senza che tanto risulti dal provvedimento esecutivo, non comporta violazione alcuna dell'art. 268, comma 3. Non vengono qui, ovviamente, in considerazione, le trascrizioni di cui all'art. 267, comma 7, ma i c.d. "brogliacci di ascolto" sulla cui base può essere adottato il provvedimento cautelare. Ora, l'art. 267 commi 1 ("Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale") e 2 ("Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate") non comprende tra le "operazioni" la redazione dei brogliacci di ascolto in quanto parte integrante del verbale. E poiché la motivazione del regime derogatorio è prescritta dall'art. 268, comma 3, esclusivamente per le "operazioni" nessuna violazione di legge (dalla quale, per giunta, debba derivare l'inutilizzabilità delle captazioni a norma dell'art. 271, comma 1, c.p.p.) è nella specie ravvisabile.
Va, ad ogni buon conto, ricordato che le sommarie trascrizioni, effettuate a norma dell'art. 268, comma 2, c.p.p., delle conversazioni intercettate nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, possono essere utilizzate, in sede cautelare, come fonte dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, c.p.p. anche quando, trattandosi di conversazioni svoltesi in lingua straniera, il loro contenuto sia esplicitato attraverso una traduzione simultanea affidata ad un interprete non nominato dal giudice, il quale abbia agito come semplice ausiliario del personale addetto all'ascolto, fermo restando il potere-dovere del giudice, chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla suddetta norma, di verificare - sulla base di ogni utile elemento messo a disposizione dal pubblico ministero o altrimenti legittimamente acquisito - la piena affidabilità
dell'interpretazione (cfr. Sez. 1^, 23 gennaio 2002, Wuta Ofei). Circa il motivo incentrato sulla motivazione per relationem dei decreti, a parte la genericità della censura che non specifica la stessa tipologia della denunciata carenza argomentativa ed i provvedimenti contrassegnati da un simile preteso vizio, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale - e, più in particolare, del decreto che autorizza l'intercettazione di conversazioni e la proroga delle originarie autorizzazioni - è da considerare legittima quando: a) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione; cosicché, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore, per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa (Sez. un., 21 giugno 2000, Primavera).
Del terzo motivo è da ritenere precluso l'accesso davanti a questa Corte ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. per richiedere il ricorrente una rivalutazione dei fatti e delle fonti di prova non consentita in sede di legittimità.
A parte l'argomentato rilievo indiziario della chiamata in correità di El RI AH, l'ampio spettro delle captazioni potrebbe da sola costituire - se una simile valutazione non comportasse un' incursione nel meritum causae - un panorama accusatorio in grado di integrare i presupposti richiesti dal precetto dell'art. 273 c.p.p.. Il tutto anche considerando che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza può essere desunta anche dal solo contenuto delle intercettazioni telefoniche, quando esse siano affidabili, quando siano di sicura provenienza dagli indagati, quando siano numerose, concordanti e dal contenuto costantemente pregnante, nel senso del riferimento ad attività illecite e di non difficile interpretazione (Sez. 6^, 3 novembre 1992, Delle Femmine). Cosicché la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa;
tanto che se ricorrono di frequente - come è avvenuto nel procedimento ora al vaglio della Corte - termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco e la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi (Sez. 5^, 14 luglio 1997, Ingrosso). Senza contare che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6^, 12 dicembre 1995, Falsone;
Sez. 5^, 3 dicembre 1997, Viscovo).
La censura, infine, basata sulla mancata trasmissione al giudice del riesame di elementi favorevoli all'indagato, oltre che sprovvista del necessario requisito della specificità anche alla luce degli atti allegati dal ricorrente, risulta pure non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà del AR ME, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2005