Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2012, n. 9927
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Sentenza 19 gennaio 2012

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Ai sensi dell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., il pubblico ministero ha il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l'unico limite, derivante dalla previsione dell'art. 17 cod. proc. pen., secondo cui può esercitarsi contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso dovesse essere ripetuta la notifica dell'informazione, ex art. 369 bis cod. proc. pen., prima dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio per un reato successivamente iscritto nello stesso fascicolo processuale, nei confronti di indagato cui era stata già notificata l'informazione medesima per diversa imputazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2012, n. 9927
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9927
    Data del deposito : 19 gennaio 2012

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