Sentenza 19 gennaio 2012
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., il pubblico ministero ha il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, con l'unico limite, derivante dalla previsione dell'art. 17 cod. proc. pen., secondo cui può esercitarsi contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, purché ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso dovesse essere ripetuta la notifica dell'informazione, ex art. 369 bis cod. proc. pen., prima dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio per un reato successivamente iscritto nello stesso fascicolo processuale, nei confronti di indagato cui era stata già notificata l'informazione medesima per diversa imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2012, n. 9927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9927 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 19/01/2012
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 121
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 24537/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.S.N. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 01/12/2010 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, con la quale S.N..R. era stato assolto, perché non imputabile per vizio totale di mente al momento dei fatti, dai reati a lui ascritti (maltrattamenti e lesioni in danno di L..B. e estorsione in danno della madre, G..Z. ) ed ordinato il suo ricovero in ospedale giudiziario per anni due.
I Giudici di merito avevano ritenuto integrati tutti i reati contestati.
Quanto ai reati di maltrattamenti e lesioni in danno di B.L. , la Corte di appello aveva esposto che quest'ultima aveva riferito di aver convissuto con l'imputato dal (omesso) , che aveva da subito manifestato comportamenti ossessivi, dovuti all'abuso di droga, consistenti in aggressioni fisiche e verbali, che avevano avuto una escalation nell'episodio avvenuto la sera del (omesso) , allorché costui l'aveva violentemente colpita con calci e schiaffi. Dopo la denuncia, la donna si era trasferita dal padre, ma a causa delle continue richieste dell'imputato di far ritorno a casa, disturbando il padre e i vicini, si era determinata ad accontentarlo, ma senza un esito positivo, visto che questi aveva continuato nel suo comportamento aggressivo. Era stato poi accertato dagli operanti che il giorno (omesso) il R. era in stato di alterazione. In sede di interrogatorio, l'imputato aveva ammesso di far uso di cocaina e di aver picchiato la B. .
Quanto al reato di estorsione, la madre dell'imputato aveva raccontato che il figlio soffriva di schizofrenia e che percepiva una pensione di invalidità, che era stato sempre violento, con un aggravamento della situazione dal XXXX. Il figlio le chiedeva quotidianamente danaro e al suo rifiuto dava in escandescenze, inveendo, insultandola e lanciando oggetti per casa. Le dichiarazioni della donna erano state confermate dai vicini di casa.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il R. , deducendo:
- la violazione degli artt. 335 e 369-bis cod. proc. pen., in quanto i fatti relativi al reato di estorsione risulterebbero non iscritti al registro ex art. 335 cod. proc. pen., ma inseriti illegittimamente nel precedente procedimento instaurato a seguito della querela della signora B. , non ricorrendo i presupposti per una loro riunione. Ricevuto l'invito per rendere interrogatorio per il nuovo reato, il difensore aveva eccepito la nullità dell'invito per la mancata comunicazione della nomina del difensore di ufficio, che veniva respinta in considerazione della riunione dei procedimenti. - la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di maltrattamenti, in assenza di un vincolo familiare, anche solo di fatto, con la persona offesa, posto che la relazione con la signora B. si era sviluppata da soli tre mesi, con una convivenza di 20 giorni;
e in assenza dell'evento del reato, considerato anche che la B. era ritornata a vivere con l'imputato dopo la presentazione della querela.
- la violazione dell'art. 629 cod. pen., non avendo la parte offesa mai riferito di aver consegnato denaro al figlio al seguito delle minacce e alle violenze del figlio, non potendosi ritenere illecita la condotta relativa a soli 8,5 Euro. In ogni caso la condotta violenta dell'imputato interveniva solo al rifiuto della madre e non già all'atto della richiesta, come indicato nel capo di imputazione. Si trattava inoltre di un giusto profitto, posto che si trattava pur sempre di somme dovute a titolo di mantenimento e alimenti, trattandosi di persona non autosufficiente economicamente a causa degli handicap di cui risultava portatore. Risulterebbe viziata la motivazione che ha ritenuto la ricorrenza dell'ingiusto profitto perché in una circostanza l'imputato aveva acquistato con il denaro ricevuto dalla madre della droga, di cui era notoriamente assuntore, apparendo inverosimile tale circostanza, posto l'esiguità delle somme di denaro ottenute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
2. Manifestamente infondata è la censura di violazione di legge contenuta nel primo motivo. La sola norma che disciplina la scelta tra unità e pluralità dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari è l'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., il quale stabilisce che, se gli atti delle indagini preliminari riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'art. 416 c.p.p., comma 2, inserendovi gli atti che si riferiscono alle persone o alle imputazioni per cui esercita l'azione penale. Ciò significa che è riconosciuto al pubblico ministero il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona senza adottare alcuno specifico provvedimento, essendo solo l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro il punto di riferimento elementare, ma non vincolante, delle indagini preliminari, con l'unico limite derivante dalla previsione dell'art.17 cod. proc. pen., nel senso che il pubblico ministero può
esercitare contestualmente l'azione penale per notizie di reato distinte, così determinando l'instaurarsi di un unico processo, solamente quando ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione.
Ciò premesso, ne discende la palese infondatezza dell'assunto del ricorrente di voler considerare il successivo interrogatorio reso dal R. anche per il reato di estorsione come il primo atto per il quale era dovuta l'informazione prevista dall'art. 369-6/s cod. proc. pen.. Nel caso in esame, detta comunicazione era stata già
ritualmente fornita al R. per il compimento del primo interrogatorio e non andava quindi rinnovata - come pretende il ricorrente - negli atti successivi dello stesso procedimento. La ratio della norma è infatti quella di garantire all'indagato il diritto di difesa, cioè di impedire che un indagato sia sfornito di un difensore sia esso di fiducia o di ufficio, per cui la comunicazione non compete laddove già esista la nomina di un difensore.
3. Inammissibili sono anche le doglianze dei ricorrente contenute nel secondo e terzo motivo. Esse mirano infatti ad accreditare una diversa e non consentita interpretazione dei fatti, reiterando pedissequamente doglianze già dedotte nei motivi di appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione adeguata e priva di illogicità manifeste.
Relativamente al secondo motivo, è il caso di puntualizzare che il delitto di maltrattamenti è configurabile anche ai danni della convivente more uxorio, avuto riguardo allo stabile rapporto, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione. Agli effetti di cui all'art.572 c.p., deve intendersi, infatti, per famiglia ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo. Sul punto, la Corte di appello ha ritenuto che la convivenza tra il R. e la B. , se pur in uno spazio di tempo contenuto, aveva assunto i connotati di quotidiana e stabile vicinanza tra i due, che condividevano le vicendevoli esigenze e si erano impegnati in un rapporto di reciproca solidarietà. La Corte di merito ha fornito poi logica ed adeguata spiegazione del perché il rientro a casa della B. non costituiva elemento inconciliabile con il configurato reato di maltrattamenti.
Quanto ai fatti estorsivi, i Giudici a quibus hanno evidenziato che l'adesione della madre alle richieste di danaro del R. erano da collegarsi al clima generale di paura creato dal comportamento aggressivo e minaccioso di quest'ultimo, Anche su tale punto, il ricorrente invoca una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, inammissibile in questa sede. La valutazione del materiale probatorio in infatti, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Palesemente infondata è infine la censura volta ad accreditare la non ingiustizia del profitto conseguito dal R. . La minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell'illiceità quando è diretta ad ottenere un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi "contra ius", diversi cioè da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato (tra tante, Sez. 2, n. 39903 del 24/09/2004, Faro, Rv. 230139). Orbene, ancor a voler ammettere un diritto agli alimenti del R. nei confronti della madre, è senz'altro al di fuori dello scopo dell'art. 433 c.c. quello di provvedere ai bisogni legati all'uso di droghe di un familiare. Nella specie, era stato accertato che il denaro estorto alla madre era destinato ad acquisti di cocaina da parte dell'imputato.
4. all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2012