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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 4176 /2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4176/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 13.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4176 /2024 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1 per procura in atti, dall'avv. Salvatore Bonarrigo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO , (CF: ) in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Battiato in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26 Catania presso l'Avvocatura dell'Istituto
- resistente –
E
– C.F. e P.I. – in qualità di agente Controparte_2 P.IVA_2 per la riscossione, in persona del suo legale rapp.te pro tempore P.I. e C.F. , P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Panasiti, che la rappresenta e difende per procura in atti, presso il suo studio in Messina, via T. Cannizzaro n. 58 è elettivamente domiciliata
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 293 2024 90086571 40/000 notificato in data 3.4.2024 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
1)n. 59320160001907004000 notificato in data 22.6.2016 di €. 924,60
2)n. 59320160006099377000 notificato in data 14.12.2016 di €. 2.743,44
3) n. 53920170004115228000 notificato in data 28.12.2017 di €. 5.510,81
Eccepiva a tal riguardo: PRESCRIZIONE DEL DIRITTO Atteso che gli avvisi di addebito citati contenuti nell'atto di intimazione impugnato sono stati notificati oltre 6 anni dalla notifica degli avvisi di intimazione sui quali lo stesso si fonda (e precisamente in data 22.6.2016, in data 14.12.2016 ed in data 28.12.2017) per cui il credito asseritamente vantato relativamente agli avvisi di addebito citati nell'atto di intimazione che si avversa è ormai prescritto stante il decorso di oltre 6 anni dalla data dell'ultima delle notifiche indicate .
Concludeva chiedendo: Previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, limitatamente alle somme portate dagli avvisi di addebito contestati, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie di e l'illegittimità della richiesta di pagamento delle somme CP_1 di cui all'intimazione di pagamento avversata limitatamente agli avvisi di addebito citati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Con comparsa di costituzione si costituiva la quale Controparte_3 concludeva chiedendo: Ritenere e dichiarare inammissibile in diritto e infondato nel merito il ricorso proposto da . Nella denegata ipotesi di accoglimento del presente ricorso per omessa Parte_1 notifica dell'avviso di addebito impugnato si chiede voler compensare integralmente le spese del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Co Con comparsa di costituzione si costituiva il quale Controparte_1 concludeva chiedendo: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ,in subordine la sua CP_1 inammissibilità e comunque rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti come parzialmente sgravati , in estremo subordine dichiarare la prescrizione del diritto alla azione esecutiva della con Controparte_2 compensazione di spese nei confronti dell' CP_1
Con provvedimento del 3.05.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva a del titolo più dettagliatamente indicati in ricorso e con successivo provvedimento del 13/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione che veniva rinviata all'udienza del 31 giugno 2025 sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
L'udienza del 13.06.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Preliminarmente occorre rilevare che con note del 4.02.2025 il ricorrente ha dichiarato che “Con riferimento al giudizio di cui all'oggetto, si eccepisce che l' in data 10.10.2024 ha proceduto ad CP_1 annullare tutti gli avvisi di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento 293 2024 90086571
40/000 come da attestazione che si produce. Alla luce dell'esposto si ritiene cessata la materia del contendere”; Con successive note del 7.03.2025, a cui allegava il richiamato provvedimento, reiterava la superiore richiesta di cessazione della materia del contendere per avvenuto annullamento di tutti gli avvisi di addebito per cui è causa e così anche con le ulteriori note del 11.06.2025 e del 12.06 2025
Con note del 3.06.2025 l' ha dato atto che lo sgravio indicato da parte ricorrente è solo parziale, CP_1 in quanto, come da estratto di ruolo aggiornato alla data del 30.05.2025 che allegava, si evince che gli avvisi di addebito n. 59320160001907004, n.59320160006099377 non risultano sgravati.
Dichiarava, pertanto, che potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo per l'avviso n. 59320170004115228 che effettivamente risulta sgravato Con riferimento a quest'ultimo va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.); qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
Ciò premesso, dalle censure formulate in ricorso dal ricorrente, che ha sollevato esclusivamente un'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa successiva alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo lo stesso contestato che gli avvisi di addebito, posti a fondamento dell'intimazione impugnata, gli siano stati notificati oltre il termine quinquennale successivo alla notifica degli atti presupposti.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019; cfr.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre
2020, n. 18256 cit.)
Or bene, oltre che riconosciuto dal ricorrente e quindi non contestato, tutti gli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento, risultano regolarmente notificati nelle date correttamente indicate da quest'ultimo come risulta anche da documentazione depositata dall' . CP_1
L costituendosi ha prodotto quale atto interruttivo della prescrizione Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 29320229012492317000 notificato personalmente al ricorrente in data
08/08/2022 e contenente tutti gli avvisi di addebito anzi indicati e posti a fondamento dell'odierno atto impugnato.
Va però considerata la sospensione legale della prescrizione per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
Occorre, altresì, richiamare le disposizioni citate dall' che riguardano la sospensione della CP_1 prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso D.L. n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Alla luce di tali considerazioni deve, quindi, darsi atto che nel caso che ci occupa la fattispecie estintiva non si è perfezionata.
In ordine alle spese processuali tenuto conto della complessità delle questioni affrontate si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4176/2024 R.G. così statuisce: rigetta l'opposizione avvero l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90086571 40/000 e per l'effetto dichiara dovuti i crediti previdenziali e assistenziali di cui alla suddetta intimazione di pagamento impugnata e dei sottesi avvisi di addebito ad eccezione dell'avviso di addebito n59320170004115228 per il quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 13 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4176/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 13.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13 GIUGNO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4176 /2024 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1 per procura in atti, dall'avv. Salvatore Bonarrigo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO , (CF: ) in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Battiato in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliato in Piazza della Repubblica, 26 Catania presso l'Avvocatura dell'Istituto
- resistente –
E
– C.F. e P.I. – in qualità di agente Controparte_2 P.IVA_2 per la riscossione, in persona del suo legale rapp.te pro tempore P.I. e C.F. , P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Panasiti, che la rappresenta e difende per procura in atti, presso il suo studio in Messina, via T. Cannizzaro n. 58 è elettivamente domiciliata
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.04.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 293 2024 90086571 40/000 notificato in data 3.4.2024 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
1)n. 59320160001907004000 notificato in data 22.6.2016 di €. 924,60
2)n. 59320160006099377000 notificato in data 14.12.2016 di €. 2.743,44
3) n. 53920170004115228000 notificato in data 28.12.2017 di €. 5.510,81
Eccepiva a tal riguardo: PRESCRIZIONE DEL DIRITTO Atteso che gli avvisi di addebito citati contenuti nell'atto di intimazione impugnato sono stati notificati oltre 6 anni dalla notifica degli avvisi di intimazione sui quali lo stesso si fonda (e precisamente in data 22.6.2016, in data 14.12.2016 ed in data 28.12.2017) per cui il credito asseritamente vantato relativamente agli avvisi di addebito citati nell'atto di intimazione che si avversa è ormai prescritto stante il decorso di oltre 6 anni dalla data dell'ultima delle notifiche indicate .
Concludeva chiedendo: Previa immediata sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, limitatamente alle somme portate dagli avvisi di addebito contestati, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie di e l'illegittimità della richiesta di pagamento delle somme CP_1 di cui all'intimazione di pagamento avversata limitatamente agli avvisi di addebito citati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Con comparsa di costituzione si costituiva la quale Controparte_3 concludeva chiedendo: Ritenere e dichiarare inammissibile in diritto e infondato nel merito il ricorso proposto da . Nella denegata ipotesi di accoglimento del presente ricorso per omessa Parte_1 notifica dell'avviso di addebito impugnato si chiede voler compensare integralmente le spese del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Co Con comparsa di costituzione si costituiva il quale Controparte_1 concludeva chiedendo: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' ,in subordine la sua CP_1 inammissibilità e comunque rigettare integralmente il ricorso proposto perché infondato in fatto ed in diritto confermando i ruoli opposti come parzialmente sgravati , in estremo subordine dichiarare la prescrizione del diritto alla azione esecutiva della con Controparte_2 compensazione di spese nei confronti dell' CP_1
Con provvedimento del 3.05.2024 veniva sospesa l'efficacia esecutiva a del titolo più dettagliatamente indicati in ricorso e con successivo provvedimento del 13/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione che veniva rinviata all'udienza del 31 giugno 2025 sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
L'udienza del 13.06.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Preliminarmente occorre rilevare che con note del 4.02.2025 il ricorrente ha dichiarato che “Con riferimento al giudizio di cui all'oggetto, si eccepisce che l' in data 10.10.2024 ha proceduto ad CP_1 annullare tutti gli avvisi di addebito contenuto nell'intimazione di pagamento 293 2024 90086571
40/000 come da attestazione che si produce. Alla luce dell'esposto si ritiene cessata la materia del contendere”; Con successive note del 7.03.2025, a cui allegava il richiamato provvedimento, reiterava la superiore richiesta di cessazione della materia del contendere per avvenuto annullamento di tutti gli avvisi di addebito per cui è causa e così anche con le ulteriori note del 11.06.2025 e del 12.06 2025
Con note del 3.06.2025 l' ha dato atto che lo sgravio indicato da parte ricorrente è solo parziale, CP_1 in quanto, come da estratto di ruolo aggiornato alla data del 30.05.2025 che allegava, si evince che gli avvisi di addebito n. 59320160001907004, n.59320160006099377 non risultano sgravati.
Dichiarava, pertanto, che potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere solo per l'avviso n. 59320170004115228 che effettivamente risulta sgravato Con riferimento a quest'ultimo va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò posto al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.); qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
Ciò premesso, dalle censure formulate in ricorso dal ricorrente, che ha sollevato esclusivamente un'eccezione di prescrizione come fatto estintivo della pretesa successiva alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24, c. 5, d. lgs. 46/1999, avendo lo stesso contestato che gli avvisi di addebito, posti a fondamento dell'intimazione impugnata, gli siano stati notificati oltre il termine quinquennale successivo alla notifica degli atti presupposti.
Come, infatti, chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294/2019; cfr.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)” (Cass., sez. VI, ord. 2 settembre
2020, n. 18256 cit.)
Or bene, oltre che riconosciuto dal ricorrente e quindi non contestato, tutti gli avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento, risultano regolarmente notificati nelle date correttamente indicate da quest'ultimo come risulta anche da documentazione depositata dall' . CP_1
L costituendosi ha prodotto quale atto interruttivo della prescrizione Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 29320229012492317000 notificato personalmente al ricorrente in data
08/08/2022 e contenente tutti gli avvisi di addebito anzi indicati e posti a fondamento dell'odierno atto impugnato.
Va però considerata la sospensione legale della prescrizione per complessivi 311 giorni.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31/12/2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”
Occorre, altresì, richiamare le disposizioni citate dall' che riguardano la sospensione della CP_1 prescrizione dei crediti per i quali siano stati sospesi i termini di versamento.
Si tratta, cioè, dell'art. 68 dello stesso D.L. n. 18/2020 che recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Come appare evidente, la sospensione della prescrizione di cui alle sopra riportate disposizioni è intrinsecamente connessa alla sospensione dei termini di versamento e, dunque, più che una
“sospensione” in senso proprio, si tratta di un necessario differimento dell'inizio della sua decorrenza, non potendo iniziare a decorrere il termine di prescrizione di crediti non ancora esigibili in quanto gli originari termini di versamento sono stati sospesi.
Alla luce di tali considerazioni deve, quindi, darsi atto che nel caso che ci occupa la fattispecie estintiva non si è perfezionata.
In ordine alle spese processuali tenuto conto della complessità delle questioni affrontate si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4176/2024 R.G. così statuisce: rigetta l'opposizione avvero l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90086571 40/000 e per l'effetto dichiara dovuti i crediti previdenziali e assistenziali di cui alla suddetta intimazione di pagamento impugnata e dei sottesi avvisi di addebito ad eccezione dell'avviso di addebito n59320170004115228 per il quale va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 13 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011