Articolo 7 della Legge 5 giugno 1974, n. 283
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 agosto 1974
Art. 7.

Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai proprietari di unita' immobiliari distrutte o dichiarate inagibili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966 contributi per la ricostruzione o la riparazione degli immobili, entro i seguenti limiti massimi:
a) di L. 8.000.000, a favore dei proprietari di unita' immobiliari destinate ad abitazione ed aventi piu' di tre vani utili, per la ricostruzione di una unita' immobiliare con identica destinazione;
b) di L. 7.000.000, a favore dei proprietari di unita' immobiliari aventi non piu' di tre vani utili e destinate ad abitazione della famiglia del proprietario che risulti composta di almeno sei persone, per la ricostruzione di una unita' immobiliare destinata ad abitazione della consistenza di cinque vani ed accessori;
c) di L. 6.000.000, a favore dei proprietari di unita' immobiliari destinate ad abitazione, ed aventi non piu' di tre vani utili, per la ricostruzione di una unita' immobiliare di almeno tre vani ed accessori, avente identica destinazione;
d) di L. 4.000.000, a favore dei proprietari di unita' immobiliari destinate all'esercizio di attivita' commerciali, professionali o artigianali, per la ricostruzione di una unita' immobiliare destinata ad uso analogo.
Detti contributi saranno commisurati:
a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unita' immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonche' per gli alloggi di proprieta' della GESCAL e per quelli di proprieta' degli enti di cui all' articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165 , e successive modificazioni ed integrazioni;
b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unita' immobiliare e' un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 e' riferito alla imposta sui redditi di ricchezza mobile.
La stessa misura del 70 per cento sara' concessa per la riparazione degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale;
c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1970 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unita' immobiliare e' un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 e' riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di piu' unita' immobiliari e per ciascuna di esse.
Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo e' concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unita' immobiliari e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.
Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonche' ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera a), sempreche', a formare il reddito complessivo netto assoggettato ad imposta complementare per l'anno 1970, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a L. 300.000.
Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprieta' per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 luglio 1966, il contributo e' determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.
Qualora l'acquirente sia una societa', il contributo e' stabilito nella misura del 20 per cento.
Le domande per la concessione dei contributi - corredate del computo metrico estimativo dei lavori, del certificato catastale di attualita', o di altro documento probatorio del possesso dell'immobile utile agli effetti dell' articolo 1158 del codice civile , e dello stato di famiglia - debbono essere presentate all'ufficio del genio civile di Agrigento entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al decimo comma dell'articolo 3 o dalla entrata in vigore della presente legge nelle ipotesi previste, rispettivamente, dal primo e dal terzo comma dell'articolo 6.
Nella domanda gli interessati debbono dichiarare se intendono ricostruire le proprie unita' immobiliari in comparti edilizi condominiali o cedere il contributo ad uno degli istituti previsti dall'articolo 10.
Il provveditorato regionale alle opere pubbliche - previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile di Agrigento, della consistenza e della destinazione delle unita' immobiliari distrutte o dichiarate inagibili - puo' concedere, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni sul contributo in misura non superiore al 50 per cento dell'importo presumibile di esso.
Su richiesta di almeno un decimo degli interessati, il comune promuove la costituzione del consorzio fra tutti i proprietari che, a norma del terz'ultimo comma, hanno dichiarato di voler ricostruire le proprie unita' immobiliari in comparti condominiali.
Entrata in vigore il 11 agosto 1974