Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4337/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. ES Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
------------- sul ricorso ex 473 bis 51 c.p.c. congiuntamente presentato
da
, rappresentato e difeso dall'avv. DE ANGELI CINZIA, Parte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
rappresentata e difesa dagli avv. FABRIS Parte_2
FRANCESCO e FERUZZI MARCO, presso gli stessi elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrenti -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
“1) i figli minori ed ES saranno affidati ad entrambi Per_1
i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica degli
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è già allontanato dalla casa familiare asportando tutti i propri effetti personali. Le decisioni di maggiore interesse per i figli,
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute
- secondo le regole dell'affido condiviso - saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli stessi. I genitori concordano nel ritenere che sarà loro onere tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) In considerazione del rapporto di ciascun genitore con i minori,
gli impegni lavorativi dei genitori e dei figli, nonché le disponibilità abitative, i genitori concordano di adottare il seguente regime di visita: il padre terrà con sé i figli nei fine settimana a settimane alterne, il sabato o domenica, con pernotto.
Durante la settimana, sempre in osservanza delle disponibilità di cui sopra, il sig. trascorrerà le ore dalle 17 alle 19 con Parte_1
i figli. Per le festività i genitori adottano la regola dell'alternanza. Durante le vacanze natalizie i ragazzi trascorreranno il 24 dicembre con la mamma fino alla mattina del 25,
mentre il giorno 25 dicembre con il papà, poi trascorreranno, ad anni alterni, con il padre dal 26 al 31 dicembre oppure dal 31
dicembre al 6 gennaio. ES ed trascorreranno le vacanze Per_1
pasquali, ad anni alterni, con il padre o con la madre, alternando
Pag. 2 di 9 il giorno di Pasqua e Pasquetta. Tutto quanto detto varrà salvo diversi accordi raggiunti volta per volta dalle parti. Nel periodo delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze di cui sopra,
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e comunicare le date di partenza e di ritorno. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ulteriori periodi di visita dei figli potranno essere concordati dai genitori tenendo conto delle esigenze e degli impegni dei minori e comunque sempre con preavviso di almeno un giorno.
3) le parti concordano che l'immobile in comproprietà sito in
Marghera alla via S.Martino, 9 venga assegnato alla sig.ra Parte_2
che ivi risiederà con i figli minori;
[...]
- il debito relativo al mutuo per l'importo ancora da corrispondere verrà ripartito al 50% tra i ricorrenti, che nella identica misura sopporteranno la rata mensile;
- il conto cointestato presso Intesa San Paolo filiale di Venezia
Campo San Luca è già stato equamente suddiviso tra i ricorrenti, che sin d'ora si dicono soddisfatti e che null'altro hanno a pretendere dal contitolare;
4) il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento entro il giorno 5 del mese della somma mensile pari ad euro 500,00
intendendo euro 250,00 per figlio, sul conto corrente della sig.ra già noto, oltre alla metà delle spese straordinarie che Pt_2
Pag. 3 di 9 dovranno essere documentate dal genitore che chiede il rimborso ovvero l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro genitore.
Per l'individuazione delle medesime si fa espresso riferimento al
Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia per le cause in materia di diritto di famiglia, artt.15 e 16;
- per concorde volontà delle parti la sig.ra manterrà, come Pt_2
da precedenti intese, il 100% dell'Assegno Unico per i figli;
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse ovvero al 50 %.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- vi è il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
Spese stragiudiziali e giudiziali compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.
Pag. 4 di 9 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2024 i ricorrenti esponevano di aver intrapreso una relazione sentimentale dalla quale erano nati i figli ES il giorno 70.09.2008 ed Persona_2
il giorno 16.02.2010.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della convivenza, i ricorrenti formulavano domanda al fine di regolare i loro rapporti personali e patrimoniali nell'interessi dei figli minori. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il 28.01.2025,
fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art
473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate dalle parti in cui insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dalle parti merita di essere accolta, ritenendo questo Collegio di poter recepire le condizioni rassegnate dai ricorrenti, preso atto degli accordi raggiunti come in epigrafe indicati e ritenuto che essi corrispondano all'interesse materiale e morale della prole minore e che siano coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Attesa la concorde richiesta delle parti si dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Pag. 5 di 9 Ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento,
collocamento, visita e mantenimento dei figli minori ES,
nato il [...], ed , nata il [...], alle seguenti Persona_2
condizioni:
1) i figli minori ed ES saranno affidati ad entrambi i Per_1
genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica degli stessi in Marghera (Ve) alla via S.Martino, 9; il sig. si Parte_1
è già allontanato dalla casa familiare asportando tutti i propri effetti personali. Le decisioni di maggiore interesse per i figli,
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute
- secondo le regole dell'affido condiviso - saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli stessi.
I genitori concordano nel ritenere che sarà loro onere tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla prole. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) In considerazione del rapporto di ciascun genitore con i minori,
gli impegni lavorativi dei genitori e dei figli, nonché le disponibilità abitative, i genitori concordano di adottare il seguente regime di visita: il padre terrà con sé i figli nei fine settimana a settimane alterne, il sabato o domenica, con pernotto.
Durante la settimana, sempre in osservanza delle disponibilità di cui sopra, il sig. trascorrerà le ore dalle 17 alle 19 con Parte_1
Pag. 6 di 9 i figli. Per le festività i genitori adottano la regola dell'alternanza. Durante le vacanze natalizie i ragazzi trascorreranno il 24 dicembre con la mamma fino alla mattina del 25,
mentre il giorno 25 dicembre con il papà, poi trascorreranno, ad anni alterni, con il padre dal 26 al 31 dicembre oppure dal 31
dicembre al 6 gennaio. ES ed trascorreranno le vacanze Per_1
pasquali, ad anni alterni, con il padre o con la madre, alternando il giorno di Pasqua e Pasquetta. Tutto quanto detto varrà salvo diversi accordi raggiunti volta per volta dalle parti. Nel periodo delle vacanze estive, compatibilmente con le esigenze di cui sopra,
i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli e comunicare le date di partenza e di ritorno. Per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Ulteriori periodi di visita dei figli potranno essere concordati dai genitori tenendo conto delle esigenze e degli impegni dei minori e comunque sempre con preavviso di almeno un giorno.
3) le parti concordano che l'immobile in comproprietà sito in
Marghera alla via S.Martino, 9 venga assegnato alla sig.ra Parte_2
che ivi risiederà con i figli minori;
[...]
- il debito relativo al mutuo per l'importo ancora da corrispondere verrà ripartito al 50% tra i ricorrenti, che nella identica misura sopporteranno la rata mensile;
Pag. 7 di 9 - il conto cointestato presso Intesa San Paolo filiale di Venezia
Campo San Luca è già stato equamente suddiviso tra i ricorrenti, che sin d'ora si dicono soddisfatti e che null'altro hanno a pretendere dal contitolare;
4) il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento entro il giorno 5 del mese della somma mensile pari ad euro 500,00
intendendo euro 250,00 per figlio, sul conto corrente della sig.ra già noto, oltre alla metà delle spese straordinarie che Pt_2
dovranno essere documentate dal genitore che chiede il rimborso ovvero l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro genitore.
Per l'individuazione delle medesime si fa espresso riferimento al
Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia per le cause in materia di diritto di famiglia, artt.15 e 16;
- per concorde volontà delle parti la sig.ra manterrà, come Pt_2
da precedenti intese, il 100% dell'Assegno Unico per i figli;
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse ovvero al 50 %.
- I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- vi è il consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
Pag. 8 di 9 Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
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