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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4168 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3651 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, elettivamente domiciliato in ON MO , via Parte_1
UM DD , 9/A , presso lo studio dell'avv. Jacopo Ronga che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso in appello.
Appellante
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ada Vita Sciplino in virtù di procura generale alle liti allegata, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Metropolitano, Via Cesare Beccaria 29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8137/2024 pubblicata il 09 luglio 2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio l' e , Parte_1 CP_2 premesso di aver ricevuto in data 10/01/24 notifica di avviso di addebito n. 397
2023 0015325719000 del 24/11/2023, riferito al periodo dal 01/2016 al 12/2022 relativamente ai contributi accertati a titolo di Gestione Commercianti per l'importo totale di € 31.111,99, deduceva l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione nella
“gestione commercianti” del socio accomandatario di s.a.s. che non partecipi personalmente al lavoro aziendale ovvero sulla conseguente illegittimità degli addebiti contributivi relativi al periodo dal 01/01/2016 al 17/02/2021; l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione nella “gestione commercianti” del socio amministratore di s.r.l. che non partecipi personalmente all'attività aziendale commerciale e quindi sulla conseguente illegittimità degli addebiti contributivi relativi al periodo dal
17/02/2021 al 31/12/2022, evidenziando con riferimento ad entrambi i succitati periodi, la radicale insussistenza , nella fattispecie oggetto di causa , del presupposto di cui all'art. 29 , comma 1, lett. c) della L. n. 160/75 , come modificato dall'art. 1 comma 203 della L. 662/96 e la conseguente inesistenza dell'obbligo di iscriversi alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
l'intervenuta prescrizione di tutti i (pretesi) addebiti indicati nell'avviso impugnato e relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, non avendo mai ricevuto alcuna notifica da parte dell' , relativamente alla posizione contributiva in oggetto. CP_2
Allegava in fatto che, a far data dal 10/04/2002 fino al 17/02/21, era stato socio accomandatario, con connessi poteri di amministrazione, della Ecomar s.a.s.
[...] etenendo una quota sociale di partecipazione al capitale pari ad euro CP_3
8.450,00; che in data 17/02/2021 con atto a rogito notar di Roma , Persona_1 repertorio n. 50164 , la suddetta si trasformava Controparte_4 nella mantenendo immutati sede ed oggetto sociale e di aver assunto CP_5 la carica, a tutt'oggi mantenuta, di amministratore unico e legale rappresentante della società.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, nel contraddittorio con l' , accoglieva CP_2 la domanda di parte ricorrente, limitatamente alla domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei contributi maturati precedentemente all'8/2/2017,
e, rigettato nel resto il ricorso, compensava le spese di lite nella misura di un quinto e condannava il ricorrente alle spese di lite nella restante parte.
Con atto di gravame l'appellante censurava la decisione sostenendo vi fosse il difetto di prova dei presupposti di legge, e segnatamente di quello prescritto dall'art. 29 lett. c) della legge n. 160/75 , determinanti l'obbligo in capo al ricorrente di iscrizione alla “gestione commercianti” ovvero sulla mancata prova della sua partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Si è costituito l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_2
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Secondo l'appellante il ragionamento seguito dal primo giudice sarebbe erroneo e non porterebbe alle conseguenze cui si è pervenuti in sentenza.; conseguenze che non sarebbero ineluttabili e che anzi lascerebbero ancora spazio per escludere che Part il abbia svolto le proprie attività all'interno della società con partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il Tribunale avrebbe errato nell'applicare una regola probabile o un'ipotesi presunta per poi dedurre una conclusione che, di conseguenza, è a tutto voler concedere, solo probabile (presunta), non certa.
Per semplificare l'appellante sostiene che non essendosi raggiunta una certezza circa il fatto da provare, secondo l'onere della prova il fatto non è provato (l ) CP_2 non l'ha provato e la decisione deve essere riformata con l'accoglimento dell'eccezione “principe” ovvero non vi sono i presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti.
La prova presuntiva è un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto a quello ignoto;
più specificamente, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l'art. 2729 cod.civ. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso;
in assenza di tali requisiti deve escludersi la correttezza del ragionamento logico che dal fatto noto risale a quello ignoto;
al riguardo va confermato che la gravità è indice di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di ingenerare in capo al giudice, che non deve tradursi in certezza ma nella probabilità che l'esistenza del fatto ignoto sia maggiore di quella della sua inesistenza.
Il ragionamente così strutturato sarebbe erroneo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare, mentre la concordanza esprime la convergenza di più indizi e rafforza le conclusioni del pensiero. Le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, secondo la valutazione di questa
Corte, sono state svolte con aderenza alle regole della logica e del ragionamento presuntivo;
giudizio che ben può fondarsi anche un solo indizio purchè sia grave e preciso, quando, la motivazione che il giudice adduce per spiegare perché da detto unico indizio sia risalito al fatto noto sia adeguata.
Orbene si legge nella sentenza gravata: < ha contro dedotto, onde CP_2 dimostrare l'esercizio in via abituale e prevalente di attività imprenditoriale, che i dipendenti della società erano tutti operai tranne un segretario part time, che nel
2023 l'odierno ricorrente aveva pagato 4 rate di contributi fissi, che all'epoca presa in considerazione dall'avviso non risultava assicurato presso alcuna Parte_2 risultando dalle dichiarazione dei redditi allegate per gli anni oggetto dell'avviso di addebito, l'unica attività autonoma esercitata mentre l'altro socio non era iscrivile perché dipendente pubblico a tempo pieno. Rileva l'Ufficio come non possa essere ritenuto dirimente il versamento da parte del ricorrente nel 2023 di 4 rate di contributi fissi, atteso che la società con atto del 17.2.2021 registrato in data
9.3.2021 (vedi visura in atti) ha mutato la propria forma sociale da società in accomandita semplice ad s.r.l., ragione per cui il ricorrente dalla qualità di socio accomandatario ha acquistato quella di amministratore unico, mutamento che non consente di equiparare la situazione attuale con quella precedente in questa sede oggetto di esame. Si ritiene viceversa rilevante la circostanza che l'altro socio sia stato (come lo è a tutt'oggi) dipendente pubblico a tempo pieno, come tale sottoposto ai vincoli di cui all'art.60 D.P.R. n. 3/57, norma in ragione della quale il dipendente pubblico non può “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”, poiché, valutata unitamente al fatto, incontestato, che i dipendenti dell'impresa erano solo persone con la qualifica di operaio ad eccezione di addetto alla segretaria part time, evidenzia come l'attività di impresa non potesse che essere diretta dal ricorrente, unico soggetto che aveva la qualità e ed il ruolo per poterlo fare e non era impegnato in altra attività lavorativa. Né è necessario, onde legittimare l'iscrizione alla gestione separata, dimostrare che il ricorrente svolgesse attività esecutiva essendo sufficiente l'esercizio di attività di organizzazione e direzione dell'azienda, come precisare anche dalla Suprema Corte secondo cui “Stante l'ampiezza delle dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non solo l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. n.
5360/12)>>.
Il ragionamento è lineare.
La compagine societaria, se si escludono i dipendenti operai e il segretario part – time, è costituita dall'appellante e dall'altro socio. Quest'ultimo è pacificamente dipendente pubblico a tempo pieno e non può “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.
E' del tutto ragionevole ritenere a fronte della presenza dei soli operai e del'unico addetto alla segretaria oltretutto in part time, l'attività non potesse che essere diretta dall'appellante, che non svolgeva altre attività e a differenza dell'altro socio, poteva esercitare l'attività societarie e dirigerle, avendone anche le compentenze, a differenza degli operai e del segretario.
Per sottrazione e logicamente il giudice perviene alla individuazione di chi è deputato all'organizzazione e direzione dell'azienda.
Francamente non convince l'ipotesi dell'appellante secondo cui nulla escluderebbe
< necessariamente ed indefettibilmente esistente , sia da loro svolta [ ndr. operai e altro socio] in contrasto con la mansione formalmente assegnatagli ovvero con le norme sul pubblico impiego>>.
Si ipotizzano inferenze probabilistiche semplicemente diverse da quelle applicate dal giudice di merito e poco convincenti che comunque sono del tutto estrane all'id quo plerunque accidit e non sollecitano un controllo censorio sulla motivazione relativa alla risoluzione della quaestio facti.
Sussistono i requisiti di gravità e di precisione degli unici elementi indizianti assunti dal giudicante a fondamento del suo ragionamento inferenziale.
La motivazione è coerente con lo standard probatorio del c.d. più probabile che non che non è altro che un forma ed ipotesi di presunzione semplice in linea con gli artt.
2727-2729 c.c., perchè si trae da un fatto noto un fatto ignoto.
In sintesi, il tribunale ha adottato un ragionamento presuntivo deduttivo generando una conclusione probabile utilizzando un processo logico deduttivo che parte da un'ipotesi plausibile non avversata adeguatamente dall'appellante. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.400,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 4.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3651 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, elettivamente domiciliato in ON MO , via Parte_1
UM DD , 9/A , presso lo studio dell'avv. Jacopo Ronga che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso in appello.
Appellante
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. rappresentato e difeso dall'avv. Ester Ada Vita Sciplino in virtù di procura generale alle liti allegata, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale Metropolitano, Via Cesare Beccaria 29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8137/2024 pubblicata il 09 luglio 2024
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado conveniva in giudizio l' e , Parte_1 CP_2 premesso di aver ricevuto in data 10/01/24 notifica di avviso di addebito n. 397
2023 0015325719000 del 24/11/2023, riferito al periodo dal 01/2016 al 12/2022 relativamente ai contributi accertati a titolo di Gestione Commercianti per l'importo totale di € 31.111,99, deduceva l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione nella
“gestione commercianti” del socio accomandatario di s.a.s. che non partecipi personalmente al lavoro aziendale ovvero sulla conseguente illegittimità degli addebiti contributivi relativi al periodo dal 01/01/2016 al 17/02/2021; l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione nella “gestione commercianti” del socio amministratore di s.r.l. che non partecipi personalmente all'attività aziendale commerciale e quindi sulla conseguente illegittimità degli addebiti contributivi relativi al periodo dal
17/02/2021 al 31/12/2022, evidenziando con riferimento ad entrambi i succitati periodi, la radicale insussistenza , nella fattispecie oggetto di causa , del presupposto di cui all'art. 29 , comma 1, lett. c) della L. n. 160/75 , come modificato dall'art. 1 comma 203 della L. 662/96 e la conseguente inesistenza dell'obbligo di iscriversi alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
l'intervenuta prescrizione di tutti i (pretesi) addebiti indicati nell'avviso impugnato e relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, non avendo mai ricevuto alcuna notifica da parte dell' , relativamente alla posizione contributiva in oggetto. CP_2
Allegava in fatto che, a far data dal 10/04/2002 fino al 17/02/21, era stato socio accomandatario, con connessi poteri di amministrazione, della Ecomar s.a.s.
[...] etenendo una quota sociale di partecipazione al capitale pari ad euro CP_3
8.450,00; che in data 17/02/2021 con atto a rogito notar di Roma , Persona_1 repertorio n. 50164 , la suddetta si trasformava Controparte_4 nella mantenendo immutati sede ed oggetto sociale e di aver assunto CP_5 la carica, a tutt'oggi mantenuta, di amministratore unico e legale rappresentante della società.
Con la sentenza in oggetto il Tribunale, nel contraddittorio con l' , accoglieva CP_2 la domanda di parte ricorrente, limitatamente alla domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei contributi maturati precedentemente all'8/2/2017,
e, rigettato nel resto il ricorso, compensava le spese di lite nella misura di un quinto e condannava il ricorrente alle spese di lite nella restante parte.
Con atto di gravame l'appellante censurava la decisione sostenendo vi fosse il difetto di prova dei presupposti di legge, e segnatamente di quello prescritto dall'art. 29 lett. c) della legge n. 160/75 , determinanti l'obbligo in capo al ricorrente di iscrizione alla “gestione commercianti” ovvero sulla mancata prova della sua partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Si è costituito l' resistendo all'appello chiedendone il rigetto. CP_2
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
Secondo l'appellante il ragionamento seguito dal primo giudice sarebbe erroneo e non porterebbe alle conseguenze cui si è pervenuti in sentenza.; conseguenze che non sarebbero ineluttabili e che anzi lascerebbero ancora spazio per escludere che Part il abbia svolto le proprie attività all'interno della società con partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il Tribunale avrebbe errato nell'applicare una regola probabile o un'ipotesi presunta per poi dedurre una conclusione che, di conseguenza, è a tutto voler concedere, solo probabile (presunta), non certa.
Per semplificare l'appellante sostiene che non essendosi raggiunta una certezza circa il fatto da provare, secondo l'onere della prova il fatto non è provato (l ) CP_2 non l'ha provato e la decisione deve essere riformata con l'accoglimento dell'eccezione “principe” ovvero non vi sono i presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti.
La prova presuntiva è un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell'inferenza dal fatto noto a quello ignoto;
più specificamente, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l'art. 2729 cod.civ. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso;
in assenza di tali requisiti deve escludersi la correttezza del ragionamento logico che dal fatto noto risale a quello ignoto;
al riguardo va confermato che la gravità è indice di un elevato grado di attendibilità della presunzione in relazione al convincimento che essa è in grado di ingenerare in capo al giudice, che non deve tradursi in certezza ma nella probabilità che l'esistenza del fatto ignoto sia maggiore di quella della sua inesistenza.
Il ragionamente così strutturato sarebbe erroneo ove da esso derivino conclusioni contraddittorie e non univocamente riferibili al fatto da provare, mentre la concordanza esprime la convergenza di più indizi e rafforza le conclusioni del pensiero. Le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, secondo la valutazione di questa
Corte, sono state svolte con aderenza alle regole della logica e del ragionamento presuntivo;
giudizio che ben può fondarsi anche un solo indizio purchè sia grave e preciso, quando, la motivazione che il giudice adduce per spiegare perché da detto unico indizio sia risalito al fatto noto sia adeguata.
Orbene si legge nella sentenza gravata: < ha contro dedotto, onde CP_2 dimostrare l'esercizio in via abituale e prevalente di attività imprenditoriale, che i dipendenti della società erano tutti operai tranne un segretario part time, che nel
2023 l'odierno ricorrente aveva pagato 4 rate di contributi fissi, che all'epoca presa in considerazione dall'avviso non risultava assicurato presso alcuna Parte_2 risultando dalle dichiarazione dei redditi allegate per gli anni oggetto dell'avviso di addebito, l'unica attività autonoma esercitata mentre l'altro socio non era iscrivile perché dipendente pubblico a tempo pieno. Rileva l'Ufficio come non possa essere ritenuto dirimente il versamento da parte del ricorrente nel 2023 di 4 rate di contributi fissi, atteso che la società con atto del 17.2.2021 registrato in data
9.3.2021 (vedi visura in atti) ha mutato la propria forma sociale da società in accomandita semplice ad s.r.l., ragione per cui il ricorrente dalla qualità di socio accomandatario ha acquistato quella di amministratore unico, mutamento che non consente di equiparare la situazione attuale con quella precedente in questa sede oggetto di esame. Si ritiene viceversa rilevante la circostanza che l'altro socio sia stato (come lo è a tutt'oggi) dipendente pubblico a tempo pieno, come tale sottoposto ai vincoli di cui all'art.60 D.P.R. n. 3/57, norma in ragione della quale il dipendente pubblico non può “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”, poiché, valutata unitamente al fatto, incontestato, che i dipendenti dell'impresa erano solo persone con la qualifica di operaio ad eccezione di addetto alla segretaria part time, evidenzia come l'attività di impresa non potesse che essere diretta dal ricorrente, unico soggetto che aveva la qualità e ed il ruolo per poterlo fare e non era impegnato in altra attività lavorativa. Né è necessario, onde legittimare l'iscrizione alla gestione separata, dimostrare che il ricorrente svolgesse attività esecutiva essendo sufficiente l'esercizio di attività di organizzazione e direzione dell'azienda, come precisare anche dalla Suprema Corte secondo cui “Stante l'ampiezza delle dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non solo l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. n.
5360/12)>>.
Il ragionamento è lineare.
La compagine societaria, se si escludono i dipendenti operai e il segretario part – time, è costituita dall'appellante e dall'altro socio. Quest'ultimo è pacificamente dipendente pubblico a tempo pieno e non può “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.
E' del tutto ragionevole ritenere a fronte della presenza dei soli operai e del'unico addetto alla segretaria oltretutto in part time, l'attività non potesse che essere diretta dall'appellante, che non svolgeva altre attività e a differenza dell'altro socio, poteva esercitare l'attività societarie e dirigerle, avendone anche le compentenze, a differenza degli operai e del segretario.
Per sottrazione e logicamente il giudice perviene alla individuazione di chi è deputato all'organizzazione e direzione dell'azienda.
Francamente non convince l'ipotesi dell'appellante secondo cui nulla escluderebbe
< necessariamente ed indefettibilmente esistente , sia da loro svolta [ ndr. operai e altro socio] in contrasto con la mansione formalmente assegnatagli ovvero con le norme sul pubblico impiego>>.
Si ipotizzano inferenze probabilistiche semplicemente diverse da quelle applicate dal giudice di merito e poco convincenti che comunque sono del tutto estrane all'id quo plerunque accidit e non sollecitano un controllo censorio sulla motivazione relativa alla risoluzione della quaestio facti.
Sussistono i requisiti di gravità e di precisione degli unici elementi indizianti assunti dal giudicante a fondamento del suo ragionamento inferenziale.
La motivazione è coerente con lo standard probatorio del c.d. più probabile che non che non è altro che un forma ed ipotesi di presunzione semplice in linea con gli artt.
2727-2729 c.c., perchè si trae da un fatto noto un fatto ignoto.
In sintesi, il tribunale ha adottato un ragionamento presuntivo deduttivo generando una conclusione probabile utilizzando un processo logico deduttivo che parte da un'ipotesi plausibile non avversata adeguatamente dall'appellante. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 3.400,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 4.12.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa