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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7667/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.6.2025 da 1) Parte_1
Nata a HE (ALBANIA) IL 28/11/1986 cittadina: Pt_2
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] ALLA VIA C. DOSSENA N.12 con l'Avv. MANUELA PIRANEO presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3
Nato a RA HK (ALBANIA) IL 30/11/1985 cittadino: Pt_2
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] ALLA VIA DA N.1 con l'Avv. ANTONIO CARLO PESCHIULLI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE nel Distretto di KO , regione di Malesi e MA (ALBANIA) e trascritto nel Comune di CA D'DA (MI) (anno 2006, atto n. 102, parte 2, serie C) pagina 1 di 5 separati consensualmente con sentenza n.161/2024 del 10/04/2024 e pubblicata il 23/04/2024, R.G. 1296/2024, emessa dal Tribunale di Milano
con i seguenti figli: nato il [...] a [...] cittadino Albanese Persona_1
e nata il [...] a [...] cittadina Persona_2 Pt_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1.) - Quanto ai figli e , gli stessi vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
e avranno collocamento prevalente presso la mamma, anche ai fini della residenza anagrafica.
2.) - Quanto al diritto di visita, considerato che il padre lavora su turni, quando lo stesso avrà i due giorni di riposo consecutivi (anche infrasettimanali) potrà tenere con sé i figli, pernottamento compreso. Il padre trascorrerà con e anche due pomeriggi a settimana dall'uscita della Per_3 Per_2 scuola sino a dopo cena, quando li riaccompagnerà presso la casa materna. Qualora i due giorni infrasettimanali coincidano con il sabato o la domenica (giorni di assenza scolastica), il sig. potrà Pt_1 vedere e tenere con sé la prole mezza giornata in base alla propria turnazione lavorativa. Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, con l'obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro, entro il 31 maggio di ogni anno, il luogo e il periodo di villeggiatura scelto. Per quanto riguarda le festività natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, la settimana dal 22/12 al 30/12 con un genitore e quella dal 31/12 al 06/01 con l'altro. Con riferimento alle vacanze Pasquali, e trascorreranno, sempre ad anni alterni, i primi 3 Per_1 Per_2 giorni di vacanza con il padre e gli altri 3 giorni con la madre. Il tutto salvo miglior accordo tra le parti. Infine, ciascun genitore si fa carico (nei giorni di propria spettanza) di accompagnare ed andare a prelevare i figli alle varie attività extrascolastiche da essi effettuate.
3.) - Il sig. corrisponderà entro il giorno 30 di ogni mese la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 Pt_1 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento della prole, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a partire dall'anno successivo a quello dell'udienza presidenziale.
4.) - Le Parti concordano altresì che ciascun genitore sostenga il 50% delle spese straordinarie in favore dei figli, disciplinate secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano e, quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 2 di 5 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante il titolo di spese e l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 5.) - Le Parti concordano che l'Assegno Unico INPS verrà incassato al 100% dalla signora Pt_4
6.) - I ricorrenti si dichiarano economicamente autonomi e, quindi, non pretendono reciprocamente alcun assegno divorzile.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
pagina 3 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto nel Distretto di KO , regione di Malesi e MA (ALBANIA) e trascritto nel Comune di CA D'DA (MI) (anno 2006, atto n. 102, parte 2, serie C) tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CA D'DA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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