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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - Presidente est. dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere dott. Renato Castaldo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 40 del ruolo generale dell'anno 2025 tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuele Besi;
appellante
e
Controparte_1
- appellata contumace
e
Controparte_2
- appellata contumace
avverso sentenza Tribunale di Roma n. 18765 dell'anno 2024
Oggetto: opposizione all'esecuzione
1. Veniva impugnata da la sentenza in epigrafe del Tribunale di Parte_1
Roma n. 18765 dell'anno 2024.
2. Con il decreto emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., il Presidente disponeva il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e, a tal fine, venivano assegnati alle parti termini per depositare in via telematica nel fascicolo informatico brevi note difensive contenenti le loro istanze, deduzioni ed eccezioni.
3. Le parti appellate, regolarmente citate, non si costituivano. Pertanto, si dichiara la contumacia delle stesse.
4. Nessuna delle parti depositava le note scritte e quindi la Corte concedeva nuovo termine per i medesimi incombenti.
5. Nel termine ulteriormente concesso nessuna delle parti depositava note scritte.
6. Pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter, comma 4, e 307 ult. comma c.p.c, il mancato deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo da dichiararsi con sentenza.
7. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, u.c., c.p.c. e quindi le spese del processo estinto sono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma n. 18765 dell'anno 2024, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 23 giugno 2025
Il presidente estensore