Articolo 3 della Legge 22 novembre 1985, n. 666
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 dicembre 1985
Art. 3.
Per l'anno 1985 l'anticipazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilita in lire 1.990.865.950.000 dall' articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , e dall' articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 888 , e' rideterminata in lire 1.954.720.950.000.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1985