Art. 9.
Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano, e' depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, ovvero privati intendano cedere o depositarvi, purche' siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.
Oltre al materiale trasferito ai sensi del precedente articolo e agli atti di interesse storico della provincia, l'archivio storico della provincia di Bolzano, e' depositario degli archivi e dei documenti che enti locali intendano depositarvi, ovvero privati intendano cedere o depositarvi, purche' siano riconosciuti di interesse storico da parte della provincia.