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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 4.3.2025, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 13442/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. ROSSI ORSOLA MARIA e dall'avv. Parte_1
DI DIO GIOVANNI, con cui elett.te è domiciliata in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difeso dall' avv. DEL SORDO ROBERTA ed elett.te domiciliato come CP_1 in atti resistente
e Cont
, in persona del ministro pro-tempore contumace
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 7.6.2024, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli al fine di ottenere la condanna dell' al CP_1 pagamento del Trattamento di Fine Servizio per il periodo di pre-ruolo prestato dal
10.09.1980 al 10.09.1984; .
-Si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva la cessazione della materia del CP_1 contendere avendo provveduto al pagamento della prestazione richiesta. Cont Il non si costituiva in giudizio preferendo restare contumace.
In ragione dell'intervenuto pagamento della prestazione richiesta deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice . Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte .
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il riconoscimento del diritto avvenuto successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Circa le spese, esse devono essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nel caso in esame, in virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell' tenuto conto del comportamento processuale ed CP_1 extraprocessuale delle parti.
P.Q.M
.
La dott.ssa M.R. Palumbo, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi E. CP_1
800,00 per onorari, oltre Iva e Cpa come per legge, e rimborso spese generali, con distrazione all'avv. anticipatario.
Napoli, 4.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Palumbo