Art. 12. Norma transitoria
Nella prima applicazione della presente legge e non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, il consiglio di amministrazione dell'Universita' di Siena, sulla base dei criteri contenuti nel precedente articolo 4, istituisce e convoca il consiglio della scuola il quale, entro tre mesi dalla sua prima convocazione, predispone lo statuto della scuola che, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica.
Nella prima applicazione della presente legge e non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, il consiglio di amministrazione dell'Universita' di Siena, sulla base dei criteri contenuti nel precedente articolo 4, istituisce e convoca il consiglio della scuola il quale, entro tre mesi dalla sua prima convocazione, predispone lo statuto della scuola che, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica.