Sentenza 17 giugno 2016
Massime • 1
L'utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238 bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2016, n. 41796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41796 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2016 |
Testo completo
41 7 9 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Aniello Nappi - Presidente - U.P. - 17.6.2016 1805 dott.ssa Francesca Morelli Sentenza N. R.G.N. 3377/16 dott. Alfredo Guardiano - Relatore - dott. Paolo Micheli dott. Andrea Fidanzia ha pronunziato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da FU OR, nato a [...] il [...], e da LE MI, nata a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata in data 23.9.2015 dalla corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Aniello Rossi che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
A udito per i ricorrenti il difensore di fiducia, avv. Antonio Sottosanti, del Foro di Palermo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 28.9.2012, aveva condannato alle pene, principali ed accessorie, ritenute di giustizia, LE MI e FU OR, imputati dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, la prima, in qualità di legale rappresentante, il secondo di amministratore di fatto della società "COSAF s.r.l.", dichiarata fallita il 7.7.2006. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore, avv. Antonio Sottosanti, del Foro di Palermo, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando: 1) violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto, ad avviso dei ricorrenti, la corte territoriale non ha tenuto conto, né ha fornito adeguata risposta al rilievo difensivo sul punto, che, con sentenza del 12.12.2014, passata in giudicato e depositata in appello con i motivi nuovi, il tribunale delle imprese di Palermo ha escluso la possibilità di addebitare agli imputati gli stessi fatti distrattivi che formano oggetto del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A) dell'imputazione, con la conseguenza che non è configurabile il fatto storico consistente nella distrazione dei beni della società, che per i giudici civili non si 2 è verificato, né i giudici penali hanno individuato ulteriori beni oggetto di distrazione rispetto alle macchine da lavoro indicate in imputazione "a titolo di esempio"; 2) violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento al mancato accertamento della riconducibilità dello stato di insolvenza alla condotta distrattiva addebitata ai ricorrenti, in relazione alla quale la corte territoriale avrebbe dovuto indicare in modo specifico circa l'apporto che i ricorrenti stessi avrebbero fornito alla produzione dell'evento; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova, in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto l'affermazione circa l'impossibilità di ricostruire attraverso le scritture contabili il movimento degli affari della società fallita risulta contraddetto, da un lato dallo stesso curatore fallimentare, il quale ha confermato di avere ricevuto le scritture contabili dopo la dichiarazione di fallimento (luglio/dicembre 2006), come evidenziato dal consulente degli imputati, dall'altro, dalla circostanza che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, il bilancio dell'anno 2005 è stato depositato in via informatica, come risulta dagli atti della consulenza di parte, con l'allegata dichiarazione di conformità a quello trascritto e sottoscritto nei libri sociali della società, senza tacere, da un lato, la contraddittorietà del ragionamento seguito dalla corte territoriale che denuncia l'impossibilità di ricostruire il movimento di affari della società fallita, laddove proprio sulla base del bilancio del 2005 il curatore aveva evidenziato di non avere rinvenuto beni aziendali per un valore di 370.000,00 euro, consentendo la s contestazione della distrazione;
dall'altro, che la corte territoriale non ha indicato quali fossero le altre scritture contabili 3 obbligatorie mancanti né ha motivato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
2.1. Con motivi aggiunti inoltrati via fax il 26.5.2016 il difensore eccepiva la mancata notifica agli imputati presso il domicilio da loro eletto dell'avviso del deposito dell'estratto contumaciale relativo alla comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza in grado di appello.
3. I ricorsi vanno rigettati per le seguenti ragioni.
4. Infondato appare il motivo di ricorso dedotto con i motivi nuovi, che, mirando ad ottenere l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché la corte di appello di Palermo provveda alla rinnovazione della notifica dell'estratto contumaciale agli imputati, per consentire un'autonoma impugnazione di questi ultimi, va affrontato per primo. Orbene ritiene il Collegio di aderire ad un orientamento da tempo affermatosi all'interno della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio dell'unicità del diritto all' impugnazione fa sì che, una volta che l' impugnazione sia stata proposta da uno qualsiasi dei soggetti legittimati, indagato, imputato o suo difensore, e sia intervenuta una qualche decisione, il diritto si consuma, con la conseguenza che ne è precluso l'ulteriore esercizio da parte dell'altro legittimato, dato che esso è pur sempre funzionalmente diretto ad un risultato in favore dell'indagato o dell'imputato e non al conseguimento di un interesse pertinente al solo difensore (cfr., in questo senso, ex plurimis, Cass., sez. II, 19.4.2006, n. 19835, rv. 234655). Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte, nella sua espressione più autorevole, secondo cui l'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione, osservandosi, al riguardo, che l'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con l'esigenza di assegnare una "ragionevole durata" al processo, sulla base di quanto imposto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (cfr. Cass., sez. U., 31.1.2008, n. 6026, rv. 238472). Né va taciuto che, nel sollevare la relativa eccezione, il difensore non ha allegato, come sarebbe stato suo specifico onere (cfr. Cass., sez. VI, 6.11.2014, n. 30897, rv. 265600) elementi idonei a dimostrare che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, gli imputati contumaci siano rimasti all'oscuro dell'avvenuto deposito della sentenza di secondo grado.
5. Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, l'utilizzazione delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ai sensi dell'art. 238 bis, c.p.p., riguarda esclusivamente le sentenze pronunziate in altro procedimento penale e non anche quelle pronunziate in un procedimento civile, attese le evidenti e sostanziali asimmetrie in ordine alla valutazione della prova che caratterizzano i due diversi ordinamenti processuali. Ne consegue che, ai fini della prova dei fatti in esse accertati, le sentenze rese da un'autorità giudiziaria diversa dal giudice penale, ancorché definitive, non vincolano quest'ultimo ed una volta acquisite agli atti del dibattimento sono liberamente valutabili ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. IV, 26/06/2008, n. 28529, rv. 240316; Cass., sez. V, 04/03/2013, n. 14042, rv. 254981; Cass., sez. VI, 24/02/2011, n. 10210, rv 249592). Siffatto approdo interpretativo risulta assolutamente conforme alla previsione normativa, che, come si evince dal combinato disposto degli artt. 2, co. 1, e 3, co. 4, c.p.p., attribuisce al giudice penale una cognizione esclusiva su ogni questione di fatto e di diritto da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, attribuendosi solo alle decisioni irrevocabili del giudice civile in materia di stato di famiglia e di cittadinanza efficacia di giudicato nel procedimento penale.
6. Manifestamente infondato appare il secondo motivo di ricorso. Al riguardo è sufficiente ribadire l'orientamento assolutamente dominante nella giurisprudenza di legittimità, consacrato dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, determinato dal dissesto dell'impresa, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa stessa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, precisandosi, al riguardo, che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (cfr., ex plurimis, Cass., sez. U., 31.3.2016, n. 22474, rv. 266804). 6 Risulta, pertanto, del tutto inconferente la doglianza sul mancato accertamento di un nesso di causalità tra la contestata condotta distrattiva e lo stato di insolvenza della società fallita, stante l'estraneità di tale nesso alla struttura della fattispecie normativa di cui si discute.
7. Anche l'ultimo motivo di ricorso non può essere accolto. La corte territoriale, nel confermare il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, ha fondato la sua decisione sulla circostanza che, alla luce di quanto affermato dal curatore del fallimento e dal consulente tecnico della parte pubblica, nonché sulla base del contenuto delle relazioni ex art. 33, I. fall., acquisite in atti, il bilancio al 31.12.2005, non risultava formalmente depositato, né messo a disposizione del curatore medesimo nell'ambito della procedura fallimentare. Sicché l'impossibilità di ottenere il bilancio al 31.12.2005 (oltre ad ulteriori scritture contabili, ritenute rilevanti), non aveva consentito la completa ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società per oltre un anno e mezzo prima della dichiarazione del fallimento, in quanto le poche scritture contabili acquisite con riferimento all'anno 2005, ed in particolare il libro giornale, avevano solo consentito di accertare che la società fallita disponeva di vari beni strumentali, di valore superiore ai 370.000,00 euro, "che non erano stati rinvenuti dalla curatela e dei quali la LE, in sede di interrogatorio, non aveva fornito alcuna spiegazione in ordine al loro utilizzo, dichiarando di averne perso il possesso" (cfr. pp.2 e 3 della sentenza oggetto di ricorso). Tanto premesso, nessuna contraddizione è riscontrabile nel ragionamento seguito dai giudici di merito, posto che 7 l'impossibilità di ricostruire il patrimonio od il movimento degli affari della società fallita, che rappresenta l'evento del reato di cui si discute, non va intesa in senso assoluto, ma relativo, essendo configurabile il reato in questione, non solo quando la ricostruzione del patrimonio sia impossibile per il modo con cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, come nel caso in cui la contabilità dell'impresa sia tale da costringere il p.m. e il curatore fallimentare a richiedere una consulenza tecnica per ricostruire l'andamento delle attività economiche della società (cfr. Cass., sez. V, 5.2.1988, n. 4794, rv. 178181; Cass., sez. V, 19.4.2010, n. 21588; Cass., sez. V, 18.5.2005, n. 24333, rv. 232212). D'altro canto il parziale accertamento della consistenza patrimoniale della "COSAF" non esclude la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non essendo stato comunque possibile ricostruire con completezza il patrimonio della società fallita ed il movimento dei suoi affari, come dimostrato in maniera inequivocabile dalla circostanza che è rimasta ignota la sorte dei beni strumentali indicati nel libro giornale relativo all'anno 2005. Il ricorrente eccepisce che in realtà il bilancio 2005 sarebbe stato regolarmente depositato, anche in via informatica, come attestato dal consulente di parte. Tuttavia, sotto questo profilo, l'eccezione difensiva appare di natura eminentemente fattuale, laddove la difficoltà di procedere alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita con l'ordinaria diligenza risulta dimostrata dalla nomina del consulente tecnico della parte pubblica, le cui conclusioni sulla impossibilità (relativa) di ricostruire il movimento degli affari della fallita ed il suo patrimonio sono state condivise dal curatore. La decisione della corte territoriale risulta inappuntabile anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, infatti, per l' integrazione del reato di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1 n. 2) r.d. 16 marzo 1942 n. 267, che è quella ritenuta sussistente dalla corte di appello palermitana, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, considerato che la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", formulata appunto in relazione alla fattispecie della irregolare tenuta delle scritture contabili, connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che configuri il dolo specifico, ossia che sia necessaria la specifica volontà indirizzata a ottenere l'effetto di impedire quella ricostruzione (cfr. Cass., sez. V, 23/05/2012, n. 30337; Cass., sez. V, 22/11/2013, n. 5237, rv. 258982; Cass., sez. V, 17/12/2013, n. 5264, rv. 258881). Orbene, sul punto, la sentenza della corte territoriale appare esaurientemente motivata, in relazione sia agli elementi di fatto dai quali desumere la consapevolezza da parte degli imputati che l'irregolare tenuta della contabilità potesse rendere impossibile l'esatta ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della società fallita, tra i quali assume particolare rilievo la circostanza che le lacune documentali non hanno consentito la 9 ricostruzione del movimento degli affari della società fallita proprio con riguardo all'epoca più prossima al fallimento, coincidente con la scomparsa dei beni strumentali, oggetto della contestata distrazione, sia all'impossibilità, per il modo con cui si è concretamente atteggiato l'elemento soggettivo del reato, di configurare il meno grave reato di bancarotta semplice (cfr. pp. 8- 9 della sentenza impugnata). Come è noto, infatti, proprio nel diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo del reato, va individuato il discrimine tra le due diversi ipotesi di bancarotta, essendo del tutto estranea rispetto alla fattispecie legale della bancarotta semplice ex art. 217, co. 2, I. fall., in cui l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture, la consapevolezza da parte dell'imputato che la propria condotta renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'impresa (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 6.10.2011, n. 48523, rv. 251709).
8. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi di cui in premessa vanno, dunque, rigettati, con condanna di ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17.6.2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 5 - 2016 Qui max IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 10 Carmele Languise