Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è consentito alla Corte di cassazione provvedere direttamente alla rettifica della pena erroneamente riportata nel dispositivo dal giudice di merito, quando essa non sia coincidente con quella risultante dall'accordo intercorso tra le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2017, n. 17185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17185 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
RETTIFICA 17 185-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/01/2017 Sent. n. sez. 52/17 Composta da: FRANCESCO MARIA CIAMPI -Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.12570/2016 UGO BELLINI VINCENZO PEZZELLA NT ON AN DA CENCI ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso proposto da: RE LE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/11/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD sentita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG йге АсеAugel l, the jule inamminilité del corso.The concluse fu te Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli Nord con sentenza in data 20.11.2015 ha accolto la richiesta di EC EL cui aveva espresso il consenso il PM, di applicazione nei suoi confronti di pena concordata in relazione a ipotesi di cui all'art.73 V comma Dpr 309/90, e comminava la pena di mesi dieci di reclusione e di € 3.000 di multa.
2. Avverso detta statuizione insorgeva il EC assumendo che il giudice era incorso in errore di computo atteso che la richiesta formulata dal EC era di mesi dieci di reclusione e di € 2.000 di multa mentre del tutto arbitrariamente il giudice aveva applicato la pena base di € 4.500 di multa, ridota per il rito ad € 3.000 di multa. Chiedeva pertanto l'annullamento della impugnata sentenza. La Procura Generale chiedeva pronunciarsi la inammissibilità del ricorso trattandosi di mero errore di fatto insuscettibile di censura dinanzi al giudice di legittimità CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Rileva questa Corte che il motivo di ricorso appare accoglibile laddove il giudice, nel provvedere in sentenza sulla richiesta di applicazione della pena avanzata dall'imputato, come da verbale di udienza del 6.11.2015, sulla quale aveva espresso il proprio consenso il pubblico ministero, ha modificato la quantità della pena pecuniaria, pervenendo alla applicazione al RE della pena di mesi dieci di reclusione ed € 3.000 di multa, piuttosto che di quella concordata di mesi dieci di reclusione e di € 2.000 di multa.
2. Alla Corte peraltro è peraltro consentito di procedere alla rettificazione della pena, senza pervenire ad annullamento della sentenza, laddove l'art.619 II co. cod.proc.pen. contempla la rettifica della specie e della quantità della pena quando essa sia frutto di errore di denominazione o di computo, trattandosi di ipotesi che non involge valutazioni di merito, sostanziandosi nella sostituzione della misura della pena indicata in dispositivo con quella specificata nell'accordo delle parti (sez.II, 6.11.2013, Marzano, Rv. 258192; sez.V, 20.10.1999, Rv. 214606). Invero si verte in ipotesi di contrasto tra il verbale di udienza, ove sono indicati i termini dell'accordo ed il dispositivo della sentenza e si risolve accordando prevalenza al verbale (sez.II, 21.10.2005, PG in proc.Ndiaye, Rv. 232935; sez.I, 5.3.2008, Dongu, Rv.240119). Il dispositivo della sentenza impugnata deve pertanto essere rettificato nel senso che la pena applicata all'imputato RE EL, come da patto ratificato dal giudice, è quella di mesi dieci di reclusione e di € 2.000,00 di multa.
P.Q.M.
Rettifica il dispositivo della sentenza impugnata nel senso che la pena applicata a EC EL è quella di mesi dieci di reclusione ed € 2.000,00 (duemila) di multa. Così deciso in Roma, il 17.1.2017 Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Francesco Mania Ciampi Vio BelliniUp Depositata in Cancelleria Oggi. -5 APR. 2017 Giudiziario Il Funzionario Giudiziario Patrizia Corra 2