Sentenza 19 luglio 2017
Massime • 1
In tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, lett. a), cod. proc. pen. il giudice è tenuto a procedere ad una rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, a dare conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla istanza di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2017, n. 48344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48344 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2017 |
Testo completo
48344-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da Sent. n. 2288 Silvio Amoresano - Presidente - sez. UP 19/07/2017 - Relatore - Vito Di Nicola R.G.N. 19495/2017 Donatella Galterio Claudio Cerroni Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'EL CA MA, nata ad [...] il [...] avverso la sentenza del 16-06-2016 della corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pasquale Fiamiani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Antonino Reina che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CA MA D'EL ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha respinto l'istanza di revisione proposta dalla ricorrente avverso la sentenza emessa dal tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in data 16 dicembre 2014, irrevocabile il 23 gennaio 2015, con la quale l'istante era stata condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione delle pene accessorie, per il reato previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 perché, nella qualità di rappresentante legale della società "GE.CA MED. S.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura numero 2-bis emessa il 28 gennaio 2007 dal "Centro medico FKT CA s.r.l." per l'importo imponibile di € 695.548,94 - relativa ad operazioni inesistenti e registrate nelle scritture contabili obbligatorie indicava i relativi elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale ai fini Irpef ed Iva. In Trapani, accertato il 17 dicembre 2012. va 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza la ricorrente, tramite il difensore, solleva un unico complesso ed articolato motivo di gravame, qui enunciato ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso la ricorrente deduce la violazione e l'errata applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale) in ordine alla inconciliabilità dei fatti oggetto della sentenza da revocare con quelli oggetto di altra sentenza (n. 475 del 31 marzo 2015), resa dal medesimo tribunale di Trapani che aveva irrevocabilmente assolto per gli stessi fatti TO CA, nella qualità di legale rappresentante del Centro medico FKT CA. Sostiene la ricorrente che la Corte di appello avrebbe manifestamente ed illogicamente violato il principio di diritto secondo il quale l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili contemplate dall'articolo 630, lettera a), del codice di procedura penale va intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici sui quali le due sentenze si fondano. Per "fatti stabiliti a fondamento" devono ritenersi i "fatti" ritenuti nelle sentenze a loro fondamento ed essenziali per la decisione. Nello specifico, il discorso giustificativo della decisione impugnata, si presenterebbe, ad avviso della ricorrente, privo di un logico apparato argomentativo idoneo a reggere la pronuncia di rigetto dell'istanza di revisione, sul rilievo che il processo formativo del libero convincimento della Corte di 2 appello avrebbe subito, all'evidenza, il condizionamento di una imprecisa ricostruzione del contenuto delle prove sottoposte al vaglio giudiziale. Nello specifico, la Corte di appello, limitandosi ad una superficiale esame delle prove a sua disposizione senza una approfondita disamina logico-giuridico delle stesse, sebbene avesse riconosciuto che nella sentenza a carico del CA erano stati esaminati gli stessi fatti storici e gli stessi accertamenti confluiti nel procedimento a carico della D'EL, con motivazione illogica, apparente ed apodittica ha escluso che vi fosse inconciliabilità fra i fatti storici accertati nelle rispettive sentenze, sussistendo invece una diversa valutazione delle medesime prove, incorrendo pertanto nel vizio di violazione di legge e di motivazione denunciato, posto che la medesima fattura (la n.
2-bis del 2007) è stata ritenuta relativa ad operazioni inesistenti nel processo a carico della ricorrente e invece pienamente utilizzabile, anche sulla base di nuove prove acquisite nel diverso processo, ai fini della dichiarazione dei redditi presentata dall'emittente la fattura de qua ritenuta emessa sulla base di operazioni realmente eseguite. In tal modo la Corte di appello avrebbe erroneamente svalutato anche la disposizione di cui van all'articolo 238-bis del codice di procedura penale erroneamente ritenendo che l'approdo cui il medesimo tribunale è pervenuto nei diversi processi avesse riguardato una diversa valutazione delle medesime prove e non invece l'assoluta inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile di assoluzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2. La Corte di appello ha affermato che nella sentenza a carico del CA sono stati esaminati gli stessi fatti storici e gli stessi accertamenti confluiti nel procedimento a carico della D'EL, aggiungendo che tali fatti, a giudizio del Tribunale di Trapani, che aveva emesso la sentenza a carico del CA, si sarebbero risolti in "elementi indiziari che, per la loro debolezza, sono al più idonei a prefigurare un'ipotesi investigativa;
non consentono invece di pervenire ad una valutazione in termini di certezza". Da ciò la Corte del merito ha tratto il convincimento che, dal richiamato passaggio motivazionale, apparisse già evidente che tra le due sentenze non vi fosse inconciliabilità tra i fatti storici accertati ma esclusivamente una diversa valutazione delle medesime prove. Tuttavia la Corte di appello dà atto che nella pronuncia emessa a carico di CA, sulla quale la ricorrente fonda l'inconciliabilità dei fatti accertati nei 3 rispettivi giudizi, si afferma come tali elementi indiziari apparissero "contrastanti con quelli evincibili dalla documentazione prodotta davanti alla Commissione tributaria, dalla quale può ricavarsi in termini alternativi che i lavori di ristrutturazione furono effettivamente realizzati dalle società di cui il CA era socio". Ed allora la ricorrente fondatamente lamenta come, da un lato, il giudice della revisione abbia erroneamente affermato che le pronunce a confronto si siano esclusivamente attardate in una diversa valutazione delle medesime prove, escludendo radicalmente l'inconciliabilità tra i fatti storici accertati, e come, dall'altro, abbia del tutto sottovalutato che la sentenza irrevocabile, sulla base della quale la ricorrente reclama la revisione del proprio giudicato di condanna, abbia invece testualmente affermato che "lavori di ristrutturazione furono effettivamente realizzati dalle società di cui il CA era socio". Il che vale inequivocabilmente a stabilire che, in un processo (quello a carico della D'EL), era stato accertato che i lavori non erano stati eseguiti, e da ciò la conseguenza che la fattura n. 2 bis era stata emessa sulla base di operazioni ven inesistenti, mentre, nell'altro processo (quello a carico del CA), che i lavori erano stati eseguiti, e da ciò la conseguenza che la fattura n. 2 bis era stata emessa con riferimento ad operazioni vere e reali, sicché lo stesso fatto, ritenuto esistente in una sentenza, è stato ritenuto inesistente nell'altra e ciò configura, all'evidenza, quella inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento di due diverse sentenze previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, che legittima la revisione. L'ulteriore conseguenza è che le pronunce non hanno fatto leva sulla valutazione del medesimo compendio probatorio, così pervenendo a diversi epiloghi sulla base di giudizi ed apprezzamenti discrezionali, perché, nel processo CA, pur dandosi conto degli elementi indiziari circa il fatto che i lavori non sarebbero stati eseguiti (elemento di prova sovrapponibile a quello del processo a carico della ricorrente), il fatto (l'esecuzione cioè dei lavori di ristrutturazione dell'immobile) è stato ritenuto accertato sulla base di elementi (documentali) diversi e non valutati dal giudice del processo D'EL, perché estranei al perimetro di detto giudizio. L'articolo 630, comma 1, lettera a) cod. proc. pen., che autorizza la richiesta di revisione qualora i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile di assoluzione, si riferisce agli elementi storici adottati per la ricostruzione del fatto reato, ritenuto a carico di chi formula la richiesta (Sez. 5, n. 8462 del 09/07/1997, Garrone, Rv. 208608) e, per "fatti stabiliti a fondamento", devono intendersi i "fatti" ritenuti essenziali per la decisione e, quindi, posti a base delle rispettive pronunce (Sez. 3, n. 12320 del 03/11/1994, Masi, Rv. 200729). 4 La giurisprudenza di legittimità, come ha dato ampiamente atto anche il giudice della revisione, è ferma nel ritenere che l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non va intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle pronunce, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le rispettive sentenze (ex multis, Sez. 1, n. 36121 del 09/06/2004, Fursov, Rv. 229531).
3. Il giudizio di revisione, a differenza del codice di rito previgente, non comprende una fase rescindente e una fase rescissoria, pur sviluppandosi il processo di revisione in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene "de plano" - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata;
la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento, in attuazione dei principi costituzionali n del giusto processo. va Nel procedimento di revisione l'esistenza di una sentenza penale irrevocabile, che afferma fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione in riferimento al caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettere a), del codice di procedura penale;
ai fini, invece, dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, Broccoli, Rv. 260238). In altri termini, nella suindicata pronuncia è stato affermato il principio, che il Collegio condivide e che la Corte del merito ha affermato di applicare senza tuttavia condurlo verso le sue normali conseguenze, secondo il quale, ai fini dell'accoglimento, in esito al giudizio, della richiesta di revisione con revoca della sentenza di condanna a norma dell'articolo 637 del codice di procedura penale è necessario che il giudice della revisione, oltrepassando la mera constatazione del contrasto di giudicati, proceda ad una rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna impugnata, raffrontandolo con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto. Al termine di tale operazione valutativa propria del giudizio di cognizione, il giudice della revisione potrà pervenire ad opposte 5 conclusioni: ritenere che, nonostante la novità della sopravvenuta sentenza irrevocabile contrastante, il compendio probatorio posto a fondamento della sentenza di condanna impugnata conservi la valenza necessaria per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio ai sensi dell'articolo 533 del codice di procedura penale, con conseguente rigetto della richiesta di revisione;
ovvero ritenere che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso, risultando mancante, insufficiente o contraddittorio ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale con conseguente accoglimento della richiesta di revisione e revoca della sentenza di condanna (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, cit., in motiv.).
4. Nell'adempiere a tale compito, il giudice della revisione deve pertanto osservare uno stringente onere motivazionale, essendo tenuto a strutturare la ven motivazione della propria decisione in maniera rafforzata al fine di spiegare compiutamente le ragioni per le quali, pur in presenza di fatti tra loro inconciliabili contenuti in diverse sentenze irrevocabili, ritenga di ribadire la sostenibilità della soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla istanza di revisione, cosicché egli è tenuto a confezionare una motivazione che abbia una forza persuasiva tale da confermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale, nonostante l'eccepito e diverso giudicato ritenuto contrastante con quello di condanna. Nel caso in esame, la Corte del merito si è sostanzialmente sottratta a tale compito perché, come si evince dal testo della sentenza impugnata, non ha spiegato le ragioni per le quali l'autorizzazione edilizia per il cambio di destinazione, l'autorizzazione rilasciata dall'AUSL di Trapani e le due planimetrie - ex se, prima ancora che in raffronto ad altri dati, alcuni dei quali, come riportati nella sentenza impugnata, assolutamente neutri non fossero rappresentative del fatto storico inerente l'effettiva esecuzione dei lavori e comunque del tutto prive di valenza dimostrativa al fine di ingenerare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza della ricorrente;
né ha valutato la sentenza irrevocabile del giudice tributario, disattendendo il principio di diritto secondo il quale le sentenze pronunciate dal giudice tributario, una volta divenute irrevocabili, sono acquisibili agli atti del dibattimento e valutabili ai fini della decisione a norma dell'articolo 238-bis del codice di procedura penale (sez. 3, n. 39358 del 24/09/2008, Sciacchitano, Rv. 241038), nel senso cioè che vanno valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma terzo, dello stesso codice, ai fini della prova del fatto in esse accertato. 6 E' in questo quadro che il giudice della revisione dovrà pertanto procedere nuovamente a una rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna impugnata, valutandolo secondo il suo prudente apprezzamento e corredandolo di una motivazione idonea a ribadire, nel raffronto con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati e risultanti dalla sentenza configgente, la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
5. Al segnalato difetto di motivazione, dovrà pertanto porre riparo il giudice del rinvio il quale si atterrà ai principi di diritto in precedenza enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Così deciso il 19/07/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio AmoresanoКрёт Vito Di Nicola n'To cricica DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 OTT 2017 CANCELLERE Luana MAni 7