Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, nel conseguente giudizio di rinvio, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità commissiva, il giudice civile è tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non quelle del diritto civile, essendo in questione, ai sensi dell'art. 185 cod. pen., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., innanzi al giudice penale.
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- 1. Canzio – Iadecola | Quali regole per il giudizio di rinvio davanti al giudice civile?https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. L’impugnazione della sola parte civile nel processo penale ex 576 c.p.p. al vaglio della Corte costituzionaleGiovanni Negri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Accessorietà dell'azione civile, tempi ragionevoli del giudizio, sopravvenute irrazionalità manifeste scarica versione PDF CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE PENALE Il giorno 09 / 01/ 2018 la Corte, composta da dott. Carlo Citterio presidente est. dott. Antonio Liguori consigliere dott. Aldo Giancotti consigliere ha deliberato la seguente ORDINANZA nel procedimento penale a carico di: ZOPPAS UMBERTO, n. Valdobbiadene il 13/01/1975. Si procede nei confronti dello ZOPPAS a seguito di appello proposto, ai soli effetti della responsabilità civile, dalla parte civile, STUDIO ULM SRL in liquidazione e in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza …
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Accessorietà dell'azione civile, tempi ragionevoli del giudizio, sopravvenute irrazionalità manifeste scarica versione PDF CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE PENALE Il giorno 09 / 01/ 2018 la Corte, composta da dott. Carlo Citterio presidente est. dott. Antonio Liguori consigliere dott. Aldo Giancotti consigliere ha deliberato la seguente ORDINANZA nel procedimento penale a carico di: ZOPPAS UMBERTO, n. Valdobbiadene il 13/01/1975. Si procede nei confronti dello ZOPPAS a seguito di appello proposto, ai soli effetti della responsabilità civile, dalla parte civile, STUDIO ULM SRL in liquidazione e in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza …
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1. La indubbia dinamicità di pensiero della Terza sezione civile della Suprema Corte, che già si era cospicuamente manifestata nel settore della responsabilità sanitaria (ove si era giunti, a partire dal 1999, alla creazione di un vero e proprio “sottosistema” della responsabilità civile codicistica), torna a dare segno di sé sul tema delle regole di giudizio applicabili in sede di rinvio del processo penale, innanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, disposto dal giudice penale di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p., nella più larga dimensione applicativa già assunta nel vigore dell'art. 541 del codice di rito abrogato. Formulazione, questa del vigente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2016, n. 27045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27045 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
ACR 27 045/ 1 6 M 451ни REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N225/2016 ROCCO CO BLAIOTTA Dott. Dott. CARLA MENICHETTI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 30798/2015 Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. DANIELE CENCI Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MI CC N. IL 24/05/1966 CIABATTONI EN SIMONA N. IL 24/07/1969 DI MI IO N. IL 12/05/1927 CIABATTONI DOMENICO N. IL 24/06/1945 OS MA RO N. IL 27/11/1946 nei confronti di: DI NO TA N. IL 22/05/1962 avverso la sentenza n. 1371/2013 CORTE APPELLO di L'QU, del 18/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FM.TAQVIELLO che ha concluso per l'ANNULLATIONTO CON ID DOUA SONONIA;
UDITY, Pon LE PARTI CIVILI RICCANDO DI MA ED RA SA DI Nocco, EN IR TT IA Dor Ropo DI IA NN eno clope LO б поробств ONEWSIONI SCRITTO NOTA Spice FICA CAN CIVILL LIVED AT MI, NI ron w 05177 статом от мама раст полат LLAVU, ON , nor Fopa ells UI L'LI nc L'QU EN ron por RIORS F borusuA CON STAN SCALTE σ Spoarct L'IMPRONTA TA A FUNIONS, CLAW UDITO Robono CORIDI A, IN JOST ING nor for at no v. VINCENT Soul, cu culone nicularms) INATIUSSI BL w Il Rionso -Udito, per la parte civile, L'Av -1- и i RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 18 luglio 2014 la Corte di appello di L'QU ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, del 20 luglio 2012 di assoluzione di TA Di NO dall'accusa di omicidio colposo, per avere, per colpa consistita nella violazione delle regole che disciplinano la circolazione stradale, alla guida di un'autovettura causato il decesso di LO Di MI, di undici anni, che si trovava a bordo di una bicicletta, il 22 (data dell'incidente) - 24 (data del decesso) giugno 2008. La sentenza assolutoria era stata impugnata dal Procuratore della Repubblica di Teramo e dalle parti civili RI Di MI ed NA SI TO, genitori di LO, sia in proprio che quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore ES Di MI (sorella di LO), e IV Di MI, OM TO e MA SA SAti, nonni del deceduto.
2. Dalla lettura delle sentenze di merito, costituenti doppia valutazione conforme, risulta che l'incidente si è verificato per avere l'imputata, alla guida della propria autovettura, percorrendo in direzione da sud verso nord via Dante Alighieri, una strada comunale senza diritto di precedenza nel Comune di - - Corrosoli (TE), investito violentemente, in prossimità del centro della carreggiata, la bicicletta condotta da LO Di NA, che, provenendo da destra da via Flaviani, stava immettendo e con diritto di precedenza su via Dante Alighieri con direzione perpendicolare all'asse stradale. L'auto si fermava ventisei metri dopo il punto d'urto, di cui ventuno documentati da traccia di frenata. Il ragazzo, a causa dell'impatto, veniva sbalzato a più di venti metri in un campo, riportando plurimi traumi per effetto dei quali decedeva in ospedale due giorni dopo.
3. La motivazione dell'assoluzione si incentra essenzialmente sui seguenti passaggi: non è possibile dirsi con esattezza a quale velocità andasse la vettura, anche per l'assenza di indagini sui mezzi coinvolti, troppo presto dissequestrati e restituiti (le consulenze, del P.M., delle parti civili e dell'imputata, sono state svolte sulle fotografie e sui rilievi); la velocità dell'auto era stata stimata dai periti di tutte le Parti come sicuramente superiore a 50 chilometri all'ora, seppure variamente determinata;
nel momento in cui la bici guidata dal minore si era resa visibile, la vettura condotta dall'imputata si trovava nelle immediate vicinanze della stessa, a circa diciassette e comunque a non più di venti metri;
ove l'autovettura avesse rispettato il limite di cinquanta chilometri orari non si sarebbe potuto, comunque, evitare l'impatto, essendo a tal fine necessario, nel 2 пи concreto contesto dato, non superare la velocità di trenta chilometri orari;
l'obbligo di osservare una velocità prudenziale minore dei cinquanta chilometri orari, ai sensi dei precetti posti dagli artt. 141, commi 1, 2 e 3, 142 e 145 del codice della strada, non sarebbe stata esigibile nel caso di specie non ricorrendo, ad avviso dei giudici di merito, le situazioni contemplate dalle norme richiamate (tratto di strada a visibilità limitata, curve, prossimità di intersezioni, di scuole, di luoghi frequentati da fanciulli ed indicati da appositi segnali, in forte discesa, passaggi stretti o ingombranti, scarsa visibilità in genere, attraversamento di centri abitati e tratti di strada fiancheggiati da edifici), situazioni che, invece, ove esistenti, avrebbero imposto di limitare ulteriormente la velocità; in particolare, si sottolinea che l'incrocio, per la concreta conformazione dei luoghi, era avvistabile soltanto nelle immediate prossimità del medesimo e non era indicato da alcuna segnaletica orizzontale, sicché l'imputata non avrebbe potuto prevedere quanto concretamente verificatosi. Non è stato stimato dai giudici di merito costituire rilevante indice di imprudenza e di disattenzione la circostanza, introdotta alla difesa di parte civile mediante memoria scritta, secondo cui l'imputata, abitando da sempre nello stesso paesino, di limitatissime dimensioni, avrebbe conosciuto perfettamente i luoghi.
4. Avverso la decisione della Corte di appello hanno presentato ricorso le parti civili, denunziando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sui presupposti di fatto: 1) che la vettura condotta dall'imputata abbia superato i limiti di velocità che vigevano su quel tratto ed in quel concreto contesto (centro abitato, in un tratto di strada costeggiato da abitazioni e con intersezioni, in luoghi frequentati da fanciulli ed in prossimità di un incrocio); 2) e che l'auto abbia omesso di dare la precedenza alla bici guidata dall'undicenne, che proveniva da destra e da una strada con diritto di precedenza, ergo: violando due precisi precetti del codice della strada;
ebbene, i ricorrenti censurano la motivazione della Corte di appello, che in larga parte richiama le considerazioni del giudice di primo grado, in quanto ritenuta non corretta, contraddittoria, incompleta e sostanzialmente omessa. F Segnalano, al riguardo, che l'argomento della non avvistabilità della bicicletta se non ad una distanza talmente ridotta da impedire di evitare l'ostacolo, secondo quanto ritenuto dal giudice di merito, sarebbe, a ben vedere, gravemente tautologico ed equivalente a dire "siccome il ciclista non è stato avvistato, non era avvistabile" e, dunque, non probante. 3 m Sottolineano che sarebbe stata sostanzialmente stravolta la prova nel ritenere che, per avvistare il velocipede, sarebbe stato necessario marciare a velocità estremamente ridotta, molto al di sotto dei limiti consentiti, perché il consulente del P.M. avrebbe invece affermato che l'incrocio era visibile ad una distanza di non meno di 50/60 metri dallo stesso. Evidenziano che, se l'imputata avesse tenuto una velocità contenuta entro i limiti consentiti, avrebbe potuto rallentare ed evitare l'impatto ovvero che, comunque, l'incidente avrebbe avuto conseguenze meno devastanti, sottolineando al contempo la erroneità del giudizio controfattuale nei termini in cui impostato dalla Corte di appello. Censurano anche il rigetto da parte della Corte di appello della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale che era stata avanzata dalla difesa delle parti civili con oggetto perizia di ufficio, segnalandone l'assoluta indispensabilità nel caso di specie, al fine di chiarire gli aspetti centrali della vicenda (velocitò della vettura, punto in cui era iniziata la frenata), anche tenuto conto che i veicoli coinvolti non erano stati esaminati. Concludono chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte di appello di L'QU.
5. Con memoria depositata il 29 gennaio 2016 il difensore dell'imputata ha domandato il rigetto dell'impugnazione, segnalando che il ricorso sarebbe incentrato su critiche fattuali di merito e che introdurrebbe richieste di rivalutazione delle prove raccolte, pur in presenza di una doppia decisione liberatoria conforme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va, infatti, decisamente condivisa la severa requisitoria svolta in udienza dal Procuratore generale presso la S.C., secondo cui la sentenza di secondo grado, come del resto quella del Tribunale, richiamata dalla Corte di appello, contiene un gravissimo errore logico-giuridico, posto in evidenza dalla difesa di parte civile, che impone l'annullamento della decisione. I giudici di merito danno per pacificamente accertato: 1) che la vettura condotta dall'imputata abbia superato i limiti di velocità che vigevano su quel tratto di strada ed in quel concreto contesto (centro abitato, in un tratto di strada costeggiato da abitazioni e con intersezioni, in luoghi frequentati da fanciulli ed in prossimità di un incrocio) viaggiando a(d almeno) 61 km / h (pp. 13 e 17 e passim della sentenza di primo grado;
pp.
3-4 della sentenza di appello); 4 M 2) che l'auto abbia omesso di dare la precedenza alla bici guidata dall'undicenne, che proveniva da destra e da una strada con diritto di precedenza (pp.
1-4 della sentenza del Tribunale;
pp.
3-4 di quella della Corte di appello); 3) che per avvistare il ciclista, iniziare la manovra di frenata ed arrestarsi utilmente evitando l'impatto l'imputata avrebbe dovuto non superare la velocità di trenta chilometri orari (così alla p. 16 della sentenza di primo grado ed a p. 4 di quella di secondo grado). Ebbene, tutto ciò posto, i giudici di merito (pp. 14-17 della sentenza di primo grado;
p. 4 di quella di appello) operano il giudizio controfattuale afferente il nesso causale come se si trattasse di illecito omissivo. E' invece accertato che l'auto investì il ciclista, causandone la morte. Si versa - quindi - in un caso di causalità commissiva ed indiscussa. La indagine controfattuale riguarda, in realtà, la colpa: la causalità della colpa, cioè la evitabilità dell'evento a seguito di condotta di guida appropriata. In tale ambito, come ritenuto condivisibilmente da questa Corte in molte occasioni, è sufficiente accertare che la condotta osservante avesse significative possibilità di evitare l'evento. -Inoltre, in entrambi i gradi di giudizio si è inspiegabilmente - ragionato come se la velocità di 50 chilometri all'ora fosse consentita o imposta dall'ordinamento, mentre è ben noto che tale altro non è che il limite massimo autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, commi 1 e 2, e 142, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, ma che plurime ragioni possono imporre una velocità inferiore, anche di parecchio, al fine di salvaguardare la vita e l'incolumità delle persone, essendo vigente la regola di prudenza, peraltro codificata, di adeguare l'andatura alle concrete condizioni dei luoghi, di rallentare, occorrendo sino a fermarsi entro il proprio campo di visibilità, e di rispettare la precedenza. Accanto a ciò, che già costituisce nel contempo violazione di legge ed illogicità motivazionale manifesta, i giudici di merito senza adeguata motivazione hanno svalutato la portata di precetti ulteriormente vincolanti, quali quelli posti dagli artt. 141, commi 1, 2 e 3, e 145 del codice della strada, introducendo (pp. 18-20 della sentenza di primo grado;
p. 5 di quella di appello), non si comprende però se per averlo letto nelle consulenze o per avere esaminato fotografie o rilievi ovvero per scienza privata (cfr. p. 19 della sentenza di primo grado), informazioni circa l'asserita insignificanza dell'essere la condotta di guida dell'imputata svolta in un centro abitato e della, pur accertata, presenza di ostacoli alla visibilità (un albero di alto fusto), di abitazioni in prossimità della strada, di curve, di una discesa e di una intersezione, la cui -sicura (poiché 5 m riconosciuta alle pp. 4 e 19 della sentenza di primo grado ed alla p. 5 di quella di appello) presenza avrebbe imposto particolare prudenza all'imputata ed - adeguamento della velocità del mezzo alla concreta situazione. Ulteriore vizio logico consiste nell'avere svalutato senza adeguato approfondimento (p. 22 della sentenza di primo grado e pp. 3 e 6 di quella di secondo grado) la circostanza della residenza "da sempre" dell'imputata proprio in Corropoli (peraltro a circa un chilometro dal luogo dell'incidente), località complessivamente descritta come di assai limitate dimensioni, circostanza che era stata dedotta dalla difesa di parte civile in apposita memoria depositata il 20 luglio 2012 quale indice di effettiva conoscenza dello stato dei luoghi e, dunque, anche della conformazione dell'incrocio in cui è accaduto l'incidente, seppure non presegnalato. Del resto, la motivazione dell'unica sentenza di legittimità la cui massima è stata, impropriamente, richiamata dalla Corte di appello di L'QU (e cioè Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, Rv. 248355 e 248354) sottolinea in maniera particolare che «le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo [... e che] proprio [...] le disposizioni del codice della strada di cui all'art. 140 (gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale) e art. 141 (obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo) [...] dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare l'intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi delle possibili irregolarità di comportamento di terze persone>> (così Sez. 4, n. 32202 del 15/07/2010, Filippi, cit.). Affermazione con la quale non si può non convenire, essendo assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'obbligo di elevata prudenza che deve contraddistinguere la condotta di guida diviene di intensità massima, oltre che all'interno di un centro abitato, anche nel caso dell'approssimarsi ad un incrocio (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 30989 del 06/02/2015, Monaco, Rv. 264314; Sez. 4, n. 24121 del 15/03/2011, Iannuzzi e altro, Rv. 250702; Sez. 4, n. 39391 del 23/06/2005, Pineschi, Rv. 232419; Sez. 4, n. 2648 del 31/01/1995, Caverni, Rv. 201419; Sez. 4, n. 6939 del 20/04/1994, Ribetto, Rv. 198672). 6 пи 2. Dai rilievi che precedono discende l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio da effettuarsi, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., non essendovi impugnazione ai fini penali, al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale appare opportuno demandare la regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità. Con la precisazione, infine, che rimane inesplorata la rilevante questione di fatto circa la conoscenza dei luoghi da parte dell'imputata, nei termini prospettati dalla parte civile anche in apposita memoria, questione che appare agevolmente accertabile dal giudice di merito anche mediante acquisizioni documentali. Fermo restando che le regole di giudizio che il giudice civile dovrà applicare sono quelle del diritto penale, essendo in questione, ex art. 185 cod. pen., il danno da reato e non mutando la natura risarcitoria della domanda proposta, ai sensi dell'art. 74 cod. proc. pen., innanzi al giudice penale (cfr. Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Cortesi e altri, Rv. 262708; Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio davanti al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda la regolamentazione delle spese tra le parti per ciò che attiene al presente giudizio di legittimità. Così deciso il 4 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente SUPREMA Daniele Cencipppible co Rocco Marco Blaiotta تامسال E D I S A C S T R * O C E N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A Drissa Gabriella Lametza M E R P 7