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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 809 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig.ra con sede legale in Alviano Parte_1
(TR), Vocabolo Coccianesi n. 23, elettivamente domiciliata in Perugia, Via
Baglioni n. 36, presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Bacchi
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Fiumicino del 22.03.2024 rep.n.37875 ed Per_1
CP_ elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in Terni, via Bramante
n.13, scala D;
OPPOSTO
, con sede legale in Roma, Controparte_2
via Giuseppe Grezar n.14, in persona del Responsabile Contenzioso
[...]
giusta procura a rogito Notaio di Roma Controparte_3 Persona_2 rep. n.181515 racc. n.12772 del 25/7/2024, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Carmela Iovino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barano
d'Ischia, via Finestra n.15;
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 agosto 2024 la società
[...]
ha proposto opposizione avverso intimazione di Parte_1
pagamento notificata via pec in data 19.07.2024 n.10920249002586268/000 per un importo totale di euro 456.267,82 in parte per asserito omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla gestione lavoratori dipendenti DM10 CP_1
oltre sanzioni ed interessi portati da avvisi di addebito e precisamente: 1) AVA
n. 40920180000791677000, 2) AVA n.40920180000845457000; 3) AVA n.
40920180001482713000; 4) AVA n.40920190000099723000; 5) AVA
n.40920190000115992000 per un importo di euro 20.013,41.
Ha eccepito la maturata prescrizione del diritto alla riscossione sull'assunto della decorrenza quinquennale del termine dalla presunta notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale affinché, previa sospensione della richiesta di pagamento: - in via principale, accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di contributi e per l'effetto disponga l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' eccependo: - in via preliminare, il CP_1 difetto di legittimazione passiva non essendo stato evocato in giudizio l'Agente per la Riscossione;
- in via ulteriormente preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in quanto, comunque, tardivamente introdotta in violazione del disposto di cui all'art. 24 commi 5 e 6 Digs. 46/99; - nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita prescrizione richiamando la normativa introdotta per l'emergenza COVID, in particolare, l'articolo 68 del dl 18/2020
(cosiddetto decreto cura Italia) che ha disposto la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita ordinando, su istanza dell' , all'Agente per la CP_1
Riscossione di produrre in giudizio atti interruttivi della prescrizione.
Con atto di intervento volontario l' ha prodotto in giudizio atti interruttivi CP_4
della prescrizione consistenti nella notifica di atti di intimazione e di pignoramento presso terzi.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Legittimazione passiva e . CP_1 CP_4
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
L'eccezione è infondata per quanto di ragione.
Infatti, si tratta di una causa che rientra pacificamente nella competenza del giudice del lavoro (contributi dovuti alla Gestione lavoratori dipendenti da CP_1
parte della società ricorrente).
Quanto alla legittimazione passiva, si ricorda che: "In riferimento alle tipologie di opposizione al vaglio laddove il ricorrente contesti l'intervenuta causa estintiva del credito azionato (la prescrizione nel nostro caso), unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonchè, per quanto riguarda i crediti contributivi dell anche la ai sensi della L. n. 448 del CP_1 Controparte_5
1998, art. 13, comma 8, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell , in quanto, mentre la CP_1
formulazione originaria del citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2- ter, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto venga contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento) (omissis...)" (così Cass. n. 12583/2013).
CP_ Ne consegue che l' è legittimato come ente creditore e che la legittimazione passiva della va comunque affermata Controparte_6 trattandosi del soggetto che ha notificato l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e gli atti interruttivi della prescrizione.
2. Opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione.
Venendo al merito dell'opposizione e prima di esaminare i motivi formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche e in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio
2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art.24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art.4, comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (c e, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d. .R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile
(fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda gli avvisi di addebito, dalla notificazione degli stessi.
Interesse ad agire art. 100 c.p.c.
Fatte queste premesse, occorre inquadrare la domanda con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta. CP_1
La parte opponente si duole della notifica di una intimazione di pagamento con la quale l'ente concessionario ha invitato la parte a regolarizzare il debito derivante, tra gli altri, da avvisi di addebito per contributi dovuti all' CP_1
Gestione Lavoratori Dipendenti.
Orbene, occorre rilevare che la domanda volta all'annullamento dell'intimazione di pagamento deve essere dichiarata, in quanto tale, inammissibile, giacché
l'avviso di pagamento costituisce mera comunicazione amministrativa, dovuta per legge qualora l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale e/o avvisi di addebito, della sussistenza di un debito rimasto inevaso.
Pertanto, premesso che in sé l'intimazione di pagamento non ha alcuna portata lesiva per il contribuente, non potendo ritenersi tale la comunicazione dell'esistenza di un debito, difetta alcun interesse ad agire avverso la stessa, non potendo dal suo annullamento il contribuente trarre alcun vantaggio: o il debito esiste e in quest'ottica dall'eventuale annullamento dell'intimazione il contribuente non ricaverebbe alcun beneficio in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento depurata dai vizi lamentati, ovvero non esiste ed allora l'interesse del contribuente non può essere certamente quello all'annullamento dell'intimazione, ma quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'insussistenza del debito. La domanda, pertanto, con la quale, sul presupposto dell'inesistenza del debito, il contribuente chieda l'annullamento dell'intimazione di pagamento più che una opposizione all'intimazione, procedura che non ha alcuna valenza giuridica, deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato nell'intimazione non sussiste.
Così inquadrata la domanda, occorre verificare la sussistenza della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, avendo CP_1 adombrato l'opponente che i titoli non gli sarebbero stati notificati.
L'Istituto in allegato alla memoria di costituzione ha depositato tempestivamente prova della notifica degli avvisi di addebito a mezzo pec alla società CP_7 all'indirizzo di posta elettronica Email_1
Occorre dare atto che gli avvisi di addebito riguardano la posizione contributiva della società poi trasformata in CP_7 Parte_1
attualmente in liquidazione, circostanza documentalmente provata
[...] dalla visura camerale depositata dall' e comunque non contestata CP_1 dall'opponente.
Venendo all'esame delle notifiche degli avvisi di addebito si rileva quanto segue:
1) Avviso di addebito n. 49020180000791677000 per contributi dovuti l'anno
2018 alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, notificato in data
11/10/2018 a mezzo pec alla casella certificata di posta elettronica della società
" " (cfr. ricevuta di avvenuta consegna con allegato l'avviso Email_2
di addebito all.to memoria ); CP_1
2) Avviso di Addebito n.40920180000845457000 per contributi dovuti per l'anno 2018 alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, notificato in data
04/12/2018 a mezzo pec alla casella certificata di posta elettronica della società " (cfr. ricevuta di avvenuta consegna con allegato l'avviso Email_2
di addebito all.to memoria ); CP_1
3) Avviso di addebito n.40920180001482713000 per contributi sospesi dovuti per l'anno 2018 alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, notificato in data 17/1/2019 a mezzo pec alla casella certificata di posta elettronica della società " (cfr. ricevuta di avvenuta consegna con allegato Email_2
l'avviso di addebito all.to memoria ); CP_1
4) Avviso di addebito n.40920190000099723000 per contributi sospesi dovuti per l'anno 2019 alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, notificato in data 26/3/2019 a mezzo pec alla casella certificata di posta elettronica della società " (cfr. ricevuta di avvenuta consegna con allegato Email_2
l'avviso di addebito all.to memoria ); CP_1
5) Avviso di addebito n.40920190000115992000 per contributi sospesi dovuti per l'anno 2019 alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, notificato in data 26/3/2019 a mezzo pec alla casella certificata di posta elettronica della società " (cfr. ricevuta di avvenuta consegna con allegato Email_2
l'avviso di addebito all.to memoria ). CP_1
Quanto alla validità delle notifiche dei predetti atti mediante pec all'indirizzo " risultante dalla visura depositata dall' Email_2 CP_1
se ne conferma la piena validità ed efficacia.
Nel caso di specie l' ha provato di aver notificato gli avvisi di addebito CP_1 richiamati, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società
" depositando la busta contenente gli avvisi di addebito Email_2 citati in formato pdf e la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata della società da cui si evince l'intervenuta notifica dei titoli nelle date indicate dall'Istituto (cfr. all. ti al fascicolo dell' ). CP_1 Ad avviso di chi scrive la notifica dell'avviso di addebito effettuata a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata, come sopra riportato, non contestato e comunque risultante dalla visura camerale della società (cfr. all.to alle note di trattazione scritta), risulta regolare;
parte ricorrente non può invocare la causa non imputabile di non conoscenza e/o consapevolezza del predetto titolo, visto che non ha neppure allegato che la notifica non sia pervenuta all'indirizzo pec in oggetto, nonostante intervenuto controllo, o di avere un diverso indirizzo avendo ad es. disabilitato il precedente ed ottenuto nuovo indirizzo mediante contratto con diverso gestore (“solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario, in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 15001/2021).
La notifica, infatti, è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR 11.2.2005 n. 68 il cui art.3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore.
L'art. 6 del DPR citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge. Peraltro
l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. E' infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità
e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
L'art. 14 decreto legislativo n.159/2015, infatti, al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nel contesto delle procedure di notifica, ha introdotto la possibilità (obbligatorietà per le imprese individuali o societarie e per i professionisti iscritti in albi o elenchi) che la notifica avvenga con le modalità di cui al D.P.R. 11.2.2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale IN.-PEC.
Tali modalità consentono, pertanto, la notifica via pec.
Con riferimento alla recezione degli atti notificati all'indirizzo pec nessuna contestazione è stata sollevata, anche perché trattasi dello stesso indirizzo al quale è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
E' poi pacifico che avverso i predetti titoli non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs.
n.46/1999. Orbene, osserva il Giudicante che il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del
D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio.
Invero, va rilevato:
- che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché
l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (v. Cass., 6.6.1997 n.
5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998 n. 524);
- che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore.
Così, da ultimo, ha statuito la Cassazione (sentenza n.2835 del 5.2.2009): “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v.
Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass. n.8900 del 14.4.2010).
In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva – anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non sia ammissibile.
Infatti, anche se l'opposizione all'avviso di addebito non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo – in mancanza di opposizione
– a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo).
La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'artt.24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella e/o avviso di addebito, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del
D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”: la formulazione letterale della norma non lascia infatti alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il “merito” della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine – perentorio – per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di “cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore "per l´opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l´accertamento della fondatezza della pretesa dell´ente ... diretto
a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell´ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione" (sent. n.4506/2007).
In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn.9944/1991 e 10269/1991), affermando altresì che le descritte conseguenze "discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia ... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso" (Cass. n.17978/2008).
D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un´azione di accertamento successiva al decorso del termine per l´opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini. La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è "sostanziale" o non è. In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare l´incontrovertibilità del credito contributivo nell´an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l´iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un´azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.
L'effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa contributiva, conseguente alla mancata opposizione nei termini, opera, ad avviso del
Giudicante, anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo, essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre questioni di merito.
Ovviamente non possono essere fatti valere vizi quali la decadenza o altri vizi di carattere formale.
Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo.
Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali e/o gli avvisi di addebito siano state regolarmente notificati, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo
(fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica degli avvisi di addebito per cui è causa - la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento - dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con gli stessi richiesti.
4.Eccezione di prescrizione.
Sul punto è noto che diverse sentenze della Suprema Corte (Cass. n. 4338 del 24/2/2014; Cass. n. 11749 del 8/6/2015;Cass. n. 5060 del 15/3/2016 ecc.), avevano affermato che il termine di prescrizione da applicare è quello decennale e non quello quinquennale: "a mente dell'art.3, comma 9, L. n. 335 del 1995, il termine di prescrizione per la contribuzione previdenziale di che trattasi è fissato in cinque anni;
(omissis...) deve però considerarsi che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art.24 dello stesso D.L. 24 settembre 2002, n. 209 è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr, ex plurimis, 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011); - ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto
l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi;
riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr, per arg., Cass., n. 17051/2004, in motivazione)". La questione è stata rimessa alle sezioni unite che, con la sentenza n.23397/2016, hanno invece affermato il principio esattamente opposto per il quale anche in caso di cartella non opposta, e quindi divenuta definitiva, il termine di prescrizione resta quello quinquennale.
Nella sentenza gli hanno ribadito che la scadenza del termine Parte_2
perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva " … produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche l'effetto della c.d.
'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo la L. n. 3335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c (omissis...) Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali (omissis...) Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Il giudice non può che uniformarsi a tale ultima sentenza.
Nella fattispecie di cui è causa, gli avvisi di addebito sono stati notificati a far data dal più risalente il 11.10.2018 (AVA nn.1) fino al 26.03.2019 (AVA nn.5), laddove l'intimazione di pagamento opposta in questo giudizio è stata notificata in data 19.07.2024 quindi dopo il quinquennio per tutti i titoli sottesi all'atto impugnato.
Tuttavia, l' con l'atto di intervento volontario e su ordine del CP_4
Giudice, stante la richiesta istruttoria dell' , ha depositato, dal canto suo, a CP_1
fronte delle contestazioni attoree in punto di prescrizione delle pretese contributive azionate dall' : 1) intimazione di pagamento n. 109 2022 CP_1
90009673 02/000 notificata a mezzo PEC in data 7.06.2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata "" riguardante tutti gli avvisi di Email_2
addebito sottesi al titolo impugnato;
2) atti di pignoramento presso terzi n.10984202200000625/001, n.10984202200000626/001 e
10984202200000627/001 notificati a mezzo PEC in data 17.10.2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata "" riguardanti Email_2
tutti gli avvisi di addebito sottesi al titolo impugnato.
Tali atti costituiscono titoli idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione decorrente dall'11.10.2018 (con riferimento all'AVA n.1) fino al 26.03.20219 ed ampiamente nel quinquennio rispetto all'intimazione impugnata notificata in data 19.07.2024 (cfr. all.ti memoria
. CP_4
Di talchè l'eccepita prescrizione successiva alla notifica degli AVA sottesi al titolo opposto deve reputarsi non maturata.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto restando assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida.
Spese di lite.
Parte opponente soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' e dell' come liquidate in CP_1 CP_4
dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, della concentrazione dell'attività processuale (n.2 udienze di cui n.1 cartolare) e dell'assenza di attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore dell' CP_4
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Condanna la società Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento delle spese di lite in favore dell' e dell' che CP_1 CP_4 liquida per ciascuno in € 1.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell' antistatario. CP_4
Lì, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Olivieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 809 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig.ra con sede legale in Alviano Parte_1
(TR), Vocabolo Coccianesi n. 23, elettivamente domiciliata in Perugia, Via
Baglioni n. 36, presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Bacchi
OPPONENTE
CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giulia Renzetti e Manuela Varani in virtù di procura alle liti conferita con atto pubblico del Notaio di Fiumicino del 22.03.2024 rep.n.37875 ed Per_1
CP_ elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in Terni, via Bramante
n.13, scala D;
OPPOSTO
, con sede legale in Roma, Controparte_2
via Giuseppe Grezar n.14, in persona del Responsabile Contenzioso
[...]
giusta procura a rogito Notaio di Roma Controparte_3 Persona_2 rep. n.181515 racc. n.12772 del 25/7/2024, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Carmela Iovino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Barano
d'Ischia, via Finestra n.15;
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'8 agosto 2024 la società
[...]
ha proposto opposizione avverso intimazione di Parte_1
pagamento notificata via pec in data 19.07.2024 n.10920249002586268/000 per un importo totale di euro 456.267,82 in parte per asserito omesso pagamento di contributi previdenziali dovuti alla gestione lavoratori dipendenti DM10 CP_1
oltre sanzioni ed interessi portati da avvisi di addebito e precisamente: 1) AVA
n. 40920180000791677000, 2) AVA n.40920180000845457000; 3) AVA n.
40920180001482713000; 4) AVA n.40920190000099723000; 5) AVA
n.40920190000115992000 per un importo di euro 20.013,41.
Ha eccepito la maturata prescrizione del diritto alla riscossione sull'assunto della decorrenza quinquennale del termine dalla presunta notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata.
Tanto premesso, ha adito l'intestato Tribunale affinché, previa sospensione della richiesta di pagamento: - in via principale, accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di contributi e per l'effetto disponga l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' eccependo: - in via preliminare, il CP_1 difetto di legittimazione passiva non essendo stato evocato in giudizio l'Agente per la Riscossione;
- in via ulteriormente preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in quanto, comunque, tardivamente introdotta in violazione del disposto di cui all'art. 24 commi 5 e 6 Digs. 46/99; - nel merito, ha dedotto l'infondatezza dell'eccepita prescrizione richiamando la normativa introdotta per l'emergenza COVID, in particolare, l'articolo 68 del dl 18/2020
(cosiddetto decreto cura Italia) che ha disposto la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita ordinando, su istanza dell' , all'Agente per la CP_1
Riscossione di produrre in giudizio atti interruttivi della prescrizione.
Con atto di intervento volontario l' ha prodotto in giudizio atti interruttivi CP_4
della prescrizione consistenti nella notifica di atti di intimazione e di pignoramento presso terzi.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Legittimazione passiva e . CP_1 CP_4
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
L'eccezione è infondata per quanto di ragione.
Infatti, si tratta di una causa che rientra pacificamente nella competenza del giudice del lavoro (contributi dovuti alla Gestione lavoratori dipendenti da CP_1
parte della società ricorrente).
Quanto alla legittimazione passiva, si ricorda che: "In riferimento alle tipologie di opposizione al vaglio laddove il ricorrente contesti l'intervenuta causa estintiva del credito azionato (la prescrizione nel nostro caso), unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonchè, per quanto riguarda i crediti contributivi dell anche la ai sensi della L. n. 448 del CP_1 Controparte_5
1998, art. 13, comma 8, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell , in quanto, mentre la CP_1
formulazione originaria del citato D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2- ter, convertito con modificazioni in L. 22 novembre 2002, n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione è invece legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto venga contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento) (omissis...)" (così Cass. n. 12583/2013).
CP_ Ne consegue che l' è legittimato come ente creditore e che la legittimazione passiva della va comunque affermata Controparte_6 trattandosi del soggetto che ha notificato l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione e gli atti interruttivi della prescrizione.
2. Opposizione agli atti esecutivi ed opposizione all'esecuzione.
Venendo al merito dell'opposizione e prima di esaminare i motivi formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche e in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio
2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art.24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art.4, comma 2 ter del d.l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (c e, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d. .R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile” –, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile
(fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda gli avvisi di addebito, dalla notificazione degli stessi.
Interesse ad agire art. 100 c.p.c.
Fatte queste premesse, occorre inquadrare la domanda con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta. CP_1
La parte opponente si duole della notifica di una intimazione di pagamento con la quale l'ente concessionario ha invitato la parte a regolarizzare il debito derivante, tra gli altri, da avvisi di addebito per contributi dovuti all' CP_1
Gestione Lavoratori Dipendenti.
Orbene, occorre rilevare che la domanda volta all'annullamento dell'intimazione di pagamento deve essere dichiarata, in quanto tale, inammissibile, giacché
l'avviso di pagamento costituisce mera comunicazione amministrativa, dovuta per legge qualora l'esecuzione debba iniziare oltre un anno dopo la notifica della cartella esattoriale e/o avvisi di addebito, della sussistenza di un debito rimasto inevaso.
Pertanto, premesso che in sé l'intimazione di pagamento non ha alcuna portata lesiva per il contribuente, non potendo ritenersi tale la comunicazione dell'esistenza di un debito, difetta alcun interesse ad agire avverso la stessa, non potendo dal suo annullamento il contribuente trarre alcun vantaggio: o il debito esiste e in quest'ottica dall'eventuale annullamento dell'intimazione il contribuente non ricaverebbe alcun beneficio in quanto sarebbe in ogni caso tenuto ad adempiere alla propria obbligazione contributiva, eventualmente a seguito di una successiva intimazione di pagamento depurata dai vizi lamentati, ovvero non esiste ed allora l'interesse del contribuente non può essere certamente quello all'annullamento dell'intimazione, ma quello ad una pronuncia di accertamento negativo che dichiari l'insussistenza del debito. La domanda, pertanto, con la quale, sul presupposto dell'inesistenza del debito, il contribuente chieda l'annullamento dell'intimazione di pagamento più che una opposizione all'intimazione, procedura che non ha alcuna valenza giuridica, deve essere qualificata quale azione volta all'accertamento negativo del debito, cioè una azione attraverso la quale il debitore intende affermare, con efficacia di giudicato, che quel debito indicato nell'intimazione non sussiste.
Così inquadrata la domanda, occorre verificare la sussistenza della notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, avendo CP_1 adombrato l'opponente che i titoli non gli sarebbero stati notificati.
L'Istituto in allegato alla memoria di costituzione ha depositato tempestivamente prova della notifica degli avvisi di addebito a mezzo pec alla società CP_7 all'indirizzo di posta elettronica Email_1
Occorre dare atto che gli avvisi di addebito riguardano la posizione contributiva della società poi trasformata in CP_7 Parte_1
attualmente in liquidazione, circostanza documentalmente provata
[...] dalla visura camerale depositata dall' e comunque non contestata CP_1 dall'opponente.
Venendo all'esame delle notifiche degli avvisi di addebito si rileva quanto segue:
1) Avviso di addebito n. 49020180000791677000 per contributi dovuti l'anno
2018 alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, notificato in data
11/10/2018 a mezzo pec alla casella certificata di posta elettronica della società
" " (cfr. ricevuta di avvenuta consegna con allegato l'avviso Email_2
di addebito all.to memoria ); CP_1
2) Avviso di Addebito n.40920180000845457000 per contributi dovuti per l'anno 2018 alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, notificato in data
04/12/2018 a mezzo pec alla casella certificata di posta elettronica della società " (cfr. ricevuta di avvenuta consegna con allegato l'avviso Email_2
di addebito all.to memoria ); CP_1
3) Avviso di addebito n.40920180001482713000 per contributi sospesi dovuti per l'anno 2018 alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, notificato in data 17/1/2019 a mezzo pec alla casella certificata di posta elettronica della società " (cfr. ricevuta di avvenuta consegna con allegato Email_2
l'avviso di addebito all.to memoria ); CP_1
4) Avviso di addebito n.40920190000099723000 per contributi sospesi dovuti per l'anno 2019 alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, notificato in data 26/3/2019 a mezzo pec alla casella certificata di posta elettronica della società " (cfr. ricevuta di avvenuta consegna con allegato Email_2
l'avviso di addebito all.to memoria ); CP_1
5) Avviso di addebito n.40920190000115992000 per contributi sospesi dovuti per l'anno 2019 alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, notificato in data 26/3/2019 a mezzo pec alla casella certificata di posta elettronica della società " (cfr. ricevuta di avvenuta consegna con allegato Email_2
l'avviso di addebito all.to memoria ). CP_1
Quanto alla validità delle notifiche dei predetti atti mediante pec all'indirizzo " risultante dalla visura depositata dall' Email_2 CP_1
se ne conferma la piena validità ed efficacia.
Nel caso di specie l' ha provato di aver notificato gli avvisi di addebito CP_1 richiamati, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società
" depositando la busta contenente gli avvisi di addebito Email_2 citati in formato pdf e la ricevuta di avvenuta consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata della società da cui si evince l'intervenuta notifica dei titoli nelle date indicate dall'Istituto (cfr. all. ti al fascicolo dell' ). CP_1 Ad avviso di chi scrive la notifica dell'avviso di addebito effettuata a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata, come sopra riportato, non contestato e comunque risultante dalla visura camerale della società (cfr. all.to alle note di trattazione scritta), risulta regolare;
parte ricorrente non può invocare la causa non imputabile di non conoscenza e/o consapevolezza del predetto titolo, visto che non ha neppure allegato che la notifica non sia pervenuta all'indirizzo pec in oggetto, nonostante intervenuto controllo, o di avere un diverso indirizzo avendo ad es. disabilitato il precedente ed ottenuto nuovo indirizzo mediante contratto con diverso gestore (“solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario, in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali e per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie ed eventualmente fornire la prova di esse” cfr. Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 15001/2021).
La notifica, infatti, è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR 11.2.2005 n. 68 il cui art.3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore.
L'art. 6 del DPR citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati dì certificazione. La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
La notifica nel caso di specie è quindi avvenuta in conformità alla legge. Peraltro
l'interposizione di uno o più gestori che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio, e proprio da tale sistema discende anche la non necessità della firma digitale da parte del mittente. E' infatti il gestore che sottoscrive la busta di trasporto con propria firma elettronica avanzata, basata su chiavi asimmetriche a coppia, e tale sistema garantisce la provenienza, l'integrità
e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'art. 17.
L'art. 14 decreto legislativo n.159/2015, infatti, al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nel contesto delle procedure di notifica, ha introdotto la possibilità (obbligatorietà per le imprese individuali o societarie e per i professionisti iscritti in albi o elenchi) che la notifica avvenga con le modalità di cui al D.P.R. 11.2.2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale IN.-PEC.
Tali modalità consentono, pertanto, la notifica via pec.
Con riferimento alla recezione degli atti notificati all'indirizzo pec nessuna contestazione è stata sollevata, anche perché trattasi dello stesso indirizzo al quale è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
E' poi pacifico che avverso i predetti titoli non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs.
n.46/1999. Orbene, osserva il Giudicante che il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del
D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione deve essere considerato perentorio.
Invero, va rilevato:
- che la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché
l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (v. Cass., 6.6.1997 n.
5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998 n. 524);
- che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
- che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore.
Così, da ultimo, ha statuito la Cassazione (sentenza n.2835 del 5.2.2009): “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v.
Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conf. Cass. n.8900 del 14.4.2010).
In questa prospettiva deve ritenersi che, scaduto il termine perentorio per proporre opposizione ex art.24 D.Lgs. 46/99, l'opposizione tardiva – anche se prospettata come una domanda di accertamento negativo del credito contributivo dell'ente previdenziale – non sia ammissibile.
Infatti, anche se l'opposizione all'avviso di addebito non può essere assimilata all'opposizione a decreto ingiuntivo (dal momento che il decreto ingiuntivo è un provvedimento del Giudice che è di per sé idoneo – in mancanza di opposizione
– a passare in giudicato), non c'è dubbio che l'iscrizione del credito a ruolo non sia neppure assimilabile al precetto (che, al contrario della cartella di pagamento, presuppone l'esistenza di un titolo esecutivo).
La realtà è che il giudizio di opposizione di cui all'artt.24 del D.Lgs. 46/99 è diretto a far valere sia i vizi formali della cartella e/o avviso di addebito, sia l'inesistenza del credito contributivo e che la scadenza del termine perentorio per l'opposizione ha quindi effetto preclusivo non soltanto con riferimento ai vizi formali, ma anche con riferimento alla possibilità di contestare nel merito la sussistenza del credito contributivo.
Questa affermazione appare avvalorata dal fatto che il 6° comma dell'art.24 del
D.Lgs. 46/99 dispone che “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”: la formulazione letterale della norma non lascia infatti alcun dubbio sulla possibilità di contestare con l'opposizione anche il “merito” della pretesa contributiva e sulla conseguente impossibilità di contestare la sussistenza del credito contributivo dopo la scadenza del termine – perentorio – per la proposizione dell'opposizione; anche il richiamo delle norme di cui agli artt.442 e ss. c.p.c. appare poi significativo, trattandosi delle norme che disciplinano il normale processo di “cognizione” in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
In questo senso è la giurisprudenza della Cassazione, che ha sostenuto che il termine è accordato dalla legge al debitore "per l´opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l´accertamento della fondatezza della pretesa dell´ente ... diretto
a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell´ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione" (sent. n.4506/2007).
In tale ottica, la Cassazione ha anche richiamato la giurisprudenza formatasi sui cd. titoli paragiudiziali che sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine (Cass., nn.9944/1991 e 10269/1991), affermando altresì che le descritte conseguenze "discendenti dalla disciplina speciale che regola la materia ... e sostanzialmente analoghe agli effetti prodotti dal giudicato, precludono il riesame del merito della pretesa contributiva in un diverso giudizio, sia instaurando sia già in corso" (Cass. n.17978/2008).
D'altro canto, ammettendo la possibilità di esperire un´azione di accertamento successiva al decorso del termine per l´opposizione a ruolo, si determinerebbe una preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale, il che appare come una contraddizione in termini. La perentorietà del termine, come anzidetto, importa la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi ed essa o è "sostanziale" o non è. In definitiva, nella prospettiva della Suprema Corte, tendente chiaramente ad affermare l´incontrovertibilità del credito contributivo nell´an e nel quantum in caso di omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale che ne notizia l´iscrizione a ruolo, non v'è spazio per un´azione di accertamento successiva che ponga di nuovo in discussione la pretesa.
L'effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa contributiva, conseguente alla mancata opposizione nei termini, opera, ad avviso del
Giudicante, anche quando la questione attenga alla prescrizione del credito contributivo, essendo una questione di merito anche quella attinente la prescrizione, sia pur preliminare rispetto alle altre questioni di merito.
Ovviamente non possono essere fatti valere vizi quali la decadenza o altri vizi di carattere formale.
Il contribuente, però, rimane legittimato ad agire ex art. 615 c.p.c. ove voglia contestare la mancanza di un valido titolo esecutivo ovvero l'insorgenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo medesimo.
Conseguentemente, nel caso in cui le cartelle esattoriali e/o gli avvisi di addebito siano state regolarmente notificati, il debitore - che non le abbia impugnate nel termine decadenziale - non può più impugnarle per far valere la prescrizione del credito verificatasi prima della notificazione della cartella.
Se, però, come nel nostro caso, il debitore affermi che la prescrizione quinquennale si sia perfezionata successivamente alla notifica, allora questi può agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire in executivis a fronte dell'intervenuta prescrizione del credito portato nel titolo esecutivo
(fatto estintivo successivo al formarsi del titolo esecutivo).
Ed, infatti, a decorrere dalla data di avvenuta notifica degli avvisi di addebito per cui è causa - la cui legittimità, non essendo stata impugnata nel termine di 40 gg all'uopo previsto dal legislatore, non può più essere oggetto di accertamento - dovrà calcolarsi il nuovo termine di prescrizione in relazione ai contributi con gli stessi richiesti.
4.Eccezione di prescrizione.
Sul punto è noto che diverse sentenze della Suprema Corte (Cass. n. 4338 del 24/2/2014; Cass. n. 11749 del 8/6/2015;Cass. n. 5060 del 15/3/2016 ecc.), avevano affermato che il termine di prescrizione da applicare è quello decennale e non quello quinquennale: "a mente dell'art.3, comma 9, L. n. 335 del 1995, il termine di prescrizione per la contribuzione previdenziale di che trattasi è fissato in cinque anni;
(omissis...) deve però considerarsi che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art.24 dello stesso D.L. 24 settembre 2002, n. 209 è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr, ex plurimis, 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011); - ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto
l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi;
riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953 c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr, per arg., Cass., n. 17051/2004, in motivazione)". La questione è stata rimessa alle sezioni unite che, con la sentenza n.23397/2016, hanno invece affermato il principio esattamente opposto per il quale anche in caso di cartella non opposta, e quindi divenuta definitiva, il termine di prescrizione resta quello quinquennale.
Nella sentenza gli hanno ribadito che la scadenza del termine Parte_2
perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva " … produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche l'effetto della c.d.
'conversione' del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo la L. n. 3335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c (omissis...) Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali (omissis...) Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
Il giudice non può che uniformarsi a tale ultima sentenza.
Nella fattispecie di cui è causa, gli avvisi di addebito sono stati notificati a far data dal più risalente il 11.10.2018 (AVA nn.1) fino al 26.03.2019 (AVA nn.5), laddove l'intimazione di pagamento opposta in questo giudizio è stata notificata in data 19.07.2024 quindi dopo il quinquennio per tutti i titoli sottesi all'atto impugnato.
Tuttavia, l' con l'atto di intervento volontario e su ordine del CP_4
Giudice, stante la richiesta istruttoria dell' , ha depositato, dal canto suo, a CP_1
fronte delle contestazioni attoree in punto di prescrizione delle pretese contributive azionate dall' : 1) intimazione di pagamento n. 109 2022 CP_1
90009673 02/000 notificata a mezzo PEC in data 7.06.2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata "" riguardante tutti gli avvisi di Email_2
addebito sottesi al titolo impugnato;
2) atti di pignoramento presso terzi n.10984202200000625/001, n.10984202200000626/001 e
10984202200000627/001 notificati a mezzo PEC in data 17.10.2022 all'indirizzo di posta elettronica certificata "" riguardanti Email_2
tutti gli avvisi di addebito sottesi al titolo impugnato.
Tali atti costituiscono titoli idonei ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione decorrente dall'11.10.2018 (con riferimento all'AVA n.1) fino al 26.03.20219 ed ampiamente nel quinquennio rispetto all'intimazione impugnata notificata in data 19.07.2024 (cfr. all.ti memoria
. CP_4
Di talchè l'eccepita prescrizione successiva alla notifica degli AVA sottesi al titolo opposto deve reputarsi non maturata.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto restando assorbite tutte le questioni non espressamente esaminate per il principio della ragione più liquida.
Spese di lite.
Parte opponente soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' e dell' come liquidate in CP_1 CP_4
dispositivo tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, della concentrazione dell'attività processuale (n.2 udienze di cui n.1 cartolare) e dell'assenza di attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore dell' CP_4
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Condanna la società Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento delle spese di lite in favore dell' e dell' che CP_1 CP_4 liquida per ciascuno in € 1.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell' antistatario. CP_4
Lì, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Olivieri