Ordinanza collegiale 9 giugno 2021
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/06/2025, n. 11430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11430 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11430/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05007/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5007 del 2021, proposto da MA AR, MA ER, RA DE, GI CA, IN IC, IE AR, RD BU, AL EO, CC RG, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo La Cava, MA Pantano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AL AT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari
- della nota n. 9256 del 18.3.2021 con la quale è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA triennio scolastico 2021-23;
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 50 del 3.3.2021, ivi richiamato, recante la disciplina per l’accesso e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2021-2023;
- della tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, dalla A/1 alla A/5 allegata all’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 50 del 3.3.2021 citato, nella parte in cui configura una discriminazione tra il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (punti assegnati 6), rispetto al servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (punti assegnati 0,60);
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cosenza e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Varese e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale in oggetto, recante la disciplina procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2023, nella parte in cui non equipara il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (punti assegnati 6) e il servizio militare di leva e servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (punti assegnati 0,60), assumendone l’illegittimità;
Considerato che con ordinanza n. 6880/2021 il Tribunale ha rilevato d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso atteso che “ le clausole oggetto di gravame non presentano carattere escludente, con conseguente carenza di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica dei ricorrenti che, per vero, è destinata a divenire tale solo con l’adozione delle graduatorie, ossia del provvedimento conclusivo della procedura in argomento ” ed ha dunque assegnato alle parti il termine di 10 giorni per presentare memorie sul punto;
Rilevato che – in vista della discussione nel merito del ricorso – con memoria depositata in data 28.02.2025 i ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di un “ interesse strumentale alla legittimità dell’azione amministrativa, ovvero al corretto esercizio del potere da parte della P.A. che nell’esercizio delle sue potestà deve astenersi dal porre in essere provvedimenti illegittimi ”;
Ritenuto che il ricorso – trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 21.03.2025, svolta ex art. 87, comma 4 bis, c.p.a. – debba essere dichiarato inammissibile, poiché, nel sistema di giurisdizione soggettiva delineato dall’ordinamento processuale, la verifica della legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati non va compiuta nell'astratto interesse generale, ma è finalizzata all'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale fatta valere dalla parte ricorrente;
Ricordato, quindi, che il ricorso non è un'occasione di sindacato giurisdizionale sull'azione amministrativa, ma che spetta al giudice il controllo delle condizioni e dei presupposti dell'azione, comprensivi della legittimazione e dell'interesse al ricorso, nonché della sua persistenza al momento della decisione;
Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse, non essendo la clausola impugnata immediatamente escludente;
Ritenuto, invero, in uno con la giurisprudenza consolidata, che il bando di concorso deve essere preliminarmente impugnato solo quando contenga clausole che di per sé impediscono di partecipare alla selezione; mentre può essere impugnato contestualmente al provvedimento lesivo emesso in conseguenza delle previsioni del bando perché solo in quel momento si manifesta l'interesse da parte del candidato (Cons. Stato, Sez. II, 14 dicembre 2023, n.10827);
Ritenuto, peraltro, che quanto sopra consente al Collegio di prescindere da un approfondimento specifico sulla ammissibilità del ricorso collettivo nella fattispecie, nonché – in ogni caso – sulla improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata impugnazione dei successivi atti della procedura di aggiornamento delle graduatorie;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione dell’esito in rito della lite e della costituzione soltanto formale del Ministero intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO