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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/07/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1642/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale instaurato da con l'Avv. LAZZAROTTO ILDEBRANDO Parte_1
e
, con l'Avv. LAZZAROTTO Parte_2
ILDEBRANDO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.08.1986, in Rorschach (Svizzera), come da atto di matrimonio regolarmente trascritto nei registri del Comune di Borgo Valsugana (TN), n. 1, parte 2, serie C, anno 1986.
Dall'unione matrimoniale sono nate due figlie , nata a [...] il Persona_1
07.05.1990 e , nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni Persona_2 ed economicamente autosufficienti. Gli istanti riferiscono che il rapporto matrimoniale, nel tempo, si è andato via via deteriorandosi, facendo venir meno l'affectio coniugalis, e che pertanto non è stato più possibile il proseguire nell'unione coniugale, tanto che già dal 2006 il sig. si è trasferito in un'altra abitazione condotta in locazione Parte_3 in Borgo Valsugana (TN), mentre la sig.ra ha continuato a Parte_2 vivere nella casa coniugale sita in Borgo Valsugana (TN), Via Beata Giovanna Maria Bonomo n. 14. Con decreto presidenziale del 22.04.2025 veniva assegnato alle parti termine di
45 giorni per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. Con note a trattazione scritta del 28.05.2025 depositate in data 30.05.2025, le parti hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“A. i coniugi vivranno separati, fermi restando gli obblighi di legge;
B. la ORa continuerà ad occupare, in via esclusiva, l'ex Parte_2 abitazione coniugale di Borgo Valsugana (TN), Via Beata Giovanna Maria Bonomo n. 14, di proprietà del OR (p.m. 2 della p.ed. Parte_3
1399 e p.m. 1 della p.ed. 1465 C.C. Borgo). Le parti convengono sin d'ora che, qualora - su insindacabile decisione del OR - detta
Parte_3 abitazione dovesse essere venduta a terzi (inclusi famigliari e solo esclusi gli attuali componenti del nucleo famigliare del OR così come
Parte_3 esclusa la volontà di quest'ultimo di voler utilizzare l'abitazione per se stesso o per il proprio attuale nucleo famigliare), la ORa , in Parte_2 autonomia e senza nulla pretendere dal OR medesimo - né
Parte_3 sotto il profilo economico né sotto ogni altro profilo, fatto salvo quanto previsto al successivo punto E - reperirà altra dimora idonea per sé stessa ove, senza indugio, trasferirà la propria residenza. Il OR si impegna a
Parte_3 dare alla ORa un preavviso di almeno 7 mesi rispetto alla Parte_2 data in cui la stessa sarà tenuta a liberare, da persone e cose, l'immobile in caso di vendita dello stesso. Il ricavato derivante dalla vendita del suddetto immobile, nonché derivante dalla vendita del mobilio ivi presente, sarà di competenza esclusiva del OR . Le parti precisano che la manutenzione
Parte_3 ordinaria della menzionata abitazione di Borgo Valsugana (TN), Via Beata Giovanna Maria Bonomo n. 14, spetterà in via esclusiva alla ORa
[...]
mentre l'eventuale manutenzione straordinaria spetterà, per interno, al Parte_2 OR . L'eventuale opportunità e decisione di effettuare o Parte_3
Pag. 2 di 5 meno dette spese straordinarie spetta in via esclusiva a . Si Parte_3 precisa, infine, che tutte le utenze che servono detta abitazione saranno intestate in via esclusiva alla ORa unica responsabile nel Parte_2 pagamento delle medesime a partire dalla data odierna;
C. il OR continuerà a vivere presso altra e diversa Parte_3 abitazione;
D. a fronte di espresso e formale impegno della ORa a Parte_2 ricercare occupazione lavorativa e ad accettare eventuali offerte lavorative ed a fronte del contestuale impegno ad iscriversi, a tal fine, presso il competente Centro per l'Impiego, il OR corrisponderà alla ORa Parte_3
, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo Parte_2 onnicomprensivo mensile di Euro 900,00 entro il giorno 20 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
E. le parti precisano che, in caso di vendita della ex casa coniugale di Borgo Valsugana (TN), Via Beata Giovanna Maria Bonomo n. 14, di proprietà del OR (p.m. 2 della p.ed. 1399 e p.m. 1 della p.ed. 1465 C.C. Parte_3
Borgo) con onere, come su precisato, della ORa di trovare Parte_2 in autonomia altra sistemazione idonea in locazione, il contributo al mantenimento mensile di Euro 900,00 di cui al punto precedente verrà innalzato di Euro 250,00, per totali Euro 1.150,00 mensili onnicomprensivi. Anche tale importo aggiuntivo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dal momento dell'effettiva corresponsione che avrà luogo solo dal momento del rilascio dell'appartamento de quo da parte della ORa e il Parte_2 suo trasferimento presso la nuova abitazione in locazione. Nessun ulteriore onere economico, in tal senso, vi sarà in capo al OR . Un tanto a Parte_3 prescindere da quello che sarà l'importo del canone di locazione che la ORa
dovrà sostenere per la sua nuova sistemazione. Le parti Parte_2 precisano che il menzionato importo aggiuntivo di Euro 250,00 non dovrà essere corrisposto qualora la ORa , all'atto del rilascio della casa Parte_2 di Borgo Valsugana (TN), Via Beata Giovanna Maria Bonomo n. 14, non abbia necessità di corrispondere un canone di locazione per la sua nuova sistemazione abitativa;
F. le parti precisano che, naturalmente, gli importi a titolo di contributo al mantenimento di cui ai punti D ed E sono stati determinati stanti gli attuali redditi di entrambe le parti. Conseguentemente, sostanziali variazioni in aumento o in diminuzione dei menzionati redditi comporteranno la necessità di rivedere i presenti accordi;
Pag. 3 di 5 G. l'autovettura Renault Clio targata BN174TD di proprietà di Parte_3 rimarrà in uso esclusivo alla ORa . Qualora le
[...] Parte_2 parti decidessero di procedere al trasferimento di intestazione dell'autoveicolo, le spese saranno a carico di Resta inteso che ogni costo Parte_3 connesso all'utilizzo di detto autoveicolo, ivi inclusa l'assicurazione (anche se intestata a ) rimane a carico esclusivo della ORa Parte_3 [...]
; H. le parti precisano che con la firma del presente accordo hanno Parte_2 definito ogni pendenza ed ogni rapporto di natura economica tra le stesse sin qui intercorso. Fatto salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai punti precedenti, dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo, dedotto e/o deducibile.” Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, in quanto entrambe le figlie sono maggiorenni, economicamente indipendenti e già da tempo hanno abbandonato la casa familiare, né al buon costume o all'ordine pubblico. Le spese di lite vanno regolamentate come da accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso dd. 07.04.2025, così provvede Omologa la separazione consensuale tra e Parte_3 [...]
, alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_2
08.04.2025, e riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 22.08.1986, in Rorschach- Svizzera, come da atto di matrimonio regolarmente trascritto nei registri del Comune di Borgo Valsugana (TN), n. 1, parte 2, serie C, anno 1986. Nulla sulle spese. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1642/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale instaurato da con l'Avv. LAZZAROTTO ILDEBRANDO Parte_1
e
, con l'Avv. LAZZAROTTO Parte_2
ILDEBRANDO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.08.1986, in Rorschach (Svizzera), come da atto di matrimonio regolarmente trascritto nei registri del Comune di Borgo Valsugana (TN), n. 1, parte 2, serie C, anno 1986.
Dall'unione matrimoniale sono nate due figlie , nata a [...] il Persona_1
07.05.1990 e , nata a [...] il [...], entrambe maggiorenni Persona_2 ed economicamente autosufficienti. Gli istanti riferiscono che il rapporto matrimoniale, nel tempo, si è andato via via deteriorandosi, facendo venir meno l'affectio coniugalis, e che pertanto non è stato più possibile il proseguire nell'unione coniugale, tanto che già dal 2006 il sig. si è trasferito in un'altra abitazione condotta in locazione Parte_3 in Borgo Valsugana (TN), mentre la sig.ra ha continuato a Parte_2 vivere nella casa coniugale sita in Borgo Valsugana (TN), Via Beata Giovanna Maria Bonomo n. 14. Con decreto presidenziale del 22.04.2025 veniva assegnato alle parti termine di
45 giorni per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. Con note a trattazione scritta del 28.05.2025 depositate in data 30.05.2025, le parti hanno confermato la loro volontà di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate. Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano:
“A. i coniugi vivranno separati, fermi restando gli obblighi di legge;
B. la ORa continuerà ad occupare, in via esclusiva, l'ex Parte_2 abitazione coniugale di Borgo Valsugana (TN), Via Beata Giovanna Maria Bonomo n. 14, di proprietà del OR (p.m. 2 della p.ed. Parte_3
1399 e p.m. 1 della p.ed. 1465 C.C. Borgo). Le parti convengono sin d'ora che, qualora - su insindacabile decisione del OR - detta
Parte_3 abitazione dovesse essere venduta a terzi (inclusi famigliari e solo esclusi gli attuali componenti del nucleo famigliare del OR così come
Parte_3 esclusa la volontà di quest'ultimo di voler utilizzare l'abitazione per se stesso o per il proprio attuale nucleo famigliare), la ORa , in Parte_2 autonomia e senza nulla pretendere dal OR medesimo - né
Parte_3 sotto il profilo economico né sotto ogni altro profilo, fatto salvo quanto previsto al successivo punto E - reperirà altra dimora idonea per sé stessa ove, senza indugio, trasferirà la propria residenza. Il OR si impegna a
Parte_3 dare alla ORa un preavviso di almeno 7 mesi rispetto alla Parte_2 data in cui la stessa sarà tenuta a liberare, da persone e cose, l'immobile in caso di vendita dello stesso. Il ricavato derivante dalla vendita del suddetto immobile, nonché derivante dalla vendita del mobilio ivi presente, sarà di competenza esclusiva del OR . Le parti precisano che la manutenzione
Parte_3 ordinaria della menzionata abitazione di Borgo Valsugana (TN), Via Beata Giovanna Maria Bonomo n. 14, spetterà in via esclusiva alla ORa
[...]
mentre l'eventuale manutenzione straordinaria spetterà, per interno, al Parte_2 OR . L'eventuale opportunità e decisione di effettuare o Parte_3
Pag. 2 di 5 meno dette spese straordinarie spetta in via esclusiva a . Si Parte_3 precisa, infine, che tutte le utenze che servono detta abitazione saranno intestate in via esclusiva alla ORa unica responsabile nel Parte_2 pagamento delle medesime a partire dalla data odierna;
C. il OR continuerà a vivere presso altra e diversa Parte_3 abitazione;
D. a fronte di espresso e formale impegno della ORa a Parte_2 ricercare occupazione lavorativa e ad accettare eventuali offerte lavorative ed a fronte del contestuale impegno ad iscriversi, a tal fine, presso il competente Centro per l'Impiego, il OR corrisponderà alla ORa Parte_3
, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo Parte_2 onnicomprensivo mensile di Euro 900,00 entro il giorno 20 di ogni mese. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
E. le parti precisano che, in caso di vendita della ex casa coniugale di Borgo Valsugana (TN), Via Beata Giovanna Maria Bonomo n. 14, di proprietà del OR (p.m. 2 della p.ed. 1399 e p.m. 1 della p.ed. 1465 C.C. Parte_3
Borgo) con onere, come su precisato, della ORa di trovare Parte_2 in autonomia altra sistemazione idonea in locazione, il contributo al mantenimento mensile di Euro 900,00 di cui al punto precedente verrà innalzato di Euro 250,00, per totali Euro 1.150,00 mensili onnicomprensivi. Anche tale importo aggiuntivo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT dal momento dell'effettiva corresponsione che avrà luogo solo dal momento del rilascio dell'appartamento de quo da parte della ORa e il Parte_2 suo trasferimento presso la nuova abitazione in locazione. Nessun ulteriore onere economico, in tal senso, vi sarà in capo al OR . Un tanto a Parte_3 prescindere da quello che sarà l'importo del canone di locazione che la ORa
dovrà sostenere per la sua nuova sistemazione. Le parti Parte_2 precisano che il menzionato importo aggiuntivo di Euro 250,00 non dovrà essere corrisposto qualora la ORa , all'atto del rilascio della casa Parte_2 di Borgo Valsugana (TN), Via Beata Giovanna Maria Bonomo n. 14, non abbia necessità di corrispondere un canone di locazione per la sua nuova sistemazione abitativa;
F. le parti precisano che, naturalmente, gli importi a titolo di contributo al mantenimento di cui ai punti D ed E sono stati determinati stanti gli attuali redditi di entrambe le parti. Conseguentemente, sostanziali variazioni in aumento o in diminuzione dei menzionati redditi comporteranno la necessità di rivedere i presenti accordi;
Pag. 3 di 5 G. l'autovettura Renault Clio targata BN174TD di proprietà di Parte_3 rimarrà in uso esclusivo alla ORa . Qualora le
[...] Parte_2 parti decidessero di procedere al trasferimento di intestazione dell'autoveicolo, le spese saranno a carico di Resta inteso che ogni costo Parte_3 connesso all'utilizzo di detto autoveicolo, ivi inclusa l'assicurazione (anche se intestata a ) rimane a carico esclusivo della ORa Parte_3 [...]
; H. le parti precisano che con la firma del presente accordo hanno Parte_2 definito ogni pendenza ed ogni rapporto di natura economica tra le stesse sin qui intercorso. Fatto salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui ai punti precedenti, dichiarano, pertanto, di non avere più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra a qualsiasi titolo, dedotto e/o deducibile.” Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, in quanto entrambe le figlie sono maggiorenni, economicamente indipendenti e già da tempo hanno abbandonato la casa familiare, né al buon costume o all'ordine pubblico. Le spese di lite vanno regolamentate come da accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso dd. 07.04.2025, così provvede Omologa la separazione consensuale tra e Parte_3 [...]
, alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_2
08.04.2025, e riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in data 22.08.1986, in Rorschach- Svizzera, come da atto di matrimonio regolarmente trascritto nei registri del Comune di Borgo Valsugana (TN), n. 1, parte 2, serie C, anno 1986. Nulla sulle spese. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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