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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 711/2020
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti WALTER MICELI, FABIO GANCI e Parte_1
LEONIDA BIANCHIMANO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in SIBARI, PIAZZA XV Agosto, alla PIAZZA DELLA VITTORIA n. 16, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 21/02/2020, Parte_1
ha convenuto in giudizio il
[...] Controparte_1
.
[...]
Premesso di essere dipendente del convenuto a tempo indeterminato dal 1/09/2012, in CP_1 servizio al momento del deposito del ricorso in qualità di docente presso l'Istituto Comprensivo di San Demetrio Corone, parte ricorrente ha dedotto di avere svolto, prima dell'immissione in ruolo, servizio pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con l'amministrazione resistente a partire dall'anno scolastico 2002/2003, dettagliatamente indicati in ricorso. Ha, inoltre, dedotto di avere ottenuto, in sede di ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato a fini giuridici ed economici non integralmente, ma nei limiti di cui all'art. 485 d.lgs. 297/1994 nella versione vigente ratione temporis. Ritenuta la violazione della disciplina europea da parte dell'amministrazione scolastica con il decreto di ricostruzione della carriera per il mancato riconoscimento, a fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo prestato, risultando la disciplina contenuta nell'art. 485 d.lgs. 297/1994 non conforme ai principi europei di non discriminazione e parità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo: il riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio pre-ruolo prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti, sia a fini economici che giuridici;
il conseguente corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente;
la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. Spese vinte e CP_1 rifusione ai procuratori antistatari.
Il convenuto è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni di seguito indicate.
Parte ricorrente, docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato a far data dal 1/09/2012, ha lamentato il mancato riconoscimento, da parte del convenuto, dell'intero servizio pre-ruolo CP_1 svolto precedentemente all'assunzione a tempo indeterminato e il contrasto della normativa nazionale rilevante con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, dotata di efficacia diretta, e con il principio dalla stessa posto di non discriminazione tra personale assunto in ruolo e personale a tempo determinato. In particolare, il riferimento è all'art. 485 d.lgs. 297/1994, nel testo applicabile ratione temporis, ai sensi del quale: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.”.
2 Va richiamato il consolidato orientamento di legittimità e di merito che ha ritenuto la citata normativa interna in contrasto con il principio di non discriminazione tra personale assunto in ruolo e personale a tempo determinato, in quanto il mancato riconoscimento al personale non di ruolo delle progressioni stipendiali previste invece per il personale di ruolo in ragione dell'anzianità di servizio non è giustificato, a meno che non sussistano ragioni oggettive, nel senso fatto proprio dalla direttiva 1999/70, così come interpretata dalla CGUE. Tale consolidato orientamento deve essere letto alla luce della nota sentenza CGUE 20/9/2018 in C- 466/17 (sentenza cd. Motter), seguita dalla Corte di Cassazione in particolare con Cass. Sez. L., Sentenza n. 31149 del 28/11/2019, secondo cui: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”. Approfondendo il ragionamento svolto dalla Corte, si riporta il punto n. 5 della motivazione, che evidenzia il seguente aspetto: “5. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
5.2. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio (…).”. Il riferimento è all'art. art. 489 d.lgs. 297/1994, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. 124 del 1999, in virtù del quale il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. La precisazione è importante per comprendere il rilievo per cui “9. Più complessa è l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso
3 del ricorrente, si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, CP_1 perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore”. Procede, dunque, la motivazione della Corte, specificando che: “9.1. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. (…) Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile.”.
4 Dunque, l'operazione di verifica del se la ricostruzione di carriera operata dal determini o CP_1 meno una disparità di trattamento idonea ad integrare una violazione della clausola 4 non può avvenire in astratto, sulla sola scorta del tenore dell'art. 485, bensì deve avvenire con riferimento al caso concreto, accertando se la contestuale applicazione delle norme di cui agli artt. 485 e 489 d.lgs. 297/1994, il secondo come interpretato dall'art. 11 comma 14 l. 124 del 1999, si traduca o meno in uno svantaggio per l'ex docente a termine, rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. A tale scopo è necessario confrontare l'anzianità corrispondente ai servizi a termine calcolata nel decreto di ricostruzione di carriera con quella che risulta sommando gli effettivi periodi di servizio.
*** Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie il rigetto del ricorso è determinato dalla circostanza per cui la parte ricorrente ha chiesto l'intero riconoscimento del servizio pre-ruolo effettivamente prestato, ma non lo ha quantificato. Infatti, è del tutto omessa l'allegazione specifica della ricorrenza di un'ipotesi concreta di effettiva disparità di trattamento. Parte ricorrente non ha in alcun modo quantificato l'eventuale differenza di calcolo in termini di maggior servizio effettivo svolto nel periodo pre-ruolo rispetto a quello poi riconosciuto sulla scorta dei criteri di cui all'art. 489 d.lgs. 297/1994 e detta differenza, in punto di fatto, non può essere apprezzata in quanto tale soltanto sulla base della documentazione prodotta, essendo invece necessario che la parte ricorrente, la quale lamenti l'avvenuta violazione del principio di non discriminazione, assolva all'onere di allegazione (prima che di prova) degli elementi fattuali idonei a disvelare, in concreto, la dedotta violazione.
Data, dunque, la rilevata carenza di allegazione, il ricorso deve essere interamente rigettato.
*** Equi motivi, collegati alla peculiarità della materia dedotta, consentono di individuare i motivi di legge per l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 11/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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