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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/11/2025, n. 8508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8508 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'articolo 281sexies.3 c.p.c., nel procedimento ex art. 281decies c.p.c. iscritto al n. R.G. 29826/2024 promosso da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), con il patrocinio dell'avv. Andrea Sartirana, elettivamente domiciliati C.F._2 in Milano, Viale Regina Margherita n. 43, presso il difensore RICORRENTI contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 14.10.2025 la parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare in via principale, nel merito:
- dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 07.07.2022 tra i Signori
[...]
e da un lato e dall'altro, a causa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del grave inadempimento consumato e posto in essere da quest'ultima e, per l'effetto,
- condannare a restituire ai Signori e Controparte_1 Parte_1 attraverso la corresponsione dell'importo di Euro 40.921,07=, oltre Parte_2
pagina 1 di 7 interessi di mora dal deposito del presente atto giudiziario e fino all'effettivo saldo e, allo stesso tempo,
- condannare a risarcire i Signori e Controparte_1 Parte_1 [...] dei danni da questi subiti, per l'importo di Euro 23.900,00= in forza Pt_2 dell'applicazione della penale giornaliera, contrattualmente prevista, a far data dal giorno 01.05.2023 sino alla data del deposito della presente ricorso;
in via subordinata, nel merito:
- dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 07.07.2022 tra i Signori
[...]
e da un lato e dall'altro, a causa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del grave inadempimento consumato e posto in essere da quest'ultima e, per l'effetto,
- condannare a restituire ai Signori e Controparte_1 Parte_1 attraverso la corresponsione dell'importo di Euro 40.921,07=, oltre Parte_2 interessi di mora dal deposito del presente atto giudiziario e fino all'effettivo saldo e, allo stesso tempo,
- condannare a risarcire i Signori e Controparte_1 Parte_1 [...] dei danni da questi subiti, per l'importo di Euro 10.824,00= in forza Pt_2 dell'applicazione del canone medio mensile di Euro 676,56= non goduto dagli odierni Ricorrenti, a far data dal giorno 01.05.2023 compreso sino alla data del deposito della presente ricorso;
in via ulteriormente subordinata, nel merito:
- dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 07.07.2022 tra i Signori
[...]
e da un lato e dall'altro, a causa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del grave inadempimento consumato e posto in essere da quest'ultima e, per l'effetto,
- condannare a restituire ai Signori e Controparte_1 Parte_1 attraverso la corresponsione dell'importo di Euro 40.921,07=, oltre Parte_2 interessi di mora dal deposito del presente atto giudiziario e fino all'effettivo saldo e, allo stesso tempo,
- condannare a risarcire i Signori e Controparte_1 Parte_1 [...] dei danni da questi subiti, da quantificarsi in via equitativa alla stregua di tutta Pt_2 la documentazione riversata in atti;
in via istruttoria:
- da quanto precede risulta la natura documentale del presente giudizio e, pertanto, appare palesemente superflua ogni attività istruttoria testimoniale, nonché esperire ulteriore CTU;
- con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito, anche in considerazione del comportamento processuale di Controparte e di indicare nuovi testi, così come di ammettersi a prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti dalla parte resistente;
pagina 2 di 7 in ogni caso:
- col favore delle spese (costi sostenuti per il CTU e CU e marca da bollo) e degli Per_1 onorari di causa, sia relativamente al procedimento di ATP (R.G. Trib. Milano n. 33618/2023), sia relativamente al presente procedimento, da determinarsi ai sensi del D.M. n. 147/2022, comprensivi del rimborso forfetario del 15,00%, oltre C.P.A. e I.V.A. e spese successive occorrende, oltre all'applicazione dell'aumento del 30% previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 27.08.2024, e Parte_1
hanno allegato che: - in data 7.07.2022, hanno stipulato con Parte_2 [...] un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte di Controparte_1 quest'ultima, di lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, sito in Canonica D'Adda, alla via XXV Aprile n. 25; - il prezzo dell'appalto è stato pattuito in € 118.115,52 IVA inclusa, con inizio dei lavori previsto per il giorno 10.09.2022 (doc. 4); - i committenti hanno subito corrisposto l'importo di € 23.623,11, pari al 20% del corrispettivo pattuito (docc. 5 e 6); - tuttavia, ha avviato i lavori Controparte_1 soltanto in data 19.12.2022 e, dopo avere ricevuto l'ulteriore importo di € 47.246,21, corrispondente al valore indicato nel 1° SAL del 16.01.2023 (docc. 8-10), ha abbandonato definitivamente il cantiere;
- nel mese di marzo 2023, hanno contestato il grave inadempimento alla convenuta, diffidandola alla ripresa dei lavori a pena di cessazione del rapporto contrattuale (docc. 11 e 12); - successivamente, accertata mediante relazione tecnica di parte, l'esecuzione parziale delle opere, si è Controparte_1 determinata a restituire loro l'importo di € 20.000,00 (doc. 14); - gli attori hanno poi promosso un accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Milano, A.T.P. R.G.N. 33816/2023, all'esito del quale il CTU ha constatato l'esecuzione di opere da parte dell'appaltatrice per il valore complessivo di € 9.948,25 (€ 9.043,86 + Iva al 10%), ed ha altresì determinato in € 676,56/mese il valore locativo che avrebbe acquisito l'immobile al termine dei lavori (doc. 16); - pertanto, il contratto di appalto andrebbe risolto a mente degli artt. 1453 e 1455 c.c., con restituzione in loro favore del maggior prezzo versato di € 40.921,07. I ricorrenti hanno, inoltre, lamentato di avere subito danni in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della convenuta: segnatamente, quest'ultima avrebbe dovuto eseguire le opere in 132 giorni, e dunque entro la data del 30.04.2023; pertanto, avrebbero diritto alla corresponsione della penale giornaliera di € 50,00 pattuita all'art. 8 del contratto per il ritardo dell'appaltatrice, che ammonterebbe ad € 23.900,00 (€ 50,00 x 478 gg, dal 30.04.2023 al deposito del ricorso); in alternativa, non avendo potuto pagina 3 di 7 concedere l'immobile in locazione in ragione dell'omessa consegna tempestiva dello stesso, avrebbero perso un'occasione di profitto quantificabile in € 10.824,00 (€ 676,56 x 16 mesi, dal mese di maggio 2023 al deposito del ricorso). I ricorrenti hanno, così, instaurato il presente procedimento chiedendo, in via principale, di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 7.07.2022 per grave inadempimento della convenuta, con conseguente condanna della medesima alla restituzione del maggior prezzo versato di € 40.921,07, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo, nonché a risarcire loro il danno subito per € 23.900,00, corrispondente alla penale da ritardo pattuita;
in via subordinata, sotto il profilo risarcitorio, hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento, in loro favore, della citata somma di € 10.824,00, oppure di quella determinata in via equitativa. non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale e Controparte_1 tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, cosicché alla prima udienza, tenutasi in data 25.02.2025, è stata dichiarata contumace. A detta udienza, inoltre, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di istruzione preventiva n. R.G. 33618/23 (Sezione VII Civile-Tribunale di Milano) e, su richiesta dei ricorrenti, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa a mente dell'art. 281sexies c.p.c.; così, acquisito il predetto fascicolo di ATP, la causa è entrata nella fase decisionale. Ciò premesso, il ricorso è, almeno in parte, fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono. I ricorrenti hanno allegato e provato il titolo in forza del quale procedono, ovverosia il contratto di appalto stipulato in data 7.07.2022 in cui hanno ricoperto il ruolo di committenti, incaricando dell'esecuzione dei lavori di Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, in Canonica D'Adda, alla via XXV Aprile n. 25, verso un corrispettivo di € 118.115,52, IVA inclusa (doc. 4); hanno dunque lamentato l'inadempimento contrattuale della convenuta in quanto la medesima, dopo l'avvio dei lavori ed una limitata esecuzione degli stessi, con emissione del 1° SAL in data 16.01.2023 sub doc. 8, avrebbe abbandonato il cantiere in via definitiva. Ebbene, il CTU, ad esito dei sopralluoghi effettuati e delle indagini esperite, ha accertato che, rispetto alle opere elencate nel preventivo allegato al contratto del 7.07.2022, per un valore complessivo di € 107.377,765, la convenuta ha eseguito lavori per il solo valore di
€ 9.043,86, oltre IVA al 10% (= € 9.948,25) (cfr. pag. 9 della CTU). A fronte di tale risultanza probatoria, merita accoglimento la domanda di declaratoria di risoluzione del contratto in questione, a mente degli artt. 1453-1455 c.c., per grave inadempimento ascrivibile a (Cass., Sez. 3, sent. n. 7187 del Controparte_1
4/03/2022), la quale ha eseguito soltanto una limitata parte dell'opera richiesta, abbandonando poi di fatto il cantiere.
pagina 4 di 7 Atteso che i ricorrenti hanno documentato la corresponsione, in favore di
[...]
del complessivo importo di € 70.869,32 (docc. 5, 6, 9 e 10) e, al Controparte_1 contempo, la restituzione, da parte di quest'ultima, di € 20.000,00 (doc. 14) a fronte di opere eseguite per il minor importo di € 9.948,25, stante l'effetto restitutorio conseguente alla risoluzione del contratto, la convenuta va condannata alla restituzione del maggiore corrispettivo ricevuto, pari ad € 40.921,07 (€ 70.869,32 - € 20.000,00 - € 9.948,25), cui devono aggiungersi gli interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo. Per quanto concerne la domanda risarcitoria, i ricorrenti hanno chiesto in via principale di vedersi riconosciuta la penale di cui all'art. 8 del contratto (€ 50,00/giorno), pattuita per il caso di ritardo di nell'adempimento delle obbligazioni Controparte_1 assunte. Nella loro prospettazione, poiché i lavori si sarebbero dovuti concludere nel termine essenziale di 132 giorni, ai sensi dell'art.
8.1 del contratto (doc. 4), – da calcolare a far data dal 19.12.2022 (giorno di effettivo avvio del cantiere, doc. 7) – e dunque entro il 30.04.2023, per il periodo temporale successivo e fino alla domanda giudiziale avrebbero diritto alla suddetta penale, pari ad € 23.900,00 (€ 50,00 x 478 gg.). La domanda non è fondata. Invero, dalla documentazione versata in atti è emerso che , dopo Controparte_1 avere emesso il 1° SAL in data 16.01.2023 (doc. 8), ha di fatto abbandonato il cantiere;
tant'è che i ricorrenti, tramite il loro legale, dapprima hanno sollecitato l'appaltatrice a riprendere i lavori (cfr. pec dell'8.03.2023 sub doc. 11) e, successivamente, in data 21.03.2023, le hanno trasmesso una diffida ad adempiere nel termine di 15 gg., con l'ulteriore avviso che, in difetto, il rapporto contrattuale si sarebbe sciolto (doc. 12). Ebbene, può ragionevolmente ritenersi come, trascorsi 15 giorni senza alcun riscontro della convenuta né ulteriori solleciti da parte dei ricorrenti – circostanze queste non allegate – non vi fosse più alcun interesse dei committenti all'adempimento, seppur tardivo, dell'appaltatrice, e ciò accadeva ben prima dello spirare del termine essenziale di fine lavori (30.04.2023). Difatti, neppure risulta che, in occasione della successiva restituzione da parte di dell'importo di € 20.000,00 in data 24.08.2023 (doc. 14), i Controparte_1 ricorrenti abbiano intimato alla convenuta la prosecuzione dei lavori. In altri termini, il ritardo della convenuta era già di non scarsa importanza alla data del 30.04.2023, avuto riguardo all'interesse dei committenti i quali, spirato il termine di 15 gg. assegnato con la diffida, non hanno più sollecitato la ripresa dei lavori, dando evidenza del fatto che l'inadempimento di Blueberry Constuction era ormai considerato definitivo;
per tale motivo, non può accogliersi la domanda di applicazione della penale da ritardo, a far data dal 30.04.2023 alla domanda giudiziale.
pagina 5 di 7 Non risulta neppure fondata l'ulteriore domanda avanzata dai ricorrenti in via subordinata, di condanna della convenuta a risarcire loro un mancato guadagno quantificabile in € 18.824,00, dovuto all'impossibilità di locare l'immobile e, conseguentemente, ricavare profitti, a causa dell'inadempimento della convenuta. Invero, i ricorrenti hanno del tutto omesso di allegare, prima ancora che di provare, l'asserito pregiudizio subito e, precisamente, le occasioni di guadagno che avrebbero conseguito se la convenuta fosse stata adempiente alle obbligazioni assunte. Il solo richiamo al valore locativo dell'immobile, così come individuato dalla CTU, e dunque all'attitudine fruttifera del bene non consente di inferire in via automatica la sussistenza del danno da mancato guadagno, occorrendo l'allegazione e la prova di circostanze di fatto (ad es. trattative in corso per la concessione in godimento dell'immobile, poi sfumate per l'inadempimento della convenuta), da cui poter desumere, anche in via presuntiva, lo specifico pregiudizio subito (cfr. Cass., Sez. 3, ord. n. 29486/2024: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, restando esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5613 dell'8/03/2018)”). Ebbene, i ricorrenti hanno omesso di provare documentalmente le suddette circostanze e/o articolare prova orale, così precludendosi ogni possibilità di approfondimento istruttorio sul punto. Da ultimo, neppure può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno in questione in quanto l'esercizio del potere officioso non può colmare le lacune probatorie di parte, ma richiede l'impossibilità o particolare difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. 2, sent. n. 4310/2018). Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando il valore dimezzato dello scaglione di riferimento per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale e considerato lo svolgimento del processo nella contumacia della convenuta. Devono porsi a carico della convenuta anche le spese del giudizio di ATP;
spetta, pertanto, ai ricorrenti la rifusione del compenso liquidato al CTU con decreto del 6.06.2024 e corrisposto in misura di € 2.498,00 (docc. 18, 18.1 e 18.2) e delle spese processuali di quel procedimento, liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda avanzata da e , Parte_1 Parte_2 dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato da e Parte_1 Pt_2 con per grave inadempimento della convenuta;
[...] Controparte_1 condanna la convenuta alla restituzione, in favore dei ricorrenti, dell'importo di € 40.921,07, oltre interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese processuali, liquidate:
- per la fase di merito: in € 786,00 per esborsi, € 5.260,50 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA;
- per la fase dell'istruzione preventiva: in € 286,00 per esborsi, € 3.514,40 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA., oltre ad
€ 2.498,00. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 7.11.2025
IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'articolo 281sexies.3 c.p.c., nel procedimento ex art. 281decies c.p.c. iscritto al n. R.G. 29826/2024 promosso da
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), con il patrocinio dell'avv. Andrea Sartirana, elettivamente domiciliati C.F._2 in Milano, Viale Regina Margherita n. 43, presso il difensore RICORRENTI contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 14.10.2025 la parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare in via principale, nel merito:
- dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 07.07.2022 tra i Signori
[...]
e da un lato e dall'altro, a causa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del grave inadempimento consumato e posto in essere da quest'ultima e, per l'effetto,
- condannare a restituire ai Signori e Controparte_1 Parte_1 attraverso la corresponsione dell'importo di Euro 40.921,07=, oltre Parte_2
pagina 1 di 7 interessi di mora dal deposito del presente atto giudiziario e fino all'effettivo saldo e, allo stesso tempo,
- condannare a risarcire i Signori e Controparte_1 Parte_1 [...] dei danni da questi subiti, per l'importo di Euro 23.900,00= in forza Pt_2 dell'applicazione della penale giornaliera, contrattualmente prevista, a far data dal giorno 01.05.2023 sino alla data del deposito della presente ricorso;
in via subordinata, nel merito:
- dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 07.07.2022 tra i Signori
[...]
e da un lato e dall'altro, a causa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del grave inadempimento consumato e posto in essere da quest'ultima e, per l'effetto,
- condannare a restituire ai Signori e Controparte_1 Parte_1 attraverso la corresponsione dell'importo di Euro 40.921,07=, oltre Parte_2 interessi di mora dal deposito del presente atto giudiziario e fino all'effettivo saldo e, allo stesso tempo,
- condannare a risarcire i Signori e Controparte_1 Parte_1 [...] dei danni da questi subiti, per l'importo di Euro 10.824,00= in forza Pt_2 dell'applicazione del canone medio mensile di Euro 676,56= non goduto dagli odierni Ricorrenti, a far data dal giorno 01.05.2023 compreso sino alla data del deposito della presente ricorso;
in via ulteriormente subordinata, nel merito:
- dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 07.07.2022 tra i Signori
[...]
e da un lato e dall'altro, a causa Parte_1 Parte_2 Controparte_1 del grave inadempimento consumato e posto in essere da quest'ultima e, per l'effetto,
- condannare a restituire ai Signori e Controparte_1 Parte_1 attraverso la corresponsione dell'importo di Euro 40.921,07=, oltre Parte_2 interessi di mora dal deposito del presente atto giudiziario e fino all'effettivo saldo e, allo stesso tempo,
- condannare a risarcire i Signori e Controparte_1 Parte_1 [...] dei danni da questi subiti, da quantificarsi in via equitativa alla stregua di tutta Pt_2 la documentazione riversata in atti;
in via istruttoria:
- da quanto precede risulta la natura documentale del presente giudizio e, pertanto, appare palesemente superflua ogni attività istruttoria testimoniale, nonché esperire ulteriore CTU;
- con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito, anche in considerazione del comportamento processuale di Controparte e di indicare nuovi testi, così come di ammettersi a prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti dalla parte resistente;
pagina 2 di 7 in ogni caso:
- col favore delle spese (costi sostenuti per il CTU e CU e marca da bollo) e degli Per_1 onorari di causa, sia relativamente al procedimento di ATP (R.G. Trib. Milano n. 33618/2023), sia relativamente al presente procedimento, da determinarsi ai sensi del D.M. n. 147/2022, comprensivi del rimborso forfetario del 15,00%, oltre C.P.A. e I.V.A. e spese successive occorrende, oltre all'applicazione dell'aumento del 30% previsto dal comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 27.08.2024, e Parte_1
hanno allegato che: - in data 7.07.2022, hanno stipulato con Parte_2 [...] un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte di Controparte_1 quest'ultima, di lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, sito in Canonica D'Adda, alla via XXV Aprile n. 25; - il prezzo dell'appalto è stato pattuito in € 118.115,52 IVA inclusa, con inizio dei lavori previsto per il giorno 10.09.2022 (doc. 4); - i committenti hanno subito corrisposto l'importo di € 23.623,11, pari al 20% del corrispettivo pattuito (docc. 5 e 6); - tuttavia, ha avviato i lavori Controparte_1 soltanto in data 19.12.2022 e, dopo avere ricevuto l'ulteriore importo di € 47.246,21, corrispondente al valore indicato nel 1° SAL del 16.01.2023 (docc. 8-10), ha abbandonato definitivamente il cantiere;
- nel mese di marzo 2023, hanno contestato il grave inadempimento alla convenuta, diffidandola alla ripresa dei lavori a pena di cessazione del rapporto contrattuale (docc. 11 e 12); - successivamente, accertata mediante relazione tecnica di parte, l'esecuzione parziale delle opere, si è Controparte_1 determinata a restituire loro l'importo di € 20.000,00 (doc. 14); - gli attori hanno poi promosso un accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale di Milano, A.T.P. R.G.N. 33816/2023, all'esito del quale il CTU ha constatato l'esecuzione di opere da parte dell'appaltatrice per il valore complessivo di € 9.948,25 (€ 9.043,86 + Iva al 10%), ed ha altresì determinato in € 676,56/mese il valore locativo che avrebbe acquisito l'immobile al termine dei lavori (doc. 16); - pertanto, il contratto di appalto andrebbe risolto a mente degli artt. 1453 e 1455 c.c., con restituzione in loro favore del maggior prezzo versato di € 40.921,07. I ricorrenti hanno, inoltre, lamentato di avere subito danni in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della convenuta: segnatamente, quest'ultima avrebbe dovuto eseguire le opere in 132 giorni, e dunque entro la data del 30.04.2023; pertanto, avrebbero diritto alla corresponsione della penale giornaliera di € 50,00 pattuita all'art. 8 del contratto per il ritardo dell'appaltatrice, che ammonterebbe ad € 23.900,00 (€ 50,00 x 478 gg, dal 30.04.2023 al deposito del ricorso); in alternativa, non avendo potuto pagina 3 di 7 concedere l'immobile in locazione in ragione dell'omessa consegna tempestiva dello stesso, avrebbero perso un'occasione di profitto quantificabile in € 10.824,00 (€ 676,56 x 16 mesi, dal mese di maggio 2023 al deposito del ricorso). I ricorrenti hanno, così, instaurato il presente procedimento chiedendo, in via principale, di dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 7.07.2022 per grave inadempimento della convenuta, con conseguente condanna della medesima alla restituzione del maggior prezzo versato di € 40.921,07, oltre interessi di mora dalla domanda al saldo effettivo, nonché a risarcire loro il danno subito per € 23.900,00, corrispondente alla penale da ritardo pattuita;
in via subordinata, sotto il profilo risarcitorio, hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento, in loro favore, della citata somma di € 10.824,00, oppure di quella determinata in via equitativa. non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale e Controparte_1 tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, cosicché alla prima udienza, tenutasi in data 25.02.2025, è stata dichiarata contumace. A detta udienza, inoltre, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di istruzione preventiva n. R.G. 33618/23 (Sezione VII Civile-Tribunale di Milano) e, su richiesta dei ricorrenti, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa a mente dell'art. 281sexies c.p.c.; così, acquisito il predetto fascicolo di ATP, la causa è entrata nella fase decisionale. Ciò premesso, il ricorso è, almeno in parte, fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono. I ricorrenti hanno allegato e provato il titolo in forza del quale procedono, ovverosia il contratto di appalto stipulato in data 7.07.2022 in cui hanno ricoperto il ruolo di committenti, incaricando dell'esecuzione dei lavori di Controparte_1 ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà, in Canonica D'Adda, alla via XXV Aprile n. 25, verso un corrispettivo di € 118.115,52, IVA inclusa (doc. 4); hanno dunque lamentato l'inadempimento contrattuale della convenuta in quanto la medesima, dopo l'avvio dei lavori ed una limitata esecuzione degli stessi, con emissione del 1° SAL in data 16.01.2023 sub doc. 8, avrebbe abbandonato il cantiere in via definitiva. Ebbene, il CTU, ad esito dei sopralluoghi effettuati e delle indagini esperite, ha accertato che, rispetto alle opere elencate nel preventivo allegato al contratto del 7.07.2022, per un valore complessivo di € 107.377,765, la convenuta ha eseguito lavori per il solo valore di
€ 9.043,86, oltre IVA al 10% (= € 9.948,25) (cfr. pag. 9 della CTU). A fronte di tale risultanza probatoria, merita accoglimento la domanda di declaratoria di risoluzione del contratto in questione, a mente degli artt. 1453-1455 c.c., per grave inadempimento ascrivibile a (Cass., Sez. 3, sent. n. 7187 del Controparte_1
4/03/2022), la quale ha eseguito soltanto una limitata parte dell'opera richiesta, abbandonando poi di fatto il cantiere.
pagina 4 di 7 Atteso che i ricorrenti hanno documentato la corresponsione, in favore di
[...]
del complessivo importo di € 70.869,32 (docc. 5, 6, 9 e 10) e, al Controparte_1 contempo, la restituzione, da parte di quest'ultima, di € 20.000,00 (doc. 14) a fronte di opere eseguite per il minor importo di € 9.948,25, stante l'effetto restitutorio conseguente alla risoluzione del contratto, la convenuta va condannata alla restituzione del maggiore corrispettivo ricevuto, pari ad € 40.921,07 (€ 70.869,32 - € 20.000,00 - € 9.948,25), cui devono aggiungersi gli interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo. Per quanto concerne la domanda risarcitoria, i ricorrenti hanno chiesto in via principale di vedersi riconosciuta la penale di cui all'art. 8 del contratto (€ 50,00/giorno), pattuita per il caso di ritardo di nell'adempimento delle obbligazioni Controparte_1 assunte. Nella loro prospettazione, poiché i lavori si sarebbero dovuti concludere nel termine essenziale di 132 giorni, ai sensi dell'art.
8.1 del contratto (doc. 4), – da calcolare a far data dal 19.12.2022 (giorno di effettivo avvio del cantiere, doc. 7) – e dunque entro il 30.04.2023, per il periodo temporale successivo e fino alla domanda giudiziale avrebbero diritto alla suddetta penale, pari ad € 23.900,00 (€ 50,00 x 478 gg.). La domanda non è fondata. Invero, dalla documentazione versata in atti è emerso che , dopo Controparte_1 avere emesso il 1° SAL in data 16.01.2023 (doc. 8), ha di fatto abbandonato il cantiere;
tant'è che i ricorrenti, tramite il loro legale, dapprima hanno sollecitato l'appaltatrice a riprendere i lavori (cfr. pec dell'8.03.2023 sub doc. 11) e, successivamente, in data 21.03.2023, le hanno trasmesso una diffida ad adempiere nel termine di 15 gg., con l'ulteriore avviso che, in difetto, il rapporto contrattuale si sarebbe sciolto (doc. 12). Ebbene, può ragionevolmente ritenersi come, trascorsi 15 giorni senza alcun riscontro della convenuta né ulteriori solleciti da parte dei ricorrenti – circostanze queste non allegate – non vi fosse più alcun interesse dei committenti all'adempimento, seppur tardivo, dell'appaltatrice, e ciò accadeva ben prima dello spirare del termine essenziale di fine lavori (30.04.2023). Difatti, neppure risulta che, in occasione della successiva restituzione da parte di dell'importo di € 20.000,00 in data 24.08.2023 (doc. 14), i Controparte_1 ricorrenti abbiano intimato alla convenuta la prosecuzione dei lavori. In altri termini, il ritardo della convenuta era già di non scarsa importanza alla data del 30.04.2023, avuto riguardo all'interesse dei committenti i quali, spirato il termine di 15 gg. assegnato con la diffida, non hanno più sollecitato la ripresa dei lavori, dando evidenza del fatto che l'inadempimento di Blueberry Constuction era ormai considerato definitivo;
per tale motivo, non può accogliersi la domanda di applicazione della penale da ritardo, a far data dal 30.04.2023 alla domanda giudiziale.
pagina 5 di 7 Non risulta neppure fondata l'ulteriore domanda avanzata dai ricorrenti in via subordinata, di condanna della convenuta a risarcire loro un mancato guadagno quantificabile in € 18.824,00, dovuto all'impossibilità di locare l'immobile e, conseguentemente, ricavare profitti, a causa dell'inadempimento della convenuta. Invero, i ricorrenti hanno del tutto omesso di allegare, prima ancora che di provare, l'asserito pregiudizio subito e, precisamente, le occasioni di guadagno che avrebbero conseguito se la convenuta fosse stata adempiente alle obbligazioni assunte. Il solo richiamo al valore locativo dell'immobile, così come individuato dalla CTU, e dunque all'attitudine fruttifera del bene non consente di inferire in via automatica la sussistenza del danno da mancato guadagno, occorrendo l'allegazione e la prova di circostanze di fatto (ad es. trattative in corso per la concessione in godimento dell'immobile, poi sfumate per l'inadempimento della convenuta), da cui poter desumere, anche in via presuntiva, lo specifico pregiudizio subito (cfr. Cass., Sez. 3, ord. n. 29486/2024: “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, restando esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5613 dell'8/03/2018)”). Ebbene, i ricorrenti hanno omesso di provare documentalmente le suddette circostanze e/o articolare prova orale, così precludendosi ogni possibilità di approfondimento istruttorio sul punto. Da ultimo, neppure può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno in questione in quanto l'esercizio del potere officioso non può colmare le lacune probatorie di parte, ma richiede l'impossibilità o particolare difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare (Cass. Sez. 2, sent. n. 4310/2018). Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, applicando il valore dimezzato dello scaglione di riferimento per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale e considerato lo svolgimento del processo nella contumacia della convenuta. Devono porsi a carico della convenuta anche le spese del giudizio di ATP;
spetta, pertanto, ai ricorrenti la rifusione del compenso liquidato al CTU con decreto del 6.06.2024 e corrisposto in misura di € 2.498,00 (docc. 18, 18.1 e 18.2) e delle spese processuali di quel procedimento, liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda avanzata da e , Parte_1 Parte_2 dichiara la risoluzione del contratto di appalto stipulato da e Parte_1 Pt_2 con per grave inadempimento della convenuta;
[...] Controparte_1 condanna la convenuta alla restituzione, in favore dei ricorrenti, dell'importo di € 40.921,07, oltre interessi ex art. 1284.4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese processuali, liquidate:
- per la fase di merito: in € 786,00 per esborsi, € 5.260,50 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA;
- per la fase dell'istruzione preventiva: in € 286,00 per esborsi, € 3.514,40 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA., oltre ad
€ 2.498,00. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 7.11.2025
IL GIUDICE dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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