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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/07/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. n. 200-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali composto dai Signori magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 15 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
[...]
c.f. (breviter ) in persona dell'amministratore unico dr. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
con sede a Brescia (BS) in via Lunga n. 16/C, rappresentata, assistita e difesa Parte_2 dall'avvocato Marzio Remus presso lo studio del quale a Brescia (BS) in via Vittorio Emanuele II n. 31, ha pure eletto domicilio in forza di procura in atti, dovendo tutte le comunicazioni e notificazioni essere inviate al sottonotato indirizzo pec
- RICORRENTE -
contro
(c.f. , residente a [...], titolare CP_1 C.F._1 dell'impresa individuale , e con sede ad AT ZA (MB), via delle Controparte_2
Industrie n. 86
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“nel merito, in via preliminare, e cautelare diminuire e in ogni caso come minimo dimezzare i termini a comparire per l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale corrente e rappresentata ut supra e nominare e/o confermare la curatrice dott.ssa quale custode delle merci e delle rimanenze di Parte_3 magazzino e di ogni altro bene mobile inventariato dalla curatela, sino alla decisione della presente vicenda (v doc. 21).
- nel merito, in principalità, in forza di quanto anziesposto, dichiarare l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale corrente e rappresenta ut supra”
PER PARTE RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere:
NEL MERITO:
In via principale:
Rigettare la domanda di liquidazione controllata proposta da in quanto manifestatamente infondata Parte_1 in fatto e diritto per tutti i motivi come dedotti in narrativa
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
CONSICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 ha chiesto l'apertura del procedimento di Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di , in qualità di titolare dell'impresa individuale “ CP_1 [...]
” o, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata”. Controparte_2
Con sentenza n. 238/2024 del 20 dicembre 2024 il Tribunale di Monza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: in qualità di CP_1 C.F._1 titolare dell'impresa individuale ”, con sede in AT ZA, viale Controparte_2 delle Industrie n. 86, nominando la dott.ssa (C.F.: con Persona_1 C.F._2 studio in Brugherio, via Talamoni n.1, Curatore.
Avverso tale decisione, in data 20 gennaio 2025, il debitore ha proposto reclamo alla Corte CP_1 di appello di Milano chiedendo la revoca della sentenza n. 238/2024 dichiarativa di apertura della
Liquidazione giudiziale per carenza dei requisiti dimensionali.
Con sentenza n. 1437/2025 del 26 maggio 2025 la Corte di Appello, sentito il curatore della liquidazione, ha accolto il reclamo proposto, relativo solo alla domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale, dichiarandosi non competente sulla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata).
Indi con ricorso, depositato in data 23 giugno 2025 la ricorrente vantando nei Parte_1 confronti della convenuta un credito per canoni di locazione rimasti impagati dal 2021 all'agosto 2024 pari ad € 116.477,01, oltre rivalutazione ed interessi e canoni successivi, ha proposto istanza per riassunzione da valere anche come proposizione di nuova domanda per l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale di atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio CP_2 CP_1 tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha
2 consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.
Con decreto in data 23 giugno 2025 il Tribunale di Monza ha fissata per l'istruttoria pre-liquidazione controllata l'udienza del 3 luglio 2025 e disposto le comunicazioni di rito.
Con memoria depositata il 30 giugno 2025 si è costituito il convenuto , titolare della ditta CP_1 di , contestando ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità ex art. CP_2 CP_1
268, comma 2, il credito della ricorrente, nonché nel merito l'asserito stato di insolvenza.
In particolare, quanto al primo profilo la difesa del convenuto, ha eccepito in compensazione, stante la correlazione funzionale asseritamente provata dall'accordo di compensazione datato 9 luglio 2020 (cfr. doc. n. 6 fasc. convenuta) intercorrente tra e UM1, un controcredito per fornitura Parte_1 di merce pari ad € 109.832,76 vantato nei confronti di UM Shopping s.r.l., compensazione per effetto della quale il credito di risulterebbe inferiore ad € 50.000,00. Parte_1
La difesa del convenuto in ordine alla contestata sussistenza dello stato di insolvenza ha rilevato l'assenza di procedure esecutive a carico del proprio assistito, l'insussistenza di altre posizioni debitore,
l'avvenuta rateizzazione dei debiti nei confronti dell'erario, nonché la sussistenza di un patrimonio personale del socio capiente rispetto al credito vantato.
All'udienza del 3 luglio 2025 all'esito della discussione, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, chiedendo il rigetto di quelle avversarie ed il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio.
Tanto premesso in fatto il Tribunale in diritto rileva che:
- indipendentemente dalla qualificazione della domanda operata dalla ricorrente, sia come mera riassunzione sia come proposizione di nuova domanda, il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata è ammissibile e deve essere vagliato dal Tribunale adito;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e l'istanza di apertura di liquidazione giudiziale proposta in via principale avverso la resistente dal ricorrente è stata rigettata dalla Corte di Appello di Milano per l'insussistenza dei requisiti dimensionali;
- sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo in cui si trova la sede principale di attività per le persone fisiche che esercitano attività di impresa o professionale è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 c. 1 paragrafo 4;
- sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché la sede dell'impresa debitrice è sita in AT ZA (MB), in via delle Industrie n. 86, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- non è necessaria, trattandosi di istanza presentata dal creditore, l'attività riservata dalla legge all'OCC, attività che deve intendersi richiesta nell'ipotesi di istanza presentata dal debitore;
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, che vanta un credito nei confronti del convenuto per canoni di locazione rimasti impagati dal gennaio 2021 al settembre 2024 per
€ 116.477,01, oltre rivalutazione ed interessi;
- l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta non è idonea, infatti, a ridurre l'entità del credito vantato dalla ricorrente;
- ai sensi dell'art. 1241 c.c. l'estinzione per compensazione propria, opera soltanto nell'ipotesi di identità dei soggetti titolari delle reciproche poste di debito e credito (cfr. da ultimo Tribunale
Firenze 2 aprile 2024 n. 1072: “La compensazione, quale modalità di estinzione dell'obbligazione alternativa all'adempimento, opera solo se il rapporto di debito/credito faccia capo alle medesime parti e non anche quando una parte dispone di un diritto di credito altrui.”;
- nel caso di specie di ha opposto in compensazione un credito dallo stesso CP_2 CP_1 vantato nei confronti, non della ricorrente di Cina Mercato s.p.a., bensì di altro e diverso soggetto UM Shopping s.r.l.;
- la condizione di identità soggettiva delle parti non piò ritenersi soddisfatta dalla sussistenza di eventuali collegamenti tra le diverse società, che rimangono soggetti autonomi e distinti, collegamento, peraltro, rimasto a mera allegazione di parte e smentito dalla relazione depositata nel giudizio di reclamo dal curatore della liquidazione giudiziale aperta e poi revocata di CP_2 di;
[...] CP_1
- si lege, infatti, in chiusura del resoconto della curatela datato 9 maggio 2025: “La curatela, al fine di identificare i soggetti realmente coinvolti, ha estrapolato le visure camerali storiche sia di CM Shop S.r.l., allegato sub n. 12, sia di AUMAI Shopping S.r.l., allegato sub n. 13. Dalla documentazione acquisita è emerso che CM Shop S.r.l. (C.F./P.IVA: ha modificato negli anni la propria denominazione: P.IVA_2 da AUMAI s.r.l a e da ultimo in CM SHOP S.r.l., mentre AUMAI Shopping S.r.l. CP_3
(P.IVA/ C.F.: ) non ha mai modificato la propria denominazione. Verosimilmente le due P.IVA_3 società costituiscono soggetti giuridici autonomi” (cfr. doc. n. 5 fascicolo convenuta);
- sussiste, pertanto, la condizione di procedibilità ex art. 268, comma 2, CCII;
4 - il debitore convenuto risulta soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art. 1, 2 e
268 CCII, svolgendo attività d'impresa e potendosi qualificare, anche all'esito del reclamo, impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. D) CCII;
- la debitrice versa, altresì, in stato di sovraindebitamento definito dall'art. 2, comma 1 lett. C)
CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore…” e specificamente in stato di insolvenza, la cui definizione ex art. 2, comma 1 lett. B) CCII non si discosta da quella contenuta all'art. 5, comma 2, L.F.;
- può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
- in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
- nella specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa del convenuto desumibile: dall'incapacità di far fronte all'ingente debito nei confronti della ricorrente, debito che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto si affianca ad ulteriori debiti, accertati dal curatore, in complessivi € 331.646,78 (di cui € 94.703,78 di natura ipotecaria,
€ 136.635,70 di natura privilegiata ed € 100.307,30 di natura chirografaria), dall'incapienza del patrimonio del debitore, già apprezzata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, né vi è prova che gli asseriti flussi in entrata siano sufficienti a far fronte ai debiti pregressi e correnti.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, precisando che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso dei creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
P.Q.M.
Il Tribunale, visto gli artt. 268 ess CCII,
DICHIARA
5 aperta la procedura di liquidazione controllata dell'impresa individuale , in Controparte_2 persona del titolare pro tempore sig. c.f. residente a [...] e con sede ad AT ZA (MB), in via delle Industrie n. 8;
NOMINA
Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Caterina Giovanetti; liquidatore la dott. (c.f. , con studio in Brugherio via Persona_1 C.F._2
Talamoni n 1. indirizzo pec Email_1
ORDINA
Alla debitrice di depositare entro 7 giorni i bilanci e le scrittura contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo tribunale;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al datore di lavoro della debitrice sig.ra di corrispondere al liquidatore, sul conto della gestione, le CP_4 somme mensili percepite, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, oltre le somme percepite a titolo di tredicesima per intero;
AVVERTE
Che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt 2749, 2788 e 2855 c;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;
ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE
che il liquidatore:
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 4 bis, D. LGS 6 settembre 2011, n.
159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII
6 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4, e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni della sig.ra alla quale, mensilmente, consegnerà le somme escluse CP_4 dalla liquidazione;
ORDINA
Che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà della debitrice nonché sui beni mobili registrati
DISPONE
Che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale di Monza
DISPONE
La pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data
15 luglio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Precisamente: proprietaria degli immobili locati, aveva concesso in locazione parti di essi a Parte_1 CP_3
la quale li aveva sub-locati al convenuto di per poi cedere, con atto registrato, dell'ottobre
[...] CP_2 CP_1 2018 il contratto di sub-locazione a Con atto del luglio 2020 i canoni di locazione dovuti da Parte_1 CP_2 a UM venivano compensati con i crediti vantati da per fornitura di merci nei confronti di UM
[...] CP_2 Shopping s.r.l. Tale atto costituiva la prova della sussistenza di un collegamento funzionale tra le tre società. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali composto dai Signori magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 15 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da
[...]
c.f. (breviter ) in persona dell'amministratore unico dr. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
con sede a Brescia (BS) in via Lunga n. 16/C, rappresentata, assistita e difesa Parte_2 dall'avvocato Marzio Remus presso lo studio del quale a Brescia (BS) in via Vittorio Emanuele II n. 31, ha pure eletto domicilio in forza di procura in atti, dovendo tutte le comunicazioni e notificazioni essere inviate al sottonotato indirizzo pec
- RICORRENTE -
contro
(c.f. , residente a [...], titolare CP_1 C.F._1 dell'impresa individuale , e con sede ad AT ZA (MB), via delle Controparte_2
Industrie n. 86
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE:
“nel merito, in via preliminare, e cautelare diminuire e in ogni caso come minimo dimezzare i termini a comparire per l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale corrente e rappresentata ut supra e nominare e/o confermare la curatrice dott.ssa quale custode delle merci e delle rimanenze di Parte_3 magazzino e di ogni altro bene mobile inventariato dalla curatela, sino alla decisione della presente vicenda (v doc. 21).
- nel merito, in principalità, in forza di quanto anziesposto, dichiarare l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale corrente e rappresenta ut supra”
PER PARTE RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere:
NEL MERITO:
In via principale:
Rigettare la domanda di liquidazione controllata proposta da in quanto manifestatamente infondata Parte_1 in fatto e diritto per tutti i motivi come dedotti in narrativa
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
CONSICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 ha chiesto l'apertura del procedimento di Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti di , in qualità di titolare dell'impresa individuale “ CP_1 [...]
” o, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata”. Controparte_2
Con sentenza n. 238/2024 del 20 dicembre 2024 il Tribunale di Monza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: in qualità di CP_1 C.F._1 titolare dell'impresa individuale ”, con sede in AT ZA, viale Controparte_2 delle Industrie n. 86, nominando la dott.ssa (C.F.: con Persona_1 C.F._2 studio in Brugherio, via Talamoni n.1, Curatore.
Avverso tale decisione, in data 20 gennaio 2025, il debitore ha proposto reclamo alla Corte CP_1 di appello di Milano chiedendo la revoca della sentenza n. 238/2024 dichiarativa di apertura della
Liquidazione giudiziale per carenza dei requisiti dimensionali.
Con sentenza n. 1437/2025 del 26 maggio 2025 la Corte di Appello, sentito il curatore della liquidazione, ha accolto il reclamo proposto, relativo solo alla domanda principale di apertura della liquidazione giudiziale, dichiarandosi non competente sulla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata).
Indi con ricorso, depositato in data 23 giugno 2025 la ricorrente vantando nei Parte_1 confronti della convenuta un credito per canoni di locazione rimasti impagati dal 2021 all'agosto 2024 pari ad € 116.477,01, oltre rivalutazione ed interessi e canoni successivi, ha proposto istanza per riassunzione da valere anche come proposizione di nuova domanda per l'apertura della liquidazione controllata dell'impresa individuale di atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio CP_2 CP_1 tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha
2 consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.
Con decreto in data 23 giugno 2025 il Tribunale di Monza ha fissata per l'istruttoria pre-liquidazione controllata l'udienza del 3 luglio 2025 e disposto le comunicazioni di rito.
Con memoria depositata il 30 giugno 2025 si è costituito il convenuto , titolare della ditta CP_1 di , contestando ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità ex art. CP_2 CP_1
268, comma 2, il credito della ricorrente, nonché nel merito l'asserito stato di insolvenza.
In particolare, quanto al primo profilo la difesa del convenuto, ha eccepito in compensazione, stante la correlazione funzionale asseritamente provata dall'accordo di compensazione datato 9 luglio 2020 (cfr. doc. n. 6 fasc. convenuta) intercorrente tra e UM1, un controcredito per fornitura Parte_1 di merce pari ad € 109.832,76 vantato nei confronti di UM Shopping s.r.l., compensazione per effetto della quale il credito di risulterebbe inferiore ad € 50.000,00. Parte_1
La difesa del convenuto in ordine alla contestata sussistenza dello stato di insolvenza ha rilevato l'assenza di procedure esecutive a carico del proprio assistito, l'insussistenza di altre posizioni debitore,
l'avvenuta rateizzazione dei debiti nei confronti dell'erario, nonché la sussistenza di un patrimonio personale del socio capiente rispetto al credito vantato.
All'udienza del 3 luglio 2025 all'esito della discussione, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, chiedendo il rigetto di quelle avversarie ed il Giudice si è riservato di riferire al
Collegio.
Tanto premesso in fatto il Tribunale in diritto rileva che:
- indipendentemente dalla qualificazione della domanda operata dalla ricorrente, sia come mera riassunzione sia come proposizione di nuova domanda, il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata è ammissibile e deve essere vagliato dal Tribunale adito;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII e l'istanza di apertura di liquidazione giudiziale proposta in via principale avverso la resistente dal ricorrente è stata rigettata dalla Corte di Appello di Milano per l'insussistenza dei requisiti dimensionali;
- sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo in cui si trova la sede principale di attività per le persone fisiche che esercitano attività di impresa o professionale è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 c. 1 paragrafo 4;
- sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché la sede dell'impresa debitrice è sita in AT ZA (MB), in via delle Industrie n. 86, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- non è necessaria, trattandosi di istanza presentata dal creditore, l'attività riservata dalla legge all'OCC, attività che deve intendersi richiesta nell'ipotesi di istanza presentata dal debitore;
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, che vanta un credito nei confronti del convenuto per canoni di locazione rimasti impagati dal gennaio 2021 al settembre 2024 per
€ 116.477,01, oltre rivalutazione ed interessi;
- l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta non è idonea, infatti, a ridurre l'entità del credito vantato dalla ricorrente;
- ai sensi dell'art. 1241 c.c. l'estinzione per compensazione propria, opera soltanto nell'ipotesi di identità dei soggetti titolari delle reciproche poste di debito e credito (cfr. da ultimo Tribunale
Firenze 2 aprile 2024 n. 1072: “La compensazione, quale modalità di estinzione dell'obbligazione alternativa all'adempimento, opera solo se il rapporto di debito/credito faccia capo alle medesime parti e non anche quando una parte dispone di un diritto di credito altrui.”;
- nel caso di specie di ha opposto in compensazione un credito dallo stesso CP_2 CP_1 vantato nei confronti, non della ricorrente di Cina Mercato s.p.a., bensì di altro e diverso soggetto UM Shopping s.r.l.;
- la condizione di identità soggettiva delle parti non piò ritenersi soddisfatta dalla sussistenza di eventuali collegamenti tra le diverse società, che rimangono soggetti autonomi e distinti, collegamento, peraltro, rimasto a mera allegazione di parte e smentito dalla relazione depositata nel giudizio di reclamo dal curatore della liquidazione giudiziale aperta e poi revocata di CP_2 di;
[...] CP_1
- si lege, infatti, in chiusura del resoconto della curatela datato 9 maggio 2025: “La curatela, al fine di identificare i soggetti realmente coinvolti, ha estrapolato le visure camerali storiche sia di CM Shop S.r.l., allegato sub n. 12, sia di AUMAI Shopping S.r.l., allegato sub n. 13. Dalla documentazione acquisita è emerso che CM Shop S.r.l. (C.F./P.IVA: ha modificato negli anni la propria denominazione: P.IVA_2 da AUMAI s.r.l a e da ultimo in CM SHOP S.r.l., mentre AUMAI Shopping S.r.l. CP_3
(P.IVA/ C.F.: ) non ha mai modificato la propria denominazione. Verosimilmente le due P.IVA_3 società costituiscono soggetti giuridici autonomi” (cfr. doc. n. 5 fascicolo convenuta);
- sussiste, pertanto, la condizione di procedibilità ex art. 268, comma 2, CCII;
4 - il debitore convenuto risulta soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art. 1, 2 e
268 CCII, svolgendo attività d'impresa e potendosi qualificare, anche all'esito del reclamo, impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. D) CCII;
- la debitrice versa, altresì, in stato di sovraindebitamento definito dall'art. 2, comma 1 lett. C)
CCII come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore…” e specificamente in stato di insolvenza, la cui definizione ex art. 2, comma 1 lett. B) CCII non si discosta da quella contenuta all'art. 5, comma 2, L.F.;
- può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
- in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
- nella specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa del convenuto desumibile: dall'incapacità di far fronte all'ingente debito nei confronti della ricorrente, debito che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto si affianca ad ulteriori debiti, accertati dal curatore, in complessivi € 331.646,78 (di cui € 94.703,78 di natura ipotecaria,
€ 136.635,70 di natura privilegiata ed € 100.307,30 di natura chirografaria), dall'incapienza del patrimonio del debitore, già apprezzata dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, né vi è prova che gli asseriti flussi in entrata siano sufficienti a far fronte ai debiti pregressi e correnti.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, precisando che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso dei creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
P.Q.M.
Il Tribunale, visto gli artt. 268 ess CCII,
DICHIARA
5 aperta la procedura di liquidazione controllata dell'impresa individuale , in Controparte_2 persona del titolare pro tempore sig. c.f. residente a [...] e con sede ad AT ZA (MB), in via delle Industrie n. 8;
NOMINA
Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Caterina Giovanetti; liquidatore la dott. (c.f. , con studio in Brugherio via Persona_1 C.F._2
Talamoni n 1. indirizzo pec Email_1
ORDINA
Alla debitrice di depositare entro 7 giorni i bilanci e le scrittura contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori nella cancelleria delle procedure concorsuali di questo tribunale;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al datore di lavoro della debitrice sig.ra di corrispondere al liquidatore, sul conto della gestione, le CP_4 somme mensili percepite, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, oltre le somme percepite a titolo di tredicesima per intero;
AVVERTE
Che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt 2749, 2788 e 2855 c;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII;
ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE
che il liquidatore:
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina, depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 4 bis, D. LGS 6 settembre 2011, n.
159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII
6 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4, e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni della sig.ra alla quale, mensilmente, consegnerà le somme escluse CP_4 dalla liquidazione;
ORDINA
Che a cura del liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza sugli immobili di proprietà della debitrice nonché sui beni mobili registrati
DISPONE
Che a cura del liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del tribunale di Monza
DISPONE
La pubblicazione della presente sentenza presso il registro delle imprese
Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data
15 luglio 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Precisamente: proprietaria degli immobili locati, aveva concesso in locazione parti di essi a Parte_1 CP_3
la quale li aveva sub-locati al convenuto di per poi cedere, con atto registrato, dell'ottobre
[...] CP_2 CP_1 2018 il contratto di sub-locazione a Con atto del luglio 2020 i canoni di locazione dovuti da Parte_1 CP_2 a UM venivano compensati con i crediti vantati da per fornitura di merci nei confronti di UM
[...] CP_2 Shopping s.r.l. Tale atto costituiva la prova della sussistenza di un collegamento funzionale tra le tre società. 3