Articolo 27 della Legge 27 maggio 1961, n. 465
Articolo 26Articolo 28
Versione
14 giugno 1961
Art. 27.
A tutti i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comunque denominati, che prestano servizio in uffici di zone malariche, riconosciute tali dal Ministero della sanita', e' concessa, un'indennita' giornaliera di lire ventisette.
Agli operai giornalieri tale indennita', e' concessa per le giornate per le quali spetta ad essi la paga.
Entrata in vigore il 14 giugno 1961