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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12679/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. v.g. 12679/2023; promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CECI CRISTINA che Parte_1
la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NOTARISTEFANO CP_1
MARINA e dell'avv. MIOLETTI FABRIZIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria depositata il 20/02/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2573/2019 pubbl. il 27/05/2019 emessa dal Tribunale di Torino, e del decreto emesso dal Tribunale di Torino nel procedimento n. 19794/2021 in data 22.11.2021:
Pagina | 1 - affidare, a tutela della relazione genitoriale tra la madre e i figli minori, (nata il Per_1
14.10.2008,) (nato il [...]) al Servizio Sociale territorialmente competente per il Per_2
periodo di 24 mesi, con collocazione presso la madre;
- confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi genitori con collocazione presso la Per_3
madre;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla dott.ssa ; Pt_1
- confermare il calendario di frequentazione di;
Per_3
- disporre per e il seguente calendario provvisorio di cure per i genitori su base Per_2 Per_1 quindicinale, rimettendo alla discrezionalità dei Servizi Sociali, in rapporto all'evoluzione della situazione, ogni decisione in ordine ad an e quando a tali modalità possano essere apportate eventuali modifiche:
- Settimana A) - quella nella quale trascorre il fine settimana con la madre Per_3
o nella giornata del lunedì starà con la mamma dall'uscita da scuola (dalle ore 9.00 nei Per_2
periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21,30;
o nella giornata di mercoledì ed staranno con la mamma dall'uscita da scuola Per_1 Per_2
(dalle ore 9.00 nei periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21.30;
o nella giornata del venerdì ed staranno con la mamma, dall'uscita di scuola (dalle Per_1 Per_2
ore 9.00 nei periodi di sospensione scolastica) rientrerà dal padre il sabato in tarda Per_1
mattinata, rientrerà dal padre il sabato entro le 23.00; Per_2
o nella giornata di domenica starà con la mamma dalle 12.30 fino alle Per_1
19.30.
- Settimana B) – nella quale trascorre il fine settimana con il padre: Per_3
o nella giornata del lunedì con la mamma dall'uscita da scuola (dalle ore 9.00 nei periodi Per_1
di sospensione scolastica) fino alle 21.30;
o nella giornata del mercoledì e con la mamma dall'uscita da scuola (dalle ore Per_2 Per_1
9.00 nei periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21,30;
o nella giornata di giovedì e staranno con la mamma dall'uscita da scuola (dalle Per_2 Per_1
ore 9.00 nei periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21.30;
- disporre che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando li avranno con sé;
- conferire all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse dei minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori (sia pure non vincolanti), le decisioni relative al calendario di frequentazione dei figli con ciascuno dei genitori;
Pagina | 2 - disporre che decorso il periodo di affido: in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori. Qualora, invece, il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela dei minori, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al Pubblico Ministero per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184;
- disporre che i Servizi Sociali riferiscano al Giudice Tutelare in merito all'esecuzione del provvedimento di affidamento, con relazione da depositare con cadenza bimestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
- disporre la trasmissione dell'emananda sentenza al Giudice Tutelare per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
- incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, di vigilare sul buon andamento degli incontri madre-figli, garantirne la regolarità e supportare la madre, anche avvalendosi della struttura consultoriale;
- incaricare i Servizi Sociali, ove lo ritengano necessario, di supportare con eventuali percorsi di sostegno psicologico il minore;
Per_2
- invitare i genitori a individuare un professionista psicologo-psicoterapeuta presso il quale inviare, per un percorso personale, ; Per_1
- invitare i genitori a proseguire nel percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa
[...]
Per_4
- confermare il calendario estivo, natalizio e pasquale di cui alla sentenza di divorzio che di seguito si trascrive:
- in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, i minori trascorrano alternativamente con la madre
o con il padre il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, con la specificazione che il week-end successivo al periodo di vacanza sia di pertinenza del genitore a cui sarebbe spettato nel caso in cui fosse proseguita l'alternanza prevista dal calendario ordinario concordato all'inizio di ciascun anno;
- in occasione delle vacanze pasquali i minori trascorrano le intere vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre o con il padre;
- in occasione delle vacanze scolastiche estive, i minori trascorrano complessivamente con entrambi
i genitori tre settimane, di cui due consecutive, in date da concordare entro il 31 maggio di ogni anno
(in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative paterne e negli anni
Pagina | 3 dispari quelle materne) e con obbligo reciproco di comunicare all'altro genitore la località turistica prescelta e il rispettivo recapito, con la specificazione che il week-end successivo al periodo di vacanza sia di pertinenza del genitore a cui sarebbe spettato nel caso in cui fosse proseguita
l'alternanza prevista dal calendario ordinario concordato all'inizio di ciascun anno;
- i minori trascorrano le festività infrasettimanali cadenti di lunedì o di martedì (in tal caso col relativo “ponte”) col genitore con cui hanno passato il week-end precedente e quelle cadenti di giovedì (in tal caso col relativo “ponte”) col genitore con cui passeranno il week-end successivo i minori, mentre che, qualora la festività infrasettimanale cada di mercoledì, non venga derogato al calendario ordinario di spettanza.
Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente (come da note depositate il 20/02/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo
1. Respingere la richiesta di ammonimento formulata dalla ricorrente nei confronti del convenuto;
2. Confermare l'affidamento condiviso dei tre figli minori;
confermare la collocazione principale dei figli ed presso il padre;
assumere la decisione più confacente agli interessi dei tre Per_1 Per_2
figli minori in relazione alla collocazione della minore;
Per_3
3. Revocare, nell'esclusivo interesse dei minori, l'assegnazione dell'abitazione già coniugale in favore della dottoressa per disporne la riassegnazione al dottor con gli arredi ivi Pt_1 CP_1
esistenti affinché possa ritornare a viverci con i figli;
4. Confermare integralmente il sistema di incontri genitori figli come risultante dalle indicazioni dell'Ausiliario del Giudice dott.ssa nella Relazione finale 10.02.2025; Per_4
5. Onerare la dottoressa – con decorrenza dal maggio 2023 – del contributo mensile al Pt_1 mantenimento dei figli ed nella misura complessiva pari ad € 700,00 mensili (€ Per_1 Per_2
350,00 a figlio), o nella misura meglio vista dal Tribunale, da versarsi al dottor entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
ferma la contribuzione al 50% tra i genitori relativamente alle spese straordinarie di come da Protocollo. Per_3
Con il favore di spese ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Pagina | 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con sentenza n. 2573/2019 del 27/05/201 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Successivamente, con decreto n. 17895/2021 del 23/11/2021, si è addivenuto a una modifica delle condizioni di divorzio relativamente al regime di visita dei minori (con un ampliamento in favore del padre) e al contributo al mantenimento dei figli.
Con ricorso depositato il 22/05/2023, la sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1 chiedendo, ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c., di incaricare i Servizi Sociali e di per CP_2
l'acquisizione di informazioni in ordine al rifiuto dei figli di incontrare la madre (con conseguente presa in carico dal Servizio di ), di prescrivere ai genitori di aderire a un percorso di Controparte_3
sostegno alla genitorialità, con riserva di chiedere una C.T.U. volta a verificare la capacità genitoriale delle parti. Chiedeva altresì di ammonire il sig. affinché cessasse la condotta CP_1
volta a disincentivare la relazione tra i figli e la ricorrente.
In particolare, a sostegno delle richieste, la sig.ra ha dato conto del progressivo Pt_1
allontanamento dei figli dalla figura materna, del rifiuto degli stessi di incontrare la madre e dell'atteggiamento del padre, ritenuto passivo e ostruzionistico. La narrazione è stata supportata dalla messaggistica intercorsa tra la ricorrente e il resistente e tra la ricorrente e i figli. La sig.ra Pt_1
ha evidenziato, altresì, le possibili ricadute della situazione familiare in atto sui minori.
Il 02/10/2023, si è costituito in giudizio il sig. , contestando integralmente il CP_1
contenuto del ricorso. Il resistente ha rappresentato come l'allontanamento dei figli dalla madre sia dipeso dalle condotte materne adottate nel tempo, non avendo il padre assunto alcun atteggiamento ostile od ostruzionistico. Ha chiesto quindi, previa audizione dei minori ed e previa Per_1 Per_2
eventuale CTU, di respingere la richiesta di ammonimento formulata dalla ricorrente (valutando l'applicazione della misura alla ricorrente medesima), di assumere i provvedimenti a tutela dei figli, valutando l'eventuale revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale alla ricorrente per disporne l'assegnazione al resistente. Ha chiesto, poi, di stabilire i tempi di frequentazione tra i minori Per_1
ed con il genitore non collocatario, nonché di prevedere la misura del contributo al Per_2
mantenimento in favore dei figli.
Sono state depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. In particolare, la ricorrente ha contestato le difese del resistente dando conto di nuovi episodi e, in particolare, della ulteriore contrazione dei momenti di incontro tra la madre e i figli;
ha integrato e modificato le proprie conclusioni, instando affinché in via di assoluta urgenza venissero attivati incontri in luogo neutro tra la madre e due figli più grandi e affinché venisse disposta una C.T.U. psicologica.
Il resistente, contestando quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ha
Pagina | 5 insistito nelle conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 14/12/2023, il Giudice preliminarmente ha rilevato come l'oggetto del giudizio vertesse su una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio con conseguente applicazione del rito ex art. 473 bis.11 e ss c.p.c. con competenza collegiale. Il difensore della ricorrente ha chiesto disporsi la nomina di un ausiliario ex art 473 bis.26 c.p.c. con conferma dell'intervento educativo proposto dai Servizi per il riavvicinamento madre-figli. Il resistente si è riservato di aderire alla richiesta ex art. 473 bis.26 c.p.c. previa attivazione dell'intervento educativo in favore dei minori e ha formulato istanze in via provvisoria. In tale sede, le parti hanno dato atto che, quando al contributo al mantenimento per i figli, in seguito al decreto ex art. 9 L. 898/70 del 23/11/2021, era intervenuto un accordo che lo aveva ridotto a € 50,00 per ciascun minore. Il Giudice, preso atto di quanto richiesto dalle parti, si è pronunciato in via provvisoria e urgente in punto collocazione e mantenimento dei figli. Ha domandato ai Servizi l'attivazione di un intervento educativo per il riavvicinamento madre- figli, riservando l'eventuale audizione dei minori all'esito delle relazioni sociali.
All'udienza del 30/05/2024 la difesa della ricorrente ha rilevato che, avuto riguardo all'intervento dei
Servizi Sociali, non risultava più opportuno reiterare la richiesta di ausiliario ex art 473 bis.26 c.p.c. in precedenza avanzata. Ha insistito, invece, nella richiesta di C.T.U. sulle capacità genitoriali. Il difensore del resistente ha chiesto la prosecuzione del percorso in essere con i servizi territoriali e l'audizione dei minori. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice ha fissato l'audizione dei minori, disponendo altresì la prosecuzione degli interventi in corso.
All'udienza del 10/07/2024, il Giudice ha proceduto con l'ascolto dei minori. I difensori hanno chiesto un rinvio per rivalutare la richiesta di nomina di un esperto ex art 473 bis.26 c.p.c.
All'udienza del 03/09/2024, le parti, avuto riguardo alla mutata collocazione dei due figli più grandi, hanno congiuntamente dichiarato di rideterminare il contributo economico (in particolare, stabilendo che la madre versi € 400,00 mensili al padre a titolo di contributo al mantenimento dei due figli più grandi, con rinuncia al contributo per la figlia più piccola, ferma in ogni caso la suddivisione al 50% delle spese straordinarie). Hanno chiesto inoltre disporsi la nomina di un ausiliario ex art. 473 bis.26
c.p.c. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 05/09/2024, il Giudice ha nominato, ex art 473 bis.26 c.p.c., un ausiliario.
Il 10/02/2025 è pervenuta la relazione dell'esperto, la quale ha restituito l'andamento degli incontri svolti nel corso dei mesi. In particolare, ha dato conto del raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alla predisposizione condivisa di un calendario per il regime di visita genitori-figli.
Il 20/02/2025 le parti, nel rispetto dei termini assegnati, hanno depositato note conclusive autorizzate, rassegnando le conclusioni come in epigrafe riportate.
All'udienza del 25/02/2025 le parti, su invito del Giudice, hanno precisato le conclusioni. Il difensore
Pagina | 6 della ricorrente ha rinunciato alla domanda di ammonimento di cui al ricorso introduttivo, ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nella memoria depositata il 20/02/2025 e ha chiesto che i figli ed venissero presi in carico da un professionista per attuare un percorso psicologico Per_1 Per_2
in favore degli stessi. Per altro verso, il difensore del ricorrente ha chiesto il rigetto della richiesta di affidamento dei due figli più grandi ai Servizi Sociali e della collocazione degli stessi presso la madre, in ogni caso richiamando le conclusioni di cui alle note depositate il 20/02/2025.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento dei minori e sulla loro collocazione
Le domande delle parti in punto affidamento dei figli minori divergono sensibilmente. In particolare, la ricorrente, nelle note scritte conclusive, ha domandato per i soli figli ed l'affido Per_1 Per_2
ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Ha argomentato sostenendo la necessità di monitorare la situazione familiare, ancora conflittuale, anche tenuto conto della difficoltà delle parti di condividere il calendario di incontri genitori-figli (v. verbale d'udienza del 25/02/2025). Per altro verso, il resistente ha chiesto la conferma dell'affido condiviso dei figli, soluzione già in essere sin dalla separazione.
Osserva il Collegio come permanga un clima di forte tensione e di elevata conflittualità tra le parti
(sebbene entrambe profondamente sofferenti) e di come le stesse rimangano ancorate alle proprie posizioni, non essendo talora in grado di definire obiettivi comuni nell'interesse della prole.
Di tale conflittualità hanno dato conto, oltre all'ausiliario del Giudice ex art. 473bis.26 c.p.c., tutti gli operatori dei servizi territoriali incaricati. Se, per un verso, i Servizi hanno dato atto del fatto che la conflittualità tra i genitori permane in parte tutt'oggi, per altro verso, non sono emersi elementi di inidoneità all'esercizio della funzione genitoriale, né per il padre, né per la madre. I Servizi, in particolare, non hanno riscontrato alcun elemento pregiudizievole nel complesso rapporto madre-figli
(“il servizio scrivente valuta che ad oggi non sussistono elementi pregiudizievoli nel rapporto madre
e figli né osservati attraverso l'intervento educativo ed i colloqui effettuati dagli scriventi con i genitori né da quest'ultimi riferiti”), appurando altresì la presenza di significativi miglioramenti nel rapporto della sig.ra con e (si legge nell'ultima relazione dei Servizi Pt_1 Per_2 Per_1 sociali: “nel periodo oggetto di valutazione, luglio 2024 – febbraio 2025, si denota un progressivo miglioramento della relazione madre-figli”; ed , seppur ognuno a modo proprio, Per_1 Per_2 sono riusciti a riavvicinarsi alla figura materna”; e ancora “la Sig.ra è riuscita a Pt_1
riconoscere un graduale miglioramento della relazione con i figli e ha riscontrato un progressivo avvicinamento tra loro”).
Pagina | 7 Avuto riguardo alla personalità dei genitori, alle consuetudini di vita e all'ambiente sociale e familiare che sono in grado di offrire ai minori, all'evoluzione comunque osservata nel corso del presente procedimento, i genitori – sebbene differenti per stili e modalità educative- appaiono certamente dotati di adeguati strumenti e capacità genitoriali: pur nelle già rilevate difficoltà comunicative, gli stessi hanno condiviso fra di loro, e con gli operatori, gli interventi disposti, addivenendo alla stesura di un calendario condiviso, strutturato e personalizzato, calendario che si ritiene possa -quantomeno allo stato- consentire una stabilizzazione dei rapporti fra le parti, nell'esclusivo interesse dei minori.
Deve pertanto confermarsi l'affidamento condiviso dei figli ed , con collocazione Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso il padre (così confermando le statuizioni già assunte, in via provvisoria e urgente, in sede di udienza del 14/12/2023). Trattasi della soluzione maggiormente tutelante per i minori (sul punto, si richiama il verbale dell'audizione dei minori del 10/07/2024), posto che questi ultimi, quantomeno allo stato, hanno trovato nel padre la figura genitoriale più rassicurante, presso il quale, oramai da due anni, si sono stabilmente trasferiti. Per la minore invece, non sussiste Per_3
contrasto da dirimere atteso che le istanze delle parti, sul punto, convergono. Si conferma, quindi,
l'affido condiviso di con collocazione prevalente presso la madre. Per_3
In tale contesto, tenuto conto della conflittualità rilevata e della scarsa capacità comunicativa funzionale al raggiungimento di accordi nell'interesse dei figli, appare necessario - ferma restando l'assenza di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per i motivi sopra enucleati- incaricare i Servizi Sociali di monitorare e, se necessario, supportare e assistere il nucleo e i minori, anche al fine di vigilare sull'andamento delle visite madre-minori con il nuovo calendario, accompagnando i genitori e i figli ad apportare miglioramenti allo stesso, con eventuale progressivo ampliamento dei momenti di incontro tra la mamma e figli (segnatamente, ed ). Per_1 Per_2
Appare altresì opportuno sollecitare le parti alla prosecuzione, in autonomia e su base volontaria, di un percorso di coordinazione genitoriale, al fine di procedere nel percorso di facilitazione dei rapporti tra i membri del nucleo familiare già intrapreso dall'ausiliario del Giudice.
Deve infine essere disposta la presa in carico di ed da parte del Servizio di Per_1 Per_2
NPI/Psicologia, in ragione della sofferenza dagli stessi manifestata nel corso del procedimento, stante il coinvolgimento nel conflitto familiare, le resistenze mostrate rispetto al regolare ripristino dei rapporti con la figura materna e la presenza di vissuti negativi, apparentemente condivisi con la madre, che necessitano di essere pienamente elaborati.
Sul regime di visita genitori-figli
In punto regime di visita genitori-figli, il Collegio evidenzia come i genitori, positivamente, siano pervenuti a un accordo nell'ambito dell'intervento dell'ausiliario del Giudice. Nella relazione prodotta da quest'ultima, difatti, si legge che “Nell'ultimo incontro congiunto con i genitori e
Pagina | 8 l'Educatore Dr. Farano, presso lo studio della scrivente, si è arrivati ad un accordo e ad una condivisone di un calendario che viene riportata qui di seguito. Si precisa che, per quanto riguarda
, non sono state apportate modifiche al calendario di visita con mamma e papà; ella segue il Per_3 regime di visita ordinario, come da decreto, se si esclude l'aggiunta dei tempi individualizzati con il padre (il mercoledì di ogni settimana)” (cfr. p. 12 Relazione Ausiliario del Giudice).
In particolare, il resistente ha chiesto l'integrale conferma del sistema di incontri genitori-figli come da indicazioni dell'ausiliario. La ricorrente non ha domandato, formalmente, la conferma di tale assetto elaborando, nelle note conclusive, un calendario che, tuttavia, nella sostanza, appare del tutto sovrapponibile a quello condiviso con l'ausiliario.
Emerge, quindi, come non vi sia contrasto da dirimere tra le parti, posto che le domande, in definitiva, coincidono.
In ogni caso, si evidenzia come le principali modifiche intervenute rispetto al calendario di cui al decreto di modifica delle condizioni di divorzio riguardino i due figli più grandi e e Per_2 Per_1
siano volte, come è evidente, a valorizzare il rapporto tra questi ultimi e la madre (sul punto si richiamano alcune considerazioni dei Servizi Sociali: “Il Servizio scrivente valuta che ad oggi non sussistono elementi pregiudizievoli nel rapporto madre e figli né osservati attraverso l'intervento educativo ed i colloqui effettuati dagli scriventi con i genitori e con i minori né da questi ultimi riferiti.
[…] Ad oggi si sono riavvicinati alla madre con modalità differenti e appaiono bisognosi di temi diversi per avviare un ripristino definitivo dei loro rapporti” cfr. Relazione Servizi sociali del
18/02/2025).
Si evidenzia ancora che per la minore invece, non sono intervenute modifiche rispetto al Per_3
regime già previsto in sede di decreto di modifica delle condizioni di divorzio. Il nuovo complessivo assetto che viene delineandosi ha il pregio, in ogni caso, di favorire alcuni momenti individualizzati della minore con il padre.
Alla luce della ricostruzione operata, il Collegio dispone che i genitori possano vedere i figli Per_2
e secondo il calendario condiviso per il tramite dell'intervento dell'ausiliario nominato ex Per_1
art. 473bis.26 c.p.c., con integrale conferma, per del regime già previsto in precedenza. Per_3
Sull'assegnazione della casa familiare
In sede di accordo di negoziazione assistita del 23.3.2017 e, successivamente, con sentenza n.
2573/2019 pubblicata il 27.05.2019 di scioglimento del matrimonio civile, la casa familiare è stata assegnata all'odierna ricorrente, in qualità di genitore collocatario dei tre figli minori. Tale assegnazione è stata ulteriormente confermata in sede di decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 17895/2021 del 23.11.2021.
Pagina | 9 Come è noto, dal 2023, i due figli più grandi, ed , vivono prevalentemente presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna che attualmente si trova nello stesso stabile della ex casa familiare. A fronte di tale mutato assetto, frutto delle scelte dei minori, il resistente ha domandato la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra con assegnazione a sé dell'abitazione Pt_1
quale genitore prevalentemente collocatario, quantomeno di due dei tre figli.
La predetta istanza, ad avviso del Collegio, non è meritevole di accoglimento.
Lo sviluppo cronologico degli eventi, tenuto conto dell'allontanamento – peraltro volontario- dei minori dalla ex casa coniugale da oltre due anni, induce a ritenere che non possano collegarsi all'abitazione in oggetto istanze volte a garantire ai figli ed la continuità della Per_1 Per_2
soluzione abitativa che siano conseguenza, con immediatezza anche cronologica, della cessazione della convivenza tra i genitori.
L'esigenza di dare una continuità abitativa ai figli, a soddisfazione della quale interviene l'assegnazione della casa familiare, sorge e deve essere affrontata tenuto conto della situazione esistente al momento della crisi familiare, rimanendo estranea a questo ambito qualsivoglia scelta abitativa fatta volontariamente dalle parti in epoca successiva e, soprattutto, in assenza di collegamenti con la crisi familiare e con il momento in cui essa esplodeva con la cessazione della convivenza. Deve infatti essere ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la casa familiare è assegnata tenendo conto prioritariamente dell'interesse della prole a permanere nel proprio ambiente domestico, per garantire il mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono già radicate (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 25604/2018 e Corte cost.
n. 308/2008).
Ciò posto, occorre rilevare che, nel caso di specie, la figlia più piccola è, a far data dalla separazione sino all'attualità, prevalentemente collocata presso la madre, assegnataria della ex casa coniugale, non essendo intervenute modifiche all'assetto previsto dalle parti sin dal 2017. Pur nella complessa riorganizzazione familiare degli ultimi anni, non ha mai modificato l'habitat di vita (inteso, Per_3 quest'ultimo come il “centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare” cfr. Cass. civ. n. 19602/2023), con la conseguenza che l'eventuale modifica del regime di assegnazione della casa familiare comporterebbe, paradossalmente, un sacrificio degli interessi della figlia più piccola, la sola che sarebbe (involontariamente) esposta a un cambiamento di vita significativo.
Deve pertanto essere rigettata l'istanza di parte resistente afferente alla revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra con assegnazione al sig. Pt_1 CP_1
Pagina | 10 Sul contributo al mantenimento economico dei figli
Con riferimento al contributo al mantenimento economico dei figli minori, si rappresenta che, nelle note conclusive autorizzate, il resistente ha chiesto che la sig.ra venga onerata del Pt_1
pagamento di un contributo mensile al mantenimento dei figli ed pari a € 700,00 Per_1 Per_2
mensili. Ha argomentato il resistente sostenendo che il contributo stabilito, in via provvisoria, all'esito dell'accordo delle parti, è esiguo in ragione delle esigenze dei ragazzi, ormai adolescenti, e della capacità contributiva della madre.
Ciò posto, ritiene il Collegio di confermare l'accordo raggiunto dalle parti in via provvisoria in sede di udienza del 03/09/2024, pari a € 400,00 pari mensili a carico della sig.ra per il Pt_1
mantenimento di e con rinuncia al contributo stabilito in favore della figlia Per_2 Per_1 Per_3
Le parti, entrambi dirigenti medici, hanno stipendi del tutto analoghi (€ 4.200,00-4.500,00 mensili, come emerge dalle dichiarazioni reddituali prodotte), sono comproprietari dell'abitazione familiare, attualmente assegnata alla sig.ra Occorre in tal senso rilevare che, in sede di separazione e Pt_1
successivamente di divorzio, a fronte del collocamento prevalente dei minori presso la madre e di tempi di visita c.d. standard fra i minori e il padre, le parti hanno concordato la corresponsione di una somma pari a € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei minori, da porsi a carico del sig. CP_1
Orbene, l'assetto patrimoniale delle parti non risulta mutato nel corso degli anni: è invece variata la collocazione dei minori ed , ora stabilmente collocati presso il padre (a differenza di Per_1 Per_2
collocata presso la madre). Per_3
Ciò posto, si ritiene dover confermare il contributo al mantenimento dei figli più grandi, a carico della madre, pari a € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno), da ritenersi congruo e adeguato alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (peraltro in corso di implementazione presso la madre) e delle risorse economiche delle parti e, in particolare, del genitore obbligato, quali risultanti dalla documentazione in atti, anche tenuto conto della circostanza che la sig.ra (collocataria prevalente di si fa carico integrale delle spese ordinarie della Pt_1 Per_3
minore.
Sulle spese di lite
In ragione dell'accordo intervenuto fra le parti con riguardo al regime di visita genitori-minori e stante la soccombenza reciproca delle parti sulle restanti questioni (quanto alla ricorrente, sull'affidamento dei minori;
quanto al resistente, sull'assegnazione della casa familiare;
entrambe le parti sono soccombenti sulla quantificazione del contributo al mantenimento per i figli), ritiene il Collegio che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le stesse.
Pagina | 11 Le spese dell'esperto ex art. 473bis.26 c.p.c. vengono poste a carico solidale delle parti, trattandosi di intervento disposto nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c.,
In parziale modifica delle condizioni previste dal decreto n. 17895/2021 del 23/11/2021:
Conferma l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente di ed presso il padre e di presso la madre, con Per_1 Per_2 Per_3
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, i genitori possano incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
➢ Settimana A) (in cui trascorre il fine settimana con la madre) Per_3
- Lunedì: starà con la mamma dall'uscita da scuola (o dalle ore 14:00 nei periodi Per_2
di sospensione scolastica) fino alle ore 21:30; starà dalla mamma, con Per_3
pernottamento; starà dal papà, con pernottamento;
Per_1
- Martedì: e dal papà, con pernottamento;
dalla mamma, con Per_2 Per_1 Per_3
pernottamento;
- Mercoledì: ed con la mamma dall'uscita da scuola (o dalle ore 14:00 nei Per_1 Per_2
periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21:30; con il papà dall'uscita da Per_3
scuola (o dalle ore 14:00 nei periodi di sospensione scolastica) fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (o entro le 09:30 presso l'abitazione materna, in periodo non scolastico);
- Giovedì: , dal papà, con pernottamento;
Per_1 Per_2 Per_3
- Venerdì: ed con la mamma, dall'uscita di scuola (dalle ore 14:00 nei Per_1 Per_2
periodi di sospensione scolastica), con pernottamento ( rientrerà dal padre il Per_1
sabato in tarda mattinata, rientrerà dal padre il sabato entro le 23:00); Per_2 Per_3
starà dalla madre con pernottamento;
- Sabato: starà dalla madre sino alla tarda mattinata, quindi si recherà dal padre;
Per_1
rientrerà dal padre il sabato entro le 23:00; starà con la madre;
Per_2 Per_3
- starà con la mamma dalle 12:30 fino alle 19:30; starà con la Per_5 Per_1 Per_3
madre; starà con il padre;
Per_2
➢ Settimana B) (in cui trascorre il fine settimana con il padre): Per_3
Pagina | 12 - Lunedì: starà con la mamma dall'uscita da scuola (o dalle ore 14:00 nei periodi Per_1
di sospensione scolastica) fino alle ore 21:30; starà dalla mamma, con Per_3
pernottamento; starà dal papà, con pernottamento;
Per_2
- Martedì: , dal papà, con pernottamento;
dal papà, con Per_2 Per_1 Per_3
riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina (o entro le 09:30 presso l'abitazione materna, in periodo non scolastico);
- Mercoledì: ed staranno con la mamma dall'uscita da scuola (o dalle ore Per_1 Per_2
14:00 nei periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21:30; starà con il papà Per_3 dall'uscita da scuola, con pernottamento;
- Giovedì: staranno con la mamma dall'uscita da scuola (o dalle ore 14:00 Per_1 Per_2
nei periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21:30; starà con la mamma, Per_3
con pernottamento;
- Venerdì- sabato - domenica: , staranno con il padre dall'uscita Per_1 Per_2 Per_3
di scuola del venerdì (o dalle ore 14:00 nei periodi di sospensione scolastica) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
Conferma, quanto al calendario di incontri estivo, natalizio e in generale delle festività, il decreto n.
17895/2021 e segnatamente:
Conferma che, in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, i minori trascorrano alternativamente con la madre o con il padre il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, con la specificazione che il week-end successivo al periodo di vacanza è di pertinenza del genitore a cui sarebbe spettato nel caso in cui fosse proseguita l'alternanza prevista dal calendario ordinario concordato all'inizio di ciascun anno;
Conferma che i minori trascorrano le intere vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre o con il padre;
Conferma che, in occasione delle vacanze scolastiche estive, i minori trascorrano complessivamente con entrambi i genitori tre settimane, di cui due consecutive, in date da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative paterne e negli anni dispari quelle materne) e con obbligo reciproco di comunicare all'altro genitore la località turistica prescelta e il rispettivo recapito, con la specificazione che il week-end successivo al periodo di vacanza sia di pertinenza del genitore a cui sarebbe spettato nel caso in cui fosse proseguita l'alternanza prevista dal calendario ordinario concordato all'inizio di ciascun anno;
Rigetta l'istanza di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
Pagina | 13 Dispone che la sig.ra verserà al sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_1 CP_1
e entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per Per_2 Per_1
ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
Dispone la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio intrapresi dai Servizi Sociali e dal Servizio di Neuropsichiatria / Psicologia dell'Età Evolutiva, territorialmente competenti, sino a quando ritenuto opportuno e necessario nell'interesse dalla prole.
Raccomanda alle parti di intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale avvalendosi di strutture pubbliche o di un professionista privato, nonché di proseguire il percorso di coordinazione genitoriale.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone le spese dell'ausiliario ex art. 473bis.26 c.p.c., come liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
Pagina | 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. v.g. 12679/2023; promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CECI CRISTINA che Parte_1
la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. NOTARISTEFANO CP_1
MARINA e dell'avv. MIOLETTI FABRIZIO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria depositata il 20/02/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2573/2019 pubbl. il 27/05/2019 emessa dal Tribunale di Torino, e del decreto emesso dal Tribunale di Torino nel procedimento n. 19794/2021 in data 22.11.2021:
Pagina | 1 - affidare, a tutela della relazione genitoriale tra la madre e i figli minori, (nata il Per_1
14.10.2008,) (nato il [...]) al Servizio Sociale territorialmente competente per il Per_2
periodo di 24 mesi, con collocazione presso la madre;
- confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi genitori con collocazione presso la Per_3
madre;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla dott.ssa ; Pt_1
- confermare il calendario di frequentazione di;
Per_3
- disporre per e il seguente calendario provvisorio di cure per i genitori su base Per_2 Per_1 quindicinale, rimettendo alla discrezionalità dei Servizi Sociali, in rapporto all'evoluzione della situazione, ogni decisione in ordine ad an e quando a tali modalità possano essere apportate eventuali modifiche:
- Settimana A) - quella nella quale trascorre il fine settimana con la madre Per_3
o nella giornata del lunedì starà con la mamma dall'uscita da scuola (dalle ore 9.00 nei Per_2
periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21,30;
o nella giornata di mercoledì ed staranno con la mamma dall'uscita da scuola Per_1 Per_2
(dalle ore 9.00 nei periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21.30;
o nella giornata del venerdì ed staranno con la mamma, dall'uscita di scuola (dalle Per_1 Per_2
ore 9.00 nei periodi di sospensione scolastica) rientrerà dal padre il sabato in tarda Per_1
mattinata, rientrerà dal padre il sabato entro le 23.00; Per_2
o nella giornata di domenica starà con la mamma dalle 12.30 fino alle Per_1
19.30.
- Settimana B) – nella quale trascorre il fine settimana con il padre: Per_3
o nella giornata del lunedì con la mamma dall'uscita da scuola (dalle ore 9.00 nei periodi Per_1
di sospensione scolastica) fino alle 21.30;
o nella giornata del mercoledì e con la mamma dall'uscita da scuola (dalle ore Per_2 Per_1
9.00 nei periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21,30;
o nella giornata di giovedì e staranno con la mamma dall'uscita da scuola (dalle Per_2 Per_1
ore 9.00 nei periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21.30;
- disporre che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando li avranno con sé;
- conferire all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'esclusivo interesse dei minori e tenuto conto delle indicazioni dei genitori (sia pure non vincolanti), le decisioni relative al calendario di frequentazione dei figli con ciascuno dei genitori;
Pagina | 2 - disporre che decorso il periodo di affido: in assenza di ulteriori situazioni di pregiudizio, l'affido ai Servizi Sociali sia da intendersi automaticamente cessato, con conseguente sostituzione dello stesso con un affido condiviso ad entrambi i genitori. Qualora, invece, il Servizio Sociale ravvisi la necessità di ulteriori provvedimenti a tutela dei minori, con limitazione della responsabilità genitoriale, provveda ad effettuare opportuna segnalazione al Pubblico Ministero per le sue richieste, ex art. 4, comma 4, legge 4 maggio 1983, n. 184;
- disporre che i Servizi Sociali riferiscano al Giudice Tutelare in merito all'esecuzione del provvedimento di affidamento, con relazione da depositare con cadenza bimestrale, salvo comunicazioni urgenti, precisando che in caso di criticità ovviabili solo con una modifica del vigente regime i Servizi Sociali dovranno effettuare la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica per le richieste del caso;
- disporre la trasmissione dell'emananda sentenza al Giudice Tutelare per l'apertura del procedimento di vigilanza ex art. 337 cc.;
- incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, di vigilare sul buon andamento degli incontri madre-figli, garantirne la regolarità e supportare la madre, anche avvalendosi della struttura consultoriale;
- incaricare i Servizi Sociali, ove lo ritengano necessario, di supportare con eventuali percorsi di sostegno psicologico il minore;
Per_2
- invitare i genitori a individuare un professionista psicologo-psicoterapeuta presso il quale inviare, per un percorso personale, ; Per_1
- invitare i genitori a proseguire nel percorso di coordinazione genitoriale con la dott.ssa
[...]
Per_4
- confermare il calendario estivo, natalizio e pasquale di cui alla sentenza di divorzio che di seguito si trascrive:
- in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, i minori trascorrano alternativamente con la madre
o con il padre il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, con la specificazione che il week-end successivo al periodo di vacanza sia di pertinenza del genitore a cui sarebbe spettato nel caso in cui fosse proseguita l'alternanza prevista dal calendario ordinario concordato all'inizio di ciascun anno;
- in occasione delle vacanze pasquali i minori trascorrano le intere vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre o con il padre;
- in occasione delle vacanze scolastiche estive, i minori trascorrano complessivamente con entrambi
i genitori tre settimane, di cui due consecutive, in date da concordare entro il 31 maggio di ogni anno
(in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative paterne e negli anni
Pagina | 3 dispari quelle materne) e con obbligo reciproco di comunicare all'altro genitore la località turistica prescelta e il rispettivo recapito, con la specificazione che il week-end successivo al periodo di vacanza sia di pertinenza del genitore a cui sarebbe spettato nel caso in cui fosse proseguita
l'alternanza prevista dal calendario ordinario concordato all'inizio di ciascun anno;
- i minori trascorrano le festività infrasettimanali cadenti di lunedì o di martedì (in tal caso col relativo “ponte”) col genitore con cui hanno passato il week-end precedente e quelle cadenti di giovedì (in tal caso col relativo “ponte”) col genitore con cui passeranno il week-end successivo i minori, mentre che, qualora la festività infrasettimanale cada di mercoledì, non venga derogato al calendario ordinario di spettanza.
Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente (come da note depositate il 20/02/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia il Tribunale Ill.mo
1. Respingere la richiesta di ammonimento formulata dalla ricorrente nei confronti del convenuto;
2. Confermare l'affidamento condiviso dei tre figli minori;
confermare la collocazione principale dei figli ed presso il padre;
assumere la decisione più confacente agli interessi dei tre Per_1 Per_2
figli minori in relazione alla collocazione della minore;
Per_3
3. Revocare, nell'esclusivo interesse dei minori, l'assegnazione dell'abitazione già coniugale in favore della dottoressa per disporne la riassegnazione al dottor con gli arredi ivi Pt_1 CP_1
esistenti affinché possa ritornare a viverci con i figli;
4. Confermare integralmente il sistema di incontri genitori figli come risultante dalle indicazioni dell'Ausiliario del Giudice dott.ssa nella Relazione finale 10.02.2025; Per_4
5. Onerare la dottoressa – con decorrenza dal maggio 2023 – del contributo mensile al Pt_1 mantenimento dei figli ed nella misura complessiva pari ad € 700,00 mensili (€ Per_1 Per_2
350,00 a figlio), o nella misura meglio vista dal Tribunale, da versarsi al dottor entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese, rivalutato annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo;
ferma la contribuzione al 50% tra i genitori relativamente alle spese straordinarie di come da Protocollo. Per_3
Con il favore di spese ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Pagina | 4 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con sentenza n. 2573/2019 del 27/05/201 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Successivamente, con decreto n. 17895/2021 del 23/11/2021, si è addivenuto a una modifica delle condizioni di divorzio relativamente al regime di visita dei minori (con un ampliamento in favore del padre) e al contributo al mantenimento dei figli.
Con ricorso depositato il 22/05/2023, la sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1 chiedendo, ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c., di incaricare i Servizi Sociali e di per CP_2
l'acquisizione di informazioni in ordine al rifiuto dei figli di incontrare la madre (con conseguente presa in carico dal Servizio di ), di prescrivere ai genitori di aderire a un percorso di Controparte_3
sostegno alla genitorialità, con riserva di chiedere una C.T.U. volta a verificare la capacità genitoriale delle parti. Chiedeva altresì di ammonire il sig. affinché cessasse la condotta CP_1
volta a disincentivare la relazione tra i figli e la ricorrente.
In particolare, a sostegno delle richieste, la sig.ra ha dato conto del progressivo Pt_1
allontanamento dei figli dalla figura materna, del rifiuto degli stessi di incontrare la madre e dell'atteggiamento del padre, ritenuto passivo e ostruzionistico. La narrazione è stata supportata dalla messaggistica intercorsa tra la ricorrente e il resistente e tra la ricorrente e i figli. La sig.ra Pt_1
ha evidenziato, altresì, le possibili ricadute della situazione familiare in atto sui minori.
Il 02/10/2023, si è costituito in giudizio il sig. , contestando integralmente il CP_1
contenuto del ricorso. Il resistente ha rappresentato come l'allontanamento dei figli dalla madre sia dipeso dalle condotte materne adottate nel tempo, non avendo il padre assunto alcun atteggiamento ostile od ostruzionistico. Ha chiesto quindi, previa audizione dei minori ed e previa Per_1 Per_2
eventuale CTU, di respingere la richiesta di ammonimento formulata dalla ricorrente (valutando l'applicazione della misura alla ricorrente medesima), di assumere i provvedimenti a tutela dei figli, valutando l'eventuale revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale alla ricorrente per disporne l'assegnazione al resistente. Ha chiesto, poi, di stabilire i tempi di frequentazione tra i minori Per_1
ed con il genitore non collocatario, nonché di prevedere la misura del contributo al Per_2
mantenimento in favore dei figli.
Sono state depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. In particolare, la ricorrente ha contestato le difese del resistente dando conto di nuovi episodi e, in particolare, della ulteriore contrazione dei momenti di incontro tra la madre e i figli;
ha integrato e modificato le proprie conclusioni, instando affinché in via di assoluta urgenza venissero attivati incontri in luogo neutro tra la madre e due figli più grandi e affinché venisse disposta una C.T.U. psicologica.
Il resistente, contestando quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., ha
Pagina | 5 insistito nelle conclusioni già rassegnate.
All'udienza del 14/12/2023, il Giudice preliminarmente ha rilevato come l'oggetto del giudizio vertesse su una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio con conseguente applicazione del rito ex art. 473 bis.11 e ss c.p.c. con competenza collegiale. Il difensore della ricorrente ha chiesto disporsi la nomina di un ausiliario ex art 473 bis.26 c.p.c. con conferma dell'intervento educativo proposto dai Servizi per il riavvicinamento madre-figli. Il resistente si è riservato di aderire alla richiesta ex art. 473 bis.26 c.p.c. previa attivazione dell'intervento educativo in favore dei minori e ha formulato istanze in via provvisoria. In tale sede, le parti hanno dato atto che, quando al contributo al mantenimento per i figli, in seguito al decreto ex art. 9 L. 898/70 del 23/11/2021, era intervenuto un accordo che lo aveva ridotto a € 50,00 per ciascun minore. Il Giudice, preso atto di quanto richiesto dalle parti, si è pronunciato in via provvisoria e urgente in punto collocazione e mantenimento dei figli. Ha domandato ai Servizi l'attivazione di un intervento educativo per il riavvicinamento madre- figli, riservando l'eventuale audizione dei minori all'esito delle relazioni sociali.
All'udienza del 30/05/2024 la difesa della ricorrente ha rilevato che, avuto riguardo all'intervento dei
Servizi Sociali, non risultava più opportuno reiterare la richiesta di ausiliario ex art 473 bis.26 c.p.c. in precedenza avanzata. Ha insistito, invece, nella richiesta di C.T.U. sulle capacità genitoriali. Il difensore del resistente ha chiesto la prosecuzione del percorso in essere con i servizi territoriali e l'audizione dei minori. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice ha fissato l'audizione dei minori, disponendo altresì la prosecuzione degli interventi in corso.
All'udienza del 10/07/2024, il Giudice ha proceduto con l'ascolto dei minori. I difensori hanno chiesto un rinvio per rivalutare la richiesta di nomina di un esperto ex art 473 bis.26 c.p.c.
All'udienza del 03/09/2024, le parti, avuto riguardo alla mutata collocazione dei due figli più grandi, hanno congiuntamente dichiarato di rideterminare il contributo economico (in particolare, stabilendo che la madre versi € 400,00 mensili al padre a titolo di contributo al mantenimento dei due figli più grandi, con rinuncia al contributo per la figlia più piccola, ferma in ogni caso la suddivisione al 50% delle spese straordinarie). Hanno chiesto inoltre disporsi la nomina di un ausiliario ex art. 473 bis.26
c.p.c. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 05/09/2024, il Giudice ha nominato, ex art 473 bis.26 c.p.c., un ausiliario.
Il 10/02/2025 è pervenuta la relazione dell'esperto, la quale ha restituito l'andamento degli incontri svolti nel corso dei mesi. In particolare, ha dato conto del raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alla predisposizione condivisa di un calendario per il regime di visita genitori-figli.
Il 20/02/2025 le parti, nel rispetto dei termini assegnati, hanno depositato note conclusive autorizzate, rassegnando le conclusioni come in epigrafe riportate.
All'udienza del 25/02/2025 le parti, su invito del Giudice, hanno precisato le conclusioni. Il difensore
Pagina | 6 della ricorrente ha rinunciato alla domanda di ammonimento di cui al ricorso introduttivo, ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nella memoria depositata il 20/02/2025 e ha chiesto che i figli ed venissero presi in carico da un professionista per attuare un percorso psicologico Per_1 Per_2
in favore degli stessi. Per altro verso, il difensore del ricorrente ha chiesto il rigetto della richiesta di affidamento dei due figli più grandi ai Servizi Sociali e della collocazione degli stessi presso la madre, in ogni caso richiamando le conclusioni di cui alle note depositate il 20/02/2025.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento dei minori e sulla loro collocazione
Le domande delle parti in punto affidamento dei figli minori divergono sensibilmente. In particolare, la ricorrente, nelle note scritte conclusive, ha domandato per i soli figli ed l'affido Per_1 Per_2
ai Servizi Sociali territorialmente competenti. Ha argomentato sostenendo la necessità di monitorare la situazione familiare, ancora conflittuale, anche tenuto conto della difficoltà delle parti di condividere il calendario di incontri genitori-figli (v. verbale d'udienza del 25/02/2025). Per altro verso, il resistente ha chiesto la conferma dell'affido condiviso dei figli, soluzione già in essere sin dalla separazione.
Osserva il Collegio come permanga un clima di forte tensione e di elevata conflittualità tra le parti
(sebbene entrambe profondamente sofferenti) e di come le stesse rimangano ancorate alle proprie posizioni, non essendo talora in grado di definire obiettivi comuni nell'interesse della prole.
Di tale conflittualità hanno dato conto, oltre all'ausiliario del Giudice ex art. 473bis.26 c.p.c., tutti gli operatori dei servizi territoriali incaricati. Se, per un verso, i Servizi hanno dato atto del fatto che la conflittualità tra i genitori permane in parte tutt'oggi, per altro verso, non sono emersi elementi di inidoneità all'esercizio della funzione genitoriale, né per il padre, né per la madre. I Servizi, in particolare, non hanno riscontrato alcun elemento pregiudizievole nel complesso rapporto madre-figli
(“il servizio scrivente valuta che ad oggi non sussistono elementi pregiudizievoli nel rapporto madre
e figli né osservati attraverso l'intervento educativo ed i colloqui effettuati dagli scriventi con i genitori né da quest'ultimi riferiti”), appurando altresì la presenza di significativi miglioramenti nel rapporto della sig.ra con e (si legge nell'ultima relazione dei Servizi Pt_1 Per_2 Per_1 sociali: “nel periodo oggetto di valutazione, luglio 2024 – febbraio 2025, si denota un progressivo miglioramento della relazione madre-figli”; ed , seppur ognuno a modo proprio, Per_1 Per_2 sono riusciti a riavvicinarsi alla figura materna”; e ancora “la Sig.ra è riuscita a Pt_1
riconoscere un graduale miglioramento della relazione con i figli e ha riscontrato un progressivo avvicinamento tra loro”).
Pagina | 7 Avuto riguardo alla personalità dei genitori, alle consuetudini di vita e all'ambiente sociale e familiare che sono in grado di offrire ai minori, all'evoluzione comunque osservata nel corso del presente procedimento, i genitori – sebbene differenti per stili e modalità educative- appaiono certamente dotati di adeguati strumenti e capacità genitoriali: pur nelle già rilevate difficoltà comunicative, gli stessi hanno condiviso fra di loro, e con gli operatori, gli interventi disposti, addivenendo alla stesura di un calendario condiviso, strutturato e personalizzato, calendario che si ritiene possa -quantomeno allo stato- consentire una stabilizzazione dei rapporti fra le parti, nell'esclusivo interesse dei minori.
Deve pertanto confermarsi l'affidamento condiviso dei figli ed , con collocazione Per_1 Per_2
prevalente degli stessi presso il padre (così confermando le statuizioni già assunte, in via provvisoria e urgente, in sede di udienza del 14/12/2023). Trattasi della soluzione maggiormente tutelante per i minori (sul punto, si richiama il verbale dell'audizione dei minori del 10/07/2024), posto che questi ultimi, quantomeno allo stato, hanno trovato nel padre la figura genitoriale più rassicurante, presso il quale, oramai da due anni, si sono stabilmente trasferiti. Per la minore invece, non sussiste Per_3
contrasto da dirimere atteso che le istanze delle parti, sul punto, convergono. Si conferma, quindi,
l'affido condiviso di con collocazione prevalente presso la madre. Per_3
In tale contesto, tenuto conto della conflittualità rilevata e della scarsa capacità comunicativa funzionale al raggiungimento di accordi nell'interesse dei figli, appare necessario - ferma restando l'assenza di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale per i motivi sopra enucleati- incaricare i Servizi Sociali di monitorare e, se necessario, supportare e assistere il nucleo e i minori, anche al fine di vigilare sull'andamento delle visite madre-minori con il nuovo calendario, accompagnando i genitori e i figli ad apportare miglioramenti allo stesso, con eventuale progressivo ampliamento dei momenti di incontro tra la mamma e figli (segnatamente, ed ). Per_1 Per_2
Appare altresì opportuno sollecitare le parti alla prosecuzione, in autonomia e su base volontaria, di un percorso di coordinazione genitoriale, al fine di procedere nel percorso di facilitazione dei rapporti tra i membri del nucleo familiare già intrapreso dall'ausiliario del Giudice.
Deve infine essere disposta la presa in carico di ed da parte del Servizio di Per_1 Per_2
NPI/Psicologia, in ragione della sofferenza dagli stessi manifestata nel corso del procedimento, stante il coinvolgimento nel conflitto familiare, le resistenze mostrate rispetto al regolare ripristino dei rapporti con la figura materna e la presenza di vissuti negativi, apparentemente condivisi con la madre, che necessitano di essere pienamente elaborati.
Sul regime di visita genitori-figli
In punto regime di visita genitori-figli, il Collegio evidenzia come i genitori, positivamente, siano pervenuti a un accordo nell'ambito dell'intervento dell'ausiliario del Giudice. Nella relazione prodotta da quest'ultima, difatti, si legge che “Nell'ultimo incontro congiunto con i genitori e
Pagina | 8 l'Educatore Dr. Farano, presso lo studio della scrivente, si è arrivati ad un accordo e ad una condivisone di un calendario che viene riportata qui di seguito. Si precisa che, per quanto riguarda
, non sono state apportate modifiche al calendario di visita con mamma e papà; ella segue il Per_3 regime di visita ordinario, come da decreto, se si esclude l'aggiunta dei tempi individualizzati con il padre (il mercoledì di ogni settimana)” (cfr. p. 12 Relazione Ausiliario del Giudice).
In particolare, il resistente ha chiesto l'integrale conferma del sistema di incontri genitori-figli come da indicazioni dell'ausiliario. La ricorrente non ha domandato, formalmente, la conferma di tale assetto elaborando, nelle note conclusive, un calendario che, tuttavia, nella sostanza, appare del tutto sovrapponibile a quello condiviso con l'ausiliario.
Emerge, quindi, come non vi sia contrasto da dirimere tra le parti, posto che le domande, in definitiva, coincidono.
In ogni caso, si evidenzia come le principali modifiche intervenute rispetto al calendario di cui al decreto di modifica delle condizioni di divorzio riguardino i due figli più grandi e e Per_2 Per_1
siano volte, come è evidente, a valorizzare il rapporto tra questi ultimi e la madre (sul punto si richiamano alcune considerazioni dei Servizi Sociali: “Il Servizio scrivente valuta che ad oggi non sussistono elementi pregiudizievoli nel rapporto madre e figli né osservati attraverso l'intervento educativo ed i colloqui effettuati dagli scriventi con i genitori e con i minori né da questi ultimi riferiti.
[…] Ad oggi si sono riavvicinati alla madre con modalità differenti e appaiono bisognosi di temi diversi per avviare un ripristino definitivo dei loro rapporti” cfr. Relazione Servizi sociali del
18/02/2025).
Si evidenzia ancora che per la minore invece, non sono intervenute modifiche rispetto al Per_3
regime già previsto in sede di decreto di modifica delle condizioni di divorzio. Il nuovo complessivo assetto che viene delineandosi ha il pregio, in ogni caso, di favorire alcuni momenti individualizzati della minore con il padre.
Alla luce della ricostruzione operata, il Collegio dispone che i genitori possano vedere i figli Per_2
e secondo il calendario condiviso per il tramite dell'intervento dell'ausiliario nominato ex Per_1
art. 473bis.26 c.p.c., con integrale conferma, per del regime già previsto in precedenza. Per_3
Sull'assegnazione della casa familiare
In sede di accordo di negoziazione assistita del 23.3.2017 e, successivamente, con sentenza n.
2573/2019 pubblicata il 27.05.2019 di scioglimento del matrimonio civile, la casa familiare è stata assegnata all'odierna ricorrente, in qualità di genitore collocatario dei tre figli minori. Tale assegnazione è stata ulteriormente confermata in sede di decreto di modifica delle condizioni di divorzio n. 17895/2021 del 23.11.2021.
Pagina | 9 Come è noto, dal 2023, i due figli più grandi, ed , vivono prevalentemente presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna che attualmente si trova nello stesso stabile della ex casa familiare. A fronte di tale mutato assetto, frutto delle scelte dei minori, il resistente ha domandato la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra con assegnazione a sé dell'abitazione Pt_1
quale genitore prevalentemente collocatario, quantomeno di due dei tre figli.
La predetta istanza, ad avviso del Collegio, non è meritevole di accoglimento.
Lo sviluppo cronologico degli eventi, tenuto conto dell'allontanamento – peraltro volontario- dei minori dalla ex casa coniugale da oltre due anni, induce a ritenere che non possano collegarsi all'abitazione in oggetto istanze volte a garantire ai figli ed la continuità della Per_1 Per_2
soluzione abitativa che siano conseguenza, con immediatezza anche cronologica, della cessazione della convivenza tra i genitori.
L'esigenza di dare una continuità abitativa ai figli, a soddisfazione della quale interviene l'assegnazione della casa familiare, sorge e deve essere affrontata tenuto conto della situazione esistente al momento della crisi familiare, rimanendo estranea a questo ambito qualsivoglia scelta abitativa fatta volontariamente dalle parti in epoca successiva e, soprattutto, in assenza di collegamenti con la crisi familiare e con il momento in cui essa esplodeva con la cessazione della convivenza. Deve infatti essere ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la casa familiare è assegnata tenendo conto prioritariamente dell'interesse della prole a permanere nel proprio ambiente domestico, per garantire il mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono già radicate (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 25604/2018 e Corte cost.
n. 308/2008).
Ciò posto, occorre rilevare che, nel caso di specie, la figlia più piccola è, a far data dalla separazione sino all'attualità, prevalentemente collocata presso la madre, assegnataria della ex casa coniugale, non essendo intervenute modifiche all'assetto previsto dalle parti sin dal 2017. Pur nella complessa riorganizzazione familiare degli ultimi anni, non ha mai modificato l'habitat di vita (inteso, Per_3 quest'ultimo come il “centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare” cfr. Cass. civ. n. 19602/2023), con la conseguenza che l'eventuale modifica del regime di assegnazione della casa familiare comporterebbe, paradossalmente, un sacrificio degli interessi della figlia più piccola, la sola che sarebbe (involontariamente) esposta a un cambiamento di vita significativo.
Deve pertanto essere rigettata l'istanza di parte resistente afferente alla revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della sig.ra con assegnazione al sig. Pt_1 CP_1
Pagina | 10 Sul contributo al mantenimento economico dei figli
Con riferimento al contributo al mantenimento economico dei figli minori, si rappresenta che, nelle note conclusive autorizzate, il resistente ha chiesto che la sig.ra venga onerata del Pt_1
pagamento di un contributo mensile al mantenimento dei figli ed pari a € 700,00 Per_1 Per_2
mensili. Ha argomentato il resistente sostenendo che il contributo stabilito, in via provvisoria, all'esito dell'accordo delle parti, è esiguo in ragione delle esigenze dei ragazzi, ormai adolescenti, e della capacità contributiva della madre.
Ciò posto, ritiene il Collegio di confermare l'accordo raggiunto dalle parti in via provvisoria in sede di udienza del 03/09/2024, pari a € 400,00 pari mensili a carico della sig.ra per il Pt_1
mantenimento di e con rinuncia al contributo stabilito in favore della figlia Per_2 Per_1 Per_3
Le parti, entrambi dirigenti medici, hanno stipendi del tutto analoghi (€ 4.200,00-4.500,00 mensili, come emerge dalle dichiarazioni reddituali prodotte), sono comproprietari dell'abitazione familiare, attualmente assegnata alla sig.ra Occorre in tal senso rilevare che, in sede di separazione e Pt_1
successivamente di divorzio, a fronte del collocamento prevalente dei minori presso la madre e di tempi di visita c.d. standard fra i minori e il padre, le parti hanno concordato la corresponsione di una somma pari a € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei minori, da porsi a carico del sig. CP_1
Orbene, l'assetto patrimoniale delle parti non risulta mutato nel corso degli anni: è invece variata la collocazione dei minori ed , ora stabilmente collocati presso il padre (a differenza di Per_1 Per_2
collocata presso la madre). Per_3
Ciò posto, si ritiene dover confermare il contributo al mantenimento dei figli più grandi, a carico della madre, pari a € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuno), da ritenersi congruo e adeguato alla luce delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (peraltro in corso di implementazione presso la madre) e delle risorse economiche delle parti e, in particolare, del genitore obbligato, quali risultanti dalla documentazione in atti, anche tenuto conto della circostanza che la sig.ra (collocataria prevalente di si fa carico integrale delle spese ordinarie della Pt_1 Per_3
minore.
Sulle spese di lite
In ragione dell'accordo intervenuto fra le parti con riguardo al regime di visita genitori-minori e stante la soccombenza reciproca delle parti sulle restanti questioni (quanto alla ricorrente, sull'affidamento dei minori;
quanto al resistente, sull'assegnazione della casa familiare;
entrambe le parti sono soccombenti sulla quantificazione del contributo al mantenimento per i figli), ritiene il Collegio che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le stesse.
Pagina | 11 Le spese dell'esperto ex art. 473bis.26 c.p.c. vengono poste a carico solidale delle parti, trattandosi di intervento disposto nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c.,
In parziale modifica delle condizioni previste dal decreto n. 17895/2021 del 23/11/2021:
Conferma l'affidamento dei figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente di ed presso il padre e di presso la madre, con Per_1 Per_2 Per_3
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e lavorativi dei genitori, i genitori possano incontrare e tenere con sé i figli con le seguenti modalità:
➢ Settimana A) (in cui trascorre il fine settimana con la madre) Per_3
- Lunedì: starà con la mamma dall'uscita da scuola (o dalle ore 14:00 nei periodi Per_2
di sospensione scolastica) fino alle ore 21:30; starà dalla mamma, con Per_3
pernottamento; starà dal papà, con pernottamento;
Per_1
- Martedì: e dal papà, con pernottamento;
dalla mamma, con Per_2 Per_1 Per_3
pernottamento;
- Mercoledì: ed con la mamma dall'uscita da scuola (o dalle ore 14:00 nei Per_1 Per_2
periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21:30; con il papà dall'uscita da Per_3
scuola (o dalle ore 14:00 nei periodi di sospensione scolastica) fino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (o entro le 09:30 presso l'abitazione materna, in periodo non scolastico);
- Giovedì: , dal papà, con pernottamento;
Per_1 Per_2 Per_3
- Venerdì: ed con la mamma, dall'uscita di scuola (dalle ore 14:00 nei Per_1 Per_2
periodi di sospensione scolastica), con pernottamento ( rientrerà dal padre il Per_1
sabato in tarda mattinata, rientrerà dal padre il sabato entro le 23:00); Per_2 Per_3
starà dalla madre con pernottamento;
- Sabato: starà dalla madre sino alla tarda mattinata, quindi si recherà dal padre;
Per_1
rientrerà dal padre il sabato entro le 23:00; starà con la madre;
Per_2 Per_3
- starà con la mamma dalle 12:30 fino alle 19:30; starà con la Per_5 Per_1 Per_3
madre; starà con il padre;
Per_2
➢ Settimana B) (in cui trascorre il fine settimana con il padre): Per_3
Pagina | 12 - Lunedì: starà con la mamma dall'uscita da scuola (o dalle ore 14:00 nei periodi Per_1
di sospensione scolastica) fino alle ore 21:30; starà dalla mamma, con Per_3
pernottamento; starà dal papà, con pernottamento;
Per_2
- Martedì: , dal papà, con pernottamento;
dal papà, con Per_2 Per_1 Per_3
riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina (o entro le 09:30 presso l'abitazione materna, in periodo non scolastico);
- Mercoledì: ed staranno con la mamma dall'uscita da scuola (o dalle ore Per_1 Per_2
14:00 nei periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21:30; starà con il papà Per_3 dall'uscita da scuola, con pernottamento;
- Giovedì: staranno con la mamma dall'uscita da scuola (o dalle ore 14:00 Per_1 Per_2
nei periodi di sospensione scolastica) fino alle ore 21:30; starà con la mamma, Per_3
con pernottamento;
- Venerdì- sabato - domenica: , staranno con il padre dall'uscita Per_1 Per_2 Per_3
di scuola del venerdì (o dalle ore 14:00 nei periodi di sospensione scolastica) sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
Conferma, quanto al calendario di incontri estivo, natalizio e in generale delle festività, il decreto n.
17895/2021 e segnatamente:
Conferma che, in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, i minori trascorrano alternativamente con la madre o con il padre il periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, con la specificazione che il week-end successivo al periodo di vacanza è di pertinenza del genitore a cui sarebbe spettato nel caso in cui fosse proseguita l'alternanza prevista dal calendario ordinario concordato all'inizio di ciascun anno;
Conferma che i minori trascorrano le intere vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre o con il padre;
Conferma che, in occasione delle vacanze scolastiche estive, i minori trascorrano complessivamente con entrambi i genitori tre settimane, di cui due consecutive, in date da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze organizzative paterne e negli anni dispari quelle materne) e con obbligo reciproco di comunicare all'altro genitore la località turistica prescelta e il rispettivo recapito, con la specificazione che il week-end successivo al periodo di vacanza sia di pertinenza del genitore a cui sarebbe spettato nel caso in cui fosse proseguita l'alternanza prevista dal calendario ordinario concordato all'inizio di ciascun anno;
Rigetta l'istanza di revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Pt_1
Pagina | 13 Dispone che la sig.ra verserà al sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_1 CP_1
e entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per Per_2 Per_1
ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
Dispone la prosecuzione degli interventi di sostegno e monitoraggio intrapresi dai Servizi Sociali e dal Servizio di Neuropsichiatria / Psicologia dell'Età Evolutiva, territorialmente competenti, sino a quando ritenuto opportuno e necessario nell'interesse dalla prole.
Raccomanda alle parti di intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale avvalendosi di strutture pubbliche o di un professionista privato, nonché di proseguire il percorso di coordinazione genitoriale.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone le spese dell'ausiliario ex art. 473bis.26 c.p.c., come liquidate con separato decreto, a carico solidale delle parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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