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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1199/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1199/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Paola Paolazzi
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Chiara Pontalti ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti e hanno concordemente chiesto la modifica delle Parte_1 Parte_2
condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 679/19 di data 12 agosto 2019, pubblicata il 24 agosto 2019, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: ““-il signor contribuirà al mantenimento Parte_1
ordinario del figlio mediante il versamento alla signora Per_1 Parte_2
della somma mensile di Euro 250,00, entro il giorno 15 di ogni mese, con
1 rivalutazione annale secondo gli indici ISTAT. Quanto al mantenimento ordinario del figlio , ciascun genitore vi provvederà in via diretta e nel tempo di Per_2 spettanza.”
-Dare atto che la signora dichiara che, in virtù dell'accordo Parte_2
intercorso e come sopra concordato, rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti di
quanto al versamento del contributo ordinario per il mantenimento Parte_1
del figlio ed a far data dal mese di agosto 2022. Per_2
-Spese compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà e tenuto conto che
è ammessa al patrocinio a spese dello Stato”. Parte_2
A fondamento della pretesa, i ricorrenti hanno esposto che, con la sentenza di divorzio n. 679/2019, era stato posto a carico del sig. l'obbligo di Pt_1
corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2
dei figli, al somma complessiva di euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, la situazione familiare è mutata a fronte di una maggiore gestione da parte del padre del figlio , divenuto maggiorenne;
pertanto, con scrittura privata datata 12 Per_2
giugno 2024, i ricorrenti hanno pattuito una modifica delle condizioni di divorzio in virtù della quale, dal mese di agosto 2022, il padre versa la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio e ciascun genitore Per_1
contribuisce in parti uguali al mantenimento del figlio , sospendendo, dunque, Per_2
il contributo a carico del sig. per il mantenimento ordinario di . Pt_1 Per_2
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa le parti hanno dato congiuntamente atto che, rispetto all'epoca del divorzio, la situazione familiare è mutata a fronte di una maggiore gestione
2 paterna del figlio , il quale è divenuto nel frattempo maggiorenne, sicché può Per_2
trovare in questa sede accoglimento la domanda di modifica svolta delle parti, ritenendosi al contempo che la regolamentazione concordata dai genitori non sia contraria all'interesse del figlio.
Non può, invece, essere recepita la condizione relativa alle spese di lite considerato che è stata ammessa al patrocinio statale sicché non può disporre Parte_2
delle spese di lite. In ogni caso, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 679/2019 di data 12 agosto 2019, pubblicata il 24 agosto 2019, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate,
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1199/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 14 marzo 2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Paola Paolazzi
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Chiara Pontalti ricorrenti
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, depositato ex art. 473bis. 51, co. 5 c.p.c., i ricorrenti e hanno concordemente chiesto la modifica delle Parte_1 Parte_2
condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 679/19 di data 12 agosto 2019, pubblicata il 24 agosto 2019, domandando l'accoglimento delle seguenti condizioni: ““-il signor contribuirà al mantenimento Parte_1
ordinario del figlio mediante il versamento alla signora Per_1 Parte_2
della somma mensile di Euro 250,00, entro il giorno 15 di ogni mese, con
1 rivalutazione annale secondo gli indici ISTAT. Quanto al mantenimento ordinario del figlio , ciascun genitore vi provvederà in via diretta e nel tempo di Per_2 spettanza.”
-Dare atto che la signora dichiara che, in virtù dell'accordo Parte_2
intercorso e come sopra concordato, rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti di
quanto al versamento del contributo ordinario per il mantenimento Parte_1
del figlio ed a far data dal mese di agosto 2022. Per_2
-Spese compensate con rinuncia dei legali alla solidarietà e tenuto conto che
è ammessa al patrocinio a spese dello Stato”. Parte_2
A fondamento della pretesa, i ricorrenti hanno esposto che, con la sentenza di divorzio n. 679/2019, era stato posto a carico del sig. l'obbligo di Pt_1
corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_2
dei figli, al somma complessiva di euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno rappresentato che, rispetto all'epoca della sentenza di divorzio, la situazione familiare è mutata a fronte di una maggiore gestione da parte del padre del figlio , divenuto maggiorenne;
pertanto, con scrittura privata datata 12 Per_2
giugno 2024, i ricorrenti hanno pattuito una modifica delle condizioni di divorzio in virtù della quale, dal mese di agosto 2022, il padre versa la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio e ciascun genitore Per_1
contribuisce in parti uguali al mantenimento del figlio , sospendendo, dunque, Per_2
il contributo a carico del sig. per il mantenimento ordinario di . Pt_1 Per_2
La domanda congiuntamente proposta dalle parti è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di cui all'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, in forza del quale qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità del contributo economico da corrispondere all'ex coniuge ed ai figli ai sensi degli artt.
5 e 6 della stessa legge.
Nel caso che occupa le parti hanno dato congiuntamente atto che, rispetto all'epoca del divorzio, la situazione familiare è mutata a fronte di una maggiore gestione
2 paterna del figlio , il quale è divenuto nel frattempo maggiorenne, sicché può Per_2
trovare in questa sede accoglimento la domanda di modifica svolta delle parti, ritenendosi al contempo che la regolamentazione concordata dai genitori non sia contraria all'interesse del figlio.
Non può, invece, essere recepita la condizione relativa alle spese di lite considerato che è stata ammessa al patrocinio statale sicché non può disporre Parte_2
delle spese di lite. In ogni caso, tenuto conto della natura del procedimento, congiuntamente promosso, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di questo
Tribunale n. 679/2019 di data 12 agosto 2019, pubblicata il 24 agosto 2019, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti in ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte.
2) spese di lite compensate,
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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