Sentenza 30 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2003, n. 8777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8777 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2003 |
Testo completo
REPUB08777/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Circolazione stradale. SEZIONE TERZA CIVILE Veicolo rimasto sconosciuto. Fondo di garanzia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 25536/00 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 19238 Cron. Dott. Michele LO PIANO Consigliere 2362 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 28/01/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA TR, LA IO, RI LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LANCELLOTTI 18, presso lo studio dell'avvocato ROSA MARIA MARIANO, difesi dall'avvocato GIUSEPPE CALANDRA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
SAI SPA, nella sua qualità di Impresa designata ex art. 20 della legge 990/69, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della 2003 strada, in persona del suo legale rappresentante pro 175 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI, difesa dagli avvocati FABRIZIO FORESTIERI, ANTONINO FORESTIERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 945/99 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 24/09/99 e depositata il 03/11/99 (R.G. 810/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato MA Antonietta PERILLI (per delega Avv. Fabrizio FORESTIERI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giorno 20 gennaio 1998 , verso le ore 23,lungo il viale Fante, all'incrocio con la via Alcide De Gaspe- ri, si verificò un violento scontro tra una Ford Escort, condotta dal proprietario Angelo Riccardo Can- nella , con a bordo AU CC,e la Citroen Bx condotta dal proprietario OF MI. Decedevano il conducente EL ed il suo trasportato CC. Con citazione del 20 dicembre 1989 gli eredi del CC AU (EP CC, Concetta Parisi, 2 M FA CC, CA CC e MA GR CC ) convennero dinanzi al tribunale di Palermo l'impresa assicuratrice dell'auto condotta dal EL , società IC assicurazioni. L'impresa, contestando la dinamica , rilevò che il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti degli eredi del conducente Can- nella ( IE EL, FA EL ed EL Segre- tario ). Costoro si costituirono e chiesero di essere tenuti indenni dalla propria assicuratrice IC. OF MI, conducente dell'auto antagoni- sta, spiegava intervento solidale per ottenere la con- danna degli eredi del EL e della impresa assicu- ratrice. I EL chiamavano inoltre in lite la assi- curatrice SAI, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia, sostenendo che l'incidente era stato determi- nato dalla interferenza di una terza auto, rimasta SCO- nosciuta, che aveva abbagliato il EL costringendo- lo ad una manovra di emergenza tragicamente conclusa. Istruita la lite il Tribunale con sentenza del 2 febbraio 1996 e per quanto qui ormai interes- sa, dichiarava cessata la materia del contendere in re- proposte dagli eredi del CClazione alle domande e del MI nei confronti dell'assicuratrice spa IC, mentre rigettava le domande proposte dagli ere- di EL nei confronti della SAI non ritenen- 3 M do, dall'esame della prova orale, accertata la presenza dell'auto mon identificata sui luoghi dell'incidente né l'apporto causale di tale auto nella produzione del sinistro mortale. La decisione era impugnata dagli eredi EL, in proprio e nella qualità, sul punto relativo alla estro- missione della impresa designata. Si costituiva la SAI contestando il fondamento del gravame;
le altre parti restavano contumaci. Con sentenza del 3 novembre 1999 la Corte di appel- lo di Palermo così decideva: conferma la sentenza e con- danna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.Contro la decisione hanno proposto ricorso Can- nella IE e FA e Segretario EL, deducendo unico motivo di gravame: resiste la SAI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nello UNICO MOTIVO DI RICORSO si deduce l'error in iudicando in relazione alla valutazione delle prove (artt. 2043, 2697, 2727 cc in relaz, artt. 115 e 116 c.p.c.). La tesi è che dalle prove orali era possibile ri- scontrare sia l'esistenza dell'auto rimasta sconosciu- provocatata, sia la dinamica del sinistro dall'abbagliamento del EL conducente la propria auto da parte di tale auto. л 4 Questa versione dei fatti si desumeva dalla depo- sizione di IC AG, terzo trasportato, resa nel corso del giudizio civile, dalla deposizione del la te- ste VI, che aveva assistito all'incidente mentre era affacciata sul terrazzo dell'Ospedale, e dalla de- posizione del teste TARANTINO, che seguiva a distanza l'auto del EL. Da queste tre deposizioni era dun- que possibile accertare la veridicità della rappresen- tazione della dinamica dell'incidente. IN SENSO CONTRARIO SI OSSERVA che per i primi due l'attendibilità è stata revocata in dubbio con testi motivazione in fatto, congruamente motivata. Il primo teste, nell'immediatezza dell'incidente dichiarava di non ricordare, mentre quattro anni dopo era in grado di fornire una dettagliata ricostruzione;
la seconda teste , amica dei EL, osserva l'incidente in circostanze e da posizioni ritenute inattendibili, data l'ora ed i limiti di orario per le visite dei familiari. Il terzo teste AN, che seguiva con la propria auto quella del EL descrive l'incidente senza al- cun cenno della autovettura abbagliante ( ff 12 della motivazione).Correttamente dunque la Corte di appello ha escluso il fondamento della domanda nei confronti del Fondo di Garanzia, non essendo stata fornita la pro- va che l'incidente fosse stato determinato a causa 5 今 con il concorso causale della auto rimasta sconosciuta. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ri- correnti in solido alla rifusione delle spese ed onora- ri del giudizio di cassazione, in favore della SAI, nel- la misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in soli- do a spese ed onorari del giudizio di cassazione in fa- vore della resistente SAI S. P.A., che liquida in euro 100,00 per spese ed in euro 1200,00 per onorari. Roma 29 gennaio 2003. Il Presidente Gaetano Nicastro вибаси Шиде Il relatore G. B. Petti поляни залог век DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 U MHG 2003 IL CANCELLIERE C Oggi Innocenze Ramisis