Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
DECRETO
ex art. 35 bis, comma 4, primo periodo, d.lgs. n. 25/2008
Il giudice,
letto il ricorso presentato da Parte 1 avverso il emesso dalla COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL provvedimento
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRIESTE;
rilevato che la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRIESTE ha rigettato la domanda per manifesta infondatezza della stessa;
rilevato che il ricorrente ha proposto domanda di sospensione del provvedimento sopra indicato;
dato atto che, con decreto del Collegio del 21.03.2025, il ricorrente è stato rimesso in termini per la proposizione del ricorso;
richiamata la pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 11399/2024 a mente della quale: "in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione.
In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale"
ritenuto che il principio di diritto appena richiamato abbia una portata più generale e debba ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui il provvedimento di manifesta
Cass. n. 30515/2023)";
Ritenuto che i termini della procedura accelerata, previsti dall'art. 28 bis comma 2, del d.lvo 25/2008 siano stati nel caso di specie violati in quanto:
- la domanda di protezione internazionale del sig. Parte 1
[...] è stata formalizzata in data 16.10.2023;
-il ricorrente è stato sentito dalla COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
TRIESTE il 27.10.2023;
la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
-
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRIESTE ha emesso la decisione finale di manifesta infondatezza in data 2.11.2023;
ritenuto che, in applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, il gravato provvedimento della Commissione Territoriale debba considerarsi sospeso ex lege;
P.Q.M.
Dichiara che il gravato provvedimento della COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRIESTE,
è automaticamente sospeso.
Dispone l'archiviazione del sub- procedimento in epigrafe.
Così deciso in Trieste, il 21/03/2025
Il Giudice
dott. Filomena Piccirillo