Articolo 53 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 52Articolo 54
Versione
1 gennaio 2006
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Versione
30 giugno 2015
Art. 53. Attivita' esercitabili 1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, puo' esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non puo' esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. ((Le particolari mutue assicuratrici)) limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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