Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 53. Attivita' esercitabili 1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, puo' esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non puo' esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. ((Le particolari mutue assicuratrici)) limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non puo' esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. ((Le particolari mutue assicuratrici)) limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.
Commentari • 9
- 1. Parere sulla Normativa n. 88 del 08/02/2017 - rif. AG 2/2017/ACAutorità nazionale anticorruzione · 8 febbraio 2017 · 1.293509
Autorità Nazionale Anticorruzione Il Presidente Delibera n. 88 del 8 febbraio 2017 Oggetto: Ministero dello Sviluppo Economico - ambito oggettivo di applicazione art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001 – richiesta di parere. AG 2/2017/AC Art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001 Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, nel novero dei poteri autoritativi e negoziali citati nella disposizione, possono ricomprendersi i provvedimenti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere. Il Consiglio Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 55
- 1. Trib. Vasto, sentenza 29/04/2026, n. 141Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VASTO Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 29.04.2026 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 341/2025 TRA Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F.: ), [...] C.F._2 Parte_3 (C.F.: ), (C.F.: C.F._3 Parte_4), (C.F.: C.F._4 Parte_5 C.F._5, (C.F.: ), LA Parte_6 C.F._6 Parte_7 (C.F.: ), C.F._7 Parte_8(C.F.: ), (C.F.: C.F._8 Parte_9 C.F._9), (C.F.: ), Parte_10 C.F._10 Parte_11 (C.F.: ), (C.F.: C.F._11 , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. L. Damiano (C.F.: C.F._12 …Leggi di più...
- compensi certificazione infortuni·
- art. 92 c.p.c.·
- diritto del lavoro·
- art. 116 c.p.c.·
- prescrizione art. 2935 c.c.·
- interessi legali e rivalutazione monetaria·
- spese di lite·
- contrattazione integrativa aziendale·
- art. 1 L. 145/2018·
- cessata materia del contendere