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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Giudice unico dott. Claudio Di Giacinto, in seguito all'udienza del 29.5.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dal ricorrente e le richieste ivi formulate;
visto l'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. di ruolo di cui in epigrafe, avente ad oggetto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in materia di prestazione d'opera intellettuale tra
(c.f. ) difeso personalmente Parte_1 C.F._1
-RICORRENTE-
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
-RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/04/2024, ha adito codesto Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la condanna di al pagamento dei compensi dallo stesso maturati Controparte_1 per l'opera professionale prestata in suo favore, in qualità di difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., nel procedimento penale n. R.G.N.R. 7368/2015 e n. R.G. 2788/2018, svoltosi innanzi al Tribunale di Trani, e conclusosi con sentenza n. 299/2023 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ha dedotto, in sintesi, il ricorrente, a fondamento della propria domanda, di essere stato nominato difensore d'ufficio del resistente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., per la fase dell'istruttoria e decisoria del suddetto procedimento e che la sostituzione era avvenuta alle udienze del 27.06.2022, 12.09.2022 e 13.02.2023, nell'ultima delle quali il Giudice aveva pronunciato sentenza con motivazione contestuale;
che il resistente non avrebbe corrisposto il pagamento del compenso dovuto ai sensi dell'art. 31 delle Disp. att. c.p.p. e del Regolamento del locale C.O.A. e che, pertanto, il ricorrente era creditore della somma di euro 1.276,00, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria.
Ha concluso, dunque, sei seguenti termini: “ “
1-Accertare e dichiarare che l'Avv.
ha espletato attività professionale in favore del sig. nel Parte_1 Controparte_1
giudizio celebrato innanzi al Tribunale di TRANI (R.G.N.R. 7368/2015 R.G.T. 2788/2018) 2-
Accertare e dichiarare, inoltre, che a fronte dell'attività difensiva espletata l'Avv. Parte_1
ha maturato ai sensi dei minimi tabellari del D.M. 44/2014 competenze professionali
[...] pari ad € 1.276,00 ( ) oltre spese, cassa e accessori di Email_1 legge e per l'effetto;
3- Condannare il sig. al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
della complessiva somma di € € 1.276,00 Parte_1
( ) oltre spese, cassa e accessori di legge oltre interessi e Email_1
rivalutazione monetaria, a far data dalla richiesta avvenuta con raccomandata del 21/06/2023 per le causali di cui in narrativa, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del processo;
4- Condannare il sig. al pagamento delle spese di lite per il presente Controparte_1 giudizio”.
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione all'udienza del 29.5.2025, la cui trattazione
è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. da parte del ricorrente, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
------------
La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.
1. Giova anzitutto rilevare, in termini di rito, che il presente procedimento è stato trattato e viene definito secondo le norme processuali “codicistiche” di cui agli artt. 281 decies e ss., non trovando applicazione il rito “speciale” di cui all'art. 14 D.lgs. 150/2011, limitato ai compensi dei difensori per i procedimenti civili (cfr., in merito, Cass. SSUU. 4485/2018).
2. Passando, dunque, al merito, occorre osservare che nel caso in esame risulta comprovata l'avvenuta nomina del ricorrente quale difensore d'ufficio del resistente ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. nonché l'espletamento dell'attività professionale per lo meno nella fase decisoria del già richiamato procedimento penale (cfr. sentenza penale in atti), onde, in mancanza di eccezioni del resistente contumace, resta esclusivamente da procedere alla quantificazione del compenso spettante al professionista per la prestazione espletata.
Al riguardo, va tuttavia osservato che dalla documentazione in atti non emerge l'estensione dell'attività svolta dal ricorrente anche alla fase “istruttoria” del giudizio, avendo lo stesso prodotto soltanto la sentenza emessa dal Tribunale all'udienza del 13.02.2023 (nella quale viene espressamente indicato come sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.c.), oltre che la comunicazione p.e.c. inviata al difensore di fiducia del resistente, in cui egli stesso dichiara di essere stato nominato alla medesima udienza e di aver discusso la causa (cfr. doc. all. fasc. ricorrente); non risultando depositati verbali delle udienze precedenti in cui verosimilmente sarebbe stata svolta attività istruttoria.
Sicché, la liquidazione del compenso deve essere contenuta nei limiti dell'attività dimostrata, e deve avvenire in applicazione della disciplina di cui al D.M. 147/2012, avendo riguardo a parametri prossimi a quelli medi per la sola fase decisionale, così rideterminando la somma spettante in euro 1.250,00, oltre r.f.s.g. ed accessori ove dovuti come per legge.
Sulle somme sopra liquidate, costituenti debito pecuniario c.d. di valuta, non è prevista alcuna rivalutazione (v. l'art. 1277 cod. civ.), mentre gli interessi di mora – al saggio legale – possono esser riconosciuti, ma con decorrenza non dalla diffida stragiudiziale del 21.06.2023, che non risulta ricevuta dal resistente, ma dalla notifica della domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione alla tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro
1.101,00 a 5.200,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del
50% per tutte le fasi, tenendo conto della bassa complessità dell'affare, dell'assenza della fase di assunzione delle prove e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con il ricorso del 06/04/2024, così provvede: Parte_1
1- Accoglie la domanda per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere, in favore del ricorrente , a titolo di Controparte_1 Parte_1 compenso per l'attività difensiva giudiziale, la somma di euro 1.250,00, oltre r.f.s.g. ed accessori
(ove dovuti come per legge), nonché interessi di mora al saggio legale dalla notifica della domanda al soddisfo;
2- condanna il resistente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali relative al presente ricorso, liquidate in € 1.278,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani, il 10/06/2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Giudice unico dott. Claudio Di Giacinto, in seguito all'udienza del 29.5.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dal ricorrente e le richieste ivi formulate;
visto l'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. di ruolo di cui in epigrafe, avente ad oggetto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. in materia di prestazione d'opera intellettuale tra
(c.f. ) difeso personalmente Parte_1 C.F._1
-RICORRENTE-
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
-RESISTENTE-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/04/2024, ha adito codesto Tribunale al Parte_1
fine di ottenere la condanna di al pagamento dei compensi dallo stesso maturati Controparte_1 per l'opera professionale prestata in suo favore, in qualità di difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., nel procedimento penale n. R.G.N.R. 7368/2015 e n. R.G. 2788/2018, svoltosi innanzi al Tribunale di Trani, e conclusosi con sentenza n. 299/2023 di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ha dedotto, in sintesi, il ricorrente, a fondamento della propria domanda, di essere stato nominato difensore d'ufficio del resistente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., per la fase dell'istruttoria e decisoria del suddetto procedimento e che la sostituzione era avvenuta alle udienze del 27.06.2022, 12.09.2022 e 13.02.2023, nell'ultima delle quali il Giudice aveva pronunciato sentenza con motivazione contestuale;
che il resistente non avrebbe corrisposto il pagamento del compenso dovuto ai sensi dell'art. 31 delle Disp. att. c.p.p. e del Regolamento del locale C.O.A. e che, pertanto, il ricorrente era creditore della somma di euro 1.276,00, oltre accessori, interessi e rivalutazione monetaria.
Ha concluso, dunque, sei seguenti termini: “ “
1-Accertare e dichiarare che l'Avv.
ha espletato attività professionale in favore del sig. nel Parte_1 Controparte_1
giudizio celebrato innanzi al Tribunale di TRANI (R.G.N.R. 7368/2015 R.G.T. 2788/2018) 2-
Accertare e dichiarare, inoltre, che a fronte dell'attività difensiva espletata l'Avv. Parte_1
ha maturato ai sensi dei minimi tabellari del D.M. 44/2014 competenze professionali
[...] pari ad € 1.276,00 ( ) oltre spese, cassa e accessori di Email_1 legge e per l'effetto;
3- Condannare il sig. al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
della complessiva somma di € € 1.276,00 Parte_1
( ) oltre spese, cassa e accessori di legge oltre interessi e Email_1
rivalutazione monetaria, a far data dalla richiesta avvenuta con raccomandata del 21/06/2023 per le causali di cui in narrativa, ovvero alla diversa somma che verrà determinata nel corso del processo;
4- Condannare il sig. al pagamento delle spese di lite per il presente Controparte_1 giudizio”.
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione all'udienza del 29.5.2025, la cui trattazione
è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. da parte del ricorrente, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
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La domanda è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.
1. Giova anzitutto rilevare, in termini di rito, che il presente procedimento è stato trattato e viene definito secondo le norme processuali “codicistiche” di cui agli artt. 281 decies e ss., non trovando applicazione il rito “speciale” di cui all'art. 14 D.lgs. 150/2011, limitato ai compensi dei difensori per i procedimenti civili (cfr., in merito, Cass. SSUU. 4485/2018).
2. Passando, dunque, al merito, occorre osservare che nel caso in esame risulta comprovata l'avvenuta nomina del ricorrente quale difensore d'ufficio del resistente ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. nonché l'espletamento dell'attività professionale per lo meno nella fase decisoria del già richiamato procedimento penale (cfr. sentenza penale in atti), onde, in mancanza di eccezioni del resistente contumace, resta esclusivamente da procedere alla quantificazione del compenso spettante al professionista per la prestazione espletata.
Al riguardo, va tuttavia osservato che dalla documentazione in atti non emerge l'estensione dell'attività svolta dal ricorrente anche alla fase “istruttoria” del giudizio, avendo lo stesso prodotto soltanto la sentenza emessa dal Tribunale all'udienza del 13.02.2023 (nella quale viene espressamente indicato come sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.c.), oltre che la comunicazione p.e.c. inviata al difensore di fiducia del resistente, in cui egli stesso dichiara di essere stato nominato alla medesima udienza e di aver discusso la causa (cfr. doc. all. fasc. ricorrente); non risultando depositati verbali delle udienze precedenti in cui verosimilmente sarebbe stata svolta attività istruttoria.
Sicché, la liquidazione del compenso deve essere contenuta nei limiti dell'attività dimostrata, e deve avvenire in applicazione della disciplina di cui al D.M. 147/2012, avendo riguardo a parametri prossimi a quelli medi per la sola fase decisionale, così rideterminando la somma spettante in euro 1.250,00, oltre r.f.s.g. ed accessori ove dovuti come per legge.
Sulle somme sopra liquidate, costituenti debito pecuniario c.d. di valuta, non è prevista alcuna rivalutazione (v. l'art. 1277 cod. civ.), mentre gli interessi di mora – al saggio legale – possono esser riconosciuti, ma con decorrenza non dalla diffida stragiudiziale del 21.06.2023, che non risulta ricevuta dal resistente, ma dalla notifica della domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione alla tabella relativa ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro
1.101,00 a 5.200,00), con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del
50% per tutte le fasi, tenendo conto della bassa complessità dell'affare, dell'assenza della fase di assunzione delle prove e della contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con il ricorso del 06/04/2024, così provvede: Parte_1
1- Accoglie la domanda per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere, in favore del ricorrente , a titolo di Controparte_1 Parte_1 compenso per l'attività difensiva giudiziale, la somma di euro 1.250,00, oltre r.f.s.g. ed accessori
(ove dovuti come per legge), nonché interessi di mora al saggio legale dalla notifica della domanda al soddisfo;
2- condanna il resistente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali relative al presente ricorso, liquidate in € 1.278,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. al 15% e accessori ove dovuti come per legge.
Così deciso in Trani, il 10/06/2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto