Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 11/06/2025, n. 4399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4399 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04399/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02699/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2699 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ianniello, Filomena Communara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Caserta, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, recante divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il decreto n. -OMISSIS-, con cui la Prefettura di Caserta gli ha fatto divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
Resiste il Ministero dell’interno.
Il gravame è infondato, essendo principio pacifico che il divieto di detenzione di armi è pienamente legittimo, anche in presenza di circostanziati dubbi ed in carenza di un accertamento penale o di una prova rigorosa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 03/05/2021, n. 2910).
In particolare, è sintomatica di una prognosi di inaffidabilità la situazione conflittuale col coniuge, dimostrata dal fatto che il ricorrente, dopo un diverbio, si sia allontanato di casa, senza dare notizie di sé, tanto da far partire le ricerche delle forze di polizia.
Costituiscono, infatti, idonee ragioni per il divieto di detenzione di armi e munizioni le situazioni di conflittualità esistenti in ambito familiare o di vicinato, in quanto il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14/04/2025, n. 3213).
Pertanto, anche in ragione del rilevante numero di armi detenute (ben 24, tra corte e lunghe), l’apprezzamento effettuatosi colloca all’interno dell’ampia discrezionalità di cui gode l’autorità di pubblica sicurezza in materia di licenze e che consiste nel valutare la complessiva personalità del richiedente, verificando se lo stesso possegga la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata, in relazione ai riflessi che tale attività viene ad avere ai fini di un’efficace protezione dei due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica (cfr., Cons. Stato, Sez. III, 27/07/2012, n. 4278).
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.