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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2869/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2869/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
CLAUDIO VINCENZO GIUSEPPE MARTINELLI
attore nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. STEFANO Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO ROVETTA
convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 14/6/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 18/6/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il dott. , deducendo di essere odontoiatra e specialista Parte_1
in chirurgia orale, ha chiesto la condanna di al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma complessiva di € 70.671,30, oltre interessi ex D.Lgs. n.
231/2002, per prestazioni, cure, terapie e servizi resi a favore dei clienti della predetta società, in virtù del rapporto di collaborazione con la stessa intercorso.
La convenuta si è costituita contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto, formulando altresì una domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento in proprio favore della somma complessiva di
€ 64.211,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo (i) in parte di ripetizione di pagamenti indebiti, (ii) in parte di danni asseritamente patiti in termini di mancato guadagno a cagione di sconti praticati e mancati saldi incassati per medical malpractice e mancata ultimazione di alcune opere in favore dei pazienti in cura con all'attore, oltre che per danni all'immagine, (iii) in parte di omesso versamento di finanziamenti soci regolarmente deliberati, (iv) in parte per mancato rimborso di somme incassate dall'attore tramite convenzioni con assicurazioni ma di spettanza della convenuta e (v) in parte per mancato rimborso delle somme relative alla differenza di costo tra impianti prelevati dall'attore senza autorizzazione dalla struttura convenuta e dal medesimo sostituiti con impianti di costo inferiore.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di testimoni, essendo rimasto inevaso da parte della convenuta l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudicante.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 20/6/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in pagina 2 di 12 decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Le domande attoree risultano fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1.1 Premesso che non è in contestazione il rapporto intercorso tra le odierne parti in causa, l'attore ha in primo luogo allegato di avere svolto prestazioni, terapie e cure per clienti dello studio poliambulatoriale della convenuta rimaste non retribuite dal 2018 al 2021, così come descritto al punto 2, pagg. da 1 a 62 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
A. La contestazione della convenuta circa l'espletamento delle prestazioni analiticamente dettagliate dall'attore risulta del tutto generica e dunque, come tale, tamquam non esset (non essendo stati i fatti avversi specificamente negati, né contrastati con l'indicazione di fatti diversi o logicamente incompatibili, essendosi la convenuta limitata ad indicare a più riprese che le risultanze dei documenti versati in atti dall'attore non collimerebbero con quelle della documentazione dalla stessa posseduta, in assenza tuttavia di ulteriori specificazioni al riguardo), con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., l'esecuzione di tali prestazioni professionali deve ritenersi provata.
Del resto, la convenuta non ha smentito il protrarsi dell'esecuzione di opere dentarie da parte dell'attore sui pazienti già in cura anche dopo l'interruzione dei rapporti tra le parti, indicata come risalente al luglio 2020 (v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Le relative fatture e note proforma emesse dall'attore (v. docc. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 e
60 att.) ulteriormente corroborano il quadro probatorio in atti.
pagina 3 di 12 Inoltre, l'attore ha dedotto che tali documenti contabili sono stati dallo stesso predisposti sulla base dei conteggi di cui ai “riepiloghi liquidazione” predisposti dalla convenuta e a lui comunicati (v. pag. 62 atto di citazione e docc. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e
58 att.).
Con riferimento alla predetta documentazione, la convenuta si è limitata a effettuare un generico disconoscimento privo di effetti (in quanto non indica a cosa e in che misura detti documenti non sarebbero conformi), oltre a lamentare la mancanza di prova della consegna di tali documenti (senza tuttavia contestare espressamente in fatto l'avvenuta consegna).
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i rilievi circa il valore probatorio dei documenti non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
In ogni caso, con ordinanza del 13/6/2023 è stato disposto a carico della convenuta l'ordine ex art. 210 c.p.c. di esibire, mediante deposito nel fascicolo telematico, i propri “riepiloghi di liquidazione” per le prestazioni rese dall'attore a favore dei pazienti specificamente indicati alle pagg. 71-72 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. attorea, ordine a cui, tuttavia, la convenuta non ha ottemperato.
Stante l'incoercibilità di tale ordine (v. Cass. n. 18833/2003), con modifica delle proprie precedenti determinazioni istruttorie ai sensi dell'art. 177 c.p.c., il
Tribunale ha ammesso l'audizione dei due testi indicati da parte attrice sui propri capitoli di prova testimoniale nn. 1 e 184.
I due testimoni escussi (della cui attendibilità non vi sono elementi per dubitare), seppur non siano stati in grado di indicare se i “riepiloghi liquidazione” agli stessi rammostrati fossero stati stampati dalla convenuta e consegnati all'attore, hanno comunque inequivocabilmente confermato la provenienza di detti report dal pagina 4 di 12 sistema gestionale all'epoca in uso alla società convenuta: in particolare, per quel che qui rileva, il testimone ha dichiarato: “Precisamente ero socio di Testimone_1
dalla fondazione della società, che mi pare sia avvenuta nel 2017, fino a gennaio CP_1
2021. Posso dire che le stampe che mi vengono rammostrate provengono dal programma gestionale GSO che conosco e che utilizzava all'epoca in cui io ero socio” e il CP_1
testimone ha dichiarato: “So che aveva un programma Testimone_2 CP_1
gestionale che si chiamava GSO. I report che mi vengono rammostrati possono essere quelli stampati dal programma gestionale GSO di come formato. (…) Posso però CP_1
confermare che, siccome anche io collaboravo come odontotecnico di riconosco nei CP_1
report i nomi di alcuni pazienti di (cfr. verbale di udienza del 24/1/2024). CP_1
Sul punto, giova altresì evidenziare che nessun rilievo probatorio può assumere il documento prodotto telematicamente il 15/9/2023 dalla convenuta, trattandosi di mera dichiarazione di parte smentita dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata, come innanzi descritte.
B. Quanto poi all'ammontare dei compensi richiesti, l'attore ha precipuamente indicato (v. pag. 75 atto di citazione) e dimostrato essere conformi ai succiati
“riepiloghi liquidazione”, oltre che al listino della società convenuta trasmesso ai soci in data 19/5/2017 (come risulta dai docc. prodotti dall'attore sub n. 75), sicché è risultato superfluo disporre una c.t.u. sulla congruità di tali compensi.
Invero, la convenuta non ha dato prova dei propri assunti circa un intervenuto accordo tra le parti, con il quale l'attore avrebbe accettato la somma di € 1.250,00
a tacitazione di ogni sua pretesa nei confronti della convenuta (v. pagg. 2 e 3 comparsa di costituzione).
In particolare, il documento 3 prodotto dalla convenuta non costituisce prova di tale asserito accordo, né trattasi di circostanza sulla quale risulta ammissibile la prova orale offerta dalla convenuta (si veda, in particolare, il capitolo di prova testimoniale n. 11 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte pagina 5 di 12 convenuta), richiedendo la transazione una prova scritta ai sensi dell'art. 1967 c.c.
(come validamente eccepito a pag. 4 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3
c.p.c. da parte attrice: v. Cass. S.U. n. 16723/2020).
Secondo la tesi della convenuta, peraltro, tale accordo sarebbe intervenuto nel corso di un'assemblea dei soci (del 29 dicembre 2020) del cui verbale, tuttavia, non vi è traccia in atti, tale non potendosi considerare il riepilogo di cui all'e-mail sub doc. 3 della convenuta.
1.2 L'attore ha chiesto altresì il riconoscimento di compensi a proprio favore per l'esecuzione di servizi e forniture a favore della convenuta (quali utilizzo della telecamera e impiego di un'assistente, oltre alla fornitura di materiale di vario tipo), elencati al punto 4, pagg. da 62 a 65 dell'atto di citazione.
Anche in relazione a tali prestazioni e ai relativi importi valgono le considerazioni già espresse al § 1.1 che precede in ordine alla genericità delle contestazioni della convenuta.
Inoltre, quanto alle fatture e alle note proforma emesse dall'attore e versate in atti
(v. docc. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 att.) si osserva che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, financo un preventivo dettagliato e non specificamente contestato può costituire valido elemento di prova (v. in tal senso Cass. n. 27624/2020), nel caso di specie anche con riferimento al rimborso dei bolli sulle fatture emesse.
1.3 Ancora, l'attore ha chiesto la remunerazione di ulteriori prestazioni, terapie e cure prestate, analiticamente indicate con specifico riferimento a pazienti della convenuta nominativamente indicati (v. punto 5, pagg. da 65 a 69 dell'atto di citazione), che ha lamentato non essere state contabilizzate, evidenziando la corrispondenza dei corrispettivi richiesti rispetto alle somme liquidate dalla convenuta al professionista in relazione a prestazioni analoghe (v. pag. 76 atto di citazione).
pagina 6 di 12 Anche sul punto, dunque, la genericità delle contestazioni della convenuta, unitamente alle doglianze espresse da detta parte con riferimento alla ritenuta carenza di prova offerta dall'attore, rivelano un'equivoca interpretazione del disposto dell'art. 115 c.p.c., in quanto la disciplina dell'onere probatorio nel processo civile, ormai dal 4/7/2009, è proprio il contrario di quanto sostenuto dalla convenuta: infatti, a norma dell'art. 115 c.p.c., la parte ha l'onere di operare una contestazione specifica dei fatti dedotti da controparte e solo in tale caso sorge l'onere di provarli;
in difetto di contestazione specifica, i fatti allegati sono pacifici e quindi non vi è onere probatorio.
1.4 L'attore ha poi chiesto la remunerazione di altre prestazioni, terapie e cure prestate, sempre specificando i nomi dei pazienti della convenuta a favore dei quali le prestazioni sono state eseguite e le relative date di erogazione (v. punto 7, pagg. da 69 a 72 dell'atto di citazione), indicando che le attività in oggetto sarebbero state erroneamente conteggiate a favore di altro professionista e producendo all'uopo il “riepilogo liquidazioni” relativo alla dott.ssa Persona_1
(v. doc. 74 att.).
Ancora una volta devono essere richiamate tutte le considerazioni già espresse (ai
§ 1.1 e 1.3 che precedono, da intendersi qui integralmente ritrascritte) sia in ordine alla genericità delle contestazioni svolte da parte convenuta e ai conseguenti effetti sul piano probatorio, sia in ordine alla rilevanza dei riepiloghi liquidazione in quanto riconducibili alla società convenuta, come risulta accertato dall'istruttoria orale espletata.
1.5 Da ultimo, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento a proprio favore di una somma atta a ristorare il tempo impiegato dalla propria segretaria per l'espletamento di attività di caricamento, compilazione, istruzione e invio di pratiche assicurative di pertinenza della convenuta (v. punto 9, pag. 72 atto di citazione).
pagina 7 di 12 La richiesta di tale attività da parte della convenuta è stata documentalmente provata dall'attore a livello esemplificativo (v. docc. 76, 77 e 78 att.) e l'espletamento della stessa non contestato (di talché si è ritenuto superfluo ammettere i capitoli di prova testimoniale formulati sul punto dall'attore, in parte anche vertenti su circostanze non rilevanti ai fini della decisione: v. nn. 178 e 180 di cui alla seconda memoria attorea).
L'attore ha quantificato l'impiego di 40 ore lavorative e stimato un prezzo orario di € 20,00 (v. pag. 77 atto di citazione).
Anche sul punto devesi rilevare che, se è vero che l'onere di contestazione opera con riferimento ai fatti materiali e non anche all'applicazione di regole giuridiche o alle prove offerte implicanti un'attività valutativa, è altrettanto vero che la
Suprema Corte con il proprio arresto a Sezioni Unite n. 761/2002 ha puntualizzato che “la contestazione sull'an non è, di per sé, tale da assorbire e rendere superflua qualsiasi contestazione sul quantum, potendo le operazioni di quantificazione del credito in contestazione essere affidate all'allegazione di fatti non incompatibili con quelli investiti negativamente dalle difese svolte in punto di sussistenza del credito stesso”, restando in tal caso la parte onerata di effettuare anche una contestazione specifica sul quantum.
Pertanto, la necessità per la parte che ne sia onerata di effettuare una contestazione specifica anche del quantum allegato dalla sua controparte deve valere, a fortiori, nel caso – come quello di specie – in cui non sia emersa una specifica contestazione in punto di an.
1.6 In definitiva, l'attore ha diritto alla corresponsione a proprio favore della somma richiesta di € 70.671,30, pari al totale di € 72.295,30 (ossia € 54.025,04 +
€ 2.125,31 + € 12.134,46 + € 3.210,49 + € 800,00) e già detratto l'importo di €
1.624,00, compensato dall'attore in quanto espressamente riconosciuto come dovuto alla convenuta per rimborsi assicurativi (v. pag. 77 atto di citazione).
pagina 8 di 12 Sulla somma complessiva anzidetta spettano altresì all'attore gli interessi, espressamente invocati, (i) al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. dal
21/2/2022 (data della prima messa in mora di cui l'attore ha documentato la ricezione da parte della convenuta: v. doc. 81 att.), ai sensi degli artt. 1219, I comma e 1224 e c.c., fino alla data della domanda, e (ii) al saggio di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale (ossia dalla notifica dell'atto di citazione) fino al saldo effettivo.
2. In disparte quanto indicato al § 1.6 che precede, la domanda riconvenzionale della convenuta è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
2.1 La convenuta ha dedotto di avere patito mancati guadagni e ripercussioni sulla propria immagine a cagione di medical malpratice e mancata ultimazione di alcuni lavori sui pazienti da parte dell'attore: tuttavia, le asserzioni relative a tali danni si appalesano estremamente generiche (v. pag. 8 comparsa di costituzione).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la carenza di allegazione specifica non potrebbe essere sanata neanche dal successivo assolvimento del relativo onere probatorio (v., ex multis, Cass. n. 24607/2017: “L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, infatti, richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c., va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum. Questi princìpi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Sez.
3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012); sia che quando i fatti pregiudizievoli posti a
pagina 9 di 12 fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, "la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013)”.
2.2 Con particolare riferimento alle domande riconvenzionali aventi a oggetto la restituzione di pagamenti indebiti e di corresponsione della differenza di valore di impianti illecitamente prelevati dall'attore e sostituiti con altri di minor valore, si rimanda all'ordinanza istruttoria del 13/6/2023, contenente l'analitica esplicitazione dei motivi di rigetto delle istanze di prova orale formulate dalla convenuta.
2.3 La convenuta nemmeno ha provato la debenza di € 33.750,00 a proprio favore da parte dell'attore a titolo di finanziamento soci, non avendo offerto di provare un impegno di pagamento validamente assunto dallo stesso ai sensi dell'art. 1988 c.c. (neppure potendo assumere tale valore probatorio le circostanze come formulate ai capitoli nn. 9 e 10 della seconda memoria della convenuta).
Posto che l'assunzione di un siffatto vincolo è stata espressamente negata dall'attore, dall'unico documento prodotto precipuamente rilevante sul punto (v. doc. 7 conv.) si evince soltanto che nel verbale dell'assemblea dei soci del 3 gennaio 2020 risulta annotato che e faranno il versamento del Parte_1 CP_2
totale di Euro 10.000,00”, senza ulteriori specificazioni e senza che tale documento nemmeno risulti sottoscritto dall'attore nella sua qualità di Presidente di detta assemblea. Quand'anche ritenuta l'univocità della determinazione assunta con tale delibera, trattasi a ben vedere di espressione di una volontà imputabile alla società, richiedente dunque una manifestazione di volontà negoziale ulteriore da parte di ciascun socio uti singulus quanto all'assunzione dell'impegno di finanziamento (in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di pagina 10 di 12 legittimità alla contigua materia dell'approvazione dell'aumento del capitale sociale, analogicamente applicabili al caso che occupa: v., ex plurimis, Cass. n.
19813/2009).
Né si può attribuire all'e-mail sub doc. 4 di parte convenuta l'effetto di un qualche riconoscimento di debito, in quanto contenente una mera proposta a saldo e stralcio proveniente dall'indirizzo e-mail dell'attore (v. Cass. n. 38941/2021).
2.4 In definitiva, la convenuta non ha dimostrato la sussistenza di danni risarcibili, riconducibili al paradigma di cui all'art. 1223 c.c., eziologicamente riconducibili a un preteso inadempimento dell'attore e/o a pagamenti indebiti dallo stesso ricevuti (salvo quanto indicato circa la somma espressamente riconosciuta e già posta in compensazione, ut supra indicato al § 1.6).
3. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, sulla base della nota spese depositata da parte attrice, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 applicabili in relazione al valore della domanda attorea che risulta accolta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di €
70.671,30, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 13.430,00 per compensi e in € 786,00 per spese anticipate,
pagina 11 di 12 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del
D.M. n. 55/2014 e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2869/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
CLAUDIO VINCENZO GIUSEPPE MARTINELLI
attore nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. STEFANO Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO ROVETTA
convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 14/6/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 18/6/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il dott. , deducendo di essere odontoiatra e specialista Parte_1
in chirurgia orale, ha chiesto la condanna di al pagamento in suo Controparte_1
favore della somma complessiva di € 70.671,30, oltre interessi ex D.Lgs. n.
231/2002, per prestazioni, cure, terapie e servizi resi a favore dei clienti della predetta società, in virtù del rapporto di collaborazione con la stessa intercorso.
La convenuta si è costituita contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto, formulando altresì una domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento in proprio favore della somma complessiva di
€ 64.211,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo (i) in parte di ripetizione di pagamenti indebiti, (ii) in parte di danni asseritamente patiti in termini di mancato guadagno a cagione di sconti praticati e mancati saldi incassati per medical malpractice e mancata ultimazione di alcune opere in favore dei pazienti in cura con all'attore, oltre che per danni all'immagine, (iii) in parte di omesso versamento di finanziamenti soci regolarmente deliberati, (iv) in parte per mancato rimborso di somme incassate dall'attore tramite convenzioni con assicurazioni ma di spettanza della convenuta e (v) in parte per mancato rimborso delle somme relative alla differenza di costo tra impianti prelevati dall'attore senza autorizzazione dalla struttura convenuta e dal medesimo sostituiti con impianti di costo inferiore.
La causa è stata istruita mediante l'audizione di testimoni, essendo rimasto inevaso da parte della convenuta l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal giudicante.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 20/6/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in pagina 2 di 12 decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. Le domande attoree risultano fondate e meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1.1 Premesso che non è in contestazione il rapporto intercorso tra le odierne parti in causa, l'attore ha in primo luogo allegato di avere svolto prestazioni, terapie e cure per clienti dello studio poliambulatoriale della convenuta rimaste non retribuite dal 2018 al 2021, così come descritto al punto 2, pagg. da 1 a 62 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.
A. La contestazione della convenuta circa l'espletamento delle prestazioni analiticamente dettagliate dall'attore risulta del tutto generica e dunque, come tale, tamquam non esset (non essendo stati i fatti avversi specificamente negati, né contrastati con l'indicazione di fatti diversi o logicamente incompatibili, essendosi la convenuta limitata ad indicare a più riprese che le risultanze dei documenti versati in atti dall'attore non collimerebbero con quelle della documentazione dalla stessa posseduta, in assenza tuttavia di ulteriori specificazioni al riguardo), con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., l'esecuzione di tali prestazioni professionali deve ritenersi provata.
Del resto, la convenuta non ha smentito il protrarsi dell'esecuzione di opere dentarie da parte dell'attore sui pazienti già in cura anche dopo l'interruzione dei rapporti tra le parti, indicata come risalente al luglio 2020 (v. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Le relative fatture e note proforma emesse dall'attore (v. docc. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 e
60 att.) ulteriormente corroborano il quadro probatorio in atti.
pagina 3 di 12 Inoltre, l'attore ha dedotto che tali documenti contabili sono stati dallo stesso predisposti sulla base dei conteggi di cui ai “riepiloghi liquidazione” predisposti dalla convenuta e a lui comunicati (v. pag. 62 atto di citazione e docc. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e
58 att.).
Con riferimento alla predetta documentazione, la convenuta si è limitata a effettuare un generico disconoscimento privo di effetti (in quanto non indica a cosa e in che misura detti documenti non sarebbero conformi), oltre a lamentare la mancanza di prova della consegna di tali documenti (senza tuttavia contestare espressamente in fatto l'avvenuta consegna).
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i rilievi circa il valore probatorio dei documenti non rilevano quale contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
In ogni caso, con ordinanza del 13/6/2023 è stato disposto a carico della convenuta l'ordine ex art. 210 c.p.c. di esibire, mediante deposito nel fascicolo telematico, i propri “riepiloghi di liquidazione” per le prestazioni rese dall'attore a favore dei pazienti specificamente indicati alle pagg. 71-72 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. attorea, ordine a cui, tuttavia, la convenuta non ha ottemperato.
Stante l'incoercibilità di tale ordine (v. Cass. n. 18833/2003), con modifica delle proprie precedenti determinazioni istruttorie ai sensi dell'art. 177 c.p.c., il
Tribunale ha ammesso l'audizione dei due testi indicati da parte attrice sui propri capitoli di prova testimoniale nn. 1 e 184.
I due testimoni escussi (della cui attendibilità non vi sono elementi per dubitare), seppur non siano stati in grado di indicare se i “riepiloghi liquidazione” agli stessi rammostrati fossero stati stampati dalla convenuta e consegnati all'attore, hanno comunque inequivocabilmente confermato la provenienza di detti report dal pagina 4 di 12 sistema gestionale all'epoca in uso alla società convenuta: in particolare, per quel che qui rileva, il testimone ha dichiarato: “Precisamente ero socio di Testimone_1
dalla fondazione della società, che mi pare sia avvenuta nel 2017, fino a gennaio CP_1
2021. Posso dire che le stampe che mi vengono rammostrate provengono dal programma gestionale GSO che conosco e che utilizzava all'epoca in cui io ero socio” e il CP_1
testimone ha dichiarato: “So che aveva un programma Testimone_2 CP_1
gestionale che si chiamava GSO. I report che mi vengono rammostrati possono essere quelli stampati dal programma gestionale GSO di come formato. (…) Posso però CP_1
confermare che, siccome anche io collaboravo come odontotecnico di riconosco nei CP_1
report i nomi di alcuni pazienti di (cfr. verbale di udienza del 24/1/2024). CP_1
Sul punto, giova altresì evidenziare che nessun rilievo probatorio può assumere il documento prodotto telematicamente il 15/9/2023 dalla convenuta, trattandosi di mera dichiarazione di parte smentita dalle risultanze dell'istruttoria orale espletata, come innanzi descritte.
B. Quanto poi all'ammontare dei compensi richiesti, l'attore ha precipuamente indicato (v. pag. 75 atto di citazione) e dimostrato essere conformi ai succiati
“riepiloghi liquidazione”, oltre che al listino della società convenuta trasmesso ai soci in data 19/5/2017 (come risulta dai docc. prodotti dall'attore sub n. 75), sicché è risultato superfluo disporre una c.t.u. sulla congruità di tali compensi.
Invero, la convenuta non ha dato prova dei propri assunti circa un intervenuto accordo tra le parti, con il quale l'attore avrebbe accettato la somma di € 1.250,00
a tacitazione di ogni sua pretesa nei confronti della convenuta (v. pagg. 2 e 3 comparsa di costituzione).
In particolare, il documento 3 prodotto dalla convenuta non costituisce prova di tale asserito accordo, né trattasi di circostanza sulla quale risulta ammissibile la prova orale offerta dalla convenuta (si veda, in particolare, il capitolo di prova testimoniale n. 11 di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte pagina 5 di 12 convenuta), richiedendo la transazione una prova scritta ai sensi dell'art. 1967 c.c.
(come validamente eccepito a pag. 4 della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3
c.p.c. da parte attrice: v. Cass. S.U. n. 16723/2020).
Secondo la tesi della convenuta, peraltro, tale accordo sarebbe intervenuto nel corso di un'assemblea dei soci (del 29 dicembre 2020) del cui verbale, tuttavia, non vi è traccia in atti, tale non potendosi considerare il riepilogo di cui all'e-mail sub doc. 3 della convenuta.
1.2 L'attore ha chiesto altresì il riconoscimento di compensi a proprio favore per l'esecuzione di servizi e forniture a favore della convenuta (quali utilizzo della telecamera e impiego di un'assistente, oltre alla fornitura di materiale di vario tipo), elencati al punto 4, pagg. da 62 a 65 dell'atto di citazione.
Anche in relazione a tali prestazioni e ai relativi importi valgono le considerazioni già espresse al § 1.1 che precede in ordine alla genericità delle contestazioni della convenuta.
Inoltre, quanto alle fatture e alle note proforma emesse dall'attore e versate in atti
(v. docc. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 att.) si osserva che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, financo un preventivo dettagliato e non specificamente contestato può costituire valido elemento di prova (v. in tal senso Cass. n. 27624/2020), nel caso di specie anche con riferimento al rimborso dei bolli sulle fatture emesse.
1.3 Ancora, l'attore ha chiesto la remunerazione di ulteriori prestazioni, terapie e cure prestate, analiticamente indicate con specifico riferimento a pazienti della convenuta nominativamente indicati (v. punto 5, pagg. da 65 a 69 dell'atto di citazione), che ha lamentato non essere state contabilizzate, evidenziando la corrispondenza dei corrispettivi richiesti rispetto alle somme liquidate dalla convenuta al professionista in relazione a prestazioni analoghe (v. pag. 76 atto di citazione).
pagina 6 di 12 Anche sul punto, dunque, la genericità delle contestazioni della convenuta, unitamente alle doglianze espresse da detta parte con riferimento alla ritenuta carenza di prova offerta dall'attore, rivelano un'equivoca interpretazione del disposto dell'art. 115 c.p.c., in quanto la disciplina dell'onere probatorio nel processo civile, ormai dal 4/7/2009, è proprio il contrario di quanto sostenuto dalla convenuta: infatti, a norma dell'art. 115 c.p.c., la parte ha l'onere di operare una contestazione specifica dei fatti dedotti da controparte e solo in tale caso sorge l'onere di provarli;
in difetto di contestazione specifica, i fatti allegati sono pacifici e quindi non vi è onere probatorio.
1.4 L'attore ha poi chiesto la remunerazione di altre prestazioni, terapie e cure prestate, sempre specificando i nomi dei pazienti della convenuta a favore dei quali le prestazioni sono state eseguite e le relative date di erogazione (v. punto 7, pagg. da 69 a 72 dell'atto di citazione), indicando che le attività in oggetto sarebbero state erroneamente conteggiate a favore di altro professionista e producendo all'uopo il “riepilogo liquidazioni” relativo alla dott.ssa Persona_1
(v. doc. 74 att.).
Ancora una volta devono essere richiamate tutte le considerazioni già espresse (ai
§ 1.1 e 1.3 che precedono, da intendersi qui integralmente ritrascritte) sia in ordine alla genericità delle contestazioni svolte da parte convenuta e ai conseguenti effetti sul piano probatorio, sia in ordine alla rilevanza dei riepiloghi liquidazione in quanto riconducibili alla società convenuta, come risulta accertato dall'istruttoria orale espletata.
1.5 Da ultimo, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento a proprio favore di una somma atta a ristorare il tempo impiegato dalla propria segretaria per l'espletamento di attività di caricamento, compilazione, istruzione e invio di pratiche assicurative di pertinenza della convenuta (v. punto 9, pag. 72 atto di citazione).
pagina 7 di 12 La richiesta di tale attività da parte della convenuta è stata documentalmente provata dall'attore a livello esemplificativo (v. docc. 76, 77 e 78 att.) e l'espletamento della stessa non contestato (di talché si è ritenuto superfluo ammettere i capitoli di prova testimoniale formulati sul punto dall'attore, in parte anche vertenti su circostanze non rilevanti ai fini della decisione: v. nn. 178 e 180 di cui alla seconda memoria attorea).
L'attore ha quantificato l'impiego di 40 ore lavorative e stimato un prezzo orario di € 20,00 (v. pag. 77 atto di citazione).
Anche sul punto devesi rilevare che, se è vero che l'onere di contestazione opera con riferimento ai fatti materiali e non anche all'applicazione di regole giuridiche o alle prove offerte implicanti un'attività valutativa, è altrettanto vero che la
Suprema Corte con il proprio arresto a Sezioni Unite n. 761/2002 ha puntualizzato che “la contestazione sull'an non è, di per sé, tale da assorbire e rendere superflua qualsiasi contestazione sul quantum, potendo le operazioni di quantificazione del credito in contestazione essere affidate all'allegazione di fatti non incompatibili con quelli investiti negativamente dalle difese svolte in punto di sussistenza del credito stesso”, restando in tal caso la parte onerata di effettuare anche una contestazione specifica sul quantum.
Pertanto, la necessità per la parte che ne sia onerata di effettuare una contestazione specifica anche del quantum allegato dalla sua controparte deve valere, a fortiori, nel caso – come quello di specie – in cui non sia emersa una specifica contestazione in punto di an.
1.6 In definitiva, l'attore ha diritto alla corresponsione a proprio favore della somma richiesta di € 70.671,30, pari al totale di € 72.295,30 (ossia € 54.025,04 +
€ 2.125,31 + € 12.134,46 + € 3.210,49 + € 800,00) e già detratto l'importo di €
1.624,00, compensato dall'attore in quanto espressamente riconosciuto come dovuto alla convenuta per rimborsi assicurativi (v. pag. 77 atto di citazione).
pagina 8 di 12 Sulla somma complessiva anzidetta spettano altresì all'attore gli interessi, espressamente invocati, (i) al tasso di cui all'art. 1284, I comma c.c. dal
21/2/2022 (data della prima messa in mora di cui l'attore ha documentato la ricezione da parte della convenuta: v. doc. 81 att.), ai sensi degli artt. 1219, I comma e 1224 e c.c., fino alla data della domanda, e (ii) al saggio di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale (ossia dalla notifica dell'atto di citazione) fino al saldo effettivo.
2. In disparte quanto indicato al § 1.6 che precede, la domanda riconvenzionale della convenuta è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
2.1 La convenuta ha dedotto di avere patito mancati guadagni e ripercussioni sulla propria immagine a cagione di medical malpratice e mancata ultimazione di alcuni lavori sui pazienti da parte dell'attore: tuttavia, le asserzioni relative a tali danni si appalesano estremamente generiche (v. pag. 8 comparsa di costituzione).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la carenza di allegazione specifica non potrebbe essere sanata neanche dal successivo assolvimento del relativo onere probatorio (v., ex multis, Cass. n. 24607/2017: “L'onere di deduzione dei fatti posti a fondamento della pretesa, infatti, richiesto dall'art. 163, n. 4, c.p.c., va adempiuto in primo luogo descrivendo tali fatti: sicché, quando tale deduzione sia mancata, nulla rileva che quei fatti possano per avventura risultare provati all'esito della lite, per la semplice ragione che, in mancanza di tempestiva deduzione, essi non sono mai entrati a far parte del thema decidendum. Questi princìpi costituiscono ormai jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato sia che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto (ex multis, Sez.
3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012); sia che quando i fatti pregiudizievoli posti a
pagina 9 di 12 fondamento della domanda di risarcimento non sono stati compiutamente allegati, "la successiva produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il thema decidendum" (Sez. 3, Sentenza n. 7115 del 21/03/2013)”.
2.2 Con particolare riferimento alle domande riconvenzionali aventi a oggetto la restituzione di pagamenti indebiti e di corresponsione della differenza di valore di impianti illecitamente prelevati dall'attore e sostituiti con altri di minor valore, si rimanda all'ordinanza istruttoria del 13/6/2023, contenente l'analitica esplicitazione dei motivi di rigetto delle istanze di prova orale formulate dalla convenuta.
2.3 La convenuta nemmeno ha provato la debenza di € 33.750,00 a proprio favore da parte dell'attore a titolo di finanziamento soci, non avendo offerto di provare un impegno di pagamento validamente assunto dallo stesso ai sensi dell'art. 1988 c.c. (neppure potendo assumere tale valore probatorio le circostanze come formulate ai capitoli nn. 9 e 10 della seconda memoria della convenuta).
Posto che l'assunzione di un siffatto vincolo è stata espressamente negata dall'attore, dall'unico documento prodotto precipuamente rilevante sul punto (v. doc. 7 conv.) si evince soltanto che nel verbale dell'assemblea dei soci del 3 gennaio 2020 risulta annotato che e faranno il versamento del Parte_1 CP_2
totale di Euro 10.000,00”, senza ulteriori specificazioni e senza che tale documento nemmeno risulti sottoscritto dall'attore nella sua qualità di Presidente di detta assemblea. Quand'anche ritenuta l'univocità della determinazione assunta con tale delibera, trattasi a ben vedere di espressione di una volontà imputabile alla società, richiedente dunque una manifestazione di volontà negoziale ulteriore da parte di ciascun socio uti singulus quanto all'assunzione dell'impegno di finanziamento (in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di pagina 10 di 12 legittimità alla contigua materia dell'approvazione dell'aumento del capitale sociale, analogicamente applicabili al caso che occupa: v., ex plurimis, Cass. n.
19813/2009).
Né si può attribuire all'e-mail sub doc. 4 di parte convenuta l'effetto di un qualche riconoscimento di debito, in quanto contenente una mera proposta a saldo e stralcio proveniente dall'indirizzo e-mail dell'attore (v. Cass. n. 38941/2021).
2.4 In definitiva, la convenuta non ha dimostrato la sussistenza di danni risarcibili, riconducibili al paradigma di cui all'art. 1223 c.c., eziologicamente riconducibili a un preteso inadempimento dell'attore e/o a pagamenti indebiti dallo stesso ricevuti (salvo quanto indicato circa la somma espressamente riconosciuta e già posta in compensazione, ut supra indicato al § 1.6).
3. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, sulla base della nota spese depositata da parte attrice, conforme ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 applicabili in relazione al valore della domanda attorea che risulta accolta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di €
70.671,30, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 13.430,00 per compensi e in € 786,00 per spese anticipate,
pagina 11 di 12 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del
D.M. n. 55/2014 e oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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