Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00845/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00670/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2026, proposto da
Albergo Ristorante Bar Marino S.n.c. di Marino Domenico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Saporito, Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Petina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CO Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Ministero della Cultura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 18.02.2026.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Petina, in persona del Sindaco pro tempore, di Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. CO DU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ditta ricorrente impugna l’ordinanza n. 1 del 18.02.2026, con cui il Comune di Petina ha ingiunto la demolizione di una pedana su area pubblica, funzionale allo svolgimento dell’attività commerciale, priva di titolo edilizio e paesaggistico.
Resistono il Comune di Petina ed il Ministero della Cultura.
Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, stante il difetto d’istruttoria e di motivazione che connota l’atto impugnato.
Al contrario, è pacifico tra le contrapposte difese che la realizzazione dell’opera, già nella sua conformazione originaria, è stata preceduta dall’autorizzazione del sindaco di Petina prot. n. 1684 del 17.05.1995, previo parere favorevole dalla commissione edilizia in data 09.05.1995.
La stessa è stata volturata in favore del ricorrente, alle medesime condizioni, con atto del 18.04.1996 prot. n. 1437.
Successivamente, la sostituzione della pavimentazione in legno con piastrelle in ceramica antiscivolo è stata preceduta dall’autorizzazione del sindaco - che all’epoca svolgeva le funzioni di responsabile dell’ufficio tecnico, come da attestato comunale del 30.03.2026 - apposta in calce alla comunicazione del 05.02.2004.
Infine, l’installazione dei pannelli paravento risulta preceduta da un atto di assenso in data 25.11.2005.
Tali atti, immuni da vizi di nullità e mai rimossi, non attengono “esclusivamente alla concessione per l’occupazione di suolo pubblico e al relativo canone (TOSAP)”, come sostenuto dalla difesa comunale, ma riguardano l’opera nella sua conformazione edilizia.
Va dunque ritenuta illegittima l’ordinanza di demolizione adottata nei confronti di chi abbia posto in essere un’attività edilizia inidonea a sviluppare cubatura ed assai risalente nel tempo, con riguardo alla quale l’amministrazione abbia reiteratamente posto in essere un’attività provvedimentale autorizzatoria, laddove non vengano esplicitati i nuovi presupposti di fatto e/o di diritto idonei a giustificare un siffatto radicale cambio di orientamento (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 10/11/2020, n. 11626).
Né vale paventare la sottoposizione dell’opera a permesso di costruire, mancando nell’atto una specifica motivazione sull’assenza del requisito dell’amovibilità, che si verifica, ad es., quando la base è realizzata in cemento armato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27/09/2022, n. 8320).
Eguale difetto d’istruttoria connota il provvedimento nei suoi aspetti paesaggistici.
Il ricorrente, infatti, ha dedotto che “in base all’Allegato A, punto A.17, del D.P.R. n. 31/2017, è esclusa la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per le installazioni esterne poste a corredo di attività economiche, quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili, quali, tra gli altri, pedane e paratie laterali frangivento”.
A fronte di ciò, come già detto, nell’atto impugnato nessuna evidenza è stata fornita circa l’assenza del requisito dell’amovibilità.
La natura formale della decisione consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 1 del 18.02.2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO DU, Presidente, Estensore
TA AR, Primo Referendario
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO DU |
IL SEGRETARIO