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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Il giudice alle ore 11,30, rientrato dalla Camera di Consiglio ha dato lettura del seguente
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 916/2024 R.G.A.C., promossa dal:
sig. (C.F.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Discesa Parte_1 C.F._1
Gradoni Porta Marina n.8, presso lo studio dell'avv. Valeria Tavano (C.F.: ), dal quale C.F._2
è altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
C o n t r o
La sig.ra nata a [...] il [...]; CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza dell'1.04.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla richiesta promossa con rituale ricorso ex art. 281 undecies
c.p.c., dal sig. , nei confronti dell'epigrafata convenuta, finalizzata al riconoscimento, in Parte_1 proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sul “terreno agricolo censito al catasto Terreni del Comune di Palermiti (CZ) al foglio n. 1, p.lle 162 e 166 (all. 1 e 2), nella località denominata Spirito
1 Santo”, di cui lo stesso attore sarebbe divenuto proprietario per effetto di un possesso, pacifico, pubblico,
continuativo ed ultraventennale.
Parte attrice, infatti, premetteva di aver provveduto, “fin dal 1997, anche con l'aiuto di terzi, alla coltivazione
del fondo de quo, adibito ad uliveto, facendo propri i frutti ottenuti, sostenendone le spese di manutenzione e
comportandosi come esclusivo proprietario senza incontrare ostacoli o opposizioni e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunchè per il relativo godimento”.
Ciò che gli avrebbe fatto maturare, a suo dire, un possesso continuato, pubblico e pacifico per più di venti anni,
idoneo a fargli acquistare la proprietà del corrispondente bene, per effetto di usucapione.
Tutto ciò premesso, adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, parte convenuta restava contumace e la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in atti nonché a mezzo dell'escussione dei testi per come addotti dallo stesso deducente ed ammessi dal Tribunale, in diversa composizione fisica, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi merita di essere favorevolmente apprezzata.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia della sopra indicata convenuta, la quale, nonostante la rituale integrazione del contraddittorio, non ha inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, attraverso le prove testimoniali raccolte, provenienti da persone direttamente informate dei fatti,
prive di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare, è stato pienamente dimostrato quanto dedotto dalla parte attrice, e cioè che il sig. ha, da oltre venti anni, posseduto (e Parte_1 continua tuttora a possedere), il bene de quo utilizzandolo in via esclusiva, occupandosi della cura e manutenzione dello stesso, onde va dichiarato, in conformità con la domanda, l'intervenuto acquisto in favore del medesimo attore, per usucapione, della proprietà riferita al bene che ci occupa.
Ed infatti, ha trovato pieno riscontro quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, in riferimento all'esercizio ultraventennale, in capo all'istante, di un possesso pacifico, continuato ed esclusivo, esplicitato soprattutto attraverso il compimento di diversi interventi di cura e conservazione del bene che hanno interessato l'area de qua e l'uliveto ivi insistente, ivi compreso il suo affitto nei confronti di terzi, a far data del 2019 a mezzo di regolare contratto registrato.
Aggiungasi, poi, ad ulteriore conferma della veridicità di quanto sopra evidenziato che la stessa convenuta,
attraverso il suo status contumaciale, ha dimostrato di non avere interesse a sollevare alcuna contestazione al riguardo, sicchè la stessa assunta scelta di non prendere parte attiva all'azionato giudizio, non può che essere vista come completo ed assoluto disinteresse per l'assunto di controparte.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per ritenere integrata la sussistenza, oltre al corpus, dell'animus domini,
dimostrato attraverso il compimento di concreti atti di esercizio del possesso stesso, quali necessari requisiti per l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, avendone parte attrice espressamente subordinato il riconoscimento all'eventuale proposizione di contestazioni e/o opposizioni da parte dell'evocata resistente.
2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe,
ogni contraria istanza. domanda o eccezione disattesa, e nella contumacia della controparte, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il sig. ha acquistato per usucapione la Parte_1
piena ed esclusiva proprietà del “terreno agricolo censito al Catasto terreni del Comune di Palermiti (CZ), al
Foglio n. 1, p.lle 162 e 166 (all. 1 e 2), sito in località denominata Spirito Santo”;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- nulla dispone sulle spese.
Così deciso in Catanzaro l'1.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Si comunichi.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
3
provvedimento:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, preso atto delle conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi, “in presenza”, nel corso dell'odierna udienza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 916/2024 R.G.A.C., promossa dal:
sig. (C.F.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Discesa Parte_1 C.F._1
Gradoni Porta Marina n.8, presso lo studio dell'avv. Valeria Tavano (C.F.: ), dal quale C.F._2
è altresì rappresentato e difeso, giusta procura resa in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- ATTORE -
C o n t r o
La sig.ra nata a [...] il [...]; CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Avente ad oggetto: Accertamento e dichiarazione avvenuto acquisto del diritto di proprietà su bene immobile,
per prescrizione acquisitiva, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza dell'1.04.2025, il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., insistendo per l'accoglimento della promossa domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In attuazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. C.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierna materia del contendere trae origine dalla richiesta promossa con rituale ricorso ex art. 281 undecies
c.p.c., dal sig. , nei confronti dell'epigrafata convenuta, finalizzata al riconoscimento, in Parte_1 proprio favore, dell'avvenuto acquisto del diritto di proprietà sul “terreno agricolo censito al catasto Terreni del Comune di Palermiti (CZ) al foglio n. 1, p.lle 162 e 166 (all. 1 e 2), nella località denominata Spirito
1 Santo”, di cui lo stesso attore sarebbe divenuto proprietario per effetto di un possesso, pacifico, pubblico,
continuativo ed ultraventennale.
Parte attrice, infatti, premetteva di aver provveduto, “fin dal 1997, anche con l'aiuto di terzi, alla coltivazione
del fondo de quo, adibito ad uliveto, facendo propri i frutti ottenuti, sostenendone le spese di manutenzione e
comportandosi come esclusivo proprietario senza incontrare ostacoli o opposizioni e senza rendere conto ad alcuno, né corrispondere alcunchè per il relativo godimento”.
Ciò che gli avrebbe fatto maturare, a suo dire, un possesso continuato, pubblico e pacifico per più di venti anni,
idoneo a fargli acquistare la proprietà del corrispondente bene, per effetto di usucapione.
Tutto ciò premesso, adiva le vie legali e concludeva come in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, parte convenuta restava contumace e la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta in atti nonché a mezzo dell'escussione dei testi per come addotti dallo stesso deducente ed ammessi dal Tribunale, in diversa composizione fisica, all'odierna udienza, all'esito della svolta discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., è stata decisa con immediata pronuncia della Sentenza, a verbale.
La promossa domanda si dimostra fondata e quindi merita di essere favorevolmente apprezzata.
Anzitutto, devesi dichiarare la contumacia della sopra indicata convenuta, la quale, nonostante la rituale integrazione del contraddittorio, non ha inteso partecipare attivamente al processo.
Ciò detto, attraverso le prove testimoniali raccolte, provenienti da persone direttamente informate dei fatti,
prive di interesse in causa e della cui attendibilità non è dato perciò dubitare, è stato pienamente dimostrato quanto dedotto dalla parte attrice, e cioè che il sig. ha, da oltre venti anni, posseduto (e Parte_1 continua tuttora a possedere), il bene de quo utilizzandolo in via esclusiva, occupandosi della cura e manutenzione dello stesso, onde va dichiarato, in conformità con la domanda, l'intervenuto acquisto in favore del medesimo attore, per usucapione, della proprietà riferita al bene che ci occupa.
Ed infatti, ha trovato pieno riscontro quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, in riferimento all'esercizio ultraventennale, in capo all'istante, di un possesso pacifico, continuato ed esclusivo, esplicitato soprattutto attraverso il compimento di diversi interventi di cura e conservazione del bene che hanno interessato l'area de qua e l'uliveto ivi insistente, ivi compreso il suo affitto nei confronti di terzi, a far data del 2019 a mezzo di regolare contratto registrato.
Aggiungasi, poi, ad ulteriore conferma della veridicità di quanto sopra evidenziato che la stessa convenuta,
attraverso il suo status contumaciale, ha dimostrato di non avere interesse a sollevare alcuna contestazione al riguardo, sicchè la stessa assunta scelta di non prendere parte attiva all'azionato giudizio, non può che essere vista come completo ed assoluto disinteresse per l'assunto di controparte.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per ritenere integrata la sussistenza, oltre al corpus, dell'animus domini,
dimostrato attraverso il compimento di concreti atti di esercizio del possesso stesso, quali necessari requisiti per l'accoglimento della domanda oggetto del giudizio.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, avendone parte attrice espressamente subordinato il riconoscimento all'eventuale proposizione di contestazioni e/o opposizioni da parte dell'evocata resistente.
2
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe,
ogni contraria istanza. domanda o eccezione disattesa, e nella contumacia della controparte, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il sig. ha acquistato per usucapione la Parte_1
piena ed esclusiva proprietà del “terreno agricolo censito al Catasto terreni del Comune di Palermiti (CZ), al
Foglio n. 1, p.lle 162 e 166 (all. 1 e 2), sito in località denominata Spirito Santo”;
- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro nonché la voltura presso l'Agenzia del Territorio;
- nulla dispone sulle spese.
Così deciso in Catanzaro l'1.04.2025, all'esito della discussione orale svoltasi secondo il disposto normativo di cui in premessa.
Si comunichi.
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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