CA
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 122/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.-t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Concettina Madonia e Carmelo Madonia, per mandato in atti appellante
CONTRO
, (P.IVA ) in persona di Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 CodiceFiscale_1
Mongiovì Gaziano per mandato in atti appellata
Motivi della decisione
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.1295/2021 pubblicata in data 14/12/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 3430/2018 tra e Parte_1 Controparte_1 ha rigettato l'opposizione proposta dalla prima avverso il d.i. n. 966/2018 emesso in favore della seconda, che ha confermato e dichiarato esecutivo;
ha rigettato le domande riconvenzionali dell'opponente e posto definitivamente a suo carico le spese, già liquidate, della fase monitoria;
ha condannato al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite Parte_1 liquidate in € 2.738,00 complessivi, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità Parte_1 sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'atto di Controparte_1 appello chiedendone il rigetto. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine perentorio del 21/02/2025, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, lamenta il difetto di legittimazione Parte_1 attiva dell' nonché l'insussistenza del credito vantato. Controparte_1
2.Con il secondo motivo di appello, la deducente censura la pronuncia per non avere il Decidente adeguatamente valorizzato la documentazione versata in atti e per avere rigettato le prove orali;
insiste ai fini della loro ammissione in quanto ritenute decisive.
3.Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante afferma che il credito non sussisterebbe a causa della condotta inadempiente di e in ragione del grave pregiudizio Controparte_1 arrecato alla Pt_1 Parte_1
L'illegittimità della pretesa creditoria discenderebbe dalla violazione degli impegni assunti con la Proposta di Adesione alla Rete firmata dall'appellata in data 29/12/2016 (con sottoscrizione autenticata da Notaio) e con il contratto di Rete in essa richiamato;
deriverebbe altresì dai documenti prodotti: i risultati delle analisi del latte e le doglianze del caseificio Parte_2
Tali documenti dimostrerebbero che egli avrebbe fornito partite di latte ovino
[...] mischiate con latte caprino.
Insiste nelle istanze, già formulate in primo grado, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.
4.Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante insiste nell'eccezione di compensazione con il credito che la vanterebbe nei confronti dell'appellata per i pregiudizi sofferti (danno Pt_1 economico e all'immagine commerciale).
Chiede la condanna dell'appellata al pagamento dell'eventuale differenza accertata a favore dell'appellante a titolo di risarcimento.
5.Con il quinto e il sesto motivo di impugnazione, la reitera le richieste istruttorie, ritenute Pt_1 ammissibili e rilevanti e deduce che a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. CP_1
1460 c.c., non avrebbe fornito prova dell'esatto adempimento.
Rileva altresì che, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, il giudice di prime cure avrebbe dovuto comparare il comportamento dell'appellante con quello dell'azienda Controparte_1 per stabilire quale tra le parti litiganti, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si fosse resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa dell'alterazione del sinallagma contrattuale.
6.Con il settimo motivo di impugnazione, la contesta la pronuncia nella parte relativa alla Pt_1 condanna alle spese di cui chiede dunque la riforma.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
I motivi di appello sono infondati.
Preliminarmente, non è pertinente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente/opposta. La legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione e serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio;
di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Di contro, ciò che in effetti intende contestare parte appellante è il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso che, come correttamente argomentato dal Giudice di primo grado, non attiene alla carenza di legittimazione attiva bensì al merito della controversia (v. ex multis, Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n.32814)
Nel caso che ci occupa, con ricorso monitorio l' ha inteso Controparte_1 ottenere l'adempimento del credito derivante da n.3 fatture: la n.06/2017 del 31/05/2017; la n.07/2017 del 30/06/2017 e la n.08/2017 del 31/07/2017, per prestazioni consistenti nel conferimento di latte ovino in favore della Con opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo quest'ultima non ha contestato né la fornitura del latte, né l'ammontare del corrispettivo dovuto, ma ha a sua volta proposto domande riconvenzionali dirette a contestare la debenza delle somme dovute ed accertare gravi inadempimenti imputabili all'appellata, la conseguente risoluzione del contratto e ad ottenere la condanna al risarcimento del danno patito.
Facendo applicazione dei noti principi in tema di ripartizione dell'onere della prova deve, pertanto, ritenersi, non solo la titolarità attiva del rapporto in capo all'appellata, ma anche la fondatezza della sua domanda perché fondata su un rapporto ed una prestazione non contestati da parte opponente oggi appellante.
Passando ad esaminare le domande riconvenzionali riproposte dall'appellante, deve condividersi il ragionamento logico giuridico seguito dal primo giudice e concludersi per l'infondatezza delle stesse.
Occorre rilevare che la avendo contestato vizi della prestazione, avrebbe avuto l'onere di Pt_1 dimostrarli (in virtù del principio di vicinanza della prova) (v., in tal senso, Cass. SS.UU. sent. n.11748/2019).
Dall'analisi dei documenti (considerati anche nel loro complesso), non può dirsi raggiunta, in modo rigoroso ed oggettivo, la prova in ordine alle difformità rilevate. Con riguardo specifico all'allegato 4 (secondo la numerazione datane dall'appellante), ovvero la certificazione del 03/07/2018 con la quale il Consulente di ASQ di Castelbuono ha riscontrato la presenza di latte caprino, tramite test immunocromatografico, nei campioni di latte ovino prelevati presso l'Azienda appellata in data 17/07/2017, 27/07/2017, 07/08/2017 e 15/08/2017 se ne esclude l'attendibilità e rilevanza ai fini del decidere.
La dichiarazione del chimico non appare supportata da ulteriori elementi probatori;
non è coeva, ma è stata rilasciata a distanza di un anno rispetto al periodo degli asseriti prelievi (Luglio e Agosto 2017); e consegue temporalmente alla richiesta di pagamento formulata dall'appellata nel mese di Febbraio 2018, culminata con il deposito del ricorso monitorio (Luglio 2018) e la successiva emissione del d.i. opposto.
Quanto alle doglianze di - ovvero 1) le note di addebito (per Parte_2 parametri qualitativi inferiori rispetto allo standard previsto) emesse tra Maggio e Settembre 2017; e 2) la mail del 18/07/2017 con la quale il caseificio avrebbe riscontrato tracce di latte caprino nelle consegne effettuate il 10 e il 18 Luglio 2017 - se ne esclude la rilevanza, essendo le stesse rivolte alla Rete nel complesso, in qualità di fornitrice, e non ai singoli produttori di latte ad essa aderenti. Donde l'impossibilità di ricondurre all'appellata i vizi lamentati.
Peraltro, neanche le istanze istruttorie formulate dall'opponente e reiterate in questo grado di appello appaiono rilevanti ai fini del decidere.
Quanto alle restanti doglianze attinenti alla violazione degli obblighi assunti dall'azienda agricola al contratto di rete dalla stessa sottoscritto, deve evidenziarsi che sono tutte Controparte_1 connesse alla circostanza che il avesse fornito latte ovino contaminato da latte caprino CP_1
e poiché tale circostanza non può ritenersi adeguatamente provata, devono essere integralmente rigettate.
In assenza di prova che l' nel periodo oggetto di fatturazione Controparte_1
(01/05/2017 – 31/07/2017), abbia consegnato partite di latte ovino contaminate con latte della specie caprina, deve concludersi che correttamente il Giudice di primo grado abbia rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Deve, pertanto, trovare integrale conferma la sentenza di primo grado.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello di Palermo, in data 19 Settembre 2025.
Palermo, 24 Settembre 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 122/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.-t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Concettina Madonia e Carmelo Madonia, per mandato in atti appellante
CONTRO
, (P.IVA ) in persona di Controparte_1 P.IVA_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 CodiceFiscale_1
Mongiovì Gaziano per mandato in atti appellata
Motivi della decisione
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n.1295/2021 pubblicata in data 14/12/2021 all'esito del giudizio n.r.g. 3430/2018 tra e Parte_1 Controparte_1 ha rigettato l'opposizione proposta dalla prima avverso il d.i. n. 966/2018 emesso in favore della seconda, che ha confermato e dichiarato esecutivo;
ha rigettato le domande riconvenzionali dell'opponente e posto definitivamente a suo carico le spese, già liquidate, della fase monitoria;
ha condannato al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite Parte_1 liquidate in € 2.738,00 complessivi, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità Parte_1 sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'atto di Controparte_1 appello chiedendone il rigetto. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., scaduto il termine perentorio del 21/02/2025, la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, lamenta il difetto di legittimazione Parte_1 attiva dell' nonché l'insussistenza del credito vantato. Controparte_1
2.Con il secondo motivo di appello, la deducente censura la pronuncia per non avere il Decidente adeguatamente valorizzato la documentazione versata in atti e per avere rigettato le prove orali;
insiste ai fini della loro ammissione in quanto ritenute decisive.
3.Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante afferma che il credito non sussisterebbe a causa della condotta inadempiente di e in ragione del grave pregiudizio Controparte_1 arrecato alla Pt_1 Parte_1
L'illegittimità della pretesa creditoria discenderebbe dalla violazione degli impegni assunti con la Proposta di Adesione alla Rete firmata dall'appellata in data 29/12/2016 (con sottoscrizione autenticata da Notaio) e con il contratto di Rete in essa richiamato;
deriverebbe altresì dai documenti prodotti: i risultati delle analisi del latte e le doglianze del caseificio Parte_2
Tali documenti dimostrerebbero che egli avrebbe fornito partite di latte ovino
[...] mischiate con latte caprino.
Insiste nelle istanze, già formulate in primo grado, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c.
4.Con il quarto motivo di impugnazione, l'appellante insiste nell'eccezione di compensazione con il credito che la vanterebbe nei confronti dell'appellata per i pregiudizi sofferti (danno Pt_1 economico e all'immagine commerciale).
Chiede la condanna dell'appellata al pagamento dell'eventuale differenza accertata a favore dell'appellante a titolo di risarcimento.
5.Con il quinto e il sesto motivo di impugnazione, la reitera le richieste istruttorie, ritenute Pt_1 ammissibili e rilevanti e deduce che a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. CP_1
1460 c.c., non avrebbe fornito prova dell'esatto adempimento.
Rileva altresì che, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, il giudice di prime cure avrebbe dovuto comparare il comportamento dell'appellante con quello dell'azienda Controparte_1 per stabilire quale tra le parti litiganti, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si fosse resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa dell'alterazione del sinallagma contrattuale.
6.Con il settimo motivo di impugnazione, la contesta la pronuncia nella parte relativa alla Pt_1 condanna alle spese di cui chiede dunque la riforma.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
I motivi di appello sono infondati.
Preliminarmente, non è pertinente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente/opposta. La legittimazione ad agire si iscrive nella cornice del diritto all'azione e serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio;
di conseguenza, ragionando ex art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Di contro, ciò che in effetti intende contestare parte appellante è il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso che, come correttamente argomentato dal Giudice di primo grado, non attiene alla carenza di legittimazione attiva bensì al merito della controversia (v. ex multis, Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n.32814)
Nel caso che ci occupa, con ricorso monitorio l' ha inteso Controparte_1 ottenere l'adempimento del credito derivante da n.3 fatture: la n.06/2017 del 31/05/2017; la n.07/2017 del 30/06/2017 e la n.08/2017 del 31/07/2017, per prestazioni consistenti nel conferimento di latte ovino in favore della Con opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo quest'ultima non ha contestato né la fornitura del latte, né l'ammontare del corrispettivo dovuto, ma ha a sua volta proposto domande riconvenzionali dirette a contestare la debenza delle somme dovute ed accertare gravi inadempimenti imputabili all'appellata, la conseguente risoluzione del contratto e ad ottenere la condanna al risarcimento del danno patito.
Facendo applicazione dei noti principi in tema di ripartizione dell'onere della prova deve, pertanto, ritenersi, non solo la titolarità attiva del rapporto in capo all'appellata, ma anche la fondatezza della sua domanda perché fondata su un rapporto ed una prestazione non contestati da parte opponente oggi appellante.
Passando ad esaminare le domande riconvenzionali riproposte dall'appellante, deve condividersi il ragionamento logico giuridico seguito dal primo giudice e concludersi per l'infondatezza delle stesse.
Occorre rilevare che la avendo contestato vizi della prestazione, avrebbe avuto l'onere di Pt_1 dimostrarli (in virtù del principio di vicinanza della prova) (v., in tal senso, Cass. SS.UU. sent. n.11748/2019).
Dall'analisi dei documenti (considerati anche nel loro complesso), non può dirsi raggiunta, in modo rigoroso ed oggettivo, la prova in ordine alle difformità rilevate. Con riguardo specifico all'allegato 4 (secondo la numerazione datane dall'appellante), ovvero la certificazione del 03/07/2018 con la quale il Consulente di ASQ di Castelbuono ha riscontrato la presenza di latte caprino, tramite test immunocromatografico, nei campioni di latte ovino prelevati presso l'Azienda appellata in data 17/07/2017, 27/07/2017, 07/08/2017 e 15/08/2017 se ne esclude l'attendibilità e rilevanza ai fini del decidere.
La dichiarazione del chimico non appare supportata da ulteriori elementi probatori;
non è coeva, ma è stata rilasciata a distanza di un anno rispetto al periodo degli asseriti prelievi (Luglio e Agosto 2017); e consegue temporalmente alla richiesta di pagamento formulata dall'appellata nel mese di Febbraio 2018, culminata con il deposito del ricorso monitorio (Luglio 2018) e la successiva emissione del d.i. opposto.
Quanto alle doglianze di - ovvero 1) le note di addebito (per Parte_2 parametri qualitativi inferiori rispetto allo standard previsto) emesse tra Maggio e Settembre 2017; e 2) la mail del 18/07/2017 con la quale il caseificio avrebbe riscontrato tracce di latte caprino nelle consegne effettuate il 10 e il 18 Luglio 2017 - se ne esclude la rilevanza, essendo le stesse rivolte alla Rete nel complesso, in qualità di fornitrice, e non ai singoli produttori di latte ad essa aderenti. Donde l'impossibilità di ricondurre all'appellata i vizi lamentati.
Peraltro, neanche le istanze istruttorie formulate dall'opponente e reiterate in questo grado di appello appaiono rilevanti ai fini del decidere.
Quanto alle restanti doglianze attinenti alla violazione degli obblighi assunti dall'azienda agricola al contratto di rete dalla stessa sottoscritto, deve evidenziarsi che sono tutte Controparte_1 connesse alla circostanza che il avesse fornito latte ovino contaminato da latte caprino CP_1
e poiché tale circostanza non può ritenersi adeguatamente provata, devono essere integralmente rigettate.
In assenza di prova che l' nel periodo oggetto di fatturazione Controparte_1
(01/05/2017 – 31/07/2017), abbia consegnato partite di latte ovino contaminate con latte della specie caprina, deve concludersi che correttamente il Giudice di primo grado abbia rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Deve, pertanto, trovare integrale conferma la sentenza di primo grado.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello di Palermo, in data 19 Settembre 2025.
Palermo, 24 Settembre 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo