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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4234/2024
r.g., decisa nell'udienza del 21/01/2025, promossa da
, con l'avv. VIMBORSATI ANNA CHIARA;
Parte_1
ricorrente
contro
, non Controparte_1
costituito;
convenuto
avente ad oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.4.2024, l'istante in epigrafe chiedeva
Contr condannarsi il a risarcimento del danno da abusiva reiterazioni di contratti a termine.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio, e ciò
neppure a seguito di rimessione in termini.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 21/01/2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
2
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 4234/2024
r.g., decisa nell'udienza del 21/01/2025, promossa da
, con l'avv. VIMBORSATI ANNA CHIARA;
Parte_1
ricorrente
contro
, non Controparte_1
costituito;
convenuto
avente ad oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 24.4.2024, l'istante in epigrafe chiedeva
Contr condannarsi il a risarcimento del danno da abusiva reiterazioni di contratti a termine.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio, e ciò
neppure a seguito di rimessione in termini.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 21/01/2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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