Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RI Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa RI RI NO Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 6 maggio 2025, promossa da:
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dell'avv. MARI CAROLINA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Oggetto: Mutamento di sesso
Conclusioni:
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione Parte_1 disattesa, per i motivi in fatto ed in diritto:
- Autorizzare che ia sottoposta a intervento chirurgico di riconversione del sesso o, in Parte_2 subordine, dare atto che l'autorizzazione non è più necessaria per accedere agli interventi chirurgici in ragione del disposto della sentenza n. 143/2024 del 23.07.2024 della Corte Costituzionale con conseguente diritto della parte di accedere al trattamento anche in assenza di autorizzazione giudiziale, nonché autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile
1
- Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti”;
per PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 13 gennaio 2025 omandava l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, per i motivi in fatto ed in diritto:
- Autorizzare che ia sottoposta a intervento chirurgico di riconversione del sesso o, in Parte_2
subordine, dare atto che l'autorizzazione non è più necessaria per accedere agli interventi chirurgici in ragione del disposto della sentenza n. 143/2024 del 23.07.2024 della Corte Costituzionale con conseguente diritto della parte di accedere al trattamento anche in assenza di autorizzazione giudiziale, nonché autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile e conseguentemente il cambio del nome da ” a , Pt_1 Per_1 ordinando le eventuali ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie ai sensi e per gli effetti della L. 164/82.
- Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati fra le parti”.
Le domande formulate da sono fondate, in conformità alle conclusioni rassegnate dal Parte_1
Pubblico Ministero.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non risulta obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, e ciò in quanto l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che ne prescinde, a condizione che la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221 del 21 ottobre 2015, ha ritenuto non fondata “la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”, sull'assunto che “La disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU). Come rilevato, infatti, da questa Corte nella
2 sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti
[…]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale».
Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, oggetto di censura, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali». Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva, delle modalità attraverso le quali realizzarle. Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame
«riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico».
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n.
164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.
Tale impostazione è stata fatta propria anche dalla recente giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo
3 di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la Corte di cassazione, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche».
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento
è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. (…) Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (v. altresì, Cass. 20 luglio 2015, n. 15138).
Peraltro, la Consulta, recentemente chiamata a pronunciarsi sull'art. 31, d.lgs. n. 150/2011, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (v. Corte Cost., sent. n. 143 del 03/07/2024, depositata il 23/07/2022). In questa pronuncia, i giudici costituzionali hanno riconosciuto che, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale, “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. … tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui
4 l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)” (v. Corte Cost., sent. n. 143 del 03/07/2024, cit.).
Ciò premesso, venendo ora al caso di specie, ritiene il Collegio che, dalla disamina dei documenti agli atti e dalle dichiarazioni rese in udienza da v. verbale udienza 06.05.2025), emerge che la parte Parte_1 attrice può acquisire una nuova identità di genere.
Nella relazione datata il 06.11.2024, la dott.ssa formulava la diagnosi di “Incongruenza di Persona_2
Genere”, e precisava che riferisce di percepire un'identificazione con il genere maschile fin dalla Per_1 scuola materna: prediligeva giochi, attività e compagnie più tipicamente maschili, rifiutava abiti ed attività femminili e percepiva un vissuto di diversità a confronto con le coetanee. All'età di sei anni comunicò chiaramente alla mamma di non voler più indossare abiti femminili. Con l'inizio dello sviluppo puberale e il passaggio alle scuole medie inizia a percepire disagio a causa del cambiamento corporeo in atto e alla più netta divisione in gruppi maschili e femminili. continua a voler frequentare i coetanei di genere Per_1 maschile, dai quali si sente escluso;
al contempo percepisce una maggiore differenza con le coetanee femmine.
I tentativi messi in atto dalla persona per adeguarsi alle aspettative sociali, assumendo un'espressione e un ruolo di genere in linea con il sesso assegnato alla nascita, non hanno prodotto altro che un'esacerbazione dei vissuti disforici e una maggiore consapevolezza relativa alla necessità di intraprendere un percorso affermativo di genere.
ha intrapreso un percorso medicalizzato per l'affermazione di genere Female to Male, iniziando ad Per_1 assumere la terapia ormonale sostitutiva cross-sex mascolinizzante nel marzo del 2024.
Oltre ai colloqui clinici ed anamnestici, è stato somministrato il test Gender Identity/ Gender Dysphoria
Questionnaire for adults and adolescents (GIDYQ-AA) versione “Female Assigned at birth -Adult” (
[...] et al.) per valutare la presenza di incongruenza di genere. Il soggetto ha ottenuto un punteggio di Per_3
2,30. Sulla base degli studi pubblicati sul questionario, un punteggio in scala inferiore a 3,0 è fortemente indicativo di disforia di genere. L'analisi qualitativa dei singoli item conferma la difficoltà della persona nell'identificazione con il genere maschile.
Il disagio psicologico descritto dalla persona deriva dal desiderio di allineare la dimensione corporea all'identità di genere, ottenendo un maggiore e più stabile riconoscimento maschile esterno. è Per_1 fermamente intenzionato a procedere nel percorso affermativo di genere, continuando ad assumere la terapia ormonale mascolinizzante cross-sex, sottoponendosi agli interventi chirurgici di mastectomia bilaterale e ricostruzione toracica e di riassegnazione chirurgica del sesso (falloplastica) e richiedendo la rettifica anagrafica del nome e del genere”. (v. doc. 4).
5 Nella relazione datata il 06.11.2024 la dott.ssa concludeva che “L'identificazione con il genere Persona_2 maschile risulta essere stabile nel tempo e irreversibile, così come risultano irreversibili i cambiamenti fisici conseguenti alla terapia ormonale sostitutiva che la persona assume regolarmente da marzo 2024, sottoponendosi puntualmente ai controlli medici necessari.
Il riconoscimento giuridico del genere di elezione rappresenta un passaggio fondamentale per garantire il benessere psico-sociale della persona e migliorare il suo funzionamento globale, comportando il diritto di ottenere documenti corrispondenti alla propria identità ed espressione di genere, facilitandone il funzionamento sociale e permettendogli di evitare situazioni di coming-out forzato e quindi lo stress emotivo ad esso associato”
(v. doc. 4).
Nella relazione del 23 novembre 2024 del dott. endocrinologo presso l'ASST degli Spedali Persona_4
Civili di Brescia si evince che all'attrice era stata “correttamente formulata la diagnosi di incongruenza di genere AFAB in seguito ad un adeguato percorso psicologico psicoterapeutico certificato dalla Dott.ssa
[...]
(…). Prima di intraprendere la terapia ormonale HE ha preso parte ad un adeguato colloquio Per_2 medico, presso specialisti endocrinologi francesi. ha espresso la consapevole volontà a non Per_1 crioconservare i propri gameti femminili. (…) ha iniziato la terapia ormonale nell'marzo 2024. Per_1
Attualmente assume: - OV (testosterone enantato) 250 mg 1 fl in ogni 4 settimane”, concludendo che “è pertanto auspicabile un pronto adeguamento anagrafico verso l'identità a cui sente di appartenere” (v. Per_1 doc. 5).
Si deve pertanto ritenere che risulti attualmente già caratterizzata da un'identità e da un Parte_1 ruolo di genere stabilmente maschili, in modo che, quand'anche non si sottoponesse all'intervento, la discrepanza tra sesso anatomico e identità di genere non determinerebbe conflittualità alcuna.
In sede di comparizione personale, questa Autorità Giudiziaria ha poi avuto modo di apprezzare come presenti un aspetto esteriore discrepante dai suoi dati anagrafici, vestendo abiti Parte_1 tradizionalmente maschili ed assumendo un atteggiamento, un eloquio ed un portamento virato in senso inequivocabilmente maschile.
Sentita liberamente in udienza dal Giudice istruttore, ha confermato tutto quanto dedotto Parte_1 nel ricorso, esprimendo soddisfazione per la terapia ormonale mascolinizzante intrapresa, senza che vi siano mai stati momenti di ripensamento.
Alla luce di quanto emerso dalla trattazione della causa, il Collegio ritiene di poter affermare che il convincimento di ppare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del genere Parte_1 maschile, essendo evidente in na netta inversione psico-sociale nel ruolo maschile, tale Parte_1 per cui può affermarsi che la parte, con una scelta consapevole e senza ripensamento alcuno, abbia completato in maniera seria e univoca il percorso teso ad ottenere la rettificazione dei dati anagrafici.
6 Per tutti questi motivi, preso atto della già intervenuta transizione nel genere maschile, data la richiesta della parte, preso atto del parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli interventi e trattamenti medico-chirurgici a cui orrà sottoporsi per Parte_1 adeguare i propri carattere sessuali primari e secondari alla propria identità di genere, interventi e trattamenti che, come si è detto, non sono affatto necessari alla pronuncia di rettificazione anagrafica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della parte attrice del prenome “ in Per_1 luogo di e, per l'effetto, va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di ISEO (BS), dove è Pt_1 stato compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro (atto n. 386, parte I, Serie A, anno 1985, reg. ISEO).
Le attestazioni di stato civile riferite alla odierna parte attrice saranno rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.
Le spese di lite debbono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
- ACCOGLIE la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da “femminile” a “maschile” avanzata da nata a [...] in data [...] (registro atti di nascita del comune di ISEO, atto n. Parte_1
386, parte I, Serie A, anno 1985);
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ISEO di provvedere alla rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da “femminile” a “maschile”) e al prenome (da “ ” ad “MICHEL”), con Pt_1 tutti gli adempimenti conseguenti di legge;
- a che parte attrice si sottoponga a tutti gli interventi-trattamenti medico-chirurgici che riterrà CP_1 opportuni per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ISEO, per quanto di competenza.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 08/05/2025
Il Presidente
dott.ssa RI Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore dott.ssa RI RI NO
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