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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/09/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 2740/2023 avente ad oggetto: prestazione: indennità – rendita vitalizia o CP_1 equivalente – altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Di
Pierro, presso il cui studio in Bisceglie, in Via Piave n.65, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente, dall'avv. Claudia Palumbo e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla Via Amerigo Vespucci n.1 –
Avvocatura INAIL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 12.04.2023, ha agito in giudizio al Parte_1 fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia contratta durante l'attività lavorativa espletata e la condanna dell' alla CP_1 liquidazione dell'indennizzo in capitale in ragione del danno biologico accertato in corso di causa.
A tal fine, dopo aver premesso di aver lavorato dall11.05.2011 e di lavorare tutt'ora alle dipendenze della ditta con mansioni di addetto alla conduzione di CP_3 veicoli e/o mezzi d'opera, qualifica di operaio livello 3/A C.C.N.L. Federambiente, in forza di contratto a tempo indeterminato e che da anni presta la propria attività lavorativa a tempo pieno su automezzi vetusti, privi di strumenti adatti a ridurne le forti vibrazioni, subendo continue e forti sollecitazioni alla colonna vertebrale che ne hanno comportato l'insorgere di ernia discale, ha dedotto: che in data 06.12.2021 presentava all' istanza per il riconoscimento della malattia professionale, a CP_1 causa della patologia lui diagnosticata “ernia discale lombare” quale diretta conseguenza delle gravi sollecitazioni cui è stata esposta la colonna vertebrale nel corso dell'attività lavorativa espletata;
che con nota del 12.03.2022 l' rigettava CP_1 la richiesta ritenendo il rischio lavorativo “non idoneo per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata”; che, con opposizione del 26.05.2022, richiedeva di essere sottoposto a visita medica collegiale insistendo nelle proprie ragioni;
che con nota del 21.09.2022, l' negava definitivamente la malattia professionale;
CP_1 che, in realtà, la patologia ha natura professionale dovendo considerare “l'ernia discale lombare” scaturita a seguito delle estreme condizioni lavorative in cui svolge le proprie mansioni, quale tecnopatia determinante un danno valutabile nella misura del 12%, come da certificazione del 05.05.2022 a firma del dott. ; Per_1 che la patologia da cui è affetto rende fortemente disagevole e doloroso l'espletamento dell'attività lavorativa e delle mansioni a cui è preposto;
che il decreto legislativo 38/2000 recante, "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma della L. 17 maggio
2 1999, n. 144, art. 55, comma 1", ha esteso la tutela assicurativa dell' anche CP_2 al danno biologico, da una parte riducendo la possibilità che l'imprenditore possa essere ritenuto responsabile civilmente e dall'altra ribadendo che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle del Testo Unico ma per le quali il lavoratore dimostri l'origine professionale.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari l'eziologia professionale della patologia contratta durante l'attività lavorativa con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle prestazioni assicurative ex lege CP_2 previste (in riferimento ad un danno biologico nella misura del 12%) per la complessiva somma di € 13.041,57 o di una diversa somma accertata in corso di causa con decorrenza dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando CP_1 che si tratta di una malattia rispetto alla quale non è dimostrata l'esposizione a rischio né il nesso di causalità. Più specificatamente, ha evidenziato che sul piano strettamente medico-legale, i medici dell'Istituto, esaminata tutta la documentazione acquisita (comprensiva di anamnesi , questionario e DVR), hanno escluso l'efficacia causale della lavorazione svolta nel determinismo della patologia lamentata dal ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo, essendo emerso dal questionario, che lo stesso non svolge attività manuale di raccolta e movimentazione manuale di carichi, né utilizza altre attrezzature, guidando, invece, autocarro dotato di sistema antivibranti al sedile.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio era espletata una c.t.u. medica ed erano disposti dei chiarimenti.
LA DECISIONE
1.La domanda è infondata e va rigettata.
Com'è noto, la malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata.
3 La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante, al fine del riconoscimento della natura professionale della patologia, è la prova del nesso causale tra attività e patologia.
Mentre sussiste, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass.
Sez. Lav. n. 15400/2011).
2. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che non può dirsi fornita la prova del nesso di causalità tra la patologia da cui risulta affetto il ricorrente (“ernia discale lombare”) e l'attività lavorativa concretamente esercitata dallo stesso.
Sul punto, in particolare, è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio e il consulente d'ufficio nominato, dott. specializzato in medicina Persona_2 legale e delle assicurazioni, ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e la patologia riscontrata.
Più specificamente, il consulente d'ufficio ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia lamentata e le lavorazioni svolte, anche tenendo conto di quanto emerso dall'attività istruttoria, sulla base di una attenta analisi della documentazione medica - e della storia clinica del ricorrente – e di un'approfondita ricostruzione dell'eziogenesi della patologia in questione.
In particolare, il consulente d'ufficio ha così osservato: “Dalla disamina della documentazione agli atti, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo il periziando risulta affetto da complesso patologico consistente in “Riduzione degli spazi intersomatici
L3-L4 ed L5 –S1 con segni di demielinizzazione prossimale del nervo sciatico bilateralmente”. La patologia denunciata dal periziando risulta essere "Ernia discale lombare”. Fra la documentazione sanitaria in atti vi sono: -Rx colonna cervicale e lombo-sacrale del 10/3/2021; -EMG AASS ed AAII del 16/03/2022; -
Certificato Ortopedico del 29/10/2022 “Cervicobrachialgia dx con radicolite C5, lombosciatalgia bilaterale da Ernia discale L4-L5, L5-S1. Non è presente in atti un
4 esame RMN. Esaminate le prove testimoniali e i fotogrammi in atti si apprende che il periziando abbia lavorato su mezzi datati (note testimoniali) e con parti imbottite logore. Sempre dalle prove testimoniali si evince che in un periodo breve, non meglio definito, il carico di lavoro del periziando è stato più esteso del normale (fino ad 8-9 ore) per necessità di raggiungere località più distanti dove consegnare i rifiuti
(Foggia, Lucera ecc). L' ha contestato il rischio lavorativo così come certificato CP_1 dal DVR per la mansione del periziando. La clinica attualmente appare sfumata a seguito dell'esame obiettivo. In seguito alle considerazioni già esposte, all'esame obiettivo, ed alla disamina della documentazione in atti, non si può affermare con ragionevole probabilità che la malattia denunciata dal periziando sia da attribuire all'attività lavorativa svolta”.
La ricostruzione operata dal c.t.u. appare corretta perché, in primo luogo, tiene adeguatamente conto di tutte le risultanze istruttorie, non solo documentali, e perché appare in linea con le previsioni concernenti le malattie tabellate, che non contemplano la mansione svolta dal ricorrente tra quelle per le quali è ritenuta presunta l'eziologia professionale del tipo di patologia lamentata in questa sede;
ciò, peraltro, appare condivisibile tenuto conto che le mansioni ordinariamente svolte dal ricorrente sono quelle di “addetto alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera” che non implicano, ex se, quanto meno in via prevalente, le sollecitazioni forti e continue alla colonna vertebrale, come invece è richiesto per le altre attività per le quali, invece, la natura professionale è riconosciuta.
Sulla base di questa premessa, il consulente d'ufficio, con specifico riferimento al caso di specie, ha quindi osservato che: “Il periziando, dall'RX allegata in atti del
10/3/2021, soffre di problematica a carico della colonna cervicale e note spondilosiche (degenerative) e di riduzione degli spazi intersomatici l3-l4 ed l5-s1
(non viene menzionata ernia discale). Una RMN sarebbe stata dirimente per valutare la presenza di ernia discale eventualmente impattante sulle radici. Il sovraccarico di lavoro denunciato ha inciso in maniera poco rilevante da quanto appreso dalle prove testimoniali essendo relativo ad un periodo “breve” non meglio definito.”
Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante perché il consulente d'ufficio, correttamente, ha messo in luce la non decisività di quanto dichiarato dai testimoni ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, considerato che questi
5 hanno fatto riferimento a un periodo di sforzo lavorativo maggiore sul piano delle sollecitazioni non meglio definito, il che non consente, quindi, di ritenere concretamente dimostrata l'entità e le modalità delle attività di sovraccarico svolte complessivamente dal ricorrente che avrebbero determinato una sollecitazione della colonna vertebrale.
In altri termini, il consulente d'ufficio, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte ricorrente, non ha ignorato le risultanze dell'istruttoria espletata, ma ha posto in luce come le circostanze emerse dalla stessa non siano decisive ai fini del riconoscimento del nesso di causalità.
Alla luce di ciò, il consulente d'ufficio ha concluso in questi termini: “In base agli elementi sin qui esposti, è possibile dare al quesito posto dal Giudice la seguente risposta: A parere dello scrivente non vi è nesso di causalità fra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta.”.
Sulla base del quadro complessivo relativo alla patologia così ricostruito, della relativa eziogenesi, della valutazione delle specifiche condizioni del ricorrente e della storia clinica e lavorativa dello stesso, il consulente d'ufficio ha quindi escluso la sussistenza del nesso di causalità.
Inoltre, quanto alle osservazioni svolte dal c.t.p. dott. , che ha invece Per_1 affermato la sussistenza del nesso di causalità, il consulente d'ufficio vi ha puntualmente replicato, osservato che: “In risposta alle Osservazioni redatte a firma del Collega Medico Legale Dr. : lo scrivente fa subito Persona_3 ammenda in quanto, per esigenze di sintesi, ha dovuto omettere formalmente alcuni passaggi che si vanno ad esplicitare qui di seguito. Giova ribadire in questa sede la Parte_ effettiva mancanza nel fascicolo elettronico della citata nel certificato introduttivo a firma del Dr. . Tale RMN non risulta essere stata depositata Per_1 in cancelleria neanche in un momento successivo, bensì è pervenuta in unicum alle osservazioni del Dr. . Non è stata mai negata dallo scrivente la realtà Per_1 dell'ernia discale che affligge il periziando, ma è stato negato il nesso causale con l'attività lavorativa svolta. Per completezza si fa riferimento anche al quesito specifico del Sig. Giudice il quale recita testualmente: “Accerti il CTU la sussistenza o meno del nesso di causalità tra le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e la malattia professionale, alla luce dei criteri del “più probabile che non” e della probabilità adeguata e quantifichi, in caso positivo, il grado di
6 invalidità permanente da essa derivante, previo esame e lettura di tutti gli atti del procedimento, compreso il verbale di udienza di escussione di testimoni del
17.4.2024 con particolare riferimento alle circostanze relative alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa riferite dai testi escussi”. Cosi come si evince dal contratto di lavoro del Sig. “Mansione: addetto alla conduzione Parte_1 di veicoli e/o mezzi d'opera” con decorrenza dall' 11 Maggio 2011. Questo non è mai stato messo in dubbio dallo scrivente. Sarebbe pertanto risultato ridondante ribadire un dato assodato (e presente in atti). La qualifica di “breve” si riferisce al periodo di sovraccarico dichiarato per la necessità di andare a smaltire i rifiuti in località più lontane (Lucera, Taranto, Massafra, Foggia, San Severo ecc.) rispetto alle locali discariche con un orario supplementare di lavoro che poteva arrivare alle
8-9 ore rispetto alla normale giornata di lavoro di 6 ore e 20 min. Nella Rx di Marzo
2021 sono state refertate “note degenerative spondilosiche”. La spondilosi è per altro ribadita nella RMN inviatami dal Dr. . Alla luce delle considerazioni Per_1 sopra esposte si ribadiscono in questa sede le conclusioni cui si è già pervenuti: “In seguito alle considerazioni già esposte, all'esame obiettivo, ed alla disamina della documentazione in atti, non si può affermare con ragionevole probabilità che la malattia denunciata dal periziando sia da attribuire all'attività lavorativa svolta.”
Con la risposta alle osservazioni il consulente d'ufficio ha messo in luce alcuni elementi determinanti: in primo luogo, la tipologia delle mansioni svolte dal ricorrente, cioè di conduzione di veicoli e/o di mezzi d'opera e che, come tali, non rientrano tra quelle per le quali può presumersi l'eziologia professionale della patologia del ricorrente;
in secondo luogo, e in stretta correlazione con il primo elemento, il fatto che dalle testimonianze non sia emersa la prova sufficientemente specifica dei periodi di tempo in cui vi sia stato un periodo di
“sovraccarico” di lavoro, ossia di carico di lavoro eccessivo che avrebbe potuto, almeno astrattamente, incidere sul nesso di causalità.
Inoltre, il consulente ha poi depositato ulteriore integrazione della perizia con riferimento ai profili oggetto di contestazione da parte della difesa del ricorrente e concernenti, in particolare, la pretesa omessa valutazione dell'incidenza sul piano eziologico di particolari condizioni dei mezzi in uso da parte del ricorrente (vetustà
e non adeguato funzionamento degli ammortizzatori con conseguente maggiore esposizione alle vibrazioni e sollecitazioni).
7 Il consulente d'ufficio, rispondendo quindi al quesito posto in sede di chiarimenti con ordinanza del 12.02.2025 ha così osservato: “Giova a questo punto spiegare al profano che la spondilosi dorso-lombare è una malattia degenerativa della colonna vertebrale che colpisce le vertebre della schiena. È anche nota come osteoartrosi della colonna vertebrale. Essa consiste in una patologia ad eziopatogenesi degenerativa della colonna vertebrale in cui le vertebre scivolano una sull'altra a causa della ruvidità delle faccette articolari e viene anche definita come artrosi della colonna vertebrale. La causa principale della spondilosi è un difetto delle faccette articolari delle vertebre (quelle più spesso interessate sono quelle del tratto lombare del rachide). Fra i sintomi che caratterizzano la spondilosi lombare giova citare, a titolo esemplificativo non esaustivo: la degenerazione dei dischi inter- vertebrali e osteoartrosi secondaria, che pur essendo a volte asintomatica, può essere associata a protrusione discale e crescita eccessiva delle faccette articolari delle vertebre. Ciò porta ad un restringimento del canale con conseguente compressione delle radici nervose e spinali. In questo caso i pazienti avvertono mal di schiena nella parte bassa e dolore degli arti inferiori. Tale compressione delle radici nervose si verifica quando il disco prolassa lateralmente e il dolore si irradia dalla parte bassa della schiena fino ai piedi. Il dolore riduce la possibilità di movimento e le sensazioni di malessere peggiorano con il movimento. In una fase successiva della storia naturale di tale patologia di verificano segni di debolezza e deperimento muscolare. Essi dipendono dalle radici nervose che sono compresse ed
è anche molto comune la sensazione di formicolio agli arti inferiori. L'ernia del disco e lo sviluppo di osteofiti possono portare a maggiori pressioni sul midollo spinale e il paziente può presentarsi con una progressiva paralisi spastica e sensoriale. La colonna lombare mostra gli spazi del disco ridotti e la formazione di osteofiti e la radice del nervo coinvolta. Nel caso in esame tale patologia (comune e non tecnopatia) è documentata, come sopra esposto. Senz'altro, secondo la comune scienza medica, essa costituisce una concausa efficiente e determinante, ossia tolta la quale il “fenomeno – effetto” non si verifica. La attività lavorativa con esposizione a vibrazioni rappresenta un fattore di rischio, sicuramente documentato, ma che non assurge a dignità di causa efficiente e determinante. In caso contrario dovremmo ammettere che TUTTI i soggetti sottoposti a vibrazioni sviluppano ernia del disco, mentre, ovviamente, così non è”.
8 Ciò posto, il ctu alla luce della disamina sopra riportata, ha così concluso: “la patologia che affligge il Sig. è una spondilosi con ernia del disco (malattia Parte_1 comune e non tecnopatia)”, quantificando, poi, il danno biologico in misura del
6%, ma comunque non riconoscendo la natura professionale della patologia, alla luce delle considerazioni svolte.
Tanto premesso, le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio, appaiono condivisibili perché in linea sia con la documentazione medica che con i parametri medico legali di riferimento che con la letteratura medico-scientifica.
Esse, inoltre, risultano coerenti con i principi in tema di accertamento e valutazione della sussistenza del nesso di causalità e in particolar modo con il criterio cronologico e della continuità fenomenologica.
In altri termini, le argomentazioni del CTU appaiono talmente esaustive da non richiedere ulteriori approfondimenti istruttori rispetto a quelli già espletati in corso di causa e le relative conclusioni sono completamente condivise da questo
Giudicante che le fa proprie ai fini della decisione.
Quanto alla prova testimoniale espletata, se da una parte i testi escussi hanno confermato la vetustà e non adeguato funzionamento degli ammortizzatori con conseguente maggiore esposizione alle vibrazioni e sollecitazioni, dall'altra non hanno riferito su circostanze tali da poter confutare la ricostruzione svolta dalla c.t.u., tenuto conto della valutazione medico legale espressa nella consulenza tecnica d'ufficio e nella relativa integrazione e del fatto, in particolare, che le prove testimoniali espletate non consentono di fornire elementi sufficientemente specifici e tecnici sull'entità e sul tipo di sollecitazioni subite dal ricorrente per l'esercizio dell'attività lavorativa, come peraltro evidenziato più volte correttamente dal c.t.u.
Alla luce di ciò, deve quindi escludersi che la patologia diagnosticata al ricorrente ed oggetto di causa siano indennizzabili dall' , con conseguente rigetto della CP_1 domanda proposta.
Spese processuali
Le spese processuali, comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza del ricorrente, e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento
9 (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
2740/2023 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e CP_1 rimborso spese generali del 15% come per legge;
3. pone le spese relative alla espletata CTU definitivamente a carico di parte ricorrente.
Trani, 24.09.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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