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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA PRIMA SEZIONE CIVILE _________________________
Il Presidente della I Sezione Civile nella causa civile iscritta al nr. 842/2024 R.G.; visto il deposito di note telematiche ex art. 127 ter c.p.c.; visto l'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
Trattiene la causa in decisione.
Ancona, 18.02.2025
Il Presidente Dott.ssa Annalisa Gianfelice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Il Presidente della I Sezione Civile ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 879/24 RG promosso ex artt. 84 e 170 D.P.R. 115/02, 15 D. Lgs
150/11 e 281 – decies e segg. c.p.c.
da
Avv. Davide Borgogelli, nato a [...] l'[...] ed ivi residente in SNAN nr.
7/D, con studio sito in Pesaro, Via S. Francesco nr. 52 ( ; C.F._1 recapiti e domicilio digitale per le comunicazioni e Email_1
notificazioni di legge), difensore in proprio ex artt. 82 e 86 c.p.c. ricorrente-
Contro
, in persona del Ministro in carica competente Controparte_1
-resistente contumace
Oggetto : opposizione a Decreto di liquidazione del gratuito patrocinio in materia di volontaria giurisdizione notificato a mezzo PEC in data 11.09.24, Cron. 219/24, emesso dalla Corte di Appello di Ancona nel procedimento n. 145/24 RG V.G.
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note in sostituzione all'udienza
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che il non risulta costituito e ne va dichiarata la contumacia, si CP_1
osserva quanto segue.
Il ricorrente espone di aver svolto attività professionale a favore di Parte_1 parte appellante nel giudizio di secondo grado radicato presso l'intestata Corte di
Appello al n. 145/24 RG nonché nell'annessa procedura di inibitoria n. 145-1/24 RG, avente ad oggetto la modifica delle condizioni divorzili vigenti tra la medesima appellante e , giudizio definito con sentenza di accoglimento Controparte_2 dell'appello.
Tanto premesso con plurimi motivi il ricorrente si duole che nel decreto di liquidazione delle spese di lite a favore della parte appellante sia stata omessa la voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, sia stato erroneamente operato il superamento del limite massimo di abbattimento (50%) dei valori medi tariffari ed, infine, nel prevedere il valore indeterminabile della causa, erroneamente questo sia stato collocato nello pag. 2/6 scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 quando invece, attesa la complessità della controversia e poiché l'art. 5, VI comma, DM. 55/14 sancisce che “le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”, avrebbe dovuto addivenirsi ad una media tra i valori dei due scaglioni o, quantomeno, un'elevazione di quello inferiore.
Il ricorso è da accogliersi parzialmente
Per quanto attiene all'omessa liquidazione delle spese di lite relativamente alla fase di istruzione il motivo risulta fondato.
Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità più recente, richiamata anche dalla ultima pronuncia di codesta Corte sul punto ( vd Ordinanza del 29 ottobre 2024 emessa a definizione del procedimento n. 1046/23 RG) “la norma di riferimento non distingue tra fase di trattazione e fase di istruttoria sicchè la trattazione è sempre presente anche in difetto di attività istruttoria (Cassazione civile sez. II - 09/07/2024, n. 18723).”
Ancora la Cassazione osserva come la disposizione di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. preveda un compenso unitario per la fase istruttoria e di trattazione, che in detta voce devono intendersi entrambe ricomprese. (vd. Corte di Cassazione n. 30219 del 31 ottobre 2023)
Ne consegue, secondo la Cassazione, che il compenso previsto per la fase istruttoria spetta all'avvocato della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del gravame, di attività di contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa;
tanto basta per liquidare il compenso previsto anche per la fase istruttoria.
Il secondo motivo di appello avente ad oggetto il superamento del limite massimo di abbattimento (50%) dei valori medi tariffari, è infondato e va rigettato.
Prendendo come riferimento lo scaglione considerato dalla Corte di Appello ovvero quello ricompreso tra € 26.000 e € 52.000 si evince che gli importi liquidati rientrino nei parametri tariffari previsti dallo scaglione stesso.
pag. 3/6 Si rileva come « la liquidazione delle spese da parte del giudice in assenza di specifica indicazione delle aliquote applicate non si presume avvenuta sulla base delle aliquote medie. Ciò che rileva è che la liquidazione sia contenuta entro i limiti massimo e minimo delle tariffe», sicché, a tal fine, sarebbe « onere della parte dedurre in termini specifici l'avvenuta violazione di tali limiti ». (Cass. civ., 26 settembre 2015, n. 18167)
Giova altresì rammentare che lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: ciò significa che, entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale “contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez.
II, sent. n. 25788 del 13.11.2020).
Il terzo motivo di doglianza avente ad oggetto l'errata collocazione del valore della causa nello scaglione tariffario ricompreso tra € 26.000 ed € 52.000 invece di quello previsto dall'art. 5, VI comma, DM. 55/14 (“non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00”) risulta anch'esso infondato.
Ferma restando la delibazione meramente incidentale sul merito, va rilevato che trattasi di controversia non connotata da questioni complesse siccome avente ad oggetto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta ” da Parte_1 nei confronti del e diretta ad ottenere l'autorizzazione a trasferirsi a Controparte_2
Jesi, in via Pian del Medico n.61 bis unitamente al figlio l'autorizzazione alla Per_1
frequentazione da parte del figlio minore della scuola secondaria di Persona_2 secondo grado I.I.S. “Marconi Pieralisi” di Jesi e l'aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, compensando le spese di lite.” (vd. Sentenza n.
1151/2924 della Corte di Appello di Ancona), e che l'attività in concreto svolta dal difensore, nel giudizio di appello, sia di grado modesto, avuto riguardo alla effettiva consistenza della lite. Non sono emerse infatti questioni giuridiche di particolare complessità né vi erano contrasti giurisprudenziali in ordine alle stesse;
non v'è stata pag. 4/6 fase istruttoria e pertanto, nel complesso, la causa non ha richiesto attività difensiva particolarmente impegnativa o articolata.
In disparte il fatto che non è censurabile l'applicazione dello scaglione tariffario relativo a cause del valore indeterminabile in luogo di quello, più elevato, del valore della causa secondo il criterio del "disputatum" (Cass. n. 10876/2018), ha dunque la Corte
d'Appello di Ancona fatto buon governo dei seguenti principi nomofilattici: “In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
"all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. ord. 968/2022); “ogni qualvolta che sia giustificato dalla natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla difesa del soggetto difeso è possibile da parte del Giudice - in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione ai fini del compenso al difensore - discostarsi dal criterio del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, che ha - quanto allo scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico e di massima” (Cass. ord. 11259/2019).
Va quindi predicata la correttezza della liquidazione ai minimi secondo lo scaglione di valore indeterminabile e di complessità bassa, ossia quello ricompreso da euro
26.000,00 a euro 52.000,00, previa deduzione della metà ai sensi dell'art. art 130 DPR
115/2002, come operato da codesta Corte nel provvedimento impugnato.
In conclusione valutate la natura della causa, le ragioni del gravame proposte e le questioni di fatto e di diritto trattate;
considerato che
la determinazione va fatta sulla base delle tabelle dei compensi professionali vigenti al momento della decisione;
operata la riduzione di cui all'art. 130 dpr n. 115/2002, si liquida per la fase di trattazione/istruttoria l'importo di euro 777,00 (euro 1554 : 2).
pag. 5/6 Vanno pertanto liquidati, secondo valori già dimidiati, per la fase di studio euro 525,00 per la fase introduttiva euro 750,00, per la fase di trattazione euro 777,0 per la fase decisoria euro 700,00 e così la complessiva somma di euro 2.377,00 in favore dell'avvocato Davide Borgogelli.
In ragione della soccombenza reciproca (l'accoglimento della opposizione ha riguardato un solo rilievo, ed è stata rigettata per gli altri rilievi), le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida e ordina il pagamento all'avv. Davide Borgogelli per la difesa prestata nel giudizio iscritto al n. 145/2024 VG in favore di ammessa a Parte_1
patrocinio a spese dello Stato, la somma di €. 2.377,00 per compensi già dimezzata ex art. 130 DPR 115/2002, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge.
Compensa fra le parti le spese di opposizione
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti nonché per gli altri adempimenti di competenza.
Ancona lì 18.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 6/6