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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 146/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 146 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PAOLO ZUROLO Parte_1
e RI PA NT
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.01.2025, ritualmente notificato all' il CP_1
19.03.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare la permanenza del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ed alle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 successivamente al 17.07.2024, data della loro sospensione disposta in via amministrativa, con conseguente condanna dell' CP_1
alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente - già titolare di indennità di accompagnamento dal 25.11.2019 e dei benefici derivante dalla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 – ha dedotto, per quanto di interesse in questa sede:
- di aver ricevuto dall' , in data 26.07.2024, due raccomandate a.r. datate CP_1
17.07.2024, aventi ad oggetto la “Sospensione della prestazione di Invalidità
Civile per mancata presenza a visita di revisione”;
- di aver chiesto all' , entro i 90 giorni prescritti dal provvedimento di CP_1
sospensione, una nuova convocazione a visita, spiegando di non avere ricevuto alcuna lettera di convocazione per il giorno 12.07.2024;
- che l' rispondeva di aver ritualmente provveduto alla sua convocazione CP_1
e che la notifica del provvedimento di convocazione si era perfezionata per compiuta giacenza;
- di aver presentato reclamo a contestando la mancata Controparte_2
ricezione dell'avviso di giacenza della raccomandata indicatale dall' e CP_1 segnalando le anomalie verificatesi con riferimento a due raccomandate successive, ritrovate inserite direttamente nella cassetta postale senza che nessuno avesse firmato il relativo avviso di ricevimento;
- di aver trasmesso il predetto reclamo, con messaggio pec del 17.09.2024, anche alla sede zonale dell' , a supporto della involontarietà dell'assenza CP_1 dell'invalida all'appuntamento del 12 luglio, reiterando la sua disponibilità a sottoporsi alla visita di revisione;
- che l' restava inerte, non riscontrando il messaggio, non disponendo una CP_1 nuova visita sull'invalida né ripristinando l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e la fruizione dei benefici ex lege 104/1992. Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza del 2.12.2025, fissata per la discussione, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Nel merito, occorre osservare come i procuratori della ricorrente, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, abbiano dato atto “del recente riconoscimento a far data dal 13/02/2023 di entrambe le dedotte condizioni di cui all'art 1 l 18/80 e dell'handicap grave in ragione di convocazione a visita del
28.10.2025”, e quindi, in ragione del totale ripristino dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi alla condizione di handicap grave, intervenuto nelle more del giudizio, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla parte ricorrente in ordine al ripristino dei benefici dedotti in lite e dei verbali sanitari versati in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto a ripristinare i benefici dedotti in lite successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo, giova evidenziare come, pur facendo riferimento i verbali sanitari da ultimo prodotti da parte ricorrente ad una domanda di aggravamento del
13.02.2023, rispetto alla quale nulla è stato dedotto in ricorso, sarebbe stato onere dell'ente convenuto dimostrare che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, con decorrenza dalla data suddetta, siano fondati su presupposti estranei alla questione dedotta in lite.
Ad ogni modo, in difetto di prova in ordine alla notifica alla ricorrente del provvedimento di convocazione a visita di revisione, la sospensione dei benefici suindicati non può che ritenersi illegittima, con conseguente c.d. soccombenza virtuale dell'ente convenuto.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratosi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 03/12/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 146 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti PAOLO ZUROLO Parte_1
e RI PA NT
ricorrente
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.01.2025, ritualmente notificato all' il CP_1
19.03.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare la permanenza del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ed alle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992 successivamente al 17.07.2024, data della loro sospensione disposta in via amministrativa, con conseguente condanna dell' CP_1
alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente - già titolare di indennità di accompagnamento dal 25.11.2019 e dei benefici derivante dalla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92 – ha dedotto, per quanto di interesse in questa sede:
- di aver ricevuto dall' , in data 26.07.2024, due raccomandate a.r. datate CP_1
17.07.2024, aventi ad oggetto la “Sospensione della prestazione di Invalidità
Civile per mancata presenza a visita di revisione”;
- di aver chiesto all' , entro i 90 giorni prescritti dal provvedimento di CP_1
sospensione, una nuova convocazione a visita, spiegando di non avere ricevuto alcuna lettera di convocazione per il giorno 12.07.2024;
- che l' rispondeva di aver ritualmente provveduto alla sua convocazione CP_1
e che la notifica del provvedimento di convocazione si era perfezionata per compiuta giacenza;
- di aver presentato reclamo a contestando la mancata Controparte_2
ricezione dell'avviso di giacenza della raccomandata indicatale dall' e CP_1 segnalando le anomalie verificatesi con riferimento a due raccomandate successive, ritrovate inserite direttamente nella cassetta postale senza che nessuno avesse firmato il relativo avviso di ricevimento;
- di aver trasmesso il predetto reclamo, con messaggio pec del 17.09.2024, anche alla sede zonale dell' , a supporto della involontarietà dell'assenza CP_1 dell'invalida all'appuntamento del 12 luglio, reiterando la sua disponibilità a sottoporsi alla visita di revisione;
- che l' restava inerte, non riscontrando il messaggio, non disponendo una CP_1 nuova visita sull'invalida né ripristinando l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e la fruizione dei benefici ex lege 104/1992. Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
Disposta la sostituzione dell'udienza del 2.12.2025, fissata per la discussione, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Nel merito, occorre osservare come i procuratori della ricorrente, nelle note di trattazione scritta da ultimo depositate, abbiano dato atto “del recente riconoscimento a far data dal 13/02/2023 di entrambe le dedotte condizioni di cui all'art 1 l 18/80 e dell'handicap grave in ragione di convocazione a visita del
28.10.2025”, e quindi, in ragione del totale ripristino dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi alla condizione di handicap grave, intervenuto nelle more del giudizio, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Orbene, alla luce di quanto affermato dalla parte ricorrente in ordine al ripristino dei benefici dedotti in lite e dei verbali sanitari versati in atti, non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto a ripristinare i benefici dedotti in lite successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo, giova evidenziare come, pur facendo riferimento i verbali sanitari da ultimo prodotti da parte ricorrente ad una domanda di aggravamento del
13.02.2023, rispetto alla quale nulla è stato dedotto in ricorso, sarebbe stato onere dell'ente convenuto dimostrare che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, con decorrenza dalla data suddetta, siano fondati su presupposti estranei alla questione dedotta in lite.
Ad ogni modo, in difetto di prova in ordine alla notifica alla ricorrente del provvedimento di convocazione a visita di revisione, la sospensione dei benefici suindicati non può che ritenersi illegittima, con conseguente c.d. soccombenza virtuale dell'ente convenuto.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratosi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 03/12/2025
Il Giudice
IO Busoli