Ordinanza cautelare 27 agosto 2015
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2015
Decreto decisorio 10 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 10/08/2021, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/08/2021
N. 01034/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN ON, AN NC, VA MI, VA OR, IC NZ, AT SA, RM VA, IO OF, CO AR, LL UG, DI AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Igor Visentin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caorle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Liut, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Roberto ONdì in Venezia, Santa Croce 663;
Agenzia del Demanio, Genio Civile di Venezia, Regione Veneto non costituiti in giudizio;
Consorzio ONifica del Veneto Orientale, rappresentato e difeso dall'avvocato IO Forza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Marco, 4600 - Calle del Teatro;
nei confronti
Societa' Agricola Agrienergia La Brussa S.S., Mazarack Snc non costituiti in giudizio;
quanto al ricorso principale:
degli atti di diffida ai sensi dell'art. 35 (L) del DPR n. 380/01 dd. 20.4.2015; degli atti di avvio del procedimento del 20/11/2014;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 23/11/2015:
delle ordinanze di demolizione opere eseguite su aree assoggettate a vincoli di tutela ai sensi del D.L.vo 42/04;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Caorle e del Consorzio ONifica del Veneto Orientale;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 17 luglio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 10 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO