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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1017 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimoniopromosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ferraro Daniela, giusta procura in atti e
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ferraro Daniela, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 04.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il giorno 04.09.2008 in Acerra (NA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (n. 145, parte II, serie A, anno 2008), dalla cui unione nascevano i figli , nata ad [...] il [...] e , nata ad [...] Persona_1 Persona_2
(NA) il 14.07.2014, entrambi minorenni.
Evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 225/2024, resa in data 19.09.2024 dal Tribunale di Nola nel proc. R.G. n. 1211/2024, e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti chiedevano la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 225/2024, resa in data 19.09.2024 dal Tribunale di Nola nel proc. R.G. n. 1211/2024, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“-Confermare l'affido congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso la residenza della madre, in Acerra, alla via Francesco Castaldi, n.
8. Pertanto, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- disciplinare in tal modo il diritto di visita del padre: il IG potrà tenere con sé i minori Controparte_1 nei week-end, a fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì sino alla domenica sera alle ore 22:00, durante la durata dell'anno scolastico e fino alle ore 23:00 alla fine dell'anno scolastico. Ancora, i minori trascorreranno con il padre - durante le vacanze natalizie - alternativamente il giorno di Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. Sempre ad anni alterni, i piccoli trascorreranno con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno. Inoltre, trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà, quello dell'onomastico e del compleanno. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé i minori per quindici giorni consecutivi, concordando tale periodo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno ed impegnandosi a comunicare tempestivamente il luogo della vacanza ed a fornire i recapiti telefonici delle strutture ove soggiorneranno.
- confermare, a carico del IG ed in favori della sig.ra la corresponsione Controparte_1 Parte_1 di un assegno mensile di euro 800,00 (ottocento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori
– da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 3 di ogni mese – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge.
- nulla prevedere a titolo di assegno divorzile;
- il IG , nella misura del 70%, e la sig.ra , in misura del 30%, Controparte_1 Parte_1 contribuiranno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la buona educazione e
l'istruzione dei minori, previamente concordate. A tal riguardo, i coniugi danno atto di rifarsi, per la regolamentazione delle stesse, al protocollo di intesa tra Tribunale di Nola e COA Nola.”
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene opportuno confermare il Per_1 Per_2
regime di affido condiviso ad entrambi i genitori statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre sita in Acerra alla via Francesco Castaldi n. 8 e diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. e Pt_1 C.F._1 CP_1
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), il giorno 04.09.2008
[...] C.F._2 in Acerra, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (n. 145, parte II, serie
A, anno 2008);
b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1 Per_2
residenza materna sita in Acerra (NA) alla via Francesco Castaldi n. 8, e diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) determina in € 800,00 (€ 400,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei due figli minori a carico di da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 3 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
oltre spese straordinarie nella misura del
70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra che si Controparte_1 Parte_1 renderanno necessarie per la salute, la buona educazione e l'istruzione dei minori;
d) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 04.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1017 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimoniopromosso da
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Ferraro Daniela, giusta procura in atti e
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Ferraro Daniela, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 04.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il giorno 04.09.2008 in Acerra (NA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (n. 145, parte II, serie A, anno 2008), dalla cui unione nascevano i figli , nata ad [...] il [...] e , nata ad [...] Persona_1 Persona_2
(NA) il 14.07.2014, entrambi minorenni.
Evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n. 225/2024, resa in data 19.09.2024 dal Tribunale di Nola nel proc. R.G. n. 1211/2024, e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti chiedevano la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè sentenza n. 225/2024, resa in data 19.09.2024 dal Tribunale di Nola nel proc. R.G. n. 1211/2024, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“-Confermare l'affido congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente degli stessi presso la residenza della madre, in Acerra, alla via Francesco Castaldi, n.
8. Pertanto, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
- disciplinare in tal modo il diritto di visita del padre: il IG potrà tenere con sé i minori Controparte_1 nei week-end, a fine settimana alternati, dal pomeriggio del venerdì sino alla domenica sera alle ore 22:00, durante la durata dell'anno scolastico e fino alle ore 23:00 alla fine dell'anno scolastico. Ancora, i minori trascorreranno con il padre - durante le vacanze natalizie - alternativamente il giorno di Natale o quello di Capodanno;
sempre alternativamente, le rispettive vigilie, e, ad anni alterni, il giorno dell'Epifania, nonché le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì in Albis. Sempre ad anni alterni, i piccoli trascorreranno con il padre il giorno dell'onomastico e quello del compleanno. Inoltre, trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà, quello dell'onomastico e del compleanno. Durante le ferie estive, il padre potrà tenere con sé i minori per quindici giorni consecutivi, concordando tale periodo con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno ed impegnandosi a comunicare tempestivamente il luogo della vacanza ed a fornire i recapiti telefonici delle strutture ove soggiorneranno.
- confermare, a carico del IG ed in favori della sig.ra la corresponsione Controparte_1 Parte_1 di un assegno mensile di euro 800,00 (ottocento/00), a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori
– da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 3 di ogni mese – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, come per legge.
- nulla prevedere a titolo di assegno divorzile;
- il IG , nella misura del 70%, e la sig.ra , in misura del 30%, Controparte_1 Parte_1 contribuiranno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la salute, la buona educazione e
l'istruzione dei minori, previamente concordate. A tal riguardo, i coniugi danno atto di rifarsi, per la regolamentazione delle stesse, al protocollo di intesa tra Tribunale di Nola e COA Nola.”
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene opportuno confermare il Per_1 Per_2
regime di affido condiviso ad entrambi i genitori statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre sita in Acerra alla via Francesco Castaldi n. 8 e diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
, nata a [...] il [...] (C.F. e Pt_1 C.F._1 CP_1
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), il giorno 04.09.2008
[...] C.F._2 in Acerra, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune (n. 145, parte II, serie
A, anno 2008);
b) affida i figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_1 Per_2
residenza materna sita in Acerra (NA) alla via Francesco Castaldi n. 8, e diritto di visita paterno conformemente alla parte motiva;
c) determina in € 800,00 (€ 400,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei due figli minori a carico di da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 3 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
oltre spese straordinarie nella misura del
70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra che si Controparte_1 Parte_1 renderanno necessarie per la salute, la buona educazione e l'istruzione dei minori;
d) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022;
f) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 04.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca