Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2003, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
E N ee 64971 6 O 8 I Z A R / T 6 S 2 I . B G .R . E A 02 9 73703 .P L R L D A A L . E D B D A R PUB ICA ITA || E I T S T 1 N N I E 3 E S 1 R S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I E . E A T N A LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE M SEZIONE QUINTA CIVILE OGGETTO: Rettifica e liquidazione di imposta di successione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI PRESIDENTE R.G.N. 11347/1999 Dott. Massimo ODDO CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Dott. Vittorio RAGONESI 6818 CONSIGLIERE Cron. Dott. Achille MELONCELLI CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 21.6.2002 SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO delle FINANZE ed UFFICIO del REGISTRO di BOLZANO, legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTI -
CONTRO
CA GG - INTIMATA - avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano n.167/1/98 pubblicata il 9.3.1999. CORTE SUPREMA DI CASSIZION CAMPIONE CIA L 63 64911 8 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.6.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore dei ricorrenti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano, CA GI, in qualità di erede di PI IA IO, impugnava l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dal locale Ufficio del Registro ai fini del recupero del maggior valore accertato relativamente ad un immobile dell'asse ereditario di cui alla dichiarazione di successione, in morte della dante causa, presentata il 22.4.1992. Deduceva la ricorrente che l'Ufficio medesimo fosse decaduto dall'azione di accertamento a causa dello spirare del termine di legge biennale dalla liquidazione dell'imposta principale. La Commissione adita respingeva il ricorso, disattendendo l'assunto del la contribuente secondo cui la sospensione fino al 31.12.1993 dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive, così come invocata dall'Ufficio, era da ritenere operante solo nei confronti di quegli atti in ordine ai quali poteva essere presentata dichiarazione integrativa per il condono. Avverso la decisione, proponeva appello la GI, ribadendo le argomentazioni di cui sopra. La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, con sentenza del 17.11.1998/9.3.1999, accoglieva l'appello, sui rilievi: a) che l'atto impugnato risultasse effettivamente notificato oltre i due anni dalla liquidazione dell'imposta principale e, comunque, oltre i tre anni dalla registrazione della dichiarazione di successione;
b) che non meritasse accoglimento l'assunto dell'Ufficio relativo all'applicazione della predetta sospensione dei termini, ex art.57 della legge n.413 del 1991, a tutti gli atti e le dichiarazioni registrati fino al 31.12.1993, senza alcuna discriminazione, potendo siffatta applicazione riguardare esclusivamente gli atti e le dichiarazioni condonabili. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze e l'Ufficio del Registro di Bolzano, deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste la GI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, l'Amministrazione Finanziaria lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 27, terzo comma e dell'art. 34, sesto comma, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, nonché dell'art.57 della legge 30 dicembre 1991, n.413, in relazione al dettato dell'art.360, primo comma, n.3, c.p.c., assumendo che la Commissione di secondo grado abbia mal compreso la portata del già citato art.57, ritenendolo applicabile esclusivamente alle controversie per le quali sia stata richiesta la definizione agevolata, laddove la sospensione dei termini prevista sino alla data del 31.12.1993 dal medesimo art.57 opera, in via generale, nei confronti di tutti i tributi individuati nel primo comma dell'art.53 ivi richiamato, atteso che, proprio con riferimento alle imposte non assoggettate a condono, si verifica l'esigenza della sospensione in parola, in quanto gli uffici, inizialmente impegnati nelle operazioni di controllo delle imposte condonate, dovranno, relativamente alle 3 altre, per le quali non vi sia stata definizione automatica, procedere ai normali accertamenti. Il motivo è fondato. Premesso come non siano neppure oggetto di censura i presupposti di fatto della controversia che risultano dall'apprezzamento compiuto dal giudice a quo, si osserva, conformemente all'indirizzo già accolto da questa Corte (Cass. 19 novembre 1999, n. 12869; Cass. 5 aprile 2002, n.4877; Cass. 30 maggio 2002, n.7937; Cass. 7 giugno 2002, n.8265; Cass. 21 giugno 2002, n.9118), che l'art. 57, secondo comma, seconda parte, della legge n.413 del 1991 (novellato dall'art.4, primo comma, del decreto legge 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.75), relativamente ai tributi di cui al comma primo dell'art.53 della medesima legge, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 1993 dei termini di prescrizione e di decadenza, riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive diversi da quelli di cui all'art. 19 del decreto legge 2 marzo 1989 n.69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, senza subordinarne l'applicazione alla possibilità di presentazione della dichiarazione integrativa o di fruizione del condono, laddove il legislatore, quando così ha voluto, non ha mancato di condizionare espressamente la concessione della proroga a siffatta possibilità, in tal senso disponendo la prima parte dello stesso secondo comma dell'art.57, riguardante appunto la proroga dei termini non ancora “scaduti alla data del 31 dicembre 1991", quanto all'accertamento relativo "ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa". Del resto, l'intento legislativo di indurre il contribuente alla definizione agevolata delle pendenze in corso, se da un lato sorregge la normativa di concessione del condono, non può tuttavia, dall'altro lato, essere ritenuto sottostante alle disposizioni che attengono specificatamente alla già indicata sospensione, essendo ragionevolmente da ritenere che queste ultime siano state dettate per consentire agli uffici tributari di far fronte ad un rilevante carico di lavoro, sensibilmente incrementatosi per effetto della stessa legislazione di indulgenza. Pertanto, la sospensione dei termini prevista dall'art.57, secondo comma, seconda parte, della legge n.431/1991, deve reputarsi applicabile anche quando l'avviso di accertamento riguardi, come nella specie, un atto registrato in un periodo di imposta escluso dal condono, siccome posteriore alla data del 31 dicembre 1991, onde, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, laddove, decidendo la causa nel merito in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all'art.384, primo comma, ultima parte, c.p.c., il ricorso introduttivo della contribuente deve essere rigettato. Le alterne vicende giudiziali della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio. E Così deciso in Roma, il 21 giugno 2002. N 6 8 O 9 I 1 . Z IL PRESIDENTE / N A 4 ANCELLIERE C1 мак / - R 6 T I B 2 R S . . Osvaldo Ascanio A A L R . T L P U . A B L'ESTENSORE I . R B Pab Givador A T A I T DEPOSITATO IN CANCELLERIA T R T E N Oggi 27 FEB. 2003. S E T I S A A E IL CANCELLIERE C1 M Osvaldo Ascanio