Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative previste, in materia di rifiuti, dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, si applica, come stabilito dall'art. 55 del medesimo D.Lgs., la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, la quale prevede la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo ogni spazio alla giurisdizione del giudice amministrativo, che non è in nessun caso configurabile. Pertanto, la questione della impugnabilità o meno - mediante l'opposizione ex art. 22 della citata legge n. 689 del 1981 - del processo verbale di accertamento della violazione non integra questione di giurisdizione, ma attiene all'ammissibilità dell'azione giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2003, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. VITTORI Paolo - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI MILANO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 71, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO POMPA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO FIORI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AT DI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 140/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 17/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Giuliano POMPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso, giurisdizione dell'A.G.O..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Milano - Sezione distaccata di Abbiategrasso, depositato il 5 agosto 1997, UD LC, quale rappresentante legale della Elite Carni s.n.c., si opponeva al verbale in data 1 luglio 1997 di accertamento della violazione dell'art.
9 - octies, comma 3, del decreto legge 9 settembre 1988 n.397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988 n. 475 (violazione depenalizzata dall'art. 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), per avere effettuato in ritardo la denuncia relativa ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 1994. Costituitasi la Provincia di Milano, il Tribunale di Milano - Sezione di Abbiategrasso, con la sentenza depositata il 17 maggio 2000, accoglieva il ricorso, "disponendo l'annullamento della sanzione".
Avverso la detta sentenza la Provincia di Milano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite perché il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, anche il vizio di "difetto di giurisdizione". MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce "difetto di giurisdizione e violazione e falsa applicazione degli artt.18 e 22 della l. 689/81", osservando che l'atto impugnato davanti al giudice di primo grado è un verbale di accertamento di violazione amministrativa redatto dal dirigente del settore ecologia della Provincia di Milano. Avverso detto verbale l'interessato poteva fare pervenire alla Provincia di Milano, autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'ari 18 della legge n. 689/81, scritti difensivi e documenti, mentre l'opposizione davanti al giudice poteva essere proposta soltanto avverso l'ordinanza-ingiunzione, a norma dell'art. 22 della stessa legge. Consegue che il ricorso proposto dal LC nella detta qualità doveva essere dichiarato inammissibile, non essendo stata ancora emanata l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Nel ricorso si afferma che "avverso il verbale di accertamento avrebbe eventualmente potuto instaurarsi il giudizio avanti al Giudice Amministrativo".
La censura di difetto di giurisdizione è infondata.
Va premesso che, secondo l'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 sui rifiuti, che prevede l'illecito amministrativo contestato al LC nella precisata qualità, si applica la legge 24 novembre 1981 n. 689. La giurisdizione, quindi, è quella prevista dalla detta legge.
Come queste Sezioni Unite hanno già affermato con le sentenze 27 maggio 1999 n. 314 e 19 luglio 1999 n. 466, la questione di impugnabilità o meno del processo verbale di accertamento della violazione amministrativa ai sensi della legge n. 689/81 non concerne la giurisdizione, ma attiene all'ammissibilità dell'azione giudiziaria, che infatti viene anch'essa negata con il primo motivo del ricorso per cassazione.
Tale orientamento interpretativo trova il proprio fondamento nella considerazione che la legge n. 689/81 (artt. 22 e 23) prevede la giurisdizione in ogni caso del giudice ordinario, escludendo quindi ogni spazio alla giurisdizione del giudice amministrativo, che non è in nessun caso configurabile. Ciò si ricollega al fatto che la contestazione dei presupposti per l'applicazione di una sanzione amministrativa punitiva coinvolge la tutela di un diritto soggettivo dell'interessato a che. la sanzione sia irrogata nei casi, secondo le forme e nell'entità previsti dalla legge, nel rispetto del principio di legalità posto dall'art. 1 della legge n. 689/81 (v. anche Corte cost. 4 marzo 1970 n. 32). Sussiste, in conclusione, la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso deve essere assegnato alla sezione semplice di questa Corte, che dovrà pronunziarsi sulla questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione proposta dal LC, contestata anch'essa con il primo motivo del ricorso, nonché, se del caso, sul secondo motivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta la censura di difetto di giurisdizione formulata nel primo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rimette gli atti al primo Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione semplice per la decisione sulle altre censure del ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2003