Sentenza 8 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di misure coercitive, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, che può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali le modalità e la gravità del fatto, sicché deve essere considerato, non il tipo di reato o la sua ipotetica gravità, ma situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/10/2013, n. 49453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49453 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 08/10/2013
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - N. 1944
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 005696/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC DA (n. il 20/12/1973) e da ON NA (n. il 30.05.1976);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in data 14/01/2013. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano Lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor STABILE Carmine, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 21/12/2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma dispose la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00 a carico di SC DA e ON NA, indagati per i reati di ricettazione, riciclaggio e tentato riciclaggio.
Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame, ma il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14/01/2013, la respinse. Ricorrono per cassazione gli indagati deducendo la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e la carenza di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
I ricorrenti concludono, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia - come nel caso di specie - compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell'art. 591, lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze (sono le stesse affrontate dal Tribunale) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Tribunale - richiamando anche l'ordinanza del G.I.P. - ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume i gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati per i reati di cui sopra (si veda la incensurabile ed ampia motivazione alle pagine 7 e 8 dell'impugnata ordinanza).
A fronte di ciò i ricorrenti contrappongono solo generiche contestazioni in fatto. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Per quanto riguarda, infine, la doglianza relativa alla motivazione sulla sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. C il Tribunale del riesame ha, poi, correttamente valutato il "tempo trascorso dalla commissione del reato" ed ha ritenuto - con motivazione incensurabile - che l'oggettiva gravità e modalità di esecuzione dei fatti e la personalità degli indagati - in particolare per lo SC il Tribunale ritiene, addirittura, troppo benevola la misura adottata, che considera adeguata solo per l'ON; si veda la condivisa motivazione alle pagine da 8 a 11 dell'impugnata ordinanza - fanno ritenere sussistente il pericolo di reiterazione del reato nonostante il tempo trascorso dalla commissione del reato (tra l'altro solo 7 mesi;
si veda sul punto l'esaustiva e logica motivazione a pagina 10 dell'impugnata ordinanza). Si deve, altresì, ricordare che questa Suprema Corte ha affermato il principio che in tema di misure coercitive, il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude automaticamente l'attualità e la concretezza delle condizioni di cui all'art. 274 c.p.c., comma 1, lett. c) (Sez. 4, Sentenza n. 6717 del 26/06/2007 Cc. - dep. 13/02/2008 - Rv. 239019).
Sulla correttezza delle considerazioni del Tribunale è sufficiente richiamare il principio giuridico, più volte ribadito da questa Corte e condiviso dal Collegio, che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate - come congruamente è stato operato nel caso di specie - situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. (Sez. 4, Sentenza n. 34271 del 03/07/2007 Cc. - dep. 10/09/2007 - Rv. 237240).
Si rileva, in proposito, che le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999 Ud. - dep. 16/12/1999 - Rv. 214794). Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013