Sentenza 15 giugno 2010
Massime • 1
Lo svolgimento di operazioni di intercettazioni telefoniche degli uffici della Procura della Repubblica con apparecchiature prese a noleggio non necessita del previo decreto del pubblico ministero circa la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza e circa l'insufficienza o inidoneità degli impianti preesistenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2010, n. 33645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33645 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio Presidente del 15/06/2010
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna rel. Consigliere SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere N. 1130
Dott. MARINELLI Felicetta Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia Consigliere N. 41963/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO LO N. IL 31/12/1964;
avverso la sentenza n. 2943/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del 01/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Riello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
In data 1/6/2009 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 10/12/2008 con la quale il GIP del Tribunale di Civitavecchia, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato OS AO colpevole di più fatti di illecita detenzione e di cessione di hashish, meglio specificati ai capi a), b), c), d), ed e) della rubrica, e, ravvisata la continuazione tra i reati, concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 20000,00 di multa.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del OS deducendo inosservanza o erronea applicazione dell'art. 268 cod. proc. pen., comma 3 e art. 271 cod. proc. pen., comma 1. Ha rilevato che, nel caso di specie, le intercettazioni sulle utenze telefoniche utilizzate dall'imputato erano state effettuate impiegando apparecchiature non in uso alla Procura della Repubblica ma noleggiate dalla società Italcons di Milano. Ciò era avvenuto senza un provvedimento motivato del PM. Mancava, infatti, ogni motivazione in proposito, prevedendosi addirittura, contrariamente a quanto effettivamente avvenuto, che le operazioni fossero compiute per mezzo degli impianti installati nella Procura. Nei decreti autorizzatoli neanche si dava atto dell'inidoneità o indisponibilità delle apparecchiature in dotazione alla locale Procura della Repubblica. Le risultanze delle intercettazioni erano, quindi, inutilizzabili sia ai fini della verifica dei gravi indizi di colpevolezza sia ex art. 271 c.p.p., ai fini del giudizio. Il ricorrente ha poi evidenziato mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione delle vicende nonché inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 e contraddittorietà della motivazione sul punto. Ha, in particolare, osservato che la corte di appello si era limitata a ribadire il percorso logico argomentativo del giudice di primo grado, omettendo del tutto l'esame delle critiche che erano state proposte con l'atto di appello. Contrariamente a quanto riportato nella relazione di servizio finale del 14/7/2008 richiamata dal GIP, il Commissariato di P.S. Distaccato Civitavecchia non aveva compiuto alcun servizio di pedinamento e di osservazione. La corte territoriale, se avesse compiuto una valutazione critica delle risultanze processuali, si sarebbe resa conto che le vicende in esame non costituivano l'epilogo di una attività investigativa complessa fatta di appostamenti ed osservazioni ma rappresentavano le risultanze di un'attività investigativa casuale. Il ricorrente, altresì, ha osservato, con riferimento al fatto contestato sub e), che il giudice aveva escluso l'uso personale dello stupefacente basandosi esclusivamente sul dato ponderale, senza considerare le condizioni del OS, grosso fumatore di hashish, che, al momento del suo ingresso in carcere, era risultato positivo ai cannabinoidi. Lo stupefacente rinvenuto costituiva una scorta che il OS si era precedentemente procurato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame va rigettato.
Quanto alla prima doglianza, risulta dagli atti che con decreti del GIP del 19/3/2008 è stata disposta l'intercettazione telefonica sull'utenza n. 3393160790 e quella sull'utenza n. 340/9862204 in uso al OS e che le operazioni relative sono state in seguito prorogate L'effettuazione di tali operazioni è avvenuta nei locali della Procura della Repubblica, precisamente nella sala ascolto n 3 del detto ufficio, come attestato da verbale in atti datato 26/3/2008 di inizio delle intercettazioni In detto verbale si da pure atto dell'utilizzo di apparati forniti dalla ditta Italcons come da Decreto n. 25 del 2008, relativo al proc. pen. n. 345 /08 emesso dalla Procura della Repubblica. Si tratta di decreto del PM di autorizzazione degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria all'utilizzo, previo noleggio presso la società Italcons, dell'apparecchiatura nel provvedimento indicata ed eventualmente a servirsi del personale tecnico specializzato di questa come ausiliari di PG per la durata del decreto da eseguire e sue eventuali proroghe. È da escludere che l'uso delle apparecchiature noleggiate dai privati abbiano reso inutilizzabili le risultanze delle intercettazioni eseguite. È principio affermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, l'osservanza della regola ordinaria di esecuzione, per la quale le operazioni devono essere compiute per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica, è assicurata ogni qual volta dette operazioni si svolgano (come nella specie avvenuto) nell'ufficio giudiziario, a nulla rilevando l'eventualità che le apparecchiature utilizzate siano acquisite per l'occasione, anche mediante noleggio presso imprese private. Ne consegue che nei casi indicati, non ricorrendo l'ipotesi delle operazioni effettuate mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, il PM non è tenuto a documentare con proprio provvedimento motivato ne' la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza ne' l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti ( Cass. Sez. 6, Sent. n. 2845 dell'1/12/2003 Ud., Rv. 228419). Nel caso di specie, l'utilizzo delle apparecchiature appartenenti a privati è stato autorizzato dal PM, rientrando nella discrezionalità dello stesso l'uso degli strumenti ritenuti più idonei al fine di pervenire al risultato tecnicamente più rispondente alle esigenze dell'ascolto e della registrazione dell'intercettazione. L'utilizzo, inoltre, è avvenuto sotto il diretto controllo della Polizia giudiziaria. Peraltro, nel provvedimento di autorizzazione si fa anche espressa menzione dell'attestazione di indisponibilità di apparecchi idonei allo scopo, del tipo di quelli da noleggiare.
Quanto alla doglianza in ordine al riconoscimento di responsabilità, va innanzitutto ricordato che la motivazione della sentenza di primo grado e quella della pronuncia di appello, per l'uniformità delle decisioni adottate, si integrano tra loro, formando un tutto inscindibile. Tanto precisato, va detto che la corte territoriale si è convinta della colpevolezza del OS, con riferimento ai fatti di detenzione e di cessione di droga di cui ai capi di imputazione sub a), b), c) e d) della rubrica, alla esito di una valutazione degli elementi acquisiti, rappresentati dalle risultanze delle intercettazioni, dai contatti tra i cessionari dello stupefacente ed il ricorrente e dai sequestri della droga operati nei confronti dei primi nell'immediatezza del loro incontri con il OS. Privo di pregio è il rilievo difensivo che la corte territoriale non aveva compiuto una valutazione critica delle risultanze processuali perché altrimenti si sarebbe resa conto che le vicende in esame non costituivano l'epilogo di una attività investigativa complessa fatta di appostamenti ed osservazioni ma rappresentavano le risultanze di un'attività investigativa casuale. Contrariamente a quanto sostenuto, il controllo del MI e della AN, che viaggiavano a bordo dell'auto Citroen Berlingo, è avvenuto dopo l'espletamento di un servizio di osservazione che aveva permesso agli operanti di seguire l'incontro tra il OS, giunto a bordo di uno scooter, ed il MI, notando lo scambio tra i due di qualcosa. Questo ultimo, quando si era allontanato, era stato seguito e fermato, era stato controllato. Chi aveva eseguito il controllo aveva evidentemente dato atto nella sua comunicazione di notizia di reato delle sole operazioni compiute e non di quelle che le avevano precedute. Nella relazione finale del 14/7/2008, di cui si parla nel ricorso, erano state poi descritti i vari servizi espletati nella loro successione e nel loro coordinamento.
Anche le cessioni a SP TO, al UR ed al IE sono state ritenute dimostrate dai contatti telefonici e dallo scambio di SMS tra le parti, dai rispettivi incontri avvenuti, confermati dal servizio di appostamento degli operanti, dai pedinamenti dei primi due cessionari della droga dopo il loro allontanamento e dal successivo controllo degli stessi, che aveva portato al sequestro dell'hashish, mentre, per quanto riguardava il IE, dal ritrovamento di un pezzo di tale sostanza in una busta da costui detenuta, compiuto dai militari subito dopo la loro diretta osservazione dell'incontro con il OS. Per quanto riguardava questo ultimo episodio, poi, deponeva contro il ricorrente la perfetta corrispondenza tra il frammento di hashish ceduto al IE e quello detenuto presso l'abitazione del OS (cfr. sent. GIP).
Quanto alla sostanza specificata nell'imputazione di cui al capo e), il collegio ha ritenuto provata la destinazione della stessa allo spaccio sul rilievo che il quantitativo di hashish trovato nella disponibilità del ricorrente fosse rilevante, tanto da potere essere definito "notevolissimo", essendo ricavabili complessive 2041 dosi singole. 11 dato quantitativo, comunque, era tale da escludere che lo stupefacente potesse costituire una scorta per esclusivo uso personale del predetto. L'apprezzamento compiuto, in quanto giustificato in maniera adeguata e coerente, sfugge al sindacato di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del OS al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010