Sentenza 1 dicembre 2003
Massime • 2
In tema di intercettazioni telefoniche, l'osservanza della regola ordinaria di esecuzione, per la quale le operazioni devono essere compiute per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, è assicurata ogni qual volta dette operazioni si svolgano nell'ufficio giudiziario, a nulla rilevando l'eventualità che le apparecchiature utilizzate siano acquisite per l'occasione, anche mediante noleggio presso imprese private. Ne consegue che nei casi indicati, non ricorrendo il caso delle operazioni effettuate mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, il P.M. non è tenuto a documentare, con proprio provvedimento motivato, ne' la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza ne' l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti.
In tema di intercettazioni ambientali, il limite dettato dal secondo comma dell'art. 266 cod. proc. pen. per i luoghi di privata dimora - in ordine ai quali le operazioni sono consentite solo quando vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo interessato si stia svolgendo l'attività criminosa - non riguarda l'abitacolo degli autoveicoli, che costituiscono semplici mezzi di trasporto, e comunque non sono assimilabili al domicilio, così come inteso dall'art. 14 della Costituzione, al quale soltanto, pur non costituendo l'unico luogo in cui possono svolgersi relazioni e conversazioni private, il legislatore ha inteso assicurare una più accentuata garanzia di riservatezza e libertà delle comunicazioni.
Commentario • 1
- 1. Intercettazione, corpo del reato, utilizzabilità, diverso processo penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2003, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 01/12/2003
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 1593
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 018419/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, nel proc. pen.
contro
:
1. AV TE, nato a [...] il [...];
2. AV MA, nato a [...] il [...];
3. LI CI, nata a [...] l'[...];
4. EA TO, nato a [...] l'[...];
5. EP AS, nato a [...] il [...];
6. GA TE, nato a [...] il [...];
e da:
CH PE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, in data 7.11.2002, della Corte di appello di Firenze;
letti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso: per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del P.G.; nonché per la inammissibilità del ricorso proposto dal CH;
in subordine, rimettere il ricorso alle S.U.;
uditi i difensori:
- per EA TO, l'avv. Gaetano PACCHI del Foro di Firenze, che chiede che il ricorso del P.G. venga dichiarato inammissibile essendosi formato il giudicato;
- per AV MA e EP AS, l'avv. AMMANNATO, che insiste per il rigetto del ricorso del P.G.;
- per il GA: l'avv. Giovanni Paolo VOENA, che chiede la conferma della sentenza impugnata dal P.G.;
- per CH PE: l'avv. Giovanni ARICÒ, che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e il rigetto del ricorso del Proc. Gen..
SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con sentenza in data 6.12.2001, il Tribunale di Firenze dichiarava AV TE, AV MA, ME TT, EA TO, CH PE, EP AS e GA TE responsabili dei reati, come loro ascritti, di violazione della legge sugli stupefacenti ex art. 73 D.P.R. n. 309/90, nonché LI CI del reato di favoreggiamento reale continuato (ex artt. 81 cpv., 379 c.p.: "per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, assicurato a ME AN il profitto dei reati ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 di cui si è detto, ottenendo, su suo mandato, da AV TE, AT MA e da altri soggetti, la riscossione di crediti di importi pari a vari milioni derivanti da cessioni di sostanze stupefacenti) e li condannava alle pene ritenute di giustizia.
L'affermazione della penale responsabilità degli imputati veniva essenzialmente fondata sul contenuto delle intercettazioni ambientali, nonché di quelle telefoniche, sull'esito dei servizi di appostamento e pedinamento, delle riprese televisive ad opera della polizia giudiziaria e sulle deposizioni degli ufficiali ed agenti di p.g. che avevano svolto le indagini;
per quanto concerneva ME TT, in base alle sue stesse ammissioni e per la posizione di CH PE a seguito del sequestro di hashish operato a carico di EL OR AR e delle dichiarazioni dello stesso. Avverso tale sentenza, tutti i nominati imputati proponevano appello tramite i rispettivi difensori.
In tale sede, preliminarmente il Procuratore Generale, CH PE e ME TT, previa rinunzia ad ogni altro motivo di impugnazione, facevano, ai sensi dell'art. 599 comma 4^ c.p.p., concorde richiesta di applicazione della pena, richiesta che veniva accolta dalla Corte con conseguente determinazione della pena medesima nei termini dell'intervenuto accordo.
All'esito del giudizio di appello, la Corte territoriale riteneva inutilizzabili gli esiti delle intercettazioni ambientali effettuate sulle autovetture in uso a ME AN (giudicato separatamente con rito abbreviato) e segnatamente sulla "Nissan Primera" (tg. FI- N27542) per violazione del combinato disposto degli artt. 266, comma 2^ e 271 c.p.p.. La stessa Corte, inoltre, con riferimento a dette intercettazioni, sia ambientali che telefoniche, probatoriamente valorizzate dal giudice di prime cure come essenziali per l'affermazione della responsabilità degli imputati, riteneva, altresì, sussistente la violazione dell'art. 268 comma terzo c.p.p. e, quindi, l'inutilizzabilità dei loro risultati ai sensi del citato art. 271.
Per l'effetto, tutti gli imputati, tranne il CH e il ME che avevano concordato la pena, venivano assolti dai reati loro ascritti per insussistenza del fatto.
Avverso tale decisione, propongono ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, nonché CH PE.
Il Procuratore Generale deduce:
1) erronea applicazione dell'art. 266 2^ comma c.p.p. in ordine alle intercettazioni ambientati effettuate sulle autovetture in uso a ME AN.
Si contesta quanto ritenuto dal giudice di appello, secondo cui, dovendosi equiparare l'abitacolo di un'autovettura a luogo di privata dimora, per potere utilizzare i risultati delle intercettazioni delle conversazioni ivi avvenute sarebbe stato necessario che il decreto autorizzativo del G.I.P. avesse accennato al fondato motivo di ritenere che a bordo dell'auto si stesse svolgendo l'attività delittuosa inerente al traffico di sostanze stupefacenti. Ritiene il ricorrente P.M. che l'abitacolo di un'autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell'uomo, o al trasferimento di oggetti da un posto all'altro, e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che esso - rientrando tra le libertà individuali la facoltà di scegliere lo spazio più congeniale alla propria personalità in cui dimorare - sin dall'origine sia strutturato come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione.
In ogni caso - si osserva - il decreto del G.I.P. di Firenze in data 30.3.1999 si richiama espressamente alla articolata richiesta presentata in pari data dal pubblico ministero, citandone addirittura alcuni passaggi, e soprattutto evidenziando, sulla falsariga di quanto più dettagliatamente esposto dall'organo di accusa, che le autovetture in uso al ME erano "luogo eletto per incontri che hanno ad oggetto la definizione di cessioni di sostanze stupefacenti ovvero il pagamento di precedenti forniture". Per l'effetto il decreto in parola, sia per quanto espressamente enunciato, sia per relationem soddisfaceva pienamente ai requisiti previsti dal comma dell'art. 266 c.p.p. per le intercettazioni di comunicazioni ambientali avvenute in luoghi di privata dimora;
2) errata interpretazione dell'art. 268 comma 3^ c.p.p.;
3) omessa indagine sulle reali modalità di esecuzione delle intercettazioni ambientali e telefoniche ed errata interpretazione dei decreti autorizzativi in relazione agli interessi garantiti dall'art. 15 della Costituzione sul tema della libertà e della segretezza delle comunicazioni.
Si rileva che tutte le intercettazioni (ambientali e telefoniche) eseguite dal Procuratore della Repubblica di Firenze sono state disposte nel pieno rispetto del diritto alla libertà ed alla segretezza delle comunicazioni di cui all'art. 15 della Costituzione. Ciò premesso, osserva il ricorrente che la Corte fiorentina ha ritenuto apparato esterno un impianto installato presso la Procura della Repubblica solo perché detto impianto, verosimilmente per ragioni di carattere finanziario, era stato noleggiato e non acquistato, talché un problema di carattere burocratico si è trasformato in un vizio inerente ai modi di acquisizione della prova, ed il concetto di impianto in dotazione alla Procura si è confuso con il concetto di impianto di proprietà degli uffici del Pubblico Ministero.
Singolare viene, poi, ritenuta la decisione dello stesso giudice di appello nell'affrontare le problematiche inerenti la posizione di CH AS, EP AS e GA TE in merito al reato loro ascritto in concorso al capo U) della rubrica.
Per questo reato, la cui principale fonte d'accusa era costituita dai risultati di un'intercettazione ambientale disposta nell'abitazione del CH, si è sostenuto, da un lato, che il EP e il GA dovevano essere mandati assolti per insussistenza del fatto, stante la pretesa inutilizzabilità del decreto autorizzativo del G.I.P. in data 1.6.1999 e, dall'altro, si è accolta la richiesta avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p. con riguardo alla posizione del CH, senza procedere, più coerentemente, ad un proscioglimento del predetto ai sensi dell'art. 129 capoverso c.p.p.. Vero è che tutte le intercettazioni ambientali, per le ragioni sopra esposte, dovevano ritenersi legittime ed andavano, quindi, valutate nei confronti di tutti gli interessati.
Per quanto attiene alla posizione di LI CI, mandata assolta dal delitto di favoreggiamento reale nei confronti del marito ME AN perché ritenuti insufficienti gli esiti di un'intercettazione ambientale - valutata, questa volta, come legittima - intercettazione effettuata dagli inquirenti nel carcere di Prato ove lo stesso ME si trovava all'epoca ristretto, si osserva che i giudici della Corte di appello si sono indotti a ritenere "neutro" il contenuto delle conversazioni intercorse tra i due solo perché non hanno potuto fare i dovuti collegamenti logici con i reali rapporti (emergenti dalle intercettazioni dichiarate non utilizzabili) intercorsi tra il ME, AV TE e AT MA, personaggi cui erano state effettuate pregresse e numerose cessioni di droga e che ancora non avevano saldato i debiti contratti con il coimputato, debiti che la LI aveva avuto l'incarico di riscuotere.
L'imputato CH PE, a mezzo dei suoi difensori, deduce:
violazione ed erronea applicazione degli artt. 191, 266 e segg. c.p.p. in rel. all'art. 129 c.p.p..
Si rileva che la scelta fatta dalla difesa di ricorrere all'ipotesi di cui all'art. 599 c.p.p. non esentava la Corte di appello di assolvere l'obbligo di verificare se, nonostante la proposta di patteggiamento, fosse invece doveroso prosciogliere il CH ex art. 129 c.p.p.. Ciò di fronte alla emergente sussistenza, dedotta nel gravame, anche dai coimputati, della inutilizzabilità delle prove con riferimento alle intercettazioni ambientali e telefoniche realizzate in violazione del divieto legislativo di cui all'art. 191 c.p.p.. Emerge dal provvedimento impugnato una palese discrasia tra la formula assolutoria "il fatto non sussiste" per la quale, in mancanza di motivazione l'unica ipotesi formulabile è che la Corte ha fatto tale scelta ritenendo proprio l'inutilizzabilità delle prove, per le quali era stato proposto identico motivo di gravame da parte di tutti gli imputati (compreso il CH), e l'applicazione della pena concordata nei confronti di questi, pervenendo a un giudizio di responsabilità laddove invece doveva procedersi al proscioglimento. La preclusione processuale derivante dalla rinunzia ai motivi di gravame non impedisce al giudice, chiamato a valutare la correttezza dell'"accordo" fra le parti, in ordine alla nuova e più favorevole determinazione della pena, di valutare tutte le questioni sottoponibili al suo esame, ex officio, perché sollecitata dalle parti e, comunque, perché puntualmente eccepite con il proposto ricorso (artt. 179 e 191 c.p.p. in riferimento all'art. 609 c.p.p.). Gli imputati AV MA e EP AS, con memoria defensionale, ribadiscono, con richiami giurisprudenziali e alle stesse risultanze processuali, la legittimità della decisione del giudice di appello e la infondatezza delle censure prospettate in questa sede dal Procuratore Generale.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Va accolto il ricorso del P.G., mentre quello dell'imputato CH PE va dichiarato inammissibile.
Come è dato rilevare dalla motivazione dell'impugnata sentenza (pag. 12-13), la Corte di appello di Firenze, considerando l'abitacolo di un'autovettura "luogo di privata dimora", ha dichiarato inutilizzabili, ai sensi dell'art. 271 c.p.p. i risultati delle intercettazioni ambientali sulla "Nissan Primera" in uso a ME AN (ritenute dal primo giudice probatoriamente essenziali ai fini del riconoscimento della responsabilità di tutti gli imputati oggetto del presente giudizio), non essendo state tali intercettazioni disposte con espressa motivazione in ordine al fondato motivo di ritenere che ivi si stesse svolgendo l'attività criminosa.
Non ritiene il Collegio di poter condividere tale linea interpretativa, sul rilievo che un'autovettura, almeno nel normale uso al quale è destinato detto mezzo di locomozione, non può considerarsi "un luogo di privata dimora".
Tale nozione, evocata dall'art. 614 c.p., cui fa rinvio ricettizio l'art. 266, co. 2^ c.p.p., identifica infatti i luoghi che pur non essendo adibiti ad abitazione, vengono usati, anche in via saltuaria e contingente, per lo svolgimento di un'attività privata, come quella di studio, di svago, di lavoro, di commercio o altra attività rientrante nella larga accezione di "libertà domestica" (cfr. ex pluribus: Cass., Sez. 6^, 5.10.2000, Saggio;
Cass., Sez. 5^, 19.3.1985, Bassi;
Cass., Sez. 5^, 26.10.1983, Lo Giudice;
Cass., Sez. 1^, 9.5.1979, Mastropiero). Ne consegue che un autoveicolo che non è un luogo ove si svolga, sia pure temporaneamente la vita domestica, ma costituisce un semplice mezzo di trasporto, non può considerarsi "luogo di privata dimora" (cfr.: Cass., Sez. 6^, 19.2.1981, Semitaglio). Ciò deve essere ritenuto anche in materia di intercettazione ambientale (cfr.: Cass., Sez. 6^, 23.1.2001, De Palma;
Cass., Sez. 1^, 22.1.1996, Porcaro;
contra: Cass., Sez. 2^, 12.3.1998, Zagaria), poiché la ratio della particolare disciplina del co. 2^ dell'art. 266 c.p.p. che legittima le intercettazioni ambientali nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., alla condizione che vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, riposa nell'accentuata esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) che si svolgono in ambito domiciliare (art. 14 Cost.), la quale implica un particolare rigore nell'intromissione nella sfera di riservatezza personale non in quanto in un determinato luogo si svolgano genericamente relazioni private, ma perché nella domus e nei luoghi ad essa equiparabili, i comportamenti umani si esplicano al massimo grado di ricchezza e di libertà di contenuti.
È, comunque, da rilevare, che ove pur si volesse accedere alla non condivisa tesi fatta dal giudice del gravame di ritenere l'autovettura quale "luogo di privata dimora", le avvenute intercettazioni ambientali sarebbero del pari da considerare legittime, risultando soddisfatto - come osservato dal ricorrente P.M. - il requisito richiesto dal 2^ co. dell'art. 266 c.p.p. (fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa), alla stregua del decreto autorizzativo del G.I.P. di Firenze in data 30.3.1999 a disporre le operazioni di intercettazione su autovetture, tra cui la "Nissan Primera" in uso a ME AN, provvedimento che dà atto, sulla base dei gravi elementi indiziari acquisiti (espressamente e analiticamente richiamati), della verosimiglianza "che attraverso le comunicazioni telefoniche siano stipulati accordi per le forniture di droghe e queste vengano poi effettuate tramite i contatti diretti, nell'abitazione e nelle vetture, come del resto appare essere già avvenuto in passato";
così motivatamente recependo detto provvedimento quanto esposto nella relativa richiesta di autorizzazione del P.M., che aveva indicato le autovetture del ME, quale "luogo eletto per incontri che hanno ad oggetto la definizione di cessioni di sostanze stupefacenti, ovvero il pagamento di precedenti forniture". E, poi, da ritenere che in tema di intercettazioni ambientali, ai fini della verifica del presupposto dello svolgimento di attività criminose in atto, non può dirsi che tale presupposto non ricorra per il fatto che la presunta attività criminosa risulti essere ulteriore rispetto ai fatti criminosi già emersi a seguito delle indagini pregresse, non essendo siffatta limitazione prevista ne' espressamente ne' implicitamente dalla legge, trattandosi, in ogni caso, di attività diretta all'assicurazione del profitto del reato, comunque attinente alla condotta delittuosa consumata, della quale costituisce il completamento "economico" o, se si vuole, una delle "conseguenze ulteriori", il che autorizza a definirla "attività criminosa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 266, co. 2^, c.p.p. (cfr.: Cass., Sez. 6^, 6.10.1999, Perre). L'impugnata sentenza è, altresì, incorsa nell'erronea interpretazione dell'art. 268 co. 3^ c.p.p., allorché ha ritenuto l'inutilizzazione, ai sensi dell'art. 271 1^ co. c.p.p., sia delle intercettazioni telefoniche che di quelle ambientali disposte con decreto del G.I.P. in data 30.3.1999, in quanto "il decreto esecutivo del P.M. in data 1.4.1999 disponendo le operazioni di intercettazione mediante le idonee apparecchiature tecniche che potranno essere noleggiate anche presso idonee ditte esterne da individuare a cura dell'autorità di p.g. che provvedere alle operazioni di ascolto" e, quindi, non per mezzo degli impianti installati della procura della Repubblica, avrebbe dovuto motivare - come prescrive l'art. 268 co. 3^ c.p.p. - sia sull'insufficienza o inidoneità degli impianti di procura, sia sull'esistenza dell'eccezionale ragione d'urgenza (condizioni che non risultano essere indicate nel decreto autorizzativo del G.I.P. richiamato nel decreto del P.M. in data 1.4.1999).
Anche le doglianze espresse al riguardo dal ricorrente P.M. appaiono fondate.
Dall'esame degli atti, invero, non risulta che le operazioni di intercettazione siano state svolte in uffici diversi da quello della procura della Repubblica;
a nulla rileva che, a tal fine, per ragioni contingenti, si sia previamente proceduto al noleggio di dette apparecchiature - o di parte di queste - presso ditte esterne "da individuarsi nel migliore offerente sulla base del rapporto qualità- prezzo, tra offerenti già noti e la p.g. o comunque individuabili dalla stessa".
Come pertinentemente rilevato dal ricorrente P.M. "un problema di carattere meramente burocratico si è trasformato in un vizio inerente ai modi di acquisizione delle prove, e il concetto di impianto in dotazione alla procura, si è confuso con il concetto di impianto di proprietà degli uffici del P.M.".
Dai suesposti rilievi consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati, procederà a nuovo giudizio.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da CH PE consegue dalla carenza di interesse ad avvalersi da parte del medesimo di tale mezzo di gravame.
Il CH che aveva patteggiato la pena in appello - ex art. 599 4^ co. c.p.p. - non era legittimato a dedurre con ricorso per Cassazione avverso la sentenza de qua, censure attinenti a questioni oggetto dei motivi rinunciati, neanche se riguardanti la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (cfr.: Cass., Sez. 7^, 17.10.2001, Pugliese). Il ricorrente ha, tuttavia, inteso dolersi, come rappresentato dal suo difensore in sede di discussione, della mancata applicazione da parte della Corte di appello del disposto dell'art. 587 c.p.p.. co 1^ c.p.p.. Ma il suo interesse ad impugnare la sentenza suddetta sotto tale profilo è venuto meno, una volta che questa Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso proposto dal P.M. nei confronti di coimputati che non avevano chiesto il patteggiamento in appello. L'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p. opera, invero, come rimedio straordinario e, quindi, soltanto il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputato diligente è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante o equiparato (cfr.: SS. UU. 24.3.95, Cacciapuoti).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso di CH PE per sopravvenuto difetto di interesse.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004