Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2003, n. 2845
CASS
Sentenza 1 dicembre 2003

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In tema di intercettazioni telefoniche, l'osservanza della regola ordinaria di esecuzione, per la quale le operazioni devono essere compiute per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, è assicurata ogni qual volta dette operazioni si svolgano nell'ufficio giudiziario, a nulla rilevando l'eventualità che le apparecchiature utilizzate siano acquisite per l'occasione, anche mediante noleggio presso imprese private. Ne consegue che nei casi indicati, non ricorrendo il caso delle operazioni effettuate mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, il P.M. non è tenuto a documentare, con proprio provvedimento motivato, ne' la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza ne' l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti.

In tema di intercettazioni ambientali, il limite dettato dal secondo comma dell'art. 266 cod. proc. pen. per i luoghi di privata dimora - in ordine ai quali le operazioni sono consentite solo quando vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo interessato si stia svolgendo l'attività criminosa - non riguarda l'abitacolo degli autoveicoli, che costituiscono semplici mezzi di trasporto, e comunque non sono assimilabili al domicilio, così come inteso dall'art. 14 della Costituzione, al quale soltanto, pur non costituendo l'unico luogo in cui possono svolgersi relazioni e conversazioni private, il legislatore ha inteso assicurare una più accentuata garanzia di riservatezza e libertà delle comunicazioni.

Commentario1

  • 1Intercettazione, corpo del reato, utilizzabilità, diverso processo penaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2003, n. 2845
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2845
Data del deposito : 1 dicembre 2003

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