Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2003, n. 6905
CASS
Sentenza 11 novembre 2003

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La configurabilità del favoreggiamento con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, qual' è l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non è radicalmente esclusa quando detta permanenza sia ancora in atto, ma è necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato associativo. (Nella specie, la Corte ha confermato la qualificazione a titolo di concorso nel reato associativo della condotta dell'impiegato di una compagnia telefonica che aveva avvertito i correi delle intercettazioni in corso, e che per altro aveva in precedenza proceduto ad attività di taglio e cessione di sostanze stupefacenti con taluno tra essi).

In tema di intercettazioni telefoniche, la modalità ordinaria di esecuzione delle operazioni consiste nell'uso di impianti installati nella procura della Repubblica, senza che abbia alcun rilievo il titolo da cui deriva la disponibilità degli stessi impianti, che ben può essere costituito da un contratto di locazione stipulato al fine specifico di condurre le operazioni da compiere. Anche in tale ultimo caso, poichè non ricorre l'ipotesi del ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, essendo gli apparecchi comunque installati presso la procura, non è necessaria l'adozione di un provvedimento del P.M. che documenti, ai sensi dell'ultima parte del comma terzo dell'art. 268 cod. proc. pen., l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti e la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2003, n. 6905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6905
    Data del deposito : 11 novembre 2003

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