Sentenza 11 novembre 2003
Massime • 2
La configurabilità del favoreggiamento con riguardo ad un reato presupposto di carattere permanente, qual' è l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non è radicalmente esclusa quando detta permanenza sia ancora in atto, ma è necessario che la condotta di ausilio non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla prosecuzione dell'attività delittuosa da parte del beneficiario, che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato associativo. (Nella specie, la Corte ha confermato la qualificazione a titolo di concorso nel reato associativo della condotta dell'impiegato di una compagnia telefonica che aveva avvertito i correi delle intercettazioni in corso, e che per altro aveva in precedenza proceduto ad attività di taglio e cessione di sostanze stupefacenti con taluno tra essi).
In tema di intercettazioni telefoniche, la modalità ordinaria di esecuzione delle operazioni consiste nell'uso di impianti installati nella procura della Repubblica, senza che abbia alcun rilievo il titolo da cui deriva la disponibilità degli stessi impianti, che ben può essere costituito da un contratto di locazione stipulato al fine specifico di condurre le operazioni da compiere. Anche in tale ultimo caso, poichè non ricorre l'ipotesi del ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, essendo gli apparecchi comunque installati presso la procura, non è necessaria l'adozione di un provvedimento del P.M. che documenti, ai sensi dell'ultima parte del comma terzo dell'art. 268 cod. proc. pen., l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti preesistenti e la ricorrenza di eccezionali ragioni di urgenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2003, n. 6905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6905 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI PIo - Presidente - del 11/11/2003
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1063
3. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 08865/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI AB, nato il [...];
2) NI ZO, nato il [...];
3) AI YO, nato in [...] li 1 gennaio 1967;
4) IL EA, nato il [...];
5) OL BO, nata il [...];
6) RR IM, nato il [...];
7) IN LO, nato il [...];
8) SI GI, nato l'[...];
avverso la sentenza 15 ottobre 2002 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso di HI, IL, RR, NI e IN e la dichiarazione di inammissibilità di quelli di AI, OL e SI;
sentiti i difensori:
- avv. RODOLFO LENA per HI;
- avv. ALBERTO ROCCA per NI (in rappresentanza avv. TURCO) e per RR;
- avv. SANDRO COSMAI per IL;
- avv. GIOVANNI LO VOENA per IN e SI;
OSSERVA
1. Il presente procedimento ha per oggetto, nella ipotesi accusatoria accolta dai giudici di merito, l'attività di una associazione per delinquere finalizzata all'importazione e allo spaccio di stupefacenti operante in Firenze tra il marzo 1999 e il novembre 2000 e una serie di specifiche condotte rilevanti ex art. 73 dPR 309/1990 risalenti allo stesso periodo.
Con riferimento a tali fatti, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Firenze, con sentenza 25 ottobre 2001 emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato, tra gli altri, HI AB, IL EA, NI ZO, RR IM, IN LO e AI YO colpevoli del delitto di cui all'art. 74 e di quello di cui all'art. 73 legge stupefacenti (diversamente contestato per ciascun imputato quanto a modalità e numero di episodi) nonché OL BO e SI GI colpevoli del delitto di cui all'art. 73 stessa legge (anche in questo caso autonomamente contestato) e li ha condannati alle pene ritenute di giustizia. Pronunciando sull'impugnazione degli imputati e del Procuratore Generale la Corte di appello di Firenze, con sentenza 15 ottobre 2002, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha:
- rideterminato in dieci anni di reclusione la pena inflitta a HI e IL (ritenuti capi e organizzatori della associazione) e in sei anni quella inflitta a NI, RR e IN;
- assolto AI YO dal reato associativo per non aver commesso il fatto, fissando in cinque anni e quattro mesi di reclusione e 40.000 euro di multa la pena per il residuo reato di cui all'art. 73 legge stupefacenti;
- confermato la pena inflitta a OL (tre anni e otto mesi di reclusione e sedici milioni di lire di multa) e SI (due anni di reclusione e dieci milioni di lire di multa).
2. Questi i passaggi fondamentali della motivazione della corte di merito:
a1) l'esistenza e l'operatività, in Firenze, della associazione de qua è dimostrata: 1) dalla pluralità delle importazioni di cocaina effettuate dagli attuali imputati e dai loro concorrenti, a far tempo dall'ottobre 1999 e sino al giugno 2000 (come risulta dalle dichiarazioni del HI, dai tabulati della Western Union attestanti pagamenti effettuati in Colombia dagli imputati IL e BI PI CE e dalle conversazioni intercettate); 2) dalla rilevanza quantitativa di dette importazioni, risultante dalla partita sequestrata al BIAGI il 21 ottobre 1999 (390 grammi) e dalle ammissioni di IL, HI e AS IM (coimputato non appellante); 3) dalla "entratura" nel mercato colombiano, al punto da ottenere merce a credito, di alcuni degli associati (in particolare Cicali Maurizio, giudicato separatamente); 4) dagli accertati canali alternativi di approvvigionamento di stupefacenti in Italia per quantità eccedenti l'uso personale di taluni degli imputati (in particolare tramite ON EP, EL IE e un non meglio identificato MI di Milano); 5) dallo stretto rapporto tra i personaggi coinvolti nel traffico, dimostrato dalle intercettazioni telefoniche e ambientati (tra cui la telefonata effettuata il 16 agosto 2000 dal AS da cui si evince l'estensione a tutti - persino al Cicali in Colombia - dell'allarme lanciato dall'IN per l'attività di intercettazione in corso;
6) dalla divisione - tra gli imputati - dei ruoli operativi di contatto con i fornitori, coordinamento del sodalizio e approvvigionamento (HI), finanziamento (AS), organizzazione dello spaccio (IL), ricezione della merce (BI), distribuzione al minuto (RR e NI), "taglio" della sostanza (IN);
a2) la responsabilità del HI (imputato del reato associativo e di importazione e detenzione continuata di stupefacenti commessa dal marzo 1999 al novembre 2000) si evince dalle sue stesse ammissioni (sia pure limitate alla importazione di cocaina e tese ad escludere il reato associativo), dalle intercettazioni telefoniche e ambientali (dalle quali risultano suoi ripetuti viaggi in Colombia e in Spagna connessi con l'importazione di cocaina, rapporti con il Cicali per la definizione delle modalità di importazione e pagamento di quantitativi di droga, notevoli investimenti nel traffico e altrettanto notevoli guadagni), dalle intercettazioni di conversazioni telefoniche tra altri associati (in particolare AS e IL, nelle quali si fa univoco riferimento al suo ruolo nella importazione della cocaina), dai tabulati delle rimesse di denaro effettuate in Colombia a mezzo della Western Union;
a3) per IL (imputato degli stessi reati ascritti al HI e, inoltre, di detenzione e spaccio di sostanza acquistata da ON EP, da tale MI, da EL e da AI YO) costituiscono sufficienti elementi di prova le ripetute intercettazioni di conversazioni intercorse con AS, RR e NI (i cui passi salienti sono riportati nella sentenza di primo grado e dalle quali si evince in maniera assolutamente univoca il suo ruolo di organizzatore dello spaccio sia all'interno del bar Hollywood da lui gestito sia in altri locali (tra i quali il Meccanò) tramite RR e NI), nonché la chiamata in correità di quest'ultimo;
a4) il NI (imputato degli stessi reati ascritti al IL, seppur con un ruolo di minor rilievo) è confesso, in sede di interrogatorio al Pubblico Ministero, sull'attività di spaccio in discoteca per conto del IL ed è, inoltre, attinto da numerose intercettazioni ambientali - anch'esse analiticamente riportate nella sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Firenze - da cui risulta la sua dimestichezza con numerosi associati, la conoscenza del numero telefonico del Cicali in Colombia, la consapevolezza delle modalità di importazione della sostanza, la disponibilità a curare direttamente il trasporto in Italia di cocaina recandosi in Colombia (pur non seguita da effettiva esecuzione);
a5) la responsabilità del RR (imputato del reato associativo e altresì di condotte specifiche di detenzione e spaccio, tra cui quelle aventi ad oggetto sostanza acquistata da EL e AI) risulta dalle numerose intercettazioni ambientali che lo indicano come dedito a una attività costante di spaccio, da solo o con il NI, per conto del IL nella piena consapevolezza della struttura dell'organizzazione e del ruolo del HI (intercettazioni che trovano una parziale ma significativa conferma nella ammissione di avere ceduto a un terzo una limitata quantità di cocaina ricevuta dal IL);
a6) l'IN (imputato del reato associativo e di detenzione e spaccio continuati) è attinto dal contenuto di numerose intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni accusatorie della OL, e, a fronte di ciò, ammette di conoscere tutti i coimputati (eccettuato il BI), di avere ricevuto dal IL venti ovuli, di avere svolto attività di spaccio e di avere dato notizia agli appartenenti alla associazione delle intercettazioni in corso (di cui era venuto a conoscenza approfittando della propria attività lavorativa presso la Telecom). Dalle intercettazioni risulta, inoltre, la sua preposizione, nella associazione, al "taglio" della sostanza;
a7) l'AI (imputato di ripetute violazioni dell'art. 73 legge stupefacenti) è stato colto in possesso, in sede di perquisizione domiciliare, di quasi tre etti di cocaina e risulta, dalle intercettazioni, avere in precedenza procurato della sostanza a IL, RR e NI;
a8) la OL (imputata del solo delitto di detenzione e spaccio di stupefacenti) è confessa sulla circostanza di avere custodito, per conto dell'IN, 90 grammi di cocaina ed è ripetutamente chiamata in causa, nelle conversazioni telefoniche intercettate;
a9) quanto al SI, è rimasta nei suoi confronti la sola imputazione di art. 73 legge stupefacenti per avere ceduto a terzi piccole quantità di cocaina (di cui era egli stesso assuntore): per essa costituiscono sufficienti elementi di prova alcune conversazioni intercettate (anch'esse analiticamente riportate nella sentenza di primo grado), dalle quali risulta in modo univoco il suo ruolo di "galoppino" saltuario del IL nella attività di spaccio.
3. Contro la sentenza hanno proposto ricorso, per violazione di legge e vizi di motivazione, gli imputati anzidetti.
Il HI, con due distinti atti di impugnazione (concernenti il solo reato associativo) deduce: b1) carenza e illogicità della motivazione in punto ritenuta esistenza del reato associativo, pur in mancanza di prova dell'esistenza di una struttura organizzativa delinquenziale, di una effettiva e coerente divisioni di ruoli tra i presunti associati e della conclusione, tra gli stessi, del necessario pactum sceleris (con conseguente confusione tra concorso nei reati specifici e reato di cui all'art. 74 legge stupefacenti);
b2) carenza e illogicità della motivazione in punto propria qualità di promotore, organizzatore e direttore della associazione (non suffragata dalle emergenze processuali (che dimostrano solo il suo coinvolgimento in due episodi di importazione nel maggio-giugno 2000) e contrastante con la sua assoluzione per l'importazione dell'ottobre 1999 (originariamente contestatagli in concorso con IL, AS Cicali e BI)); b3) mancata verifica della propria capacità di intendere e di volere, anche alla luce del suo protratto status di tossicodipendente;
b4) mancanza di motivazione e, comunque, illogicità in punto determinazione della pena, palesemente eccessiva e maggiore di quella inflitta a coimputati con maggior numero di imputazioni.
Sei i motivi dedotti dal IL: c1) mancanza di prova in ordine al reato associativo e, in ogni caso, irrilevanza, al fine della partecipazione allo stesso delle sue confessioni stragiudiziali effettuate parlando a ruota libera e prive di riscontri (non essendo, in particolare, mai stato neppure colto in possesso di cocaina); c2) insufficienza della motivazione in ordine al concorso nel delitto di importazione dalla Colombia della cocaina sequestrata nell'ottobre del 1999 e diretta al BI stante la non univocità della preoccupazione per l'arresto di quest'ultimo da lui manifestata in una conversazione con il AS (intercettata e valutata al di là del suo effettivo significato dai giudici di merito); c3) illogicità della motivazione in punto responsabilità per la detenzione dello stupefacente acquistato da ON, fondata esclusivamente sul contenuto di conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra terzi (lo stesso ON e AS); c4) analoga illogicità relativamente alla ritenuta colpevolezza per il reato di detenzione di sostanza acquistata dal MI, fondata sul contenuto di una telefonata nella quale il AS gli riferisce dei suoi rapporti con il MI); c5) mancanza di idonei riscontri in ordine alla effettiva concretizzazione del progetto, da lui manifestato al NI, di acquistare stupefacenti dall'EL e dall'AI; c6) illegittimità della confisca del bar Hollywood e dell'auto Bmw, mancando la prova della loro illecita provenienza.
Il NI deduce: d1) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo e, in particolare, della ed affectio societatis (con sostanziale confusione tra il concorso nei singoli reati inerenti gli stupefacenti e quello di cui all'art. 74 dPR n. 308/1990); d2) mancanza di prova, in ogni caso, circa il proprio ruolo di finanziatore dell'acquisto di stupefacenti;
d3) carenza di motivazione in ordine al suo concorso negli acquisti di cocaina da ON e MI.
I motivi a sostegno del ricorso del RR consistono in: e1) violazione di legge ed erronea motivazione in punto sussistenza del reato associativo, ritenuta pur in assenza di prova del pactum sceleris e in modo evidentemente contraddittorio (attesa l'assoluzione del HI, ritenuto capo e organizzatore, dal primo episodio di importazione dalla Colombia); e2) insufficienza e illogicità della motivazione, in ogni caso, sul proprio inserimento nell'organizzazione in veste di "distributore" di droga all'ingrosso o al dettaglio per conto del IL, essendo, in realtà, provati solo due suoi acquisti con conseguente cessione;
e3) carenza di motivazione circa il proprio concorso nell'episodio di detenzione e spaccio della sostanza acquistata dall'EL; e4) mancanza di motivazione circa la finalità di spaccio dell'acquisto di cocaina dall'AI; e5) illogica esclusione, quanto ai fatti specifici, dell'attenuante di cui all'art. 73, co. 5, dPR n. 309/1990, motivata con la sua (insussistente) partecipazione all'associazione. Due i motivi a sostegno del ricorso dell'IN: f1) carattere puramente apparente della motivazione in punto sua partecipazione al reato associativo, per mancata considerazione, da un lato, del fatto che la propalazione di informazioni riservate ai componenti dell'associazione può essere stata sorretta dall'animus di mero favoreggiatore e, dall'altro, della ridotta estensione temporale delle condotte contestategli, tutte collocabili nel giugno 2000 o epoca prossima (argomento significativo anche ai fini della ampiezza della contestazione del reato ex art. 73 dPR n. 309/1990); f2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto applicazione delle attenuanti generiche in misura inferiore al massimo consentito e congruità dell'aumento ex art. 81 cpv cp. Il SI deduce: g1) violazione di legge, essendo la prova della propria responsabilità tratta dal contenuto di intercettazioni ambientali effettuate sull'auto Bmw del coimputato Marsili, effettuate sulla base di un decreto esecutivo del Pubblico Ministero contraddittorio perché, pur prevedendone l'esecuzione "mediante le apparecchiature e gli impianti in dotazione della Procura della Repubblica", delegava per le operazioni ufficiali di polizia giudiziaria della Guardia di finanza di Firenze "che potranno avvalersi per le necessarie operazioni tecniche di persone estranee alla polizia giudiziaria, e svolgeranno le loro funzioni in qualità di ausiliari, e che forniranno le necessarie attrezzature per il tempo necessario all'effettuazione delle operazioni di intercettazione"; g2) illogicità della motivazione per inidoneità delle tre intercettazioni ambientali e di quella telefonica che lo riguardano a fornire la prova certa della propria responsabilità. Unico il motivo dedotto dalla OL, concernente violazione di legge e illogicità della motivazione in punto mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, co. 5 legge stupefacenti, negata in base a mere considerazioni quantitative, nonostante il carattere occasionale del reato.
L'AI, infine, si duole del fatto che: h1) nel rideterminare la pena per il delitto di cui all'art. 73 legge stupefacenti (a seguito della assoluzione dal reato associativo) la Corte ha violato il divieto di reformatio in pejus (operando una diminuzione per le attenuanti generiche inferiore al massimo consentito e un imponente aumento per la continuazione interna, a differenza di quanto effettuato dal primo giudice); h2) mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello formulati in punto eccessivo aumento per la continuazione.
Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
4. Preliminare a tutte le altre questioni è quella processuale sollevata dalla difesa del SI in ordine alla utilizzabilità delle disposte intercettazioni ambientali, essendo di tutta evidenza che l'accoglimento della stessa incrinerebbe profondamente l'intero impianto probatorio (fondato in parte significativa sugli esiti di dette intercettazioni).
L'eccezione, come si è detto, si fonda su una anomalia del decreto esecutivo del Pubblico Ministero, che, da un lato, dispone l'esecuzione delle intercettazioni "mediante le apparecchiature e gli impianti in dotazione della Procura della Repubblica" e, dall'altro, nel delegare per le incombenze esecutive ufficiali della Guardia di finanza di Firenze, autorizza gli stessi ad "avvalersi, per le necessarie operazioni tecniche, di persone estranee alla polizia giudiziaria (...) che forniranno le necessarie attrezzature per il tempo necessario all'effettuazione delle operazioni di intercettazione". Se ne ricava - conclude il ricorrente - "che, per lo svolgimento delle operazioni concernenti le intercettazioni tra presenti (...), sono stati utilizzati impianti noleggiati dalla polizia giudiziaria presso privati" con evidente violazione, data la mancanza di specifica e motivata autorizzazione del Pubblico Ministero, dell'art. 268, co. 3, cpp e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271, co. 1, stesso codice. L'eccezione è in parte infondata e in parte generica. Il citato art. 268, co. 3, cpp prevede, infatti, che le intercettazioni telefoniche o ambientali debbono avvenire, a pena di inutilizzabilità (ex art. 271 cpp), esclusivamente - salva l'eccezione stabilita nella seconda parte dello stesso comma - "per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica" e non, come disposto nel decreto de quo, "mediante le apparecchiature e gli impianti in dotazione della Procura della Repubblica". Non è differenza di poco conto o puramente terminologica: ciò che la legge esige - per evidenti ragioni di trasparenza e controllabilità - è che le operazioni in questione si svolgano negli uffici della Procura e non anche che le apparecchiature utilizzate siano di proprietà o in dotazione stabile della Procura. Ne consegue la ritualità di intercettazioni effettuate mediante apparecchiature noleggiate (anche da privati) e installate nelle apposite sale di ascolto dell'ufficio di Procura. Ciò posto, non risulta in atti - e neppure il ricorrente deduce (donde la mancanza, sotto tale profilo, di specificità) - che le intercettazioni siano state effettuate, in difformità dalla previsione legislativa e dal disposto del decreto esecutivo, in sede diversa dall'ufficio del Pubblico Ministero. Non sussiste, dunque, la dedotta violazione di legge e le intercettazioni in questione devono ritenersi correttamente utilizzate.
5. Comune agli imputati HI, IL, NI e RR è il motivo concernente l'insussistenza della associazione per delinquere finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti che, per consolidata giurisprudenza, "è identificabile nell'accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo degli associati" (Cass., sez. 1^, 21 ottobre-23 dicembre 1999, Calzolaio, riv. n. 216124) e nella quale "la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive" (Cass. sez. 6^, 13 dicembre 2000-6 marzo 2001, Coco, riv. n. 218731).
Riassumendo e accorpando le doglianze sul punto, manca - secondo i ricorrenti - la prova (e comunque la motivazione) circa elementi essenziali per la sussistenza della associazione: la struttura organizzativa (ancorché rudimentale) e la sua stabilità (escluse dal numero ridotto di operazioni di importazione di cocaina e dai cambiamenti soggettivi dei presunti partecipi nell'arco di un solo anno), il permanere del vincolo anche nei periodi di stasi del sodalizio, la ripartizione di ruoli tra gli associati (affermata in modo apodittico e contraddittorio), un pactum sceleris consapevole e univoco.
Il motivo è, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, privo di fondamento. Le sentenze di merito (le cui motivazioni, concordi nella analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, concorrono a formare un unico corpo argomentativo: così Cass., sez. 1^, 26 giugno-8 agosto 2000, Sangiorgi, riv. n. 216906) forniscono infatti, sul punto, una ricostruzione delle risultanze processuali coerente e priva di vizi logici. In particolare: i1) la fitta e continua rete di rapporti tra gli imputati, emergente dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dimostra in modo univoco l'esistenza, tra gli stessi, di un vincolo stabile e non occasionale;
i2) l'oggetto delle conversazioni intercettate, le ammissioni degli imputati, i sequestri effettuati evidenziano, a loro volta, che la finalità di tali rapporti era l'importazione (e, comunque, il procacciamento) di sostanze stupefacenti;
i3) le quantità di cocaina importate o trattate non lasciano dubbi sul fatto che le stesse fossero acquisite a fini di spaccio (e non di uso personale), come, del resto, parzialmente ammesso da alcuni degli imputati;
i4) l'esistenza, nella associazione, di ruoli diversi (ancorché non rigidamente prestabiliti) tra chi anticipava il denaro, chi teneva i contatti con la Colombia, chi riceveva la cocaina, chi la spacciava al minuto, lungi dall'essere apoditticamente affermata, si evince dalle stesse ammissioni degli imputati (oltreché dalle intercettazioni telefoniche); i5) tale divisioni di compiti e la base operativa offerta dal bar gestito dal IL integrano la struttura organizzativa minimale richiesta (come necessaria e sufficiente) ai fini della associazione ex art. 74 dPR 309/1990. 6. Egualmente infondati sono gli ulteriori motivi, specificamente dedotti da ciascun ricorrente.
6.1. Il HI si duole - come si è detto - di essere stato ritenuto promotore e organizzatore della associazione, della mancata verifica della propria diminuita capacità di intendere e di volere, della eccessività della pena. La prima circostanza è tratta, nella sentenza impugnata, dai suoi investimenti in denaro e dal suo diretto intervento nella fase cruciale dei viaggi della droga dalla Colombia all'Italia: si tratta di elementi ictu oculi dimostrativi di un ruolo di primo piano nella organizzazione, la cui efficacia probatoria non è diminuita dalla insufficienza della prova circa il suo coinvolgimento nel primo episodio di importazione (essendo del tutto razionale un suo graduale inserimento nel sodalizio, di cui non gli è contestato, in ogni caso, di essere stato "fondatore"). Quanto al secondo motivo, il vizio (totale o parziale) di mente può essere ravvisato - per costante giurisprudenza - solo in presenza di uno stato patologico (cfr. Cass., sez. 6^, 17 aprile-8 agosto 1997, Mariano, riv. n. 210372), che non può desumersi tout court da una condizione di risalente tossicodipendenza o assunzione di stupefacenti (Cass., sez. 1^, 9 marzo-11 aprile 1994, Bussi, riv. n. 197188)) e di cui non è stato offerto, nella specie, alcun principio di prova tale da legittimare l'adozione di una perizia psichiatrica. L'entità della pena, infine, è stata determinata con riferimento ai parametri classici previsti nell'art. 133 cp (gravità dei fatti e comportamento dell'imputato) e a nulla rileva, come indice di illogicità o contraddittorietà della motivazione, la circostanza che alcuni coimputati siano stati condannati a minor pena pur in presenza di maggior numero di reati specifici, essendo evidente che ai fini del trattamento sanzionatorio deve tenersi conto non solo della quantità dei fatti commessi ma anche della qualità della condotta (per definizione diversa tra capo o organizzatore e semplice partecipe di una associazione per delinquere).
6.2. In fatto - e dunque inammissibili in questa sede - sono le doglianze del IL in punto responsabilità: priva di vizi logici (e, anzi, del tutto razionale) è, infatti, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui attribuisce particolare rilievo alle confessioni stragiudiziali (proprio per il fatto di essere state effettuate con assoluta spontaneità), ritiene elemento gravemente indiziante di concorso nel reato di importazione di cocaina la preoccupazione per la propria sorte nel caso di collaborazione con gli inquirenti di altro imputato arrestato, considera prova sufficiente di concorso nell'acquisto di stupefacenti, in un contesto di provata partecipazione ad associazione ex art. 74 dPR 309/1990, l'esistenza di conversazioni telefoniche che a tali acquisti fanno riferimento (pur in assenza del rinvenimento della sostanza). Inammissibile ai sensi dell'art. 581, lett. c, cpp è, poi, il motivo concernente l'asserita illegittimità della confisca del bar Hollywood e dell'auto Bmw, essendo prive di ogni specificità le argomentazioni tese a contrastare gli elementi di fatto analiticamente indicati dalla corte di merito a sostegno della provenienza illecita degli stessi (stante la macroscopica sproporzione, rispetto agli stessi, dei redditi all'epoca disponibili per l'imputato).
6.3. Irrilevante è la contestazione del NI circa la inesattezza del ruolo di finanziatore degli acquisti di stupefacenti attribuitigli in sentenza: un suo ruolo stabile in tal senso è, in effetti, indimostrato, ma ciò è privo di ricadute sulla prova della partecipazione all'associazione, risultante in modo sufficiente e razionale dal suo (episodico) concorso nel finanziamento di alcuni acquisti e dalla (sostanzialmente ammessa) stabile attività di spacciatore al minuto (cfr. Cass., sez. 6^, 14 dicembre 1999-25 gennaio 2000, Campanella, riv. n. 2166579, secondo cui "in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, anche l'attività di vendita ai consumatori, quando sia effettuata valendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne, perciò, parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto dell'organizzazione medesima"). L'ulteriore doglianza relativa alla carenza di prova circa gli acquisti di cocaina da ON e MI introduce una censura di fatto non consentita in questa sede, riguardando esclusivamente l'interpretazione della valenza probatoria - razionalmente ritenuta in sentenza - di due intercettazioni (rispettivamente in data 13 ottobre e 11 novembre 2000) dal contenuto univoco e collocate nel contesto di rapporti tra associati.
6.4. Egualmente in fatto sono i motivi in punto responsabilità prospettati dal RR: l'elemento fondamentale a suo carico - come già ricordato - sta in reiterate intercettazioni telefoniche e ambientali, la cui interpretazione ad opera della corte di merito (fondata sull'univocità del contenuto, sul contesto in cui sono intervenute e sulle parziali ammissioni dell'imputato) è del tutto razionale e scevro da vizi di illogicità. La doglianza concernente la mancata concessione della attenuante di cui all'art. 73, co. 5, dPR n. 309/1990, è, a sua volta, manifestamente infondata: seppur non incompatibile con la partecipazione ad associazione per delinquere (cfr. Cass., sez. 4^, 27 novembre 1997-11 febbraio 1998, Fierro, 210161), detta attenuante richiede, in tal caso, una condotta connotata da una offensività particolarmente ridotta, esclusa, nella specie, dai giudici di merito con giudizio non censurabile, siccome fondato su elementi espressamente previsti dalla legge come la natura della sostanza e le modalità e circostanze dell'azione.
6.5. L'IN lamenta illogicità di motivazione in punto partecipazione al reato associativo e eccessività della pena. Il primo motivo è infondato per una pluralità di ragioni: l1) gli elementi comprovanti il suo inserimento nel sodalizio criminoso non si esauriscono nella accertata attività informativa circa i servizi di intercettazione in corso, ma si estendono alla condotta di spaccio (ammessa, pur se in quantità occasionale e ridotta) e a quella di "taglio" della cocaina;
l2) la sua affermazione di avere agito, nell'informare gli associati delle intercettazioni, con animus di mero favoreggiatore è convincentemente esclusa dalla corte di merito in considerazione della natura dei suoi pregressi rapporti con i coimputati;
l3) è giurisprudenza consolidata che, salvo ipotesi marginali (nella specie insussistenti) la condotta di favoreggiamento durante la permanenza di un reato comporta concorso nello stesso (cfr. Cass., sez. 1^, 28 settembre-11 dicembre 1998, Bruno, riv. n. 211898, secondo cui "la configurabilità del delitto di favoreggiamento, sotto il profilo del rapporto cronologico con il reato principale, postula necessariamente che la commissione di quest'ultimo, nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta assunta come favoreggiatrice (...). Ne consegue che l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato tipicamente permanente, come quello di associazione per delinquere, dà luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione all'attività di uno degli esponenti di essa associazione"). Quanto al secondo motivo, il comportamento dell'IN nel processo e in epoca successiva al fatto non è stato affatto ignorato dai giudici di merito che, anzi, lo hanno posto a fondamento della concessione delle attenuanti generiche;
ne' è censurabile, in quanto tipicamente di merito (ove non sconfinante nella irrazionalità), l'ulteriore giudizio circa l'entità delle diminuzioni di pena conseguenti al riconoscimento di detta circostanza.
6.6. Contestando l'idoneità delle tre intercettazioni ambientali e di quella telefonica che lo riguardano a fornire la prova certa della propria responsabilità il SI introduce una censura di fatto non consentita in questa sede, essendo l'interpretazione delle espressioni allusive ivi utilizzate come facenti riferimento a una attività di spaccio di droga del tutto plausibile e, comunque, non illogica.
6.7. Egualmente infondato è il motivo dedotto dalla OL: al fine di escludere l'attenuante di cui all'art. 73, co. 5 legge stupefacenti, infatti, la corte d'appello non ha fatto riferimento - come erroneamente riferito in ricorso - al solo dato quantitativo dello stupefacente detenuto (90 grammi di cocaina), ma altresì alla qualità della sostanza e alla reiterazione della condotta (desunta dalle intercettazioni telefoniche). Ne consegue la piena corrispondenza del giudizio formulato al dato letterale della norma e alla costante giurisprudenza di legittimità.
6.8. Manifestamente infondato, infine, è il ricorso dell'AI. È, infatti, giurisprudenza costante che il divieto di reformatio in peius opera soltanto, in caso di modifica della struttura del reato continuato, con riferimento al quantum complessivo della pena inflitta e non anche alla rivisitazione dell'incidenza delle circostanze attenuanti e all'entità degli aumenti ex art. 81 cpv cp (cfr. Cass., sez. 5^, 22 maggio-11 agosto 1999, Coco, riv. n. 213974, secondo cui "non viene violato il divieto della reformatio in peius nel caso in cui, pur in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero, il giudice d'appello riconosca valore equivalente alla circostanza attenuante, che, dal primo giudice, era stata dichiarata prevalente (con riferimento alla più grave ipotesi criminosa ravvisata in primo grado)" e Cass., sez. 5^, 17 febbraio-15 maggio 1998, Bambolin, riv. n. 210527, secondo cui "nell'ipotesi in cui l'unità ontologica del reato continuato sia stata vulnerata con la modifica dei relativi termini e/o con l'eliminazione del reato più grave o di un reato 'satellite', la maggiorazione, da parte del giudice dell'impugnazione, della percentuale di aumento per la continuazione applicata dal giudice di primo grado, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius, qualora la pena complessiva irrogata da quest'ultimo non venga superata").
7. Consegue a quanto sin qui esposto il rigetto di tutti i ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2004