Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2019, n. 07016
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Sentenza 12 marzo 2019

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In materia di responsabilità civile dei notai, l'utilizzo di procacciatori di clienti da parte del notaio costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 147, comma 1, lett. c), della legge notarile anche in seguito alla modifica introdotta con la l. n. 124 del 2017. Peraltro, l'illecito disciplinare è soggetto alle norme vigenti al tempo della sua commissione, restando irrilevante la loro successiva abrogazione o modificazione in senso favorevole all'incolpato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva sanzionato il notaio per avere appaltato a una società, nella vigenza della normativa precedente alla modifica del 2017, un servizio stabile di procacciamento di clientela inclusivo dello svolgimento di attività di studio delle questioni giuridiche connesse alla redazione degli atti pubblici da stipulare, le cui bozze venivano dalla stessa predisposte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2019, n. 07016
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7016
    Data del deposito : 12 marzo 2019

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