Sentenza 12 marzo 2019
Massime • 1
In materia di responsabilità civile dei notai, l'utilizzo di procacciatori di clienti da parte del notaio costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 147, comma 1, lett. c), della legge notarile anche in seguito alla modifica introdotta con la l. n. 124 del 2017. Peraltro, l'illecito disciplinare è soggetto alle norme vigenti al tempo della sua commissione, restando irrilevante la loro successiva abrogazione o modificazione in senso favorevole all'incolpato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva sanzionato il notaio per avere appaltato a una società, nella vigenza della normativa precedente alla modifica del 2017, un servizio stabile di procacciamento di clientela inclusivo dello svolgimento di attività di studio delle questioni giuridiche connesse alla redazione degli atti pubblici da stipulare, le cui bozze venivano dalla stessa predisposte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2019, n. 07016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7016 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2019 |
Testo completo
070 16-19 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISCIPLINARE PROFESSIONISTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 26024/2017 SECONDA SEZIONE CIVILE Cron.7016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. C l ALBERTO GIUSTI - Presidente Ud. 21/09/2018 Consigliere ALDO CARRATO CC Rel. Consigliere ANTONINO SCALISI Consigliere ANTONIO SCARPA STEFANO OLIVA Consigliere I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26024-2017 proposto da: AS PA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 221 presso 10 studio dell'avvocato ALESSANDRO FUSILLO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente
contro
CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI ROMA VELLETRI 2018 CIVITAVECCHIA in persona del Presidente pro tempore, 3111 elettivamente domiciliato in ROMA, V.MORIN COSTANTINO 45, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, che lo rappresenta e difende;
controricorrente nonchè
contro
PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA presso CORTE D'APPELLO ROMA, PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA presso CORTE DI CASSAZIONE;
intimati avversO l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ROMA depositata il 28/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2018 dal Consigliere ΑΝΤΟΝΙΝΟ SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso perGenerale DOTT. PEPE ALESSANDRO l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo, rigetto dei restanti motivi del ricorso;
udito l'Avvocato GIACCHETTI Alessandro, difensore del resistente, che si riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso. RG. 26024 del 2017 DI OL - Consiglio notarile distretti riuniti Roma Fatti di causa La Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Lazio (COREDI), con decisione depositata in data 23 ottobre 2015 e notificata il 16 novembre 2015, applicava al notaio dott. OL DI, la sanzione disciplinare della sospensione di mesi tre, in quanto ritenuto responsabile dell'illecito di cui all'art. 147, primo comma lettera a), Legge notarile, per contestata scorretta redazione delle parcelle, e dell'illecito di cui all'art. 147, primo comma lettera b), LN, con riferimento all'art. 14 del codice deontologico per contestata concorrenza illecita. Con la stessa decisione la COREDI proscioglieva il notaio DI dalle altre imputazioni disciplinari contestate. Il notaio DI impugnava il provvedimento con ricorso ex art 702 bis cod. proc. civ. Chiedeva, in riforma della decisione della COREDI, di essere prosciolto dagli addebiti disciplinari di cui era stato ritenuto responsabile. In subordine, l'impugnante chiedeva il riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso, delle attenuanti generiche con sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria. In ulteriore subordine, l'impugnante chiedeva che fosse ridotta la durata della sanzione della sospensione. Si costituiva il Consiglio Notarile chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, con impugnazione incidentale, l'applicazione nei confronti del notaio DI della più grave sanzione della 1 RG. 26024 del 2017 DI OL - Consiglio notarile distretti riuniti Roma sospensione per mesi sei e che, sulla base della riscossione da parte del notaio di somme superiori a quelle dovute dai clienti, fosse accertato il dovere del DI di restituzione dei maggiori importi con l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a tre volte la maggior somma percepita. Il Procuratore Generale della Repubblica, presso la Corte di Appello di Roma, interveniva, con atto in data 9 agosto 2016, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Con istanza depositata il 26 gennaio 2017, il Consiglio Notarile, dato atto dell'intervenuta applicazione nei confronti del Notaio DI dal Giudice per le Indagini Preliminari, presso il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 4 gennaio 2017, della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, poi sostituita con ordinanza del 15 gennaio 2017 applicativa della misura coercitiva del divieto di dimora nel suo studio professionale e della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei, chiedeva l'applicazione, ai sensi dell'art. 158 sexies, comma 4^, Legge notarile, della sospensione dall'esercizio delle funzioni. Con istanza depositata il 13 febbraio 2017 il notaio DI chiedeva che, in applicazione dell'art 158 quinquies LN, fosse disposta la sospensione del procedimento avendo ricevuto comunicazione da parte del Pubblico Ministero dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari in relazione ai fatti già contestati in sede di 2 RG. 26024 del 2017 DI OL - Consiglio notarile distretti riuniti Roma applicazione delle predette misure cautelari e oggetto del procedimento disciplinare. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza depositata il 28 luglio 2017 e notificata il 31 luglio 2017, rigettava l'appello principale proposto dal Notaio OL DI, accoglieva parzialmente l'impugnazione incidentale proposta dal consiglio notarile dei distretti Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, applicava al notaio DI la sospensione delle funzioni notarili per mesi sei e la sanzione del pagamento della somma di €. 150.000,00 e condannava il notaio DI al rimborso delle spese legali a vantaggio del Consiglio Notarile. Secondo la Corte distrettuale, infondato era il motivo di appello con il quale il notaio lamentava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto il notaio colpevole della violazione dell'art. 14 lettera a) del cod. deont. e dell'art. 147 comma primo, lettera a) e b) legge notarile, dovendosi considerare che il Notaio non ha contestato la sussistenza della condotta materiale e, cioè, l'effettuazione di irregolari fatturazioni alla clientela con l'esposizione di anticipazioni non imponibili ma reali. B) Infondato era anche il motivo con il quale il Notaio affermava che la DI si era limitata a valutare la condotta del notaio senza compiere un accertamento sull'evento lesivo e sul nesso di casualità dovendo considerare che l'abituale scorretta redazione delle parcelle da parte del notaio DI, in fatto non contestata, rientrava nella 3 RG. 26024 del 2017 DI OL - Consiglio notarile distretti riuniti Roma fattispecie prevista dall'art. 14 lettera a) del Cod. deont. e comportava un duplice effetto fiscale conseguente all'artificiosa riduzione dell'imponibile, costituito dall'evasione delle imposte dirette e dell'Iva, con riduzione del costo della prestazione e, dunque, un'alterazione della concorrenza nei confronti degli altri notai rispettosi delle regole della corretta fatturazione c) Fondato era invece il motivo dell'appello incidentale per avere erroneamente prosciolto il notaio DI dalla contestazione di utilizzo di procacciatori di clienti in violazione all'art. 31 del cod. deont., come sanzionato dall'art. 147, primo comma della legge notarile perché la decisone impugnata non aveva considerato l'elevatissimo importo dei costi esposti, incompatibili con la remunerazione di attività preparatorie alla stipula degli atti, e, comunque, si doveva tener conto anche delle risultanze delle indagini di PG, dalle quali risulta l'elevatissimo importo dei compensi erogati nei confronti della società di servizi nell'abnorme percentuale dell'83% dell'intero fatturato. Piuttosto dalla risultanze probatorie emergeva che il DI aveva appaltato alla Servizi Immobiliari un vero e proprio servizio stabile di procacciamento di clientela che includeva anche lo svolgimento di attività di competenza del notaio di studio delle questioni giuridiche connesse alla redazione degli atti pubblici da stipulare tanto che la Servizi immobiliari ne predisponeva le bozze. D) Fondato era altresì il motivo di appello incidentale con il quale il 4 RG. 26024 del 2017 DI OL - Consiglio notarile distretti riuniti Roma Consiglio Notarile lamentava il fatto che la decisione del Co.Re.Di non avesse applicato al notaio DI la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 80 legge notarile, pari ad un importo da una a tre volte le somme indebitamente percepite dal cliente. La cassazione di questa senza è stata chiesta dal notaio OL DI con ricorso affidato a quattro motivi. Il Consiglio notarile ha resistito con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il notaio DI OL lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80 della legge notarile, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ. e del cd. principio di non contestazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 80 della legge not. sia frutto di un vero e proprio abbaglio, perché la Corte distrettuale non avrebbe posto a base della sua decisione i fatti non contestati dal DI e cioè, in particolare, il fatto di una scorretta fatturazione, ma un fatto nuovo e, cioè, che il notaio abbia percepito dai clienti somme non dovute e dunque indebite.
1.1. Il motivo è fondato. È opportuno, anzitutto, evidenziare che è un dato processuale pacifico, non contestato, neppure, dal Notaio DI, che il notaio abbia redatto le proprie parcelle in modo scorretto, riportando alla voce anticipazione spese non effettuate e non esenti. 5 E RG. 26024 del 2017 DI OL - Consiglio notarile distretti riuniti Roma Tuttavia, è, anche, un dato processuale pacifico che il notaio DI avvertito della scorretta redazione delle fatture abbia provveduto a riformulare le stesse eliminando dalla voce anticipazione le spese non effettuate e aumentando, dell'importo residuo alla decurtazione delle voci anticipazioni, il proprio compenso. È di tutta evidenza, dunque, che il notaio DI sia con la formulazione scorretta delle parcelle e sia con le parcelle rimodulate correttamente, abbia percepito dai propri clienti le stesse somme che gli erano dovute, seppure con giustificazioni diverse e/o a titolo diverso. Pertanto, il notaio DI non avendo percepito somme maggiori di quelle dovute dai propri clienti e non dovendo restituire ai propri clienti alcun importo incassato e non giustificato, non è incorso in alcun illecito previsto dalla normativa di cui all'art. 80 della legge notarile. La norma, appena richiamata, laddove afferma "(....) il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato (...)", fa riferimento a somme (onorari accessori e spese) percepite dal notaio, nel loro ammontare totale e non invece, per singole voci. Ha errato, dunque, la Corte distrettuale nell'accogliere il reclamo incidentale proposto dal Consiglio notarile con cui si chiedeva l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 80 legge 6 RG. 26024 del 2017 DI OL - Consiglio notarile distretti riuniti Roma notarile statuendo che per evitare una simile sanzione il notaio avrebbe dovuto restituire ai propri clienti le somme indebitamente fatturate come spese esenti all'interno della voce anticipazioni delle parcelle contestate.
2. L'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 80 e dell'art. 144, primo comma, della legge notarile, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che la errata applicazione dell'art. 80 legge not. avrebbe comportato la mancata concessione delle attenuanti specifiche previste dall'art. 144 leg. not. proprio perché non avrebbe ritenuto sussistente il ravvedimento del Notaio incolpato dovendo considerare che il notaio non aveva provveduto a restituire ai clienti le somme asseritamente percepite in eccesso.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 147, primo comma, lett. C) legge notarile (nella sua versione novellata dalla legge n. 124 del 2017), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale nel ritenere illecita la condotta del notaio che si serve dell'opera di procacciatori di clienti non avrebbe tenuto conto che in conseguenza della modifica del disposto dell'art. 147 primo comma lettera c) leg. not. operata dalla legge n. 124 del 2017, quella condotta non 7 RG. 26024 del 2017 DI OL Consiglio notarile distretti riuniti Roma costituirebbe più illecito disciplinare. 3.1.=Il motivo è infondato ed essenzialmente perché l'art. 147 primo comma lett. c), così come modificato dalla legge n. 124 del 2017 non ha escluso dagli illeciti disciplinari la condotta consistente nell'utilizzo da parte del notaio di procacciatori di clienti dovendo considerare che nella sua stesura definitiva e attualmente in vigore l'art. 147 leg. not. stabilisce. "(....) E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;
b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;
c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137». Appare del tutto evidente, dunque, che l'art. 147 alla lett. c) sanziona esplicitamente la condotta del notaio consistente nell'utilizzo di procacciatori di clienti ritenendola, sostanzialmente, lesiva della dignità e della reputazione del notaio, nonché del decoro e del prestigio della classe notarile, e, comunque, contraria al dovere di imparzialità del notaio. 3.2. = Senza dire che è orientamento pacifico, nella 8 RG. 26024 del 2017 DI OL - Consiglio notarile distretti riuniti Roma giurisprudenza di questa Corte, che l'illecito disciplinare del professionista (nella specie, notaio) è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu commesso, a nulla rilevando che successivamente tali norme siano state abrogate o modificate in senso favorevole all'incolpato. Pertanto, a parte quanto è stato già detto, nel caso concreto, correttamente la Corte distrettuale ha sanzionato la condotta del notaio DI tenendo conto della normativa vigente al tempo in cui l'illecito è stato commesso, senza tener conto della normativa successiva.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 101 e dell'art. 116 cod. proc. civ. nonché dell'art. 24 cost. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale avrebbe ritenuto il Notaio responsabile dell'addebito relativo all'utilizzazione dei procacciatori di clienti ricorrendo ad un'unica fonte dalla quale attingere il proprio convincimento e cioè le risultanze delle indagini preliminari disposte nel parallelo giudizio penale instaurato a carico del notaio DI e versate all'interno dell'ordinanza del 4 gennaio 2017 del Tribunale ordinario di Roma. Sono state insomma introdotte all'interno del giudizio disciplinare a carico del notaio DI cd. prove atipiche che hanno costituito l'unica fonte di convincimento della Corte di appello e che sono state per altro da questa male interpretate. 4.1 = Il motivo è infondato perché nell'ordinamento processuale 9 -RG. 26024 del 2017 DI OL Consiglio notarile distretti riuniti Roma vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, perciò, il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. 20 gennaio 2017, n. 15983). In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso, dichiarato assorbito il secondo e rigettati gli altri motivi, l'ordinanza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, la quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo rigetta gli altri motivi, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione il 4 dicembre 2018. Il Consigliere relatore Il Presidente GIUDIZIARIO Alberto Cricist 1L FUNZION Dott.ssa Simona Cicardella 10 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAR. 2019 Roma, HORRO CUDIDIARIO Exuma Cicardelle