Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6148 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
[...]
Avv. CIANFROCCA MARCO
e
[...]
Controparte_1
Avv. PAPA FILIPPO
e nella qualità di esercente la potestà genitoria sui minori Controparte_2
e Persona_1 Persona_2 CP_3
Avv. COLELLI RIANO MARIA TERESA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza del Tribunale di Tivoli, n. 388 del
2021, che ha deciso quanto segue: “FATTO – Con atto di citazione, il Sig.
[...] conveniva in giudizio i signori , Parte_2 Controparte_1
, , quale genitore esercente la Controparte_1 Controparte_2 responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 Persona_2 CP_3
innanzi all'intestato Ufficio. A seguito del decesso del Sig.
[...] Parte_2 si costituiva in giudizio il Sig. il quale si
[...] Parte_1 riportava a tutte le richieste, difese, eccezioni e conclusioni già precisate dal proprio dante causa. Inoltre, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, si costituiva in giudizio, quale cessionaria del diritto controverso, la così concludendo: Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, attesa l'adesione dei convenuti e Controparte_1 [...] alla domanda giudiziale proposta nei loro confronti, dato atto che il prezzo CP_1 corrispettivo per l'acquisto dell'immobile è stato regolato direttamente tra le parti e che la società è succeduta, ex art. 111 cpc, all'attore originario, - Parte_1 dichiarare l'inefficacia in parte qua dell'atto di donazione Notaio 11.1.18, Per_3
8 - per l'effetto, emettere sentenza ex art. 2932 C.C. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso tra le parti in relazione alla promessa di vendita e trasferire quindi la piena proprietà dell'immobile stesso ad - con ogni conseguenziale pronunzia e con vittoria di spese e Parte_1 compensi giudiziali”. Si costituivano in giudizio e i quali dichiaravano Controparte_1 Controparte_1
“di aderire alla domanda attorea dispiegata in via subordinata, ovvero di inefficacia dell'atto impugnato in parte qua, con conseguenziale perfezionamento del contratto ex art. 2932 C.C., previo saldo del prezzo di compravendita per importo di € 140.000 ovvero dell'importo diverso ritenuto di giustizia. Con compensazione di spese giudiziali, in considerazione dell'adesione spontanea alla domanda”. Si costituiva in giudizio l'altro convenuto il quale precisava che: “i Sigg.ri CP_1
e hanno effettivamente donato la nuda proprietà di diversi
[...] Controparte_1 altri immobili, si rimette alle decisioni che l'intestato tribunale vorrà adottare, nel superiore interesse dei propri figli minori, a seguito dell'istruttoria espletanda. In ogni caso, con compensazione di spese giudiziali”. All'udienza del 10/12/2020 (udienza tenuta sulla base delle disposizioni normative emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni) sulle conclusioni rassegnate, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ. (20 + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO – Le domande di parte attrice non possono esser accolte. Invero, quanto alla domanda di simulazione assoluta, la stessa deve essere rigettata per difetto di prova di un'asserita simulazione dell'atto pubblico cui è causa, in quanto ad integrare gli estremi della simulazione di un negozio è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che nè
l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, nè l'altra parte abbia inteso acquisirla (cfr. Cass. n.8188 del 6/10/1994). In particolare, la circostanza che la gli odierni convenuti e siano caduti in Controparte_1 Controparte_1 errore nel domare alcuni loro beni non può costituire motivo di nullità del contratto per sua simulazione considerato che una simile prova non sussiste per quanto riguarda la posizione del donatario. Inoltre, avendo la parte collegato la richiesta di accoglimento della domanda revocatoria alla necessità di ottenere il trasferimento del bene (ex art. 2932 cod.civ.) va detto che l'azione revocatoria ordinaria, prevista e disciplinata dall'art. 2901 cod.civ., risponde ad una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, giacché essa è diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, così come stabilisce l'art. 2740 cod.civ.. Coerentemente con tale funzione, l'azione revocatoria non travolge l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma determina semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia pag. 2/5 esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva per la realizzazione del credito. In ogni caso, certamente non accoglibile è la domanda ex art. 2932 cod.civ. Invero, all'art. 29 della L. 27.2.1985 n. 52 è stato aggiunto il comma 1 bis dalla L. 30.7.2010 n. 122 di conversione del D.L. 31.5.2010 n.
78 (legge entrata in vigore dal 31.7.2010), che ha stabilito che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Pertanto, la mancata produzione di detta documentazione e della documentazione circa la conformità urbanistica dei beni (in entrambi i casi tale documentazione deve riguardare la situazione attuale dei beni) impedisce l'accoglimento della domanda in quanto la sentenza prevista dall'art. 2932 cod.civ., attesa la sua peculiare funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto dalle parti, non può realizzare un effetto maggiore o diverso da quello che, in materia immobiliare, sarebbe stato possibile alle parti, o che, comunque, eluda le norme di Legge che governano, nella forma o nel contenuto, l'esercizio dell'autonomia negoziale delle predette parti. Va ricordato che spetta alla parte l'onere di comprovare tali aspetti nei limiti delle preclusioni previste dal cod.proc.civ., non competendo al giudice - nel procedimento di cognizione ordinaria - indicare alle parti l'onere probatorio che le stesse debbono assolvere. Esistono giusti motivi, considerato quanto sul punto richiesto dai convenuti, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande di parte attrice;
✓ compensa le spese di lite.”. Nel rassegnare le conclusioni gli appellanti chiedono: “Voglia l'adita Corte d'Appello, attesa l'adesione dei convenuti e alla domanda Controparte_1 Controparte_1 giudiziale proposta nei loro confronti , dato atto che il prezzo corrispettivo per l'acquisto dell'immobile è stato regolato direttamente tra le parti e che la società
[...] è succeduta, ex art. 111 cpc, all'attore originario, Parte_1
- dichiarare l'inefficacia in parte qua dell'atto di donazione Notaio Persona_3
11.1.18, rep. 4609, racc. 6711, in relazione alla nuda proprietà della porzione immobiliare oggetto della promessa di vendita ovvero “Fabbricato rurale sito in Via colle Piscioso a Boville Ernica (FR), uso civile abitazione, distribuito su piano primo e secondo, in discreto stato d'uso e di manutenzione, cat A/2, identificato in catasto fabbricati di detto comune al Foglio 5, part. 385, sub. 7 e sub. 8
pag. 3/5 - per l'effetto, emettere sentenza ex art. 2932 C.C. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso tra le parti in relazione alla promessa di vendita e trasferire quindi la piena proprietà dell'immobile stesso ad Parte_1
- con ogni conseguenziale pronunzia e con vittoria di spese e compensi giudiziali”. Gli appellati e hanno chiesto “Voglia la Corte Controparte_1 Controparte_1
d'Appello adita accogliere la domanda subordinata formulata dall'attore e quindi dichiarare l'inefficacia in parte qua dell'atto impugnato, in relazione alla sola donazione della nuda proprietà dell'immobile promesso in vendita, ed emettere sentenza ex art. 2932 C.C. che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso tra le parti sull'immobile oggetto di giudizio. Con integrale compensazione delle spese di giudizio”.
, nella qualità di esercente la potestà sui figli minori, ha chiesto Controparte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Roma valutare al meglio la domanda, nell'interesse dei minori rappresentati dall'istante ed in relazione alla sola donazione della nuda proprietà dell'immobile oggetto del giudizio. Con integrale compensazione delle spese di giudizio”.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Con il primo motivo, gli appellanti deducono che il rigetto della domanda revocatoria
“non viene neanche formalmente esplicitato dal giudice di prime cure, il quale si limita ad una breve dissertazione sulle finalità della azione revocatoria ma non fa alcun cenno alla confessione dei convenuti ed alla adesione alla domanda stessa da parte dei promittenti venditori. Inoltre, il tribunale di Tivoli pare avere anche dimenticato che l'atto impugnato era evidentemente a titolo gratuito sicchè la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2901 CC doveva risultare chiara, palese ed incontrovertibile.” Con il secondo motivo si dolgono della “Violazione del principio dispositivo e del principio di economia processuale in relazione all'esplicito riconoscimento della domanda da parte del convenuto”. Osserva la Corte che il Tribunale ha rigettato la domanda di revocatoria in quanto non corrispondente alla causa petendi fatta valere dagli attori in primo grado. Tant'è che costoro non hanno agito quali creditori dei donanti, né hanno fatto valere il pericolo che l'atto di disposizione posto in essere con la donazione avesse diminuito la garanzia patrimoniale alla quale il debitore è tenuto.
Sicchè, se anche ciò non risultasse già evidente dalla motivazione del Tribunale, questa va integrata con la presente.
A nulla può valere, poi, il riconoscimento da parte dei donanti di aver posto in essere un atto che non avrebbero voluto compiere posto che deve rilevarsi che i donatari, invece, hanno richiesto che la Corte si pronunciasse al meglio sulla domanda, nel loro interesse. E non v'è dubbio (in disparte la competenza del giudice tutelare sul punto) che non può ritenersi rispondente al loro interesse la revoca della donazione. L'inaccoglibilità della domanda di inefficacia dell'atto di donazione rende superflua ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ex art. 2932 c.c.
pag. 4/5 Col terzo motivo lamentano che “Alla luce del contegno dei convenuti e, soprattutto, della adesione e del riconoscimento della domanda, il giudice di prime cure avrebbe ben potuto -recte dovuto- formulare una proposta transattiva o conciliativa, che avrebbe risolto la controversia anticipatamente e celermente, evitando code, problemi ed oneri per le parti tutte.”. Osserva la Corte che il mancato tentativo di conciliazione, non essendo obbligatorio, non comporta un vizio della sentenza.
Le spese di lite del grado vanno compensate stante la richiesta in tal senso di tutte le parti vittoriose.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore pag. 5/5